lunedì 22 novembre 2010

sulla conferma in ruolo

Caro Professore,
nel ringraziarla per tutte le preziose informazioni che lei mette a disposizione,
Le vorrei porre il seguente quesito.
In data 31/10 termina il mio triennio di conferma come professore straordinario
per il passaggio a professore ordinario. Tuttavia, a fine 2008 ho usufruito di
un periodo di congedo straordinario della durata di 15 giorni. La normativa
vigente al momento della mia richiesta diceva che questo congedo, essendo
di durata inferiore ai 2 mesi, non influiva sul periodo di conferma in ruolo.
Ora mi dicono che la normativa è cambiata e quindi il mio periodo
di conferma slitta di 15 giorni corrispondenti al periodo di congedo.
Secondo me ciò non è corretto in quanto la nomativa è cambiata a posteriori
rispetto alla mia richiesta. Eventualmente è possibile presentare un ricorso?
Se fosse possibile, gradirei il suo parere.
La ringrazio in anticipo.
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caro collega
è importante sapere qual è la norma che ha modificato la precedente. L'ufficio che la applica la deve conoscere. Ciò per due motivi: 1) avere la certezza che la norma esista davvero, oppure vale ancora quella già esistente; 2) nel caso esista occorre accertare se è espressamente prevista l'abrogazione della precedente norma e la retroattività della nuova. In genere le norme non sono retroattive e gli effetti prodotti decorrono dalla data di entrata in vigore. Se la norma esiste e non è espressamente prevista la retroattività, nel senso che si debba applicare anche a coloro che alla data di entrata in vigore della norma abbiano già iniziato il triennio di conferma o di straordinariato, allora sorge un problema di interpretazione da parte del funzionario che la deve applicare. Il funzionario può non applicarla o applicarla a coloro che avevano già iniziato il triennio, nel primo caso dà rilevanza all'inizio del passaggio nella nuova posizione giuridica, nel secondo caso dà rilevanza alla fine della permanenza nella posizione giuridica. Entrambe le interpretazioni sono opinabili e solo un giudice può decidere in merito. Comunque nei casi di scarsa rilevanza degli effetti della decisione, come nel caso specifico, appena 15 gg., dovrebbe prevalere il buon senso giuridico-amministrativo da un lato o quello di presunto interesse personale dall'altro, per evitare un contenzioso, il cui costo, al di là dei tempi lunghi della giustizia, supera gli effetti della decisione medesima, qualunque essa sia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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