martedì 16 novembre 2010

sulla retribuzione aggiuntiva dei medici universitari

Caro Pagliarini,
concordo su tutto quanto da te evidenziato salvo per le questioni
riguardanti Medicina. La normativa favorevole agli universitari già esiste
(DLgs 517/99, DPCM 24 maggio 2001, art.33 della Costituzione) ma nessuno la applica nè la fa applicare per cui sperare nell'applicazione corretta di un'altra legge per la medicina universitaria appare illusorio. Anche perchè vedo che non sono chiare le idee. I medici universitari sono convenzionati con il SSN non con i vari SSR che si occupano tout court di assistenza: la nostra è un tipo
particolare di assistenza, cioè quella "finalizzata alla didattica e alla
ricerca". Se si perde di vista questo saremo staccati dall'università per essere
assegnati non al SSN ma a tanti assessori regionali della sanità, cosa non prevista dalla nostra costituzione anche dopo la devolution. Quello che citi come articolo di legge regionale lombarda è la riprova provata che la regione si è impadronita di 19 ore settimanali del medico universitario. Quando farà didattica e
ricerca ? visto che i colleghi di altre facoltà non svolgono assistenza in
quelle 19 ore andranno a divertirsi o faranno ricerca.Essere pagati con mezzo stipendio ospedaliero per quelle ore non è il massimo della vita se ritieni di valere di più di un ospedaliero.
Potrei continuare ma così stanno le cose: valgono di più per dire le
emorroidi che un bel progetto di ricerca.
Un caro saluto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro xxxxxxxxxxxxx
per mio costume mentale rispetto qualsiasi opinione compresa la tua sulla
questione medica. Consentimi, però alcune considerazioni che si rendono necessarie per la specifica questione. La legge 517/99 esiste da 11 anni ma, come tu dici
"nessuno la applica e la fa applicare". Perché ? ci saranno dei motivi che
occorre analizzare. Solo dopo si potrà fare qualche proposta che superi quei
motivi e porti ad una soluzione perseguibile e accettabile, evitando che si
ripeta il non senso giuridico di una legge che non è stata e non sarà mai
applicata. A questa prima considerazione se ne aggiunge un'altra. Il
contenzioso giudiziario a tutti i livelli giurisdizionali, prodotto dalle diversificate applicazioni di quella legge nelle diverse sedi, non ha contribuito
minimamente a far chiarezza applicativa ma ha reso ancor più difficile e
ingarbugliata la questione della "equiparazione retributiva" diventata, "retribuzione aggiuntiva" o l'una e l'altra insieme. I motivi sono due. Il primo, messo in evidenza anche da diverse sentenze, è la scarsa chiarezza di quella legge, in particolare dell'art. 6, cosa che ha dato luogo a diverse applicazioni interpretative. Il secondo è dovuto ad un errore di fondo di quella legge che ha demandato a Regioni, università e Aziende ospedaliere, il raggiungimento di accordi e protocolli nel rispetto di principi, peraltro non tutti chiari, in particolare nell'art. 6 sugli aspetti retributivi dei medici universitari per il servizio di assistenza fornito. Come era prevedibile si è instaurato un conflitto, più o meno forte nelle diverse sedi, tra l'autonomia regionale, fortemente rafforzata dalla riforma dell'art. V della Costituzione, e l'autonomia dell'Università mirata al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, con il risultato che non c'è stata, e mai ci sarà, una soluzione univoca ed equilibrata della questione retributiva. Questo errore
legislativo ha prodotto un trattamento economico differenziato da sede a
sede, in alcuni casi anche fortemente sperequato. Consegue che l'art. 6 di
quella legge va necessariamente modificato fissando, con una nuova legge,
un preciso criterio di attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai
medici universitari, criterio sganciato dagli accordi protocollari, ma rispettoso
delle predette autonomie. Ciò è possibile utilizzando strumenti normativi
esistenti che non possono essere condizionati in alcun modo dalle due
autonomie regionale e universitaria. Gli unici possibili strumenti sono
l'art. 36 della Costituzione e il CCNL dei medici ospedalieri valido su
scala nazionale. Le regioni hanno ormai pieno potere sulla organizzazione del
servizio di assistenza. L'obiettivo, per le regioni, è soddisfare le
esigenze di salute dei propri cittadini con costi contenuti entro i limiti
delle disponibilità finanziarie statali e regionali. Nell'organizzazione del servizio va inserito quello espletato dai medici universitari in modo tale da
soddisfare sia le esigenze didattiche e di ricerca sia quelle del servizio più generale fine a se stesso. In conseguenza la convenzione dei medici universitari è, ormai, con il SSR. Dei due parametri previsti nell'art. 36 della Costituzione per
l'attribuzione della retribuzione, quantità e qualità del lavoro reso,
quello della qualità non può essere preso in considerazione, nel caso
specifico del lavoro assistenziale medico, perché difficile da valutare
soggettivamente. Basti pensare che l'indennità di risultato è attribuita a
tutti in ugual misura, salvo casi eccezionali di conclamata malasanità. Nè è
pensabile di attribuire, a priori, ai medici universitari, una qualità di
servizio superiore rispetto a quello attribuito agli ospedalieri, perché
possono esistere, e ci sono, casi in cui si verifica il viceversa. L'obbligo
per i medici universitari, fissato con legge dello Stato, di effettuare la
metà delle ore di servizio assistenziale fissate dal CCNL per gli
ospedalieri e, quindi, una retribuzione aggiuntiva per gli universitari pari
al 50% di quella complessiva dell'ospedaliero equiparato per anzianità di
servizio assistenziale, funzioni e responsabilità, ha il triplice vantaggio:
1) di aggiornare automaticamente nel tempo la retribuzione aggiuntiva
degli universitari a quella degli ospedalieri, retribuzione che si evolve
con i futuri contratti; 2) di attribuire una retribuzione aggiuntiva a tutte
le figure giuridiche dei medici universitari, comprese quelle dei giovani
ricercatori non confermati o confermati, oggi non retribuiti, pur espletando
regolare servizio; 3) di lasciare la possibilità di effettuare ore di
servizio in sovrannumero che possono o no essere retribuite come lavoro
straordinario, in base all'organizzazione dell'azienda e alle
disponibilità finanziarie . Queste sono le principali motivazioni che
portano a proporre una nuova legge che superi la 517/99, in particolare
l'art. 6, che non è stato e non sarà mai applicato. Se ne possono
aggiungere altre che ometto, per brevità.
Un caro saluto
Alberto Pagliarini

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Salve sono un dipendente di ammnistrazione pubblica in aspettativa per dottorato di ricerca. Le chiedo in relazione all'attuale normativa vigente se c'è un limite al nr di dottorato di ricerca retribuiti dall'amministrazione pubblica.
Grazie

Anonimo ha detto...

Egregio professore
concorso a ricercatore concluso senza nessun vincitore: per poter ribandire lo stesso posto è necessario il passaggio in Consiglio di Facoltà oppure non è necessario coinvolgere quest'organo?

mario ha detto...

Egregio Prof. Pagliarini,
le scrivo in merito ad un problema che le avevo già esposto precedentemente senza avere risposta, sicuramente oberato dalle numerose email che riceve quotidianamente.

Circa 20 giorni fa ho vinto una procedura di valutazione comparativa per 1 posto da Ricercatore settore medico-disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale) presso l'Università di Torino.
La situazione in Piemonte è tale per cui c'è stato un blocco delle assunzioni a carattere assistenziale e si sta configurando la possibilità che ci sia la presa di servizio senza la convenzione con la struttura ospedaliera per la quota assistenziale (questione questa che dovrebbe essere comunque transitoria).
Le chiedo informazioni e delucidazioni a riguardo, ed in particolar modo:
- è possibile per il mio settore medico-disciplinare non convenzionare l'assistenza?
- se così fosse, per quale motivo, se esiste, mi si vieterebbe (per incompatibilità) di praticare l'assistenza in un'altra struttura (in questo caso clinica privata e nella fattispecie guardia medica in clinica privata) con partita IVA (attualmente già in possesso);
- sarebbe comunque possibile ottenere una eventuale autorizzazzione da parte della Facoltà per l'espletamento di questa attività?

Queste domande sono già state girate a personale amministrativo universitario, senza però avere ad oggi nessuna risposta.

Certo di una Sua attenta ed esaustiva risposta,

Cordialialmente La saluto