venerdì 31 dicembre 2010

nuovo sito di Alberto Pagliarini

Gent.mo Collega,
come mai sono scomparse dal sito le tabelle 2010 ? Mi è sfuggito qualcosa ?
grazie e complimenti per il tuo preziosissimo lavoro
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caro collega
purtroppo e' rimasto attivo il vecchio sito, non aggiornato, al quale evidentemente e' entrato. Devo provvedere a disattivarlo. Per accedere al nuovo sito utilizzare http://alpaglia.xoom.it/ Questo e' aggiornato anche con le tabelle retributive 2010 Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 30 dicembre 2010

eta' pensionabile per i clinici universitari

Gent.mo Dott. Pagliarini,
sono un docente di materie cliniche e seguo da tempo il suo blog che trovo molto interessante ed esauriente nelle risposte e nelle precisazioni puntuali. In virtù della legge Gelmini da pochissimo approvata, non è ancora chiaro, a mio avviso, visto che il caso mi riguarda personalmente, quale sarà il destino degli associati docenti di materie cliniche. La precedente legge Moratti prevedeva infatti all’articolo 18 che questi rimanessero in servizio fino a 70 anni indipendentemente da ogni tipo di richiesta. Poiché io compirò 68 anni nei primi mesi del’anno prossimo, ho chiesto agli uffici preposti chiarimenti in merito ma la mia università non ha saputo rispondere poiché a loro avviso non è ancora chiaro nel mio caso, se temporalmente i benefici dell’art. 18 della legge Moratti sono in essere o meno, come in maniera sibillina è riportato nel testo della legge Gelmini riguardante il collocamento a riposo dei docenti. Infatti secondo una interpretazione sfavorevole, tali effetti avrebbero valore dal compimento del 68 anno in poi ergo per loro dovrei andare in pensione al termine del prossimo anno accademico! Mi rivolgo a lei per un chiarimento in merito e la ringrazio anticipatamente anche a nome degli altri colleghi che stanno vivendo la stessa situazione.

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caro collega
la riforma Gelmini e' ormai legge dello Stato. Almeno per un anno restera' in gran parte inapplicata in attesa della emanazione dei numerosissimi decreti attuativi in essa previsti, indispensabili per l'applicazione delle norme generali in essa fissate. In attesa varranno le norme ancora in vigore se non espressamente abrogate. Per il pensionamento dei docenti clinici universitari vale ancora il comma 18 dell'art. 1 della 230/05, legge Moratti, che fissa a 70 anni il pensionamento, anche ai fini assistenziali, delle predette figure, senza possibilita' di chiedere i due anni di proroga in ruolo, perche' l'art. 22 della Gelmini esclude espressamente tale possibilita'. Qualche sede potrebbe, per motivi di economia di spesa, mandare in pensione gli associati a 68 anni. Ma vi e' il rischio reale di un ricorso al TAR. E' accaduto a Napoli e il rettore ha dovuto richiamare in servizio il docente e accollarsi le spese legali e giudiziarie. Cordialmente
Alberto Pagliarini

cambiamento d'opinione

Caro Collega,
mi associo ai complimenti e ai ringraziamenti per quanto fai per aiutarci a capire meglio il mondo in cui lavoriamo.
Ho notato un cambiamento di opinione da parte tua per quanto riguarda il blocco delle retribuzioni per chi, come me, ha compiuto nel 2010 il triennio di conferma ma la cui entrata in ruolo verrà disposta solo nel 2011. Fino a luglio di quest'anno, se ho capito bene, la tua posizione era che nel caso in esame l'amministrazione dovesse dar luogo all'inquadramento nella nuova posizione giuridica, attribuendo la nuova retribuzione fin dalla data di inquadramento. Dalle ultime risposte, mi pare che la tua interpretazione attuale sia che nel caso in esame il decreto di progressione di carriera avra' valore solo ai fini giuridici e non economici fino a dicembre 2013.
Potresti indicare le motivazioni che hanno determinato questo cambiamento di opinione? Ovviamente mi rendo conto che la situazione sia evoluta sostanzialmente, ma mi chiedo se ci sia stato un chiarimento da parte del legislatore.
Grazie ancora.
Saluti e Buon Anno.
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caro collega
a luglio, dopo aver sentito alcuni funzionari di sede sulla possibilita' di applicare la norma in modo meno restrittivo, ho pensato anch'io che fosse possibile. Successivamente alcuni funzionari hanno cambiato idea. La legge, d'altronde, parla inequivocabilmente di solo valore giuridico degli atti d'inquadramento disposti nel triennio, pertanto ho modificato la precedente impostazzione che ritengo superata. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 28 dicembre 2010

abolizione ricostruzione carriera e opzione

Ch.mo Prof. Pagliarini,

ho letto, tra i vari articoli della Riforma Gelmini, uno che riguarda l'abolizione del periodo di straordinariato per i professori di prima fascia e di conferma per i professori di seconda fascia, eliminando altresì le procedure di "ricostruzione di carriera".
Considerato che la norma prevede la possibilità, per i professori e ricercatori (?) nominati secondo il regime previgente di optare per tale nuovo regime, le sarei grato se potesse aiutarmi a comprendere cosa comporterebbe per me, dal punto di vista economico e di carriera, tale eventuale opzione per il nuovo regime: dal 1 Novembre 2004 al 31 Ottobre 2010 ho ricoperto il ruolo di ricercatore (dal 1 Novembre 2007 come ricercatore confermato) e dal 1 Novembre 2010 sono in servizio in qualità di professore associato.
Nel ringraziarla per l'attenzione che vorrà dare alla mia richiesta, le porgo i miei migliori auguri per il Natale e per il nuovo anno.

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caro collega
per conoscere come avverranno l'abolizione dello straordinariato o della conferma e la ricostruzione di carriera occorre aspettare l'emanazione dei rispettivi decreti attuativi. Ci sara' una rimodulazione della retribuzione che compensera' i vantaggi economici connessi alle predette abolizioni. Questo, a mio avviso, e' un fatto positivo. Sparisce quell'assurdo meccanismo per cui si potevano ricuperare i due terzi degli anni pregressi con un massimo di otto anni. E' prevista l'opzione tra il vecchio e il nuovo regime. Un'opzione si esercita solo se c'e' convenienza. Pertanto e' pensabile che il meccanismo di rimodulazione delle retribuzioni comporti una certa convenienza rispetto alla vecchia ricostruzione di carriera. In conseguenza moltissimi saranno invogliati ad esercitare quel diritto ed e' prevedibile che nel giro di un anno il vecchio regime sparira' rimanendo in vita solo il nuovo. Questo e' un aspetto positivo della riforma ed e' auspicabile che il ministro utilizzi le sue prerogative e il suo potere per far si che i decreti siano emanati nei tempi previsti e nel migliore dei modi, cioe' attenuando gli aspetti negativi della riforma ed esaltandone quelli positivi. Circa il quantum della convenienza ad optare si sapra' solo dopo l'emanazione dei decreti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 27 dicembre 2010

progressione di carriera disposta nel triennio di blocco

Caro Collega,
innanzitutto mi associo a tutti i complimenti per l'utilissimo servizio chiarificatore che svolge. Grazie davvero.
Vengo al punto. Ancora non ho ben compreso l'effetto economico del congelamento stipendi al 31/12/10.
Questo il mio caso: ho maturato il triennio di conferma in ruolo di associato a novembre 2009 (13 mesi fa!), ma la Commissione non si è ancora riunita. Immagino lo farà nel 2011. Vorrà dire che una volta confermato continuerò ad avere lo stipendio di non confermato?
La legge, per le progressioni di carriera "disposte" nel 2011, 2012 e 2013, blocca l'effetto economico negli anzidetti anni. La mia sarà disposta nel 2011 (se va bene). Ma avrò diritto ex post quanto meno agli arretrati di conferma 'maturabili' tra il nov 2009 e il dic 2010? Cioè, ipotizzando che mi confermino a febbraio 2001, continuerò a prendere lo stipendio da non confermato? oppure lo stipendio da confermato 'parametrato' al dicembre 2010?
Le sarei grato se potesse aiutarmi a capire.
Formulo anche i miei più sentiti auguri per queste festività.
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caro collega
ritengo che le amministrazioni si atterrano alla lettera del comma 21 dell'art. 9. Pertanto se nel 2011 sara' diposto il decreto di progressione di carriera, questo avra' valore solo ai fini giuridici e non economici sino a dicembre 2013. Da gennaio 2014 saranno corrisposti gli arretrari da novembre 2009 a dicembre 2010 e questo periodo costituira' il maturato economico sulla classe retributiva che le sara' attribuita per effetto della ricostruzione di carriera. Ringrazio per gli auguri che cordialmente ricambio
Alberto Pagliarini

mercoledì 22 dicembre 2010

sul cumulo di piu' pensioni

Gent. Collega

Puoi indicarmi i dati che mi permettano di leggere la sentenza della Corte
dei conti riguardante la possibilita' di cumulare la pensione di Professore
incaricato interno con quella di Professore Ordinario ?

Grazie in anticipo per la tua cortesia.
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caro collega
copio la risposta data qualche anno fa ad altro collega sulla stessa questione del cumulo.

Il divieto di cumulo di trattamenti pensionistici è stato eliminato per tutto il pubblico impiego. Rimane ancora, però, per i professori universitari non essendo stato abrogato l'art 133 del DPR 1092/73 che non consente il cumulo nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. E' il caso di un professore associato che si dimette ed ottiene la pensione. Successivamente, se ritorna in servizio come professore ordinario questa nuova attività si configura come derivazione o continuazione della precedente e non è cumulabile con la pensione. In diverse sedi in forza della predetta norma non è stato consentito ai professori associati di mettersi in pensione prima di essere nominati straordinari, non potendo cumulare la pensione con la nuova attività di servizio (diverse sentenze della Corte dei conti sono su questa linea).
Sembra che qualche sede non abbia tenuto conto della predetta norma, consentendo la pensione di associato e una ulteriore pensione alla fine della carriera di ordinario calcolata sugli anni di servizio di ordinario.
Chieda alla sua sede quale linea ha adottato in materia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

nel suo caso non si configura alcuna delle situazioni precedenti, pertanto ha diritto alla pensione di incaricato interno, purche' abbia maturato almeno 19 anni e 6 mesi di incarico. Per leggere una qualsiasi sentenza della Corte dei conti entri sul sito della Corte, oppure chieda all'ufficio pensioni della sua sede. Cordialmente
Alberto Pagliarini

nulla osta per concorso per trasferimento di ricercatore

egregio prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato che ha l'opportunità di partecipare ad un bando per trasferimento presso altro ateneo approfittando degli incentivi di cui all'art.5 del FFO.
L'Ateneo che effettua il concorso richiede, tra i requisiti, il nulla osta dell'Ateneo di provenienza.
E' necessario tale nulla osta?
Ciò implica che l'Ateneo di provenienza potrebbe impedirmi di partecipare a tale concorso?
Cordiali Saluti
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caro dottore
il nulla osta della Facolta' si rende indispensabile quando il trasferimento deve avvenire prina dell'inizio dell'anno accademico, cioe' prima del primo novembre. L'ateneo di provenienza non puo' impedirle di partecipare al concorso ma puo' impedirle di assumere le funzioni nella nuova sede prima della data predetta. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 20 dicembre 2010

sul riconoscimento degli assegni di ricerca

Ch.mo professore,
sono un ricercatore universitario dell'Università di xxxxxxxxxx, confermato dal 1° dicembre 2005.
Soltanto oggi ho scoperto che avrei potuto utilizzare il periodo dell'assegno di ricerca (due anni e un mese, dal 1° novembre 2000 al 30 novembre 2002) ai fini della ricostruzione di carriera (ho altresì appreso che altri colleghi lo hanno fatto). All'ufficio carriere della mia università mi hanno detto che ormai è tardi: avrei dovuto fare domanda entro un anno dalla conferma, o meglio entro un anno dalla data di una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 (credo sia la n. 191, che però si riferisce solo al riconoscimento del servizio prestato in qualità di tecnico laureato).
Nella comunicazione con la quale il medesimo ufficio mi ha trasmesso a suo tempo (marzo 2006) il decreto dirigenziale della mia conferma non si fa parola della possibilità di utilizzare il periodo dell'assegno di ricerca per la ricostruzione di carriera ma si fa riferimento soltanto alle "figure previste dall'art. 7 della legge 21.2.1980 n. 28 e il servizio docente prestato nelle scuole secondarie".
Non sono riuscito a calcolare a quanto ascendano la somme "perse" in questi anni e mi chiedo se ci siano gli estremi per aprire un contenzioso con l'amministrazione dell'Ateneo, che non ha provveduto a informarmi per tempo di un mio diritto.
Grazie per la disponibilità.


Fabrizio D'Avenia


Caro collega
da alcuni anni gli assegni di ricerca sono riconosciuti nella ricostruzione di carriera, ma non ancora da tutte le sedi. La questione da me posta anni fa per il riconoscimento di questo diritto ha avuto buon esito ma non tutti gli aventi diritto ne hanno goduto, anche per comportamenti burocratico-amministrativi poco corretti. Diverse sedi, quando hanno deciso il riconoscimento, si sono correttamente premurate di informare tutti i docenti, con apposita circolare, invitando gli aventi titolo a fare domanda entro un anno dalla comunicazione. Nella sua sede cio' non e' avvenuto. Le consiglio, pertanto, di scrivere al rettore signifcando le procedure adottate da molte altre sedi e chiedendo l'attribuzione del diritto come giusto riconoscimento per una mancata doverosa informazione. Rilevi altresi' che l'anno fissato dalla legge per la presentazione della domanda, non ha, come piu' volte ho scritto, valore perentorio ma solo ordinatorio. Se ben ricordo cio' e' stato sancito anche da qualche sentenza. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 19 dicembre 2010

incompatibilita' di un ricercatore con altre attivita'

Gent.mo Prof.Pagliarini,
sono dirigente chimico di ruolo presso l'ASL ed ho vinto recentemente un
concorso per un posto di ricercatore presso l'Universita'. Devo
licenziarmi dall'ASL per prendere servizio all'Universita'? Potrei avrere
diritto a mantenere il posto di ruolo presso l'ASL (al limite in
aspettativa) o, al pari di quei ricercatori che operano attivita'
assistenziale presso i policlinici universitari, a svolgere una doppia
funzione?

Ringraziandola anticipatamente per la Sua eventuale risposta
Mi complimento per l'interessante blog

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caro dottore
il ruolo di ricercatore universitario e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato. Puo', se crede, chiedere alla sua attuale amministrazione di essere posto in aspettativa senza assegni per i tre anni di conferma in ruolo di ricercatore; questo per consentire a lei, per sua scelta, di poter riprendere le vecchie mansioni durante il triennio di conferma o subito dopo, riservandosi, comunque, di dimettersi al superamento della conferma. L'amministrazione potra' accogliere la richiesta o respingerla motivandola. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla legalita' delle motivazioni di non chiamata

Gentile Prof. Pagliarini,

una facolta' che ha bandito un posto di professore associato sentito
il parere di
collegio didattico e dipartimento dovrebbe entro 60 giorni dalla firma
della regolarita' degli atti concorsuali da parte del rettore
deliberare la chiamata di uno dei due idonei ovvero la non chiamata.

il punto della questione e' se come motivazione della non chiamata e' possibile
addurre argomenti che esulano l'ambito scientifico-didattico
(addirittura ignorando le delibere
positive di dipartimento e collegio didattico) e invece non deliberare
la chiamata
per motivando con restrizioni di budget.

Siamo, secondo lei, in presenza di un atto illegittimo ?

In caso, quale dovrebbe essere l'iter per impugnare la procedura concorsuale ?

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caro collega
la norma in vigore prevede per la facolta' l'obbligo di decidere la chiamata o la non chiamata motivata, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso. Non specifica quali sono i possibili motivi di non chiamata che possono essere scientifico-didattici o di altro tipo. Molte sedi sono in difficolta' di bilancio e di reale indisponibilita' finanziaria tale da non consentire ulteriori spese correnti di personale. A questo punto ci sono due vie possibili: l'amministrazione decide di non procedere ad alcuna chiamata dando disposizioni in tal senso alle facolta'; oppure puo' decidere di far effettuare la chiamata dalle facolta' ma di rinviare il decreto di nomina e la presa di servizio anche di qualche anno. In quest'ultimo caso se il chiamato comunica l'accettazione, chiamata ed accettazione restano valide nel tempo, in attesa che l'amministrazione perfezioni la nomina e consenta la presa di servizio. Nel primo caso scattano, invece, i vincoli fissati dalla legge per la facolta' per effetto della non chiamata. Ritengo che entrambe le procedure siano ampiamente giustificabili, quindi legittime, anche se al momento del bando doveva esserci il budget necessaio alla copertura della spesa. Al momento della chiamata possono essere subentrate cause inaspettate e imprevedibili che non consentono l'utilizzo di quel budget, non piu' disponibile. Delle due procedure ritengo piu' valida la seconda. Ovviamente si puo' adire la via giudiziaria ma, ritengo, con molto scarse possibilita' di successo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulle incompatibilita' di incarichi a tempo determinato

Gent. Prof. Pagliarini,


vorrei sapere se anche nel caso di titolarità di due incarichi a tempo determinato svolti contemporaneamente vige il divieto di cumulo di incarichi da parte dei dipendenti della P.A. e quindi si applica l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) sul regime delle incompatibilità.
Di seguito il caso nello specifico:
stipula di un contratto a tempo determinato in qualità di professore di scuola media superiore a tempo parziale da settembre 2010 a giugno 2011 (supplenza annuale di 9 ore settimanali invece delle 18) e
stipula di un contratto di incarico a tempo determinato di durata biennale da novembre 2010 a novembre 2012 rinnovabile a tempo definito al 50% presso Università statale per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa ai sensi della L. 4.11.2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 14 ossia ricercatore a tempo determinato.

In attesa di riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

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caro dottore
il divieto di cumulo, di cui alla legge da lei richiamata, vale per i pubblici dopendenti di ruolo o a tempo indeterminato. Le incompatibilita', nei contratti a tempo determinato, solitamente sono riportate nel contratto. In caso contrario, basta chiedere a una delle due amministrazione se sussiste o no l'incompatibilita', in generale diversamente interpretata dalle diverse amministrazioni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata accettazione e ritardi nella presa di servizio

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un PA di elettronica che ha otteuto l'idoneità a luglio scorso da PO
in un'altra sede. Quest'ultima ha chiamato il suo idoneo e quindi
io sono stato chiamato lo scorso settembre dalla mia facoltà.
In realta' non posso prendere servizio nel mio ateneo
(xxxxxxxxxxxx) perche' l'FFO è superiore al 90% e lo sara'anche nel 2010.
Forse scendera' sotto la soglia l'anno prossimo e quindi
nel 2012 forse potro' prendere servizio come PO.

Sul sito cineca non compare pero' la mia chiamata a xxxxxxxxxxx
perche', mi dicono, non ho confermato la mia disponibilità
all'ufficio del personale con una lettera di "accettazione" della chiamata.
Le chiedo:
1) e' vero questo?
2) visto che l'idoneità dura tre anni, mi conviene accettare subito
o aspettare ?
3)è vero che se accetto, altre università NON mi
possono, eventualmente, assumere come ordinario...
4) dunque un eventuale passaggio ad altri atenei potrebbe avvenire solo per trasferimento, giusto?
5) in tal senso, vale sempre la legge Zecchino ?
6) se passa al senato il decreto Gelmini, cambano le cose e in che senso?

Spero di essere stato chiaro.
Grazie per la sua risposta
Cordialità

xxxxxxxxxxxxxxxx



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caro collega
per prassi, alla chiamata segue necessariamente lettera o telegramma di accettazione del chiamato. Successivamente ci sara' il decreto di nomina e la presa di servizio ma puo' accadere, sta accadendo in diverse sedi, che questi ultimi atti procedurali siano ritardati anche di qualche anno per esigenze di bilancio e di disponibilita' finanziaria. La chiamata e l'accettazione, comunque, restano valide in attesa del definitivo perfezionamento. Ovviamente l'accettazione comporta la non possibilita' di chiamata da altra sede, per cui, puo' essere opportuno procrastinare l'accettazione se c'e' la reale possibilita' di una chiamata da altra sede, a tempi piu' brevi per la presa di servizio. Il trasferimento puo' avvenire dopo tre anni dalla presa di servizio mediante regolare concorso per trasferimento bandito da una sede. Per quanto attiene la legge Gelmini occorre aspettare non solo l'approvazione definitiva della legge ma anche l'emanazione dei diversi decreti legislativi previsti nella stessa, con i quali saranno fissati criteri e procedure applicative di diverse norme. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 18 dicembre 2010

requisiti temporali da maturare per un trasferimento

Egr. Prof. Pagliarini

mi rincresce disturbarLa nuovamente in merito al mio messaggio dell'8 dicembre (in calce).

Mi permetto tuttavia di farlo, scusandomene ancora, poichè il Suo alto parere è per me notevolmente importante, al fine di pianificare tempestivamente e efficacemente alcuni colloqui che mi accingo a sostenere.

ArchiInfatti, la mia Facoltà (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) parrebbe intenzionata a chiamarmi come ordinario già a fine dicembre / inizio gennaio. E però scorgo qualche spiraglio anche per una mia chiamata alla Sapienza di Roma, soluzione che preferirei di gran lunga, e che andrebbe tuttavia opportunamente guidata (purtroppo con molta discrezione, per non creare gelosie, che contro di me si ritorcerebbero).

La ringrazio ancora per i Suoi intelligenti ed equilibrati contributi, tanto più preziosi in un'attività e in un paese purtroppo disordinati come il nostro.

Distinti saluti




Egr. Prof. Pagliarini

nel ringraziarLa (nuovamente) per la Sua preziosa opera, gradirei conoscere la Sua interpretazione su un aspetto della disciplina dei concorsi per trasferimento, che non mi è parso trattato sinora nelle Sue risposte.

La legge 210/98 (artt. 1 e 3) dispone che un professore o ricercatore possa partecipare ad un concorso per trasferimento "dopo tre anni accademici di ... permanenza in una sede universitaria". Io sono da oltre 6 anni professore associato nella mia sede, ho recentemente conseguito l'idoneità ad ordinario, e potrei essere a breve chiamato come tale dalla mia Facoltà. Potrei, dopo ad esempio un anno dalla presa di servizio come ordinario, partecipare ad un concorso per trasferimento in altra sede?

Il dubbio mi sorge perchè la legge non specifica la qualifica da rivestire nei tre anni; e però ho spesso sentito che, dopo la chiamata e presa di servizio, devono comunque trascorrere tre anni per un trasferimento. Aggiungo che, come Lei ben sa, i regolamenti delle singole Università su questo aspetto si limitano generalmente a riportare il testo della legge, senza aggiungere alcunché a maggior chiarimento.

La ringrazio anticipatamente

Distinti saluti


xxxxxxxxxxxxx


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caro collega
per prassi consolidata l'applicazione della norma citata valuta i tre anni di permanenza nella sede, esclusivamente nel ruolo e nella qualifica sulla quale si chiede il trasferimento. Non c'e' possibilita' di deroga e non sono possibili dubbi interpretativi. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatti e legge Gelmini

gentile Prof. Pagliarini,
la ringrazio per il suo lavoro che è un vero punto di riferimento per noi universitari. Ho cercato sui precedenti post una risposta al mio problema, ma ho ancora alcuni dubbi. Ho 39 anni e sono stata assunta come ricercatrice a tempo pieno nel marzo 2008. Ho fatto domanda per il riscatto della laurea dopo 8 mesi dall'assunzione (prima del primo scatto) e ad oggi l'INPDAP mi ha risposto chiedendomi una lunga lista di documenti, la maggior parte dei quali devono essere prodotti dall'ufficio pensioni dell'amministrazione della mia Università. Recatami all'Ufficio pensioni hanno cercato di dissuadermi nel portare avanti la pratica (la domanda non potrà avere seguito se non produco i documenti richiesti) e mi hanno detto che a fronte di una spesa di 45000€ circa la mia pensione salirà di pochissimo (hanno stimato dal 50% al 56% dello stipendio netto). Questa affermazione mi è sembrata strana perchè, ipotizzando nel peggiore dei casi di rimanere ricercatrice fino alla pensione, avrei 33 anni di contributi anziché 28. Dopo aver ribadito di voler proseguire con la domanda e voler presentare i documenti richiesti, mi è stato detto che essendo una pratica non urgente verrà messa in coda a tutto il resto del lavoro (pensioni, liquidazioni ecc.) e che quindi impiegheranno moltissimo tempo (anche anni!) a produrre i documenti a me necessari. Questo fatto secondo loro non è un problema in quanto la domanda non decade (la pratica all'INPDAP rimane aperta) e per me è anche più vantaggioso che il conteggio venga ultimato il più tardi possibile. Vorrei sapere se questo è vero e se le loro affermazioni sugli svantaggi del riscatto sono affidabili. Mi conviene riscattare la pensione?
Ultima domanda: se dovesse essere approvato a breve il DDL Gelmini, rientrerei nella soppressione della ricostruzione della carriera visto che dovrei essere confermata a marzo 2011 (ho tre anni di assegni di ricerca)? Diventa subito esecutivo tale provvedimento?
Grazie mille per l'attenzione
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
le conviene fare i riscatti e chiedere la rateizzazione in 120 mensilita'. Inoltre l'onere annuale e' totalmente deducibile dal reddito e questo le consente di recuperare parte della spesa. Il calcolo della spesa per il riscatto sara' fatto riferendosi alla retribuzione in godimento al momento della presentazione della domanda. Pertanto il comportamento dell'ufficio, in verita' strano, non le produrra' alcun nocumento. Per quanto attiene gli effetti della legge in itinere, occorre aspettare non solo che sia varata ma che siano emanati i decreti legislativi necessari per l'applicazione di diverse norme della legge. In mancanza nessuno puo' oggi dire quali saranno le procedure applicative. Cordialmente
Alberto Pagliarini

congedo per motivi di studio riscatti e pensionabilita'

Caro professore Pagliarini,
la contatto poichè avrei 3 quesiti molto confusi e credo che lei sia la persona piu' indicata per darmi chiarimenti.

1) Sono ricercatrice biologa (PhD) presso l'università di xxxxxxxxxxx dal 1 gennaio 2005. Dopo aver trascorso il primo anno all'estero con un congedo per motivi di studio pagato, sono rientrata il 1 gennaio 2006.
Appena rientrata mi e' stato consigliato di iscrivermi ad una scuola di specializzaizone in patologia clinica che sto tutt'oggi frequentando (ora sono al IV anno). Poichè l'ultmo anno della scuola sarà molto "applicativo" e dovrò frequnetare laboratori analisi fuori sede (sono ricercatrice presso l'università di xxxxxxxx ma sono iscritta alla scuola di specializzaizone presso l'università xxxxxxxxxxxxxx) mi chiedevo se posso chiedere un anno di congedo pagato per motivi di studio per potermi interamente dedicare al completamento della scuola di specializzazione.

2) Il secondo quesito invece e' relativo alla mia entrata in convenzione con l'azienda ospedaliera di xxxxxxxxxx al termine della specialità, puo' chiarirmi quale sarà l'aumento di salario? So che sono cambiate molte cose e che per un ricercatore relativamente giovane (dovrei entrare in convenzione il 1 gennaio 2013 dopo 8 anni di servizio) non e' piu' così conveninete ma nessuno riesce a chiarirmi effettivamente quale sarà la mia proiezione retributiva una volta entrata in convenzione (considerando che se il ricercatore verrà messo ad esaurimento difficilmente potrò aspirare ad un posto di associato).

3) Il terzo riguarda una proiezione per il mio pensionamento. Se ho capito correttamente dall'ufficio pensioni potrei riscattare i 5 anni di laurea e i 5 anni di postdoc americano ossia dieci anni in tutto (forse altri due di lavoro in company ma questo sarà piu' difficile). Considerando il riscatto solo di questi 10 anni e gli 8 anni già effettuati, puo' spiegarmi che opzioni ho per il pensionamento? E' conveninete fare questo riscatto (non mi hanno ancora detto qunato dovrò pagare ma ho fatto domanda immediatamente per cui iil calcolo dovrebbe basarsi sullo stipendio del primo scatto da ricercatore). Potrei andar ein pensione prima dei 65 anni?

Grazie per l'aiuto e il tempo che vorrà dedicarmi, e' davvero difficle senza una guida districarsi nelle complesse normative che regolano il nostro contratto.

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gentile dottoressa
il congedo per motivi di studio e' concesso per effettuare studi e ricerche in Italia o all'estero e prevede una rendicontazione alla fine del periodo. Ritengo non possibile ottenerlo per conseguire una specializzazione. Nessuno, allo stato attuale, puo' sapere quale futuro si prospetta per i ricercatori. Occorre aspettare che si chiarisca l'orizzonte politico e legislativo. Il riscatto le conviene farlo subito, sicuramente meno oneroso. Puo' avere la rateizzazione in 120 mensilita' e dedurlo dal reddito ai fini fiscali con un parziale recupero della spesa. Per l'eta' pensionabile i tempi si sono allungati e continuano ad allungarsi, pertanto, quando arrivera', sara' difficile possa andare in pensione prima dei 65 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

equioarazione di figure giuridiche ai fini della ricostruzione di carriera

Egregio professore,
sono stata confermata nel ruolo di associato con decorrenza giuridica dal
maggio 2009 ed economica dal 2.10.2009. In data 18.05.2010 mi è stato
notificato il decreto di ricostruzione della carriera con il
riconoscimento degli anni di servizio prestati dal 2001 come ricercatore.

In realtà fino al 2001 ho lavorato in qualità di bibliotecaria presso
diversi atenei italiani con le seguenti qualifiche:
1988-1992 assistente di biblioteca (ex VI qualifica, area biblioteche)
1995-1999 funzionario di biblioteca (ex VIII qualifica, area biblioteche)
1999-2001 coordinatore di biblioteca (categoria EP2).

A suo tempo l'impiegata dell'ufficio mi disse che non c'era alcuna
possibilità che tali servizi fossero presi in considerazione al fine della
ricostruzione di carriera, cosicché non li ho inseriti nella domanda che
ho presentato il 10.01.2010.

Ho però controllato l'art 103 della 382 da cui risultano ammissibili i
servizi resi come conservatore di museo e come curatore dell'orto
botanico. Potrebbe essere equiparato ad essi anche il ruolo di
bibliotecario? Potrei nel caso inoltrare una nuova domanda per il
riconoscimento?

Nel ringraziarla per l'attenzione le porgo i mie migliori saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx


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gentile collega
la formulazione dell'art. 103 del DPR 382/80 prevede il riconoscimento del servizio ai fini economici per due specifiche figure giuridiche, quelle da lei citate, e non prevede, come avrebbe potuto , "o figure equiparate". L'amministrazione, a mio avviso, si atterra' alla lettera della norma. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ripetizione delle somme ricevute per dottorato

Esimio Prof. Alberto Pagliarini,
Le scrivo per sottoporle un dubbio riguardante la mia situazione, credo piuttosto anomala.
Nel dicembre 2009, all'età veneranda di 57 anni, ho partecipato a Torino alle prove di esame per il Dottorato di Ricerca triennale di Scienza e Alta Tecnologia, con indirizzo in Scienze Chimiche e sono riuscito a essere ammesso.
Essendo docente nella scuola secondaria superiore ho rinunciato alla borsa di studio e ho fruito dell'aspettativa retribuita di 3 anni per motivi di studio.
Ora (anno 2010-2011) sono iscritto al secondo anno e dovrei terminare quindi il dottorato con la tesi e il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nel Dicembre 2012.

Però da calcoli effettuati ai fini pensionistici, potrei andare in quiescenza con una finestra di uscita in settembre 2012.
A questo punto sorge chiaramente la domanda relativa allo scenario maggiormente favorevole (se possibile) nel mio caso, al fine di evitare la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.

Andare in pensione prima del completamento del Dottorato, cioè entro settembre 2012.
Andare in pensione anche dopo settembre 2012, completare il Dottorato tranquillamente, ma non dovere restare obbligatoriamente in servizio per 2 anni in più, pena la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.
Personalmente preferirei la seconda ipotesi, ma non vorrei essere costretto "obtorto collo" a prestare servizio obbligatorio. Mi piacerebbe continuare a insegnare, ma come libera scelta.
Spero che la mia esposizione non sia troppo confusa e che si possa stabilire con certezza quali sono gli obblighi precisi nel mio caso. Il pensionamento è da considerarsi cessazione per volontà del dipendente?

RIFERIMENTO Normativo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34618


L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico (così Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.05.2004).
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Come si vede chiaramente, manca nella normativa di settore una disposizione di legge che preveda che, in caso di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca, la dipendente sia obbligata a restituire all’Amministrazione le somme erogatele durante il periodo di congedo straordinario.
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.
Né d’altra parte appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.

Infine sto sostenendo un concorso per diventare Dirigente Tecnico, per cui avrei interesse a proseguire l'attività lavorativa, soprattutto in caso di un così notevole sviluppo di carriera, ma vorrei poter decidere in autonomia sul caso in questione.

Lei cosa mi consiglia in merito?
La ringrazio per l'attenzione e Le invio i miei distinti saluti.

xxxxxxxxxxxxxxxx


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caro dottore
il suo pensionamento sarebbe di anzianita', non di vecchiaia, quindi ottenuto per sua volonta'. Credo ci sia il rischio reale della ripetizione delle somme ricevute. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatti ed altro

Gent.mo Prof. Pagliarini,
nella risposta del 31 ottobre 2010 al quesito di un professore ordinario riguardo al riconoscimento delle borse di studio post-dottorato nella ricostruzione di carriera, lei suggerisce di fare una specifica domanda di riconoscimento poichè queste borse di studio dovrebbero essere assimilate agli assegni di ricerca.
In particolare, come si deve procedere? A chi si deve indirizzare questo tipo di richiesta?

Inoltre approfitto della sua gentilezza per chiedere un parere sul riscatto degli anni pre-ruolo ai fini pensionistici.
Sono nata nel 1964. Ho conseguito una laurea in Scienze Biologiche (con durata legale di 4 anni), un dottorato di ricerca di 3 anni (1990-93) e una borsa di studio post-dottorato di due anni (1994-95).
Ho lavorato con prestazioni occasionali in un laboratorio privato 1996-98 (3 anni di versamento presso la cassa deil'ordine dei Biologi) e con un contratto di collaborazione tecnico-scientifica con l'Istituto Superiore di Sanità (1 anno). Ho insegnato presso la Scuola per infermieri professionali della CRI per 4 anni.
Ho preso servizio come ricercatore il 1/10/1999. Dopo l'assunzione i competenti uffici mi proposero di riscattare gli anni di laurea e quelli di dottorato (tutto il resto non è stato considerato). All'epoca però molti mi sconsigliarono di procedere.

Lei pensa che sarebbe opportuno inoltrare la richiesta di riscatto?
Mi conferma che a tal fine sono valutabili solo gli anni di laurea e quelli di dottorato?

La ringrazio infinitamente se avrà la pazienza di rispondermi.

Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxxx




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gentile dottoressa
la domanda per il riconoscimento della borsa post dottorato deve farla al rettore della suia sede. Non avra' effetto immediato perche' oggi non c'e' il riconoscimento. La domanda, comunque, restera' agli atti e potrebbe servire se nel tempo si arrivera' al riconoscimento. Il riscatto l'avrebbe dovuto fare nel 99, sarebbe costato molto meno. Ora puo' chiedere il riscatto, attendere di sapere l'onere e, quindi, decidere se procedere al riscatto o no. Per i servizi prestati presso diversi organismi chieda al;l'INPDAP, ufficio informazioni, se e' possibile il ricongiungimento dei contributi versati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricerca sito per concorsi di trsferimento docenti

Caro Prof. Pagliarini,
le rubo 1 minuto.

Che lei sappia esiste un modo veloce per monitorare sul territorio nazionale tutti i concorsi per trasferimento per personale docente?
c'è un sito come quelolo del reclutamento del MIUR?

grazie mille per quello che fa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
non credo esista, comunque provi a cercare su google. Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto per nascita figlio non attribuito

Gentile Prof. Pagliarini
Sono ricercatore confermato dal 3/01/2008. In data 19/03/2009 ho sottomesso domanda per la ricostruzione della carriera, che e’ stata soddisfatta (includendo anche gli anni di assegno, grazie…) il 16/06/2010 ponendomi in II classe con anzianità di anni 1 mesi 1.
Ora il 20/12/2009 e’ nata mia figlia, fatto del quale ho dato tempestiva comunicazione agli uffici competenti in Ateneo. Dunque andando a ritroso, non e’ colpa mia se hanno impiegato 1 e mezzo per la ricostruzione, alla data di nascita di mia figlia io avrei dovuto essere in classe II con anzianità di 6 mesi: ho diritto secondo lei all’anticipo dello scatto di anzianità (altrimenti bloccato dall’attuale legge finanziaria). La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicarmi.
Saluti cordiali
xxxxxxxxxx

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caro collega
il diritto allo scatto anticipato per la nascita di un figlio non puo' sparire nel nulla per ritardi burocratico-amministrativi. Scriva al rettore specificando la data della nascita del figlio, quella di inoltro della domanda per lo scatto anticipato e chieda che le venga riconosciuto e attribuito il diritto fissato da una legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 17 dicembre 2010

chiamata e presa di servizio rinviata

Gent.mo Professore,
vorrei sottoporle il seguente quesito.

Sono un professore associato che è risultato idoneo all’ultimo concorso per professori (sessione 2008) di prima fascia.
Il concorso è stato bandito dalla facoltà dove opero essendo stato a suo tempo allocato il budget necessario.
A seguito dell’idoneità sono stato “chiamato” dal CdF ma non ho ancora effettuato la presa di servizio.
Anzi a quanto dice il nostro Rettore la presa di servizio potrebbe avvenire anche a distanza di anni (parla del 2015).
Ritiene corretto quanto dice il nostro rettore circa la distanza temporale tra chiamata e presa di servizio ?
I punti organico necessari per la presa di servizio riguardano anche i vincitori di concorsi banditi con un budget assegnato in sede di attivazione del concorso ?
In caso positivo è possibile che i punti organico riguardino sia i docenti che il personale amministrativo (cioè che vengano impiegati quando disponibili per coprire esigenze di personale amministrativo) ?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx

caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto dell'iter amministrativo che si conclude con la presa di servizio. Alla chiamata segue il decreto rettorale di nomina che puo' fissare i termini di chiamata o, in mancanza, entro 30 giorni. Le disastrate situazioni di bilancio e finanziarie ormai costringono le amministrazioni a rinviare, anche di qualche anno, l'emanazione del decreto e, quindi, la conseguente presa di servizio. E' una dura realta' che distorce le normali procedure concorsuali nella fase finale della presa di servizio. Si e' al limite della legalita'. Si puo' solo sperare che questa situazione di emergenza possa quanto prima rientrare nella normalita'.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

chiamata e presa di servizio rinviata

Gent.mo Professore,
vorrei sottoporle il seguente quesito.

Sono un professore associato che è risultato idoneo all’ultimo concorso per professori (sessione 2008) di prima fascia.
Il concorso è stato bandito dalla facoltà dove opero essendo stato a suo tempo allocato il budget necessario.
A seguito dell’idoneità sono stato “chiamato” dal CdF ma non ho ancora effettuato la presa di servizio.
Anzi a quanto dice il nostro Rettore la presa di servizio potrebbe avvenire anche a distanza di anni (parla del 2015).
Ritiene corretto quanto dice il nostro rettore circa la distanza temporale tra chiamata e presa di servizio ?
I punti organico necessari per la presa di servizio riguardano anche i vincitori di concorsi banditi con un budget assegnato in sede di attivazione del concorso ?
In caso positivo è possibile che i punti organico riguardino sia i docenti che il personale amministrativo (cioè che vengano impiegati quando disponibili per coprire esigenze di personale amministrativo) ?

Grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx

caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto dell'iter amministrativo che si conclude con la presa di servizio. Alla chiamata segue il decreto rettorale di nomina che puo' fissare i termini di chiamata o, in mancanza, entro 30 giorni. Le disastrate situazioni di bilancio e finanziarie ormai costringono le amministrazioni a rinviare, anche di qualche anno, l'emanazione del decreto e, quindi, la conseguente presa di servizio. E' una dura realta' che distorce le normali procedure concorsuali nella fase finale della presa di servizio. Si e' al limite della legalita'. Si puo' solo sperare che questa situazione di emergenza possa quanto prima rientrare nella normalita'.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 5 dicembre 2010

la legge non prevede priorità nelle chiamate

Gentile prof. Pagliarini,

sono un professore associato, idoneo in un concorso bandito da
un'universita` diversa dalla mia. Nel mese di settembre il CdF di mia
afferenza, previa autorizzazione del SA e del CDA, ha proceduto alla mia
chiamata nei termini seguenti:


"La chiamata del prof. xxxxxxxxxxxxxxxx e` motivata dal fatto che il

candidato presenta competenze specifiche che soddisfano pienamente le
esigenze della Facoltà e che esiste una rimanenza di punti organico, in
rapporto al momento del bando dei concorsi 2008, che la consente.

Il Prof. xxxxxxxxxxxxxxxx prendera` servizio nella data stabilita dal

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione."

La deliberazione della facolta` si riferiva ai punti organico disponibili
senza tuttavia considerare la presenza di numerosi altri idonei in altre
facolta`. E infatti i punti di organico attualmente disponibili sono (di
molto) inferiori a quelli necessari per la presa di servizio di tutti gli
idonei del mio ateneo. In questa situazione c'e` chi sostiene che gli
idonei fuori sede debbono prendere servizio dopo che abbiano preso servizio
tutti gli idonei interni dell'ateneo, in quanto la loro presa di servizio
avrebbe una priorita` desumibile dalle leggi in vigore. Le chiedo se, a suo
giudizio, tale tesi e` corretta ovvero se, al contrario, idonei interni e
idonei fuori sede, una volta chiamati, si trovino, ceteris paribus, in una
situazione giuridica identica.

Cordiali saluti,


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la facoltà che ha bandito il concorso può chiamare uno dei due idonei, o nessuno. Se decide di effettuare la chiamata, per prassi, non per legge, di solito chiama l'idoneo interno. L'altro può allora essere chiamato da altra facoltà di altro ateneo. Ne consegue che non è la legge che stabilisce la priorità della chiamata del candidato interno rispetto all'esterno, ma solo una prassi più o meno consolidata. Nel caso in questione le facoltà della sede hanno proceduto alla chiamata di un candidato interno o esterno, nel senso di fuori sede che ha bandito il concorso, su autorizzazione del SA e del CDA che si sono riservati di stabilire la data di presa di servizio, evidentemente condizionata dalla disponiblità di punti organico. Non essendoci la disponibilità per la presa di servizio contemporanea di tutti i chiamati, gli organi di gestione predetti possono stabilire la data di presa di servizio per ciascun chiamato secondo criteri che riterranno di assumere, quali esigenze più o meno impellenti delle facoltà, copertura di insegnamenti fondamentali molto o poco seguiti o altri criteri. SA e CDA possono anche stabilire come criterio, prima gli interni poi i fuori sede, ma tale decisione è per loro libera scelta, non per un obbligo di legge, inesistente. Cordialmente
Alberto Pagliarini .

venerdì 3 dicembre 2010

procedura per il riconoscimento del servizio militare

Gent.mo Prof. Pagliarini
Le scrivo per eliminare un dubbio che mi è venuto riguardante il servizio militare di leva. Tale dubbio mi è sorto dopo aver letto il suo articolo del 11.11.2010 " stato giuridico o stato confusionale" e particolarmente riguardo alle diverse interpretazioni delle sedi universitarie riguardanti l'assegno a persona, il servizio militare ed altre voci. Io avrei bisogno di conoscere con certezza se il servizio militare di leva è riconosciuto ai fini pensionistici anche senza una specifica domanda come mi ha confermato l'ufficio pensioni della mia Università, domanda che io non ho mai fatto non essendomi stata richiesta. Ho solo presentato lo stato di servizio militare (come ufficiale) parecchi anni fa. Il dubbio si è ingigantito quando ho trovato su internet al sito www. sportello pensioni. it/militare.htm la seguente legge: 274/91 art 1 "il servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art 1". In definitiva bisogna fare questa domanda o è superflua. L'ufficio pensioni della mia Università mi ha già conteggiato 450 gg (15 mesi) concernente il servizio militare nel prospetto di carriera ai fini pensionistici. La ringrazio per un gradito cenno di risposta.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
prima della legge 274/91 l'utilizzazione del servizio militare ai fini di quiescenza avveniva semplicemente presentando la documentazione del servizio militare espletato. La presentazione del predetto documento sanciva un diritto al quale gli uffici dovevano dar corso. Con l'entrata in vigore della legge predetta è stata prevista, nell'art. 1, la domanda per la computabilità del servizio militare. L'art. 2, però, giustamente esclude dall'obbligo della domanda "i casi che siano già altrimenti utili a pensione", cioè tutti coloro per i quali il servizio militare è stato già considerato computabile ai fini di pensione, dall'ufficio competente. Lo Stato Confusionale esistente nelle università, può portare qualche sede a una interpretazione forzata, anzi illegittima per il richiamatto art. 2, in base alla quale la sede ritiene obbligatoria la domanda non solo per coloro che hanno preso servizio dopo la legge 274/91, come previsto dalla legge, ma anche per coloro che hanno preso servizio prima, esclusi dall'obbligo dalla stessa legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 29 novembre 2010

riconoscimento servizio ricercatore a tempo determinato

Egr. Prof. Pagliarini,
innanzi tutto la ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
Le scrivo per avere da lei informazioni riguardo la mia ricostruzione di carriera
Le espongo le mie perplessità:

Prima di essere assunto come ricercatore universitario ero titolare di un contratto come
ricercatore di III livello a tempo determinato presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Tale servizio,
della durata di circa 14 mesi, è stato interrotto perché ho dato le dimissioni volontarie per prendere servizio
come ricercatore universitario.

All'assunzione, il mio ateneo mi ha riconosciuto, per questo servizio, un assegno ad personam
ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 370/1999.

Il 29/07/2010, con decorrenza 01/03/2010 sono stato confermato nel ruolo.

In seguito alla mia richiesta di ricostruzione di carriera, (essendo stato titolare, nel periodo pre ruolo anche di
un assegno di ricerca biennale) mi è stato concesso solo un periodo pari ai 2/3 dell'assegno di ricerca (1 anno e 4 mesi) e nulla
per il contratto di ricercatore a tempo determinato presso l'INFN.
Ho chiesto informalmente agli uffici e mi è stato detto che, avendo per quel periodo goduto dell'assegno ad personam, non
potevo chiedere anche il riconoscimento ai fini dell'anzianità.
E' vero tutto questo?
O, come mi sembra, le due cose riguardano aspetti differenti
(riconoscimento economico con l'assegno ad personam per non subire una riduzione temporanea
di stipendio durante il periodo di conferma, infatti ora è riassorbito,
e riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio nel ruolo) e dunque mi spettano altri 8 mesi di anzianità pre-ruolo?

Grazie,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





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caro dottore
per l'art. 103 del DPR 382/80 il servizio coime ricercatore presso un ente pubblico di ricerca, quale l'INFN, è riconosciuto nella ricostruzione della carriera di un ricercatore universitario, oltre che ai fini giuridici, anche ecomici, se a tempo indeterminato, cioè di ruolo. Per questo non è stato riconosciuto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

inammissibilità a concorso idoneità per associato

Chiar.mo Professore,
desidererei conoscere il suo parere circa la seguente questione:

un candidato risultato già idoneo ad una valutazione comparativa a posto di
docente universitario di seconda fascia i cui atti siano stati già approvati
con un decreto rettorale della sede che ha bandito il concorso, potrebbe
presentatrsi ad una valutazione comparativa per la stessa fascia bandita da
altro ateneo nella stessa sessione?

La ringrazio per il tempo dedicatomi e le invio i miei più cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
ritengo di si, salvo esplicita inammissibilità prevista esplicitamente nel bando. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul blocco delle retribuzioni

Buonasera Professore,
sono un Ricercatore non confermato entrato in servizio nel 2010. Dal sito del CNU sembra che l'aumento di stipendio previsto dopo 1 anno dall'entrata in servizio dei Ricercatori sia bloccato dalla manovra Tremonti. Ma quell'aumento non corrisponde ad uno scatto di anzianità, gli scatti di anzianità cominciano dalla conferma in poi. Cosa ci dobbiamo aspettare l'aumento o no? Spero di sì...alterimennti vorrebbe dire che staremo per altri 3 anni con 1200 EURO di stipendio o poco più ...

Grazie per la sua risposta,

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
quel che lei dice è stato da me evidenziato nella nota "Stato giuridico o Stato confusionale ?" inviata ai ministri competetenti e alla CRUI. Nessuno, oggi, è in grado di dare una risposta univoca. Vi sono sedi che hanno fatto sapere di intendere il blocco in senso totale, quindi non daranno l'aumento previsto dopo un anno ai ricercatori non confermati, altre sono in attesa di eventuali charimenti, altre non si sono ancora espresse. Se a cotanta Babele si aggiunge la confusa, ingarbugliata situazione politico-legislativa del momento attuale, viene un profondo sconforto sulle sorti di questo Paese, privo di un orizzonte chiaro di democrazia, di crescita, di sviluppo e di diritto. Speriamo che ritorni il sereno e qualcuno risponda e dia certezza di diritto ai contenuti della richiamata nota. Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto anticipato per nascita figlio e ricorso al TAR

Gent.le Prof. Pagliarini,
Sono un ricercatore universitario a tempo pieno presso il Politecnico di Milano dal 1 febbraio 2007, confermato dal 1 febbraio 2010.

La scorsa settimana è nato il mio secondo figlio, ed ho pertanto provveduto a comunicare tempestivamente la variazione della composizione del nucleo familiare all’amministrazione del mio Ateneo.

Mi è stato detto che ho la possibilità di richiedere l’anticipo dello scatto di stipendio. Quando ho chiesto informazioni più precise, mi è stato risposto che lo stipendio lordo annuale passerà da 18.807 euro (classe 00) a 19278 euro, corrispondente ad un incremento del 2.5%.

Sul suo blog ho letto con attenzione le risposte date ai colleghi in a giugno 2009 e marzo 2010

http://albertopagliarini.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

http://albertopagliarini.blogspot.com/2010/03/scatto-di-anzianita-anticipato-per.html

dalle quali ho appreso che l’aumento dovrebbe essere pari all’8%, equivalente a 20.312 euro (classe 01).

Ho quindi contattato telefonicamente l’amministrazione del mio Ateneo per avere delucidazioni in merito. Mi è stato risposto che ogni due anni è previsto un passaggio di *classe* (pari ad un aumento dell’8%), mentre per la nascita di un figlio si ha l’anticipo dello *scatto* e non della classe, enfatizzando il fatto che classe e scatto sono concetti distinti. L’entità di tali scatti sarebbe regolamentata ogni anno da un D.P.C.M. e comunicate alle amministrazioni delle Università direttamente dal ministero.

Ovviamente l’entità dell’anticipo è oggi ancora più importante visto il blocco degli aumenti retributivi per i prossimi tre anni.

Vorrei chiederle gentilmente di suggerirmi come procedere.

Saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
confermo quanto ho scritto nelle risposte da lei richiamate. Purtroppo, per prassi burocratica, i funzionari evitano, per quanto possibile, di assumere responsdabilità negli atti amministrativi che istruiscono e sottopongono alla firma dei responsabili dell'amministrazione. Non resta altro da fare che ricorrere al TAR. Qualcuno prima o dopo lo farà. Ma ciò non basta a risolvere del tutto la questione, poiché la sentenza, se favorevole al ricorrente, avrà efficacia solo per lui, salvo una improbabile estensione erga omnes, con atto amministrativo di un ministro, a tutti gli aventi diritto.
Siamo in un Paese in cui non c'è certezza del diritto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegni di ricerca e tetto 8 anni

Gentile professore,
mi permetto di scriverle di nuovo data l'urgenza della questione, che incide sulla mia possibilità di essere ammessa ai prossimi concorsi per gli assegni di ricerca.
Sono un’ex assegnista di ricerca che ha usufruito di 5 anni di assegno e di tre anni di borsa di dottorato conferitami da una fondazione privata. La legge prevede che io non possa più essere titolare di assegno di ricerca avendo superato il tetto massimo di 8 anni tra borsa e assegno. Trovo che questa norma, scaturita a suo tempo dalla necessità di portare le università a regolarizzare i precari assumendoli come ricercatori, sia ora totalmente anacronistica (viste le attuali “code” di aspiranti ricercatori) e tremendamente svantaggiosa per chi ha un curriculum che consentirebbe di vincere senza problemi almeno un assegno. Esistono ricorsi/contestazioni in merito a cui possa appellarmi? E, inoltre: essendo la mia borsa di dottorato non erogata dal Ministero, ma da una fondazione privata, potrebbe non entrare nel computo degli 8 anni di tetto massimo? La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per l'aiuto.

Cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
non mi consta esistano ricorsi su questa questione, peraltro inammissibili perché la norma degli 8 anni è tuttora in vigore. Le suggerisco di far domanda specificando la sua posizione. Delle due l'una: la domanda potrebbe essere accettata perché la sede autonomammente ha deciso in tal senso nel regolamento di ateneo, oppure verrebbe respinta come inammissibile per la questione degli 8 anni. Comunque, guardi attentamente il bando, dovrebbero essere riportati i casi di inammissibilità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 28 novembre 2010

anomalie nella ricostruzione di carriera dei ricercatori

Gent.le prof. Pagliarini,
sono una dipendente dell’Università xxxxxxxxxxxxx e mi occupo delle carriere dei docenti e ricercatori. Avrei da formularLe un quesito per il quale, nonostante la consultazione del blog, non trovo interpretazione:
Di recente un ricercatore confermato ha formulato richiesta di ricostruzione carriera, indicando, tra gli altri servizi, l’attività prestata in qualità di titolare di contratto a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualita di Ricercatore di III livello. Al ricercatore, inoltre, per la medesima attività, all’atto della nomina, è stato riconosciuto l’assegno ad personam, poi completamente riassorbito con la conferma in ruolo.
È giusto, nel caso di specie, ritenere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l’INFN equiparato al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario?
È corretto non ritenere riconoscibile il periodo richiesto secondo quanto disposto dall’art. 103 del DPR 382/80 per i ricercatori?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà rivolgere alla presente.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Ufficio Personale Docente e Ricercatore
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile Funzionaria
mi chiede se è corretto non riconoscere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l'INFN, secondo il disposto dell'art. 103 del DPR 382/80. Le rispondo dicendo che, attenendosi alla lettera della citata norma non è possibile riconoscerlo perché quel servizio, non di ruolo, non è contemplato tra quelli riconoscibili, anche se espletato presso l'INFN, ente pubblico di ricerca. Dura lex, sed lex. Quindi quel servizio non può essere riconosciuto secondo la legge vigente. Altra cosa è se ciò sia corretto o no. Io ritengo no, perché quel servizio è analogo a quello di un ricercatore a tempo indeterminato prestato presso lo stesso ente pubblico e, per l'accesso a quelle funzioni l'uno e laltro hanno dovuto superare un uguale concorso pubblico; la diversità tra i due soggetti è solo nel nome della qualifica.
L'art. 103 è tuttora vigente ma ha 30 anni di vita. In 30 anni molte cose sono cambiate. Figure che esistevano all'epoca, con diritti riconosciuti, non esistono più, ma ne esistono altre che svolgono le stesse attività, le stesse funzioni con gli stessi obiettivi di quelle previste nell'art. 103 ma prive di quei diritti. Ovviamente, queste figure non sono e non potevano essere inserite in quell'articolo. Il MIUR avrebbe dovuto doverosamente provvedere a far aggiornare l'art 103, per evitare una palese ingiustizia nel riconoscimento di diritti connessi a quelle stesse funzioni ma non riconoscibili alle nuove figure perché non contemplati nell'art. 103. Purtroppo il MIUR ha ignorato il problema danneggiando diverse generazioni di ricercatori. Siamo in Italia e di queste omissioni di doveri d'ufficio nessuno ne risponde. Non è neppure percorribile la via giudiziaria perché quella è la norma vigente e occorre una nuova norma per cambiarla. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 26 novembre 2010

direzione e anno sabatico

Caro professor Pagliarini,

sono un professore ordinario che attualmente e' in congedo per motivi di studio e di ricerca
(anno sabbatico) dall' 1-11-2010 al 31-10-2011. Per tale congedo non ho previsto periodi di
permanenza all'estero.
Qualche giorno fa mi sono candidato alla direzione del mio Dipartimento, ma altri
candidati hanno contestato la mia candidatura, sostenendo che non fosse valida.
Investito della questione, l'Ufficio del Personale del mio Ateneo ha risposto che la
mia candidatura e' valida, ma che io dovrei rinunciare al prosieguo dell'anno sabbatico
qualora dovessi essere eletto.
Le sarei molto grato se potesse darmi il suo parere.
La ringrazio anticipatamente

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'anno sabatico, come hai scritto, è un anno di congedo per motivi di studio
e di ricerca. Ne consegue che in quell'anno il docente è esonerato da
compiti didattici e di qualsiasi altro tipo (partecipazione ad organismi
vari ecc) , per poter dedicare tutto il suo tempo solo e soltanto allo
studio e alla ricerca, indipendentemente dalla sede e dalla nazione in cui
ciò avviene, Italia o estero. In quell'anno, quindi, il docente non può
essere gravato da altri compiti di qualsiasi tipo che lo distrarrebbero da
quelli per i quali l'anno sabatico è stato concesso. Pertanto ritengo che la
candidatura alla direzione di un dipartimento di un docente in anno sabatico
sia pienamente legittima perché rientra nei diritti dello stesso, ma
richieda, nel caso il docente sia eletto, la necessaria e opportuna rinuncia
al prosieguo dell'anno sabatico in corso, perché evidentemente incompatibile
con la carica elettiva. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 24 novembre 2010

ricostruzione di carriera e riscatti

Gentilissimo Prof. Pagliarini,

ho appena ricevuto la conferma quale ricercatore e sto valutando la mia posizione ai fini di ricostruzione carriera.
Mi permetto di disturbarLa per un quesito che mi sembra non sia stato oggetto di altre domande nel blog.
In sintesi, prima di essere assunto quale ricercatore nel 2006:
1. ho conseguito la laurea quadriennale (1995-1999),
2. ho collaborato con l'università quale cultore della materia e svolgendo attività di tutor approvata dal Consiglio di Facoltà (2000-2002) e
3. ho svolto il dottorato di ricerca (2002-2005).

A quanto risulta dalle informazioni fornite dal mio Ateneo nessuno di questi periodi è utile ai fini di ricostruzione della carriera.

Nel ringraziarLa per le preziose informazioni reperibili sul Suo blog, Le chiedo se secondo Lei vi è qualche periodo utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Con i migliori saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
nessuno dei periodi indicati è utilizzabile ai fini economici nella ricostruzione di carriera. Può solo fare domanda al rettore per il riscatto degli anni di laurea e quelli di dottorato, ai fini giuridici, con onere a suo carico. L'ufficio le farà sapere il costo del riscatto e liberamente potrà decidere di non riscattare o riscattare tutto o una parte di quegli anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 22 novembre 2010

sulla conferma in ruolo

Caro Professore,
nel ringraziarla per tutte le preziose informazioni che lei mette a disposizione,
Le vorrei porre il seguente quesito.
In data 31/10 termina il mio triennio di conferma come professore straordinario
per il passaggio a professore ordinario. Tuttavia, a fine 2008 ho usufruito di
un periodo di congedo straordinario della durata di 15 giorni. La normativa
vigente al momento della mia richiesta diceva che questo congedo, essendo
di durata inferiore ai 2 mesi, non influiva sul periodo di conferma in ruolo.
Ora mi dicono che la normativa è cambiata e quindi il mio periodo
di conferma slitta di 15 giorni corrispondenti al periodo di congedo.
Secondo me ciò non è corretto in quanto la nomativa è cambiata a posteriori
rispetto alla mia richiesta. Eventualmente è possibile presentare un ricorso?
Se fosse possibile, gradirei il suo parere.
La ringrazio in anticipo.
xxxxxxxxxxxx

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caro collega
è importante sapere qual è la norma che ha modificato la precedente. L'ufficio che la applica la deve conoscere. Ciò per due motivi: 1) avere la certezza che la norma esista davvero, oppure vale ancora quella già esistente; 2) nel caso esista occorre accertare se è espressamente prevista l'abrogazione della precedente norma e la retroattività della nuova. In genere le norme non sono retroattive e gli effetti prodotti decorrono dalla data di entrata in vigore. Se la norma esiste e non è espressamente prevista la retroattività, nel senso che si debba applicare anche a coloro che alla data di entrata in vigore della norma abbiano già iniziato il triennio di conferma o di straordinariato, allora sorge un problema di interpretazione da parte del funzionario che la deve applicare. Il funzionario può non applicarla o applicarla a coloro che avevano già iniziato il triennio, nel primo caso dà rilevanza all'inizio del passaggio nella nuova posizione giuridica, nel secondo caso dà rilevanza alla fine della permanenza nella posizione giuridica. Entrambe le interpretazioni sono opinabili e solo un giudice può decidere in merito. Comunque nei casi di scarsa rilevanza degli effetti della decisione, come nel caso specifico, appena 15 gg., dovrebbe prevalere il buon senso giuridico-amministrativo da un lato o quello di presunto interesse personale dall'altro, per evitare un contenzioso, il cui costo, al di là dei tempi lunghi della giustizia, supera gli effetti della decisione medesima, qualunque essa sia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 21 novembre 2010

partecipazione a concorso per trasferimento

Gentile Prof. Pagliarini,

volevo chiederle se ai bandi per l'assunzione di ricercatori mediante
trasferimento possono partecipare anche i Ricercatori delle Università non
statali e telematiche.

Grazie in anticipo per la sua risposta.
xxxxxxxxx

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caro dottore
ritengo di si. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricercatore con nomina successivamente annullata e riconfermata

G.le Prof. Pagliarini,

non posso non esprimere la massima stima e gratitudine nei suoi confronti per il lavoro svolto nell’ambito del Suo utilissimo blog.

Ne approfitto anch’io per illustrarLe la mia situazione e sottoporLe un quesito.

Sono stata nominata ricercatore ed ho preso servizio l’1/3/2008, a seguito del concorso del quale sono risultata vincitrice. A seguito invece di un ricorso da parte dei candidati non vincitori, sono stati annullati gli atti del concorso relativamente alla parte che riguardava la valutazione dei titoli. Per tale ragione è stato annullato anche il decreto di nomina a ricercatore il 28 luglio 2009. La commissione si è nuovamente riunita ed ha rivalutato i titoli, emettendo nuovi verbali, dai quali risultavo nuovamente vincitrice. Sono stata così nominata nuovamente ricercatore ed ho preso servizio l’1/2/2010.

Mi chiedo a questo punto quali sono i tempi per la mia conferma. Dagli uffici amministrativi mi hanno detto che il triennio di conferma decorre dalla seconda presa di servizio, ma altri colleghi esperti in materia mi dicono che non posso aver perso i mesi relativi alla prima nomina, perché in quei mesi ho regolarmente lavorato come ricercatore. E’ possibile che dagli uffici abbiano commesso un errore?

La ringrazio in anticipo per una Sua eventuale risposta e La saluto cordialmente
xxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa

il suo è un caso anomalo e non può essere considerato alla stregua dei casi normali. Peraltro l'autonomia della sedi, malamente usata in tante questioni di stato giuridico, dovrebbe essere razionalmente e giustamente usata in casi come questo. Ritengo che i mesi di servizio regolarmente svolti da ricercatore dalla data della prima nomina sino all'annullamento della stessa, regolarmente retribuiti come ricercatore, non possono svanire nel nulla. Devono essere considerati come tali nelle procedure di carriera. Dovrebbero, quindi, entrare nel computo del triennio di conferma e nel computo della maturazione di un anno per l'attribuzione della nuova classe retributiva, la 01. Nelle premesse del decreto rettorale, in entrambi i casi, il rettore deve evidenziare l'evoluzione storica della sua nomina, usando le solite formulazioni "visto che.." e considerato che.....". E' pienamente legittimato a farlo ed è giusto che lo faccia. Cordialmente

Alberto Pagliarini

assegno ad personam nel passaggio da amministrazione pubblica a statale

Gentilissimo Professore Pagliarini,

sono risultato vincitore di un posto per ricercatore presso una universita'
pubblica e prendero' servizio entro il 31 dicembre 2010. Attualmente il mio
stipendio di dipendente di ente locale, comparto pubblico del Friuli
Venezia
Giulia, e' maggiore dello stipendio di accesso come ricercatore in prova.
Ho visto sul suo blog due recenti risposte a due insegnanti che passano
all'Universita' (in un caso pubblica e in un caso privata), ma mi e' venuto
il
dubbio che abbiano diritto perche' passano da Ministero a Ministero. Ho
diritto
a richiedere l'assegno ad personam; su che base normativa devo inoltrare
domanda?

Grazie in anticipo
Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx


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caro dottore
l'assegno ad personam compete ai dipendente statali quando passano da una ad
altra amministrazione dello Stato.
Comunque suggerisco di presentare domanda al rettore per l'attribuzione
dell'assegno, allegando una delle ultime fascette retributive. Questo
perché, con l'autonomia le sedi stanno assumendo decisioni diverse
nell'applicazione delle norme sullo stato giuridico che hanno riflessi sul
trattamento economico dei docenti. L'amministrazione comunicherà la
concessione o no dell'assegno. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 20 novembre 2010

applicabilità del comma 4 dell'art 9 legge 122/2010

L'Università di xxxxxxxxxxxxx non intende applicare l'adeguamento ISTAT del 3,09% sulla base dell’art. 9, comma 4, della Legge 30.07.2010, n. 122 che così recita:
<< 4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento....

La stessa Università indica ai propri docenti di ricorrere eventualmnete al TAR.
Ringrazio sin d'ora per la risposta.

xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la sua sede ha deciso di applicare ai docenti il comma 4 dell'art. 9 della legge 122/2010. Le altre sedi non l'hanno applicato perché nella relazione tecnica che accompagna la citata legge non solo non c'è traccia dei risparmi che si ottengono applicando quel comma ai docenti universitari ma, addirittura, è scritto che il secondo periodo del comma (cioè il rimanente personale in regime di diritto pubblico) trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali. Pertanto ai docenti universitari non è applicabile il comma 4 dell'art. 9. Suggerisco di scrivere al rettore chiarendo gli aspetti tecnici sopra evidenziati e che, comunque, nel dubbio, sarebbe corretto porre al Ministero dell'Economia e delle Finanze uno specifico quesito sull'applicabilità di quel comma ai docenti universitari, prima di decidere di non attribuire l'aumento ISTAT 2010, per evitare di compiere un atto amministrativo illegale a danno dei docenti della sede. Cordialmente
Alberto Pagliarini

annullamento concorso bandito

Caro collega,

volevo porti un quesito a cui nessun ufficio ha saputo rispondere. Nel caso
di una facoltà che, a seguito delle lungaggini intercorse dalla
pubblicazione su G.U. (giugno 2008) per un concorso di prima o seconda
fascia, decidesse di annullarlo, perché ha deciso che in due anni le sue
necessità sono cambiate o perché non ha più i fondi, può farlo legalmente?
Oppure è costretta a completare la procedura e poi non effettuare la
chiamata? Se annulla il concorso, è vero che i candidati potrebbero opporsi
perché ciò comporterebbe un danno per loro? Io sono convinto che fino al
momento della conclusione degli atti, la facoltà (e di conseguenza
l'ateneo)
può sempre cambiare idea. Mi farebbe piacere conoscere il tuo parere.

Ti ringrazio in anticipo per la tua sempre precisa e cortese attenzione.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega
ritengo che, in generale, un concorso bandito non possa essere annullato
dall'amministrazione che ha emesso il bando, salvo che, successivamente al
bando la stessa amministrazione abbia rilevato evidenti vizi formali ed
errori contenuti nel bando che potrebbero portare all'impugnazione
giudiziaria dello stesso. In tal caso per autotutela l'amministrazione
annulla il bando ed emana un nuovo bando eliminando i vizi ed errori
contenuti nel precedente. Per correttezza l'amministrazione informa i
candidati dell'annullamento, restituisce tutta la documentazione presentata
ed informa del nuovo bando al quale possono ripartecipare, ove interessati.
Tale procedura evita il possibile ricorso contro l'annullamento, da parte di
un qualsiasi concorrente. Questo dovrebbe valere per un concorso pubblico
qualsiasi, anche per la docenza universitaria. Per i concorsi universitari
il legislatore ha concesso la non chiamata di un idoneo di un concorso
bandito ed espletato, proprio per tutelare le mutate esigenze scientifiche e
didattiche delle facoltà e, per evitare abusi, ha, però, vincolato la
facoltà a non bandire il concorso prima di due anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 16 novembre 2010

sulla retribuzione aggiuntiva dei medici universitari

Caro Pagliarini,
concordo su tutto quanto da te evidenziato salvo per le questioni
riguardanti Medicina. La normativa favorevole agli universitari già esiste
(DLgs 517/99, DPCM 24 maggio 2001, art.33 della Costituzione) ma nessuno la applica nè la fa applicare per cui sperare nell'applicazione corretta di un'altra legge per la medicina universitaria appare illusorio. Anche perchè vedo che non sono chiare le idee. I medici universitari sono convenzionati con il SSN non con i vari SSR che si occupano tout court di assistenza: la nostra è un tipo
particolare di assistenza, cioè quella "finalizzata alla didattica e alla
ricerca". Se si perde di vista questo saremo staccati dall'università per essere
assegnati non al SSN ma a tanti assessori regionali della sanità, cosa non prevista dalla nostra costituzione anche dopo la devolution. Quello che citi come articolo di legge regionale lombarda è la riprova provata che la regione si è impadronita di 19 ore settimanali del medico universitario. Quando farà didattica e
ricerca ? visto che i colleghi di altre facoltà non svolgono assistenza in
quelle 19 ore andranno a divertirsi o faranno ricerca.Essere pagati con mezzo stipendio ospedaliero per quelle ore non è il massimo della vita se ritieni di valere di più di un ospedaliero.
Potrei continuare ma così stanno le cose: valgono di più per dire le
emorroidi che un bel progetto di ricerca.
Un caro saluto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro xxxxxxxxxxxxx
per mio costume mentale rispetto qualsiasi opinione compresa la tua sulla
questione medica. Consentimi, però alcune considerazioni che si rendono necessarie per la specifica questione. La legge 517/99 esiste da 11 anni ma, come tu dici
"nessuno la applica e la fa applicare". Perché ? ci saranno dei motivi che
occorre analizzare. Solo dopo si potrà fare qualche proposta che superi quei
motivi e porti ad una soluzione perseguibile e accettabile, evitando che si
ripeta il non senso giuridico di una legge che non è stata e non sarà mai
applicata. A questa prima considerazione se ne aggiunge un'altra. Il
contenzioso giudiziario a tutti i livelli giurisdizionali, prodotto dalle diversificate applicazioni di quella legge nelle diverse sedi, non ha contribuito
minimamente a far chiarezza applicativa ma ha reso ancor più difficile e
ingarbugliata la questione della "equiparazione retributiva" diventata, "retribuzione aggiuntiva" o l'una e l'altra insieme. I motivi sono due. Il primo, messo in evidenza anche da diverse sentenze, è la scarsa chiarezza di quella legge, in particolare dell'art. 6, cosa che ha dato luogo a diverse applicazioni interpretative. Il secondo è dovuto ad un errore di fondo di quella legge che ha demandato a Regioni, università e Aziende ospedaliere, il raggiungimento di accordi e protocolli nel rispetto di principi, peraltro non tutti chiari, in particolare nell'art. 6 sugli aspetti retributivi dei medici universitari per il servizio di assistenza fornito. Come era prevedibile si è instaurato un conflitto, più o meno forte nelle diverse sedi, tra l'autonomia regionale, fortemente rafforzata dalla riforma dell'art. V della Costituzione, e l'autonomia dell'Università mirata al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, con il risultato che non c'è stata, e mai ci sarà, una soluzione univoca ed equilibrata della questione retributiva. Questo errore
legislativo ha prodotto un trattamento economico differenziato da sede a
sede, in alcuni casi anche fortemente sperequato. Consegue che l'art. 6 di
quella legge va necessariamente modificato fissando, con una nuova legge,
un preciso criterio di attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai
medici universitari, criterio sganciato dagli accordi protocollari, ma rispettoso
delle predette autonomie. Ciò è possibile utilizzando strumenti normativi
esistenti che non possono essere condizionati in alcun modo dalle due
autonomie regionale e universitaria. Gli unici possibili strumenti sono
l'art. 36 della Costituzione e il CCNL dei medici ospedalieri valido su
scala nazionale. Le regioni hanno ormai pieno potere sulla organizzazione del
servizio di assistenza. L'obiettivo, per le regioni, è soddisfare le
esigenze di salute dei propri cittadini con costi contenuti entro i limiti
delle disponibilità finanziarie statali e regionali. Nell'organizzazione del servizio va inserito quello espletato dai medici universitari in modo tale da
soddisfare sia le esigenze didattiche e di ricerca sia quelle del servizio più generale fine a se stesso. In conseguenza la convenzione dei medici universitari è, ormai, con il SSR. Dei due parametri previsti nell'art. 36 della Costituzione per
l'attribuzione della retribuzione, quantità e qualità del lavoro reso,
quello della qualità non può essere preso in considerazione, nel caso
specifico del lavoro assistenziale medico, perché difficile da valutare
soggettivamente. Basti pensare che l'indennità di risultato è attribuita a
tutti in ugual misura, salvo casi eccezionali di conclamata malasanità. Nè è
pensabile di attribuire, a priori, ai medici universitari, una qualità di
servizio superiore rispetto a quello attribuito agli ospedalieri, perché
possono esistere, e ci sono, casi in cui si verifica il viceversa. L'obbligo
per i medici universitari, fissato con legge dello Stato, di effettuare la
metà delle ore di servizio assistenziale fissate dal CCNL per gli
ospedalieri e, quindi, una retribuzione aggiuntiva per gli universitari pari
al 50% di quella complessiva dell'ospedaliero equiparato per anzianità di
servizio assistenziale, funzioni e responsabilità, ha il triplice vantaggio:
1) di aggiornare automaticamente nel tempo la retribuzione aggiuntiva
degli universitari a quella degli ospedalieri, retribuzione che si evolve
con i futuri contratti; 2) di attribuire una retribuzione aggiuntiva a tutte
le figure giuridiche dei medici universitari, comprese quelle dei giovani
ricercatori non confermati o confermati, oggi non retribuiti, pur espletando
regolare servizio; 3) di lasciare la possibilità di effettuare ore di
servizio in sovrannumero che possono o no essere retribuite come lavoro
straordinario, in base all'organizzazione dell'azienda e alle
disponibilità finanziarie . Queste sono le principali motivazioni che
portano a proporre una nuova legge che superi la 517/99, in particolare
l'art. 6, che non è stato e non sarà mai applicato. Se ne possono
aggiungere altre che ometto, per brevità.
Un caro saluto
Alberto Pagliarini

confusione giuridico-legislativa - dubbi sull'applicazione di leggi

Gentile Professore,
Approfitto della Sua disponibilità per sottoporle un quesito relativo allo scatto anticipato per la nascita di un figlio.
Se tale evento si verifica nel corso degli anni anni di blocco, poniamo nel 2011, sarei del parere di corrispondere tale aumento in quanto previsto da una norma speciale che esula dalla normale progressione di carriera di un docente.
Trattandosi però di aumento biennale il problema si pone per il riassorbimento. La norma dispone il riassorbimento all'atto della maturazione della successiva classe di stipendio, quindi, a rigor di logica tale beneficio dovrebbe essere mantenuto oltre la scadenza biennale e sicuramente almeno fino al 2014.
Lei cosa ne pensa?
Approfitto ancora e me ne scuso, ma in questo periodo la confusione regna sovrana.
La classe ridotta per effetto dell'art. 69 della Legge 133/2008, secondo me, deve essere ripristinata per intero anche se il differimento termina nel 2011.
Condivide l'interpretazione?
Ancora: se un docente si conferma durante gli anni di blocco vale il riconoscimento della conferma e della ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici? Io direi di sì in quanto la legge dispone che chi consegue una progressione di carriera negli anni 2011, 2012 e 2013 la stessa ha validità ai fini giuridici e non economici.
Può essere considerata progessione di carriera anche, ad esempio, la nomina a professore associato di un ricercatore universitario già in servizio?
Io direi di no e quindi chi viene nominato in un nuovo ruolo (associato o ordinario) ha diritto alla corresponsione del nuovo trattamento economico anche se già in servizio come ricercatore o associato.
Ho proprio bisogno dei suoi chiarimenti e la ringrazio per la sua cortese disponibilità.
Cordiali saluti.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Divisione Personale Docente


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gentile signora funzionaria
la sua mail e i suoi quesiti confermano , in pieno, lo stato confusionale esistente nelle università, da me denunciato nella recente nota inviata ai ministri. E' difficile dare una risposta univoca in termini di certezza di diritto e rispetto delle norme, quando si è in presenza di una norma non chiara e precisa e, quindi, tale da produrre interpretazioni applicative diverse, come sta accadendo.
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è un diritto, un premio, una tantum, che non può essere cancellato da una norma che, nella sua formulazione, non lo preveda espressamente. Penso anch'io, perciò, che vada concesso. Il riassorbimento avviene, come prescrive la norma, all'atto della maturazione del successivo scatto. Orbene, una norma non può essere considerata speciale in una sua parte e no in un'altra; se è speciale lo è nella sua interezza. Il blocco delle retribuzioni produce, come ho evidenziato nella nota, effetti negativi che penalizzano solo alcuni soggetti. Può, però, anche produrre effetti positivi, come per il caso in questione. E' questa la inevitabile conseguenza di una norma non solo iniqua ma anche formulata in modo tale da non contemplare, in una forma generale o specifica, tutti i casi possibili previsti dalle norme esistenti.
L'aumento ridotto della classe retributiva, art. 69, è un caso di effetto negativo penalizzante, iniquo è ingiusto per chi lo subisce. E' questo un caso in cui alcune sedi hanno già fatto sapere ai docenti interessati di non poter ripristinare lo scatto intero dopo i 12 mesi, se questi scadono nel triennio di blocco. Il buon senso, utilizzato anche ai fini di realizzare una giustizia amministrativa e retributiva equa che, in quanto tale, non può essere fortemente penalizzante solo per pochi soggetti, impone il ripristino dello scatto alla sua naturale scadenza, perché la scadenza era stata già fissata da una specifica norma anteriore, non richiamata in forma specifica o generale nella formulazione della norma che ha stabilito il blocco triennale delle retribuzioni.
Il riconoscimento della conferma e della ricostruzione di carriera ai fini giuridici è previsto dalla stessa norma, quindi va attuato. Il passaggio da ricercatore ad associato o ordinario, conseguito mediante regolare concorso, non in modo automatico per anzianità è, a mio avviso, da intendersi come progressione o avanzamento di carriera nell'ambito della carriera complessiva possibile per un docente universitario, anche se avviene con passaggio di ruolo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sui carichi didattici

Caro collega
sono un professore ordinario da due lustri presso l'Università di
xxxxxxxxxxxx, voglio segnalare che, in contrasto con la normativa vigente sul
mio stato giuridico (DPR 382/1980), il Rettore su proposta del Preside di
Scienze e del Senato accademico, mi ha formalmente comunicato che intende
adottare provvedimenti contro di me se continuo a rifiutare un carico
didattico di 120 ore. Faccio presente che ricopro un corso istituzionale
di 60 ore e ho comunicato alle autorità accademiche che non intendo
accettare un secondo incarico di insegnamento, in sostituzione dei
ricercatori, poichè ho deciso di sostenere la loro protesta per il
gravissimo stato in cui versa l'Università. Ho fatto presente che il mio
comportamento è del tutto legale. In attesa di una cortese risposta invio
i più cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
sul mio sito http://xoomer.alice.it/alberto_pagliarini puoi leggere la mia
recente nota dal titolo "Stato giuridico o Stato confusionale ?" nella quale
accenno anche alla questione carichi didattici. Ormai è una Babele, ci sono
sedi che hanno stabilito per regolamento, in evidente contrasto con le
norme vigenti, di estendere l'obbligo delle 120 ore di didattica frontale a
tutti i docenti, obbligando illegalmente i docenti che non hanno optato per
la legge 230/05 (Moratti) e hanno preferito rimanere con il vecchio stato
giuridico. Un regolamento non può sostituirsi a una norma di legge. Ci sono
sedi dove ciò non avviene ed altre nelle quali sono stati fissati obblighi
intermedi tra quelli fissati dal vecchio stato giuridico e quelli fissati
dalla legge Moratti. C'è un chiaro abuso che non può essere giustificato
dalla esigenza di mantenere attivi insegnamenti e corsi di studio. Se poi
all'abuso si aggiunge anche la minaccia di provvedimento disciplinare, si
affossa lo stato di diritto con evidente eccesso di potere. Cosa fare? O
accettare l'abuso, per quieto vivere, o scrivere al rettore significando
l'intenzione, ove permanga l'ingiunzione dell'obbligo, di produrre denuncia
per abuso di potere in aperto contrasto con norme vigenti, senza
giustificare il rifiuto per un formale e sostanziale sostegno alla protesta
dei ricercatori, giustificazione non sostenibile, ma per mero rispetto delle
norme vigenti in materia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 31 ottobre 2010

blocco triennale retribuzioni discriminazioni e penalizzazioni

Gentile professore,
le scrivo per esporle il mio caso e chiedere una delucidazione sul trattamento economico a seguito del DL.
Sono professore associato non confermato. Il mio triennio è scaduto il 31 marzo 2010 ma a seguito di un periodo di maternità nel 2008, la scadenza è stata spostata a settembre 2010. Al momento sono in attesa che il CUN nomini la commissione che valuterà la mia conferma. Gli uffici del mio ateneo mi hanno comunicato che se la risposta della commissione non arriva entro fine novembre il mio stipendio rimarrà bloccato a quello attuale fino al 2014. Mi chiedo: e l'aumento che io starei già maturando da aprile (sempre in caso di una reale conferma) verrebbe recuperato in qualche modo? Non si può parlare di discriminazione visto che altre persone che hanno a suo tempo preso servizio nel mio stesso giorno hanno già avuto la conferma e solo a causa di una maternità il mio trattamento sarà diverso?
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
il blocco delle retribuzioni per tre anni, applicato in modo indiscriminato a tutti produce ingiustizie, penalizzazioni e discriminazioni per alcuni. Le anticipo che scriverò ai ministri competenti e alla CRUI per segnalare le anomalie che una applicazione indiscriminata produce, nella speranza che una circolare apposita chiarisca le modalità applicative distinguendo i casi diversi di applicazione del blocco. In mancanza di una nota esplicativa le amministrazioni si atterranno alla lettera della legge che ha imposto il blocco. Cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento delle borse post dottorato nella ricostruzione di carriera

Gentile Prof. Pagliarini

leggendo i suoi interventi sul blog, ho appreso che, in teoria, gli
assegni di ricerca sarebbero valutabili ai fini della ricostruzione
della carriera.
Sono un Professore Ordinario e ho ottenuto la conferma nel 2004 ma,
nella valutazione dei miei servizi, è stata esclusa senza appello una
borsa di studio biennale che al tempo veniva chiamata "Borsa
Post-Dottorato".
Ora, poiché questa borsa di studio credo possa essere assimilabile ad un
assegno di ricerca, Le domando se si possa richiederne la considerazione
ai fini della ricostruzione della carriera. Nel caso questo sia
possibile, come si deve procedere?

Grazie di cuore del tempo che vorrà dedicarmi.

Cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'assegno di ricerca nella ricostruzione di carriera è ormai riconosciuto
da molte sedi, non da tutte, pur essendosi espressi favorevolmente il CUN,
il MIUR, il Ministero dell'Economia, l'INPDAP, le Avvocature Generali di
Pisa e Brescia e anche una recente sentenza favorevole al ricorrente del TAR
Campania. Per le borse di studio post dottorato, a mio avviso riconoscibili
come l'assegno di ricerca, nessuna sede ha posto un quesito ai predetti
organismi istituzionali. Io ho sempre suggerito di fare specifica domanda di
riconoscimento nella speranza che qualche sede produca un quesito. Da quanto
mi risulta sinora ciò non è accaduto. Se fossero in tanti della stessa sede
a farne richiesta probabilmente l'amministrazione sarebbe costretta a porre
un quesito comunicando agli interessati di averlo posto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

età pensionabile e diritti acquisiti

Caro collega
complimenti per la competenza mostrata e per la cura e l'affetto con cui segui le sorti del bistrattato e disastato nostro mondo universitario.
Riguardo all'età pensionabile degli associati se venisse abrogato il comma 17 della 230/05, cosa succederebbe a chi ha già ottenuto con decreto rettorale di essere inquadrato nel regime previsto dalla suddetta legge (cioè di andare in pensione a 70 anni con "salvaguardia dell'anzianità acquisita"); varrebbe cioè il principio del "diritto acquisito"?
Grazie e cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
leggi sulla rubrica "l'esperto risponde" la risposta da me data il 4/10/2010 ad una domanda sul pensionamento. Nell'attuale situazione e con i precedenti legislativi e giurisprudenziali che hanno intaccato più volte i cosiddetti "diritti acquisiti", un decreto rettorale può essere facilmente annullato da una legge o dalla stessa amministrazione che lo ha emanato. Cordialmente
Alberto Pagliarini

liceità modifiche statutarie

Gentilissimo Prof. Pagliarini

ricorro a Lei per un quesito che riguarda la liceità di alcuni aspetti
che riguardano in nuovo statuto in vigore presso la mia Università
(xxxxxxxxxxxxxxx).

Da circa un anno, l'attivazione del nuovo statuto ha portato
all'unificazione dei Dipartimenti e delle Facoltà in alcune entità
denominate Scuole, che assommano in sé le prerogative delle precedenti
istituzioni.
Inoltre, i Consigli di Classe sono stati aboliti, affidando la gestione
degli aspetti della didattica a dei responsabili (Presidenti) SCELTI dal
Direttore della Scuola e NON ELETTI.
Inoltre, le scelte della didattica non vengono condivise se non a
livello dei Consigli di Scuola (che di fatto, come si sa, si limitano in
genere a ratificare).

Ora, ho il sospetto che la gestione degli ex-Consigli di Classe, che ho
appena descritto, non sia conforme al quadro normativo generale.
A quanto ne so, non mi sembra sia legittimo un Presidente di Classe non
eletto dall'assemblea.

Potrebbe aiutarmi a ricostruire il quadro normativo di riferimento, e
potrebbe gentilmente darmi un suo parere?
Le sarei immensamente grata, non è facile trovare un esperto in grado di
districarsi entro la legislazione universitaria.

Grazie di cuore.

Cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
con la legge 168/89 le università godono dell'autonomia organizzativa,
contabile, finanziaria attuata mediante Statuto e e regolamenti approvati
dal ministero. Con successive leggi l'autonomia si è ulteriormente
rafforzata ed estesa. Le università possono aprire, chiudere o accorpare
facoltà, dipartimenti, corsi di studio dandone una organizzazione
regolamentare anche per quanto attiene la nomina dei responsabili delle
strutture, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge citata e
da successive. E' difficile pensare che una sede modifichi lo Statuto
ignorando, o in evidente contrasto con i principi generali fissati dalle
leggi. Se ciò avvenisse le decisioni assunte potrebbero essere facilmente
impugnate dal Ministero o dalla magistratura amministrativa. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegno ad personam a ricercatore non confermato

Gentile Professore,
anzitutto la ringrazio per le informazioni prezione che mi ha fornito alla
precedente istanza del 27 giugno 2010 (domanda e sua risposta sono in
calce al presente messaggio).
Tuttavia su tale tema avrei bisogno di un approfondimento .
L'assegno ad personam che mi spetta entrando nel ruolo della docenza
universitaria con provenienza scuola secondaria, è immediatamente liquidabile da parte della amministazione o devo attendere la conferma? Mi spiego meglio, l'assegno a personam mi spetta anche nel periodo in cui mi trovo nell stato di ricercatore non confermato?
Grazie della disponibilità, cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

domenica 27 giugno 2010


Gentile Professore,
sono un docente di ruolo della scuola secondaria pubblica da 10 anni e ho
vinto nel febbraio 2009 un concorso da ricercatore presso l’università non
statale Unitelma Sapienza. Dal primo settembre 2010 prenderò servizio
presso detta università e volevo porLe il seguente quesito:
La retribuzione annua prevista per un ricercatore non confermato è di €
23411,72 (retribuzione iniziale), la mia retribuzione annua presso la
scuola dove sono di ruolo è più alta (circa 26.000€). Ho diritto a mantenere lo
stesso livello retributivo? Un mio collega trovatosi nella stessa situazione ha
mantenuto lo stesso livello retributivo ma la sua assunzione era presso
una università statale. E’ la stessa cosa? Quel è la legge che sancisce tale
diritto?
Grazie della disponibilità, Distinti Saluti
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caro dottore
ritengo valide, anche nel suo caso di nomina in una università non
statale, le leggi 537/93 e 370/99 che regolamentano l'assegno ad personam. Poichè
entra nel ruolo della docenza universitaria con provenienza scuola
secondaria, l'assegno attribuito è riassorbibile in forza del comma 5
della legge 370/99. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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caro dottore
l'assegno le compete dal momento dell'inquadramento come ricercatore non
confermato. Occorre documentare all'amministrazione il suo precedente
servizio e la relativa retribuzione. Cordialmente
Alberto Pagliarini