mercoledì 23 settembre 2009

richiesta lavoro a tempo parziale

Gentile prof. Pagliarini,
La disturbo per chiederle un ulteriore chiarimento data la sua competenza e professionalità, difficili da trovare oggigiorno, Le garantisco.
Le avevo scritto tempo fa, Le allego la mail precedente, per un quesito relativo al mio rientro. La mia Amministrazione non concorda e ribadisce che dovrò riprendere il 1 novembre p.v. ossia a termine del dottorato. Nel frattempo mio papà, da tempo malato Alzheimer, è notevolmente peggiorato e per questo motivo ho la necssità di rientrare con un part time verticale. Volevo, cortesemente, sapere da lei se non ci sono vincoli temporali perchè ho letto che i dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono presentare specifica istanza con cadenza semestrale (periodo 1 - 30 giugno e periodo 1 - 31 dicembre di ogni anno). Ma io in giugno ero ancora in aspettativa e a dicembre sarei già rientrata da un mese. La ringrazio in anticipo per la sua cortese disponibilità e le porgo i miei più cordiali saluti
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gentile dottoressa
ritengo che l'istanza possa presentarla in qualsiasi momento specificando i motivi della richiesta e la sua situazione particolare. Sarà l'ufficio a comunicarle l'avvenuta accettazione o no e il periodo di tempo parziale concesso. cordialmente
Alberto Pagliarini

rientro dall'aspettativa dopo contratto

Gentile Prof. Pagliarini,
ho letto il Suo blog e le faccio i miei complimenti per la notevole mole di informazioni utili che esso comprende. Purtroppo non sono riuscito a trovare una risposta alla mia particolare domanda che pertanto Le porgo, fiducioso di una Sua risposta: sono stato impiegato come tecnico di elaborazione dati categoria D nel comparto università, fino al novembre 2007, quando, dopo aver chiesto un periodo di aspettativa, ho iniziato un periodo di prova come ricercatore non confermato. Durante il primo anno di prova ho usufruito di un assegno "ad personam"; al secondo anno il mio stipendio è aumentato. Quello che vorrei sapere è: se al termine del periodo di prova non dovessi venire confermato, al mio rientro presso il vecchio impiego lo stipendio sarebbe quello che avevo prima di iniziare il periodo di prova da ricercatore? oppure, nell'ottica di evitare la "diminutio in pejus", lo stipendio dovrà essere mantenuto pari a quello che percepisco attualmente? inoltre le vorrei chiedere: entro quanto tempo dal termine del periodo di prova dovrò rientrare al vecchio impiego?
Cordiali saluti
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caro dottore
l'amministrazione autonomamente può decidere, rientrato nel vecchio posto, di attribuirle l'assegno ad personam riassorbibile, oppure attribuirle la retribuzione che le compete ove, nel frattempo ci siano stati miglioramenti economici per l'applicazione del CCNL. Tra le due possibilità l'amministrazione dovrebbe scegliere, per principio consolidato, quella più favorevole al dipendente. Il rientro e contemporaneo alla fine del contratto. cordialmente
Alberto Pagliarini

compenso ricercatore a tempo determinato

Egregio prof. Pagliarini,
io ho avuto un contratto dal ricercatore a tempo determinato dal 2006 al 2009. Poichè percepivo lo stipendio di un ricercatore non confermato, immagino che il mio contratto non sia stato fatto in base alla legge Moratti (230/2005). Qual è la normativa che consente la stipula di questo tipo di contratti?
Grazie molte e distinti saluti
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gentile dottoressa
nel decreto di conferimento del contratto, nelle premesse sono citate le fonti normative in base alle quali è conferito il contratto. Può trarre da lì le indicazione che chiede. Il contratto presumo sia stato fatto in base al comma 10 della legge Moratti. La retribuzione, rapportata a quella del ricercatore confermato, deve essere stabilita in base alle disponibilità di bilancio e, nella gran parte dei casi è inferiore a quella del ricercatore confermato ed è spesso pari a quella del ricercatore non confermato al 1° anno. cordialmente
Alberto Pagliarini

carico didattico dei ricercatori

Gentile Prof. Pagliarini.
il regolamento generale sulle attività didattiche del mio ateneo dichiara che "Per i ricercatori l'attività didattica ordinaria è di 60 h per anno"
le chiedo, alla luce del citato regolamento, se un ricercatore può dare la sua disponibilità a ricoprire un incarico di 80 h.
Cordiali saluti
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caro dottore
quel vincolo non è obbligatorio. La Facoltà, per coprire esigenze didattiche, può chiedere a un suo ricercatore di superarlo, ma con l'assenso dell'interessato. cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento assegni di ricerca

Ch.mo prof. Pagliarini,
mi rivolgo a lei per chiarire ulteriormente la questione del riconoscimento dell'assegno di ricerca, visto che ho letto le sue risposte del 9 marzo e del 21 maggio 2008, nelle quali si dichiara chiaramente a favore e da cui ho tratto già delucidazioni.Sono ricercatore nell'Università Milano Bicocca e al momento della mia conferma nel 2007 il mio Ateneo non dava riconoscimento all'assegno di ricerca, per cui la mia ricostruzione di carriera non ha potuto basarsi sui 4 anni di assegno di cui avevo usufruito in altro Ateneo. Con parere n. 2732 /G.I. del 25 luglio 2008, reso su richiesta proprio del nostro Ateneo, il Miur ha dato risposta favorevole al riconoscimento. Pertanto da circa un anno la mia amministrazione procede al riconoscimento a favore di coloro che stanno presentando domanda ora, ma non ha in alcun modo pubblicizzato la novità a favore di chi, come me, aveva superato la conferma in ruolo anteriormente.Ora devo ancora acquisire tale parere e attendo quello per impostare la mia richiesta, ma ho già l'impressione che l'amministrazione voglia usare l'argomento della perentorietà dei termini per negarmi la ricostruzione della carriera. Mi risulta che invece ci sia giurisprudenza che nega che il termine di un anno per la richiesta di ricostruzione precluda l'accoglimento di una richiesta tardiva (nel mio caso non per negligenza ma per effetto del mutato indirizzo della mia amministrazione di riferimento), e quindi anzitutto le chiederei se lei ritiene che la mia richiesta possa avere effetti retroattivi; e secondariamente se reputa che, qualora fosse più conveniente proporre una sorta di compromesso all'amministrazione, questo possa essere nel senso di proporre il riconoscimento ex nunc. La ringrazio per l'attenzione e le porgo i più cordiali salutixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
la sede può autonomamente decidere di riconoscere l'assegno di ricerca, nella ricostruzione di carriera, per coloro che facciano domanda dalla data del parere favorevole espresso dal MIUR, oppure rendere retroattiva la decisione comunicandola a tutti gli interessati. Vi sono sedi che hanno operato nel primo modo, altre nel secondo. Il termine della presentazione della domanda entro un anno dall'immissione in ruolo, è fissato dalla legge. Non mi risulta ci sia giurisprudenza che non riconosca tale termine. Se a suo tempo avesse presentato la domanda di riconoscimento, anche se allora non accolta, oggi dovrebbe comunque essere riconosciuta valida. Se ciò non è stato, l'amministrazione può autonomamente decidere in merito, anche condizionata da esigenze di economia di bilancio. Del fatto che non per sua negligenza non le viene riconosciuto un diritto, l'amministrazione può non tenerne conto, salvo una sentenza favorevole a lei emessa dalla magistratura. Provi a chiedere, scrivendo direttamente al rettore, se il riconoscimento le può essere concesso ex nunc. Ovviamente la concessione a lei comporta analoga concessione a quanti la chiederanno, il che rende meno probabile l'accettazione se esistono i motivi finanziari predetti. cordialmente
Alberto Pagliarini

assunzione ricercatori a tempo determinato

Gent. Prof. Pagliarini
Avrei intenzione di rinnovare un posto di ricercatore a tempo determinato
pagato su fondi europei.
L'ateneo mi ha detto che la cosa e' preaticamente impossibile, poiche' da settembre
tutti i posti a tempo determinato sono bloccati, poiche' ricadono nella stessa
normativa dei posti a tempo indeterminato (ovvero ricadono nel turn over ecc. ecc.).
Che lei sappia questa interpretazione del mio ateneo e' restrittiva o corrisponde
alle linee guida del ministero?
Grazie per l'attenzione
Cordiali saluti
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caro dottore
ritengo valida l'interpretazione della norma data dalla sua sede limitatamente all'assunzione di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio della sede. Nel suo caso, essendo il posto pagato su fondi europei, la sede poteva non far rientrare il caso nel blocco prodotto dalla norma, purchè per la copertura finanziaria del posto non ci fossero oneri di qualsiasi tipo a carico della sede. Comunque la sede è autonoma nell'assumere le sue decisioni. cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 18 settembre 2009

incardinamento in un corso di laurea senza consenso

Gent.mo prof. Pagliarini
Sono un professore associato incardinato sul “Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia e attualmente sono titolare dell’insegnamento di xxxxxxxxxxxxxxx. Inoltre insegno xxxxxxxxxxxxxxxxxx presso il “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” della stessa Facoltà.
Durante l’ultimo Consiglio di Facoltà è stato detto dal Sig. Preside che, in seguito alle norme che fissano i requisiti minimi per mantenere attivi i Corsi di Laurea, alcuni docenti saranno incardinati anche se contrariamente alla loro volontà. In altre parole, potrei essere incardinata nel “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” anche se voglio continuare ad essere incardinata nel “Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.
Ho letto sul suo blog la risposta che ha dato ad un collega e la riporto testualmente: “La procedura adottata dalle facoltà per evitare la chiusura di un corso, è solo un escamotage, all'italiana maniera, per aggirare una norma. A rigore ha un vizio di legittimità. Pur tuttavia le sedi la utilizzano.” Può spiegarmi meglio per favore?

Posso fare qualcosa per evitare questo nuovo incardina mento? Sarebbe possibile un ricorso? L’idea non mi piace affatto, comunque. Tenterei di risolvere la questione in termini più tranquilli.

Domani avremo una riunione del Settore Scientifico Disciplinare per la Programmazione didattica. Cosa posso specificare nel verbale che sarà fatto durante la riunione e che andrà in Presidenza? Cambia qualcosa se offro la mia disponibilità per il “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” specificando che sarebbe “per supplenza”?

Mi rendo conto del fatto che le scrivo all’ultimo minuto e che lei è sicuramente molto impegnato ma le sarei veramente grata se potesse rispondere a questa mia lettera, anche se non arrivassi a leggerla prima della riunione di domani.

Le chiedo inoltre la cortesia, se è possibile, di non pubblicare questa lettera e di avere la risposta via mail.
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
confermo e preciso quanto già scritto. Un nuovo incardinamento di un docente non può esere fatto d'autorità, ma solo con il consenso dell'interessato. Se nel verbale della facoltà chiede che sia inserita la dichiarazione della sua non disponibilità al nuovo incardinamento, la Facoltà deve prenderne atto e non può farlo. Ovviamente questa dichiarazione contrasta con gli interessi della Facoltà o, meglio, di suoi elementi interessati a mantenere in vita un certo corso. Conseguentemente si crea una conflittualità tra colleghi con possibili riflessi. Valuti se vale la pena o no di creare siffatta situazione. cordialmente
Alberto Pagliarini

componente di commissione in pensione

Gentile Professore Pagliarini,
ho apprezzato la Sua competenza nel campo della Legislazione Universitaria, per cui mi permetto di disturbarLa per uno specifico quesito (mi scuso ma non ho trovato altro modo per contattarLa): in data odierna è stata emanata circolare del Ministero Ricerca ed Università circa l'elezione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia della I sessione 2008. Nella circolare si afferma che i membri interni di tali commissioni (o confermati perchè già designati allora o di nuova nomina) devono essere comunicati entro il 23 ottobre 2009. Cosa accade se un membre interno già designato (e che l'Università avrebbe intenzione di confermare) va in pensione dal 1 novembre 2009? Può continuare a svolgere il suo compito, confermatogli quando era in servizio, o decade dopo il 1 novembre quando va in pensione, richiedendo quindi la nomina di un nuovo membre interno? In quest ultimo caso, se la Legge prevede la decadenza, l'Università sede del bando dovrebbe nominare subito un nuovo membre interno, per evitare ulteriori perdite di tempo?
Le sarei grato se potesse farmi conoscere il Suo illuminato parere.
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ritengo che una facoltà non dovrebbe nominare membro interno di una commissione di concorso un suo docente che nell'anno accademico successivo a quello della nomina conferita, nel quale si svolgeranno i lavori della commissione, sarà collocato a pensione d'ufficio per raggiunti limiti di età. Ove la facoltà lo faccia, deve rinominare un nuovo membro interno. Diverso è il caso di un membro, interno o no, che durante i lavori della commissione viene collocato in pensione. In tal caso, per la continuità dei lavori della commissione, il docente completa il mandato. cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 10 settembre 2009

sulla verifica dell'attività didattica

Chiar.mo Professor Pagliarini,
Le scriviamo per avere una Sua qualificata consulenza (non essendo riusciti ad accedere al Suo blog) sul tema delle relazioni triennali dei professori di ruolo. La normativa vigente prevede che tali docenti consegnino alla Presidenza di Facoltà (per l’opportuna delibera in Consiglio di Facoltà) la relazione triennale sull’attività didattica svolta, così come avviene per la relazione sul lavoro scientifico svolto prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980?

Cordiali saluti,

Segreteria di Presidenza
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxxx



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care/i Signore/i
il citato art. 18 del DPR 382/80 fissa l'obbligo per i docenti di ruolo a presentare ogni tre anni, al Consiglio di Facoltà, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel triennio, corredato della relativa documentazione. L'art. non prevede altre incombenze. Tuttavia ogni ateneo ha previsto qualche incombenza anche per l'attività didattica svolta annualmente dal docente, fissando nel regolamento di ateneo o di Facoltà le relative procedure. In quasi tutti gli atenei era, nel passato, previsto un registro delle lezioni che il docente doveva compilare indicando il giorno, l'ora e l'argomento trattato. Il registro veniva consegnato al Preside di Facoltà che lo controfirmava rilasciando ricevuta al docente. Oggi vi sono sedi che hanno meglio specificato e puntualizzato tl predetto obbligo. Qualche Facoltà, come quella di Medicina dell'università di Bari, ha istituito un "Registro delle attività didattiche" sul quale ciascun docente è tenuto a indicare e firmare, di giorno in giorno, le ore di attività didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari), le ore di partecipazione agli esami di profitto e di laurea, le ore di attività di orientamernto e di tutorato dedicate agli studenti, le ore dedicate per la guida alla elaborazione di tesi e tesine, le ore dedicate a colloquio con gli studenti e le ore dedicate ad attività organizzativa. Il Registro deve essere consegnato agli uffici di presidenza al termine dell'anno accademico e controfirmato per ricezione dal Preside di Facoltà. In sostanza non vi è una norma generale alla quale i docenti devono attenersi per l'attività didattica svolta, ma ogni Ateneo e ogni Facoltà può autonomamente disciplinare tale incombenza, fissando le relative procedure, più o meno puntuali, nei propri regolamenti. Quanto ha fatto la Facoltà medica di Bari, per esplicita volontà del suo Preside, è, a mio avviso, un buon esempio di razionalità, correttezza e trasparenza. cordialmente
Alberto Pagliarini