martedì 16 novembre 2010

confusione giuridico-legislativa - dubbi sull'applicazione di leggi

Gentile Professore,
Approfitto della Sua disponibilità per sottoporle un quesito relativo allo scatto anticipato per la nascita di un figlio.
Se tale evento si verifica nel corso degli anni anni di blocco, poniamo nel 2011, sarei del parere di corrispondere tale aumento in quanto previsto da una norma speciale che esula dalla normale progressione di carriera di un docente.
Trattandosi però di aumento biennale il problema si pone per il riassorbimento. La norma dispone il riassorbimento all'atto della maturazione della successiva classe di stipendio, quindi, a rigor di logica tale beneficio dovrebbe essere mantenuto oltre la scadenza biennale e sicuramente almeno fino al 2014.
Lei cosa ne pensa?
Approfitto ancora e me ne scuso, ma in questo periodo la confusione regna sovrana.
La classe ridotta per effetto dell'art. 69 della Legge 133/2008, secondo me, deve essere ripristinata per intero anche se il differimento termina nel 2011.
Condivide l'interpretazione?
Ancora: se un docente si conferma durante gli anni di blocco vale il riconoscimento della conferma e della ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici? Io direi di sì in quanto la legge dispone che chi consegue una progressione di carriera negli anni 2011, 2012 e 2013 la stessa ha validità ai fini giuridici e non economici.
Può essere considerata progessione di carriera anche, ad esempio, la nomina a professore associato di un ricercatore universitario già in servizio?
Io direi di no e quindi chi viene nominato in un nuovo ruolo (associato o ordinario) ha diritto alla corresponsione del nuovo trattamento economico anche se già in servizio come ricercatore o associato.
Ho proprio bisogno dei suoi chiarimenti e la ringrazio per la sua cortese disponibilità.
Cordiali saluti.

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Divisione Personale Docente


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gentile signora funzionaria
la sua mail e i suoi quesiti confermano , in pieno, lo stato confusionale esistente nelle università, da me denunciato nella recente nota inviata ai ministri. E' difficile dare una risposta univoca in termini di certezza di diritto e rispetto delle norme, quando si è in presenza di una norma non chiara e precisa e, quindi, tale da produrre interpretazioni applicative diverse, come sta accadendo.
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è un diritto, un premio, una tantum, che non può essere cancellato da una norma che, nella sua formulazione, non lo preveda espressamente. Penso anch'io, perciò, che vada concesso. Il riassorbimento avviene, come prescrive la norma, all'atto della maturazione del successivo scatto. Orbene, una norma non può essere considerata speciale in una sua parte e no in un'altra; se è speciale lo è nella sua interezza. Il blocco delle retribuzioni produce, come ho evidenziato nella nota, effetti negativi che penalizzano solo alcuni soggetti. Può, però, anche produrre effetti positivi, come per il caso in questione. E' questa la inevitabile conseguenza di una norma non solo iniqua ma anche formulata in modo tale da non contemplare, in una forma generale o specifica, tutti i casi possibili previsti dalle norme esistenti.
L'aumento ridotto della classe retributiva, art. 69, è un caso di effetto negativo penalizzante, iniquo è ingiusto per chi lo subisce. E' questo un caso in cui alcune sedi hanno già fatto sapere ai docenti interessati di non poter ripristinare lo scatto intero dopo i 12 mesi, se questi scadono nel triennio di blocco. Il buon senso, utilizzato anche ai fini di realizzare una giustizia amministrativa e retributiva equa che, in quanto tale, non può essere fortemente penalizzante solo per pochi soggetti, impone il ripristino dello scatto alla sua naturale scadenza, perché la scadenza era stata già fissata da una specifica norma anteriore, non richiamata in forma specifica o generale nella formulazione della norma che ha stabilito il blocco triennale delle retribuzioni.
Il riconoscimento della conferma e della ricostruzione di carriera ai fini giuridici è previsto dalla stessa norma, quindi va attuato. Il passaggio da ricercatore ad associato o ordinario, conseguito mediante regolare concorso, non in modo automatico per anzianità è, a mio avviso, da intendersi come progressione o avanzamento di carriera nell'ambito della carriera complessiva possibile per un docente universitario, anche se avviene con passaggio di ruolo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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