Caro Professor Pagliarini,
innanzitutto buon anno!
Ecco il mio quesito: puo' un ricercatore a tempo determinato partecipare, in corso di servizio, ad una valutazione comparativa per RU sullo stesso settore, o un settore affine, avendo presentato domanda prima di essere assunto dall'ateneo presso cui ora presta servizio con contratto di diritto privato?
In caso positivo, qualora vincesse il concorso per RU, costituirebbe quest'evento una giusta causa per la rescissione del suo attuale contratto di lavoro in favore dell'assunzione a tempo indeterminato?
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ringrazio per gli auguri e li ricambio. Ritengo possibile partecipare al concorso per RU e in caso di vincita dimettersi con rescissione del contratto in corso. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 6 febbraio 2010
assegno ad personam riassorbimento e ricupero compensi erogati
Chiarissimo Professore Pagliarini,
sottopongo alla Sua cortese attezione un problema che rappresenta un nuovo modo di procedere del nostro Ateneo.
Tre anni orsono ho vinto un concorso di ricercatore all'Università di xxxxxxxxxx e nell'inquadrarmi nel ruolo l'Amministrazione universitaria mi ha riconosciuto un "assegno ad personam", riassorbibile, integrativo della differenza tra il vecchio trattamento economico (ero e sono responsabile di struttura complessa di una Azienda Ospedaliera Universitaria) ed il nuovo stipendio di ricercatore non confermato, fissato in € 42.517,11 a decorrere dall'1 marzo 2006. Il 28 ottobre mi ha scritto l'Amministrazione che secondo il disposto del 5° comma dell'art. 8 della legge 370/99, che prevede il riassorbimento dell'assegno personale anche per effetto dell'incremento di retribuzione di Dirigente medico, l'assegno ad personam è stato già completamente riassorbito. Mai prima l'Università aveva inciso sulla quota aziendale. Infatti gli aumenti contrattuali che l'Amministrazione dell'Azienda mi ha riconosciuto sono in adempimento all'applicazione dei protocolli d'intesa tra la Regione Siciliana. Mi chiedono altresì la restituzione di € 63.947,50 al lordo perchè indebitamente a me erogate per "difetto di comunicazione" (così è stata la spiegazione verbale) tra gli Uffici dell'Azienda e dell'Ateneo".
Premesso che mai finora si era verificato che la quota universitaria fosse riassorbita utilizzando quella per il servizio reso all'Azienda, i rispettivi Uffici da me interpellati mi rimandano ognuno al corrispondente dell'altra Amministrazione. Pertanto Le chiedo cortesemente un chiarimento su questi punti:
1. E' possibile che una Amministrazione utilizzi il rapporto di lavoro dell'altra? e chi sceglie di esercitare in libera professione nel proprio studio e, non in rapporto aziendale come il sottoscritto, come fa l'Amministrazione dell'Ateneo ad incidere sui ricavi da attività privata? E' possibile quindi che ci sia una difformità di trattamento tra figure uguali?
2. Per effetto della riduzione del trattamento economico ospedaliero di fatto percepirei meno dei miei colleghi pari grado. E' possibile questo? Si verrebbe a creare la situazione paradossale che l'Azienda, dopo avere aggiornato il mio stipendio, poi assorbito dall'Università, debba riconoscermi un assegno integrativo per compensare quello che mi è stato sottratto, pagando così di fatto due volte.
3. Per qunto riguarda la restituzione, l'entità di quanto mi è stato erroneamente erogato - se così fosse - è tale che andrebbe ad incidere in maniera esageratamente negativa sul mio trattamento economico futuro, per cui ne avrei un danno grave. Se nel riscuotere non c'è problema nell'esborso, sì. Di fatto l'Università per tre anni mi ha erogato molto più di quanto avrei dovuto ricevere, sì che ha modificato il mio tenore di vita ponendolo ad un livello a me non spettante, sicchè la conseguenete restituzione mi porterebbe a livelli addirittura inferiori a quelli che avrei avuto senza assegno ad personam (anche questo un paradosso). Che fare?
La ringrazio per l'attenzione e spero che il nuovo anno porti tanta serenità a partire da un buon chiarimento.
Grazie,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il comma 5 della legge 370/99 consente all'amministrazione universitaria di attribuire un assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, ad un docente che entra in un ruolo della docenza provenendo da altra amministrazione. La retribuzione aggiuntiva ad un docente di medicina che presta attivita' assistenziale convenzionata e' corrisposta dall'universita' su un fondo all'uopo fornito dall'AOU. Per l'amministrazione e', pertanto, un miglioramento retributivo della retribuzione complessiva corrisposta al docente e' puo' utilizzare anche l'aumento della stessa, ai fini del riassorbimento dell'assegno ad personam. Ho scritto puo' perche' la scelta e' discrezionale, potendo l'amministrazione limitarsi a riassorbire solo gli aumenti automatici biennali. Ove l'amministrazione decida di riassorbire anche l'aumento della retribuzione aggiuntiva, non ha alcun obbligo di darne comunicazione all'AOU. Per la restituzione di quanto corrisposto erroneamente in piu' puo' scrivere al rettore e chiedere la massima dilazione temporale per evitarle una eccessiva riduzione della retribuzione complessiva che le intaccherebbe il tenore di vita. In genere l'amministrazione concede una piu' lunga rateizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sottopongo alla Sua cortese attezione un problema che rappresenta un nuovo modo di procedere del nostro Ateneo.
Tre anni orsono ho vinto un concorso di ricercatore all'Università di xxxxxxxxxx e nell'inquadrarmi nel ruolo l'Amministrazione universitaria mi ha riconosciuto un "assegno ad personam", riassorbibile, integrativo della differenza tra il vecchio trattamento economico (ero e sono responsabile di struttura complessa di una Azienda Ospedaliera Universitaria) ed il nuovo stipendio di ricercatore non confermato, fissato in € 42.517,11 a decorrere dall'1 marzo 2006. Il 28 ottobre mi ha scritto l'Amministrazione che secondo il disposto del 5° comma dell'art. 8 della legge 370/99, che prevede il riassorbimento dell'assegno personale anche per effetto dell'incremento di retribuzione di Dirigente medico, l'assegno ad personam è stato già completamente riassorbito. Mai prima l'Università aveva inciso sulla quota aziendale. Infatti gli aumenti contrattuali che l'Amministrazione dell'Azienda mi ha riconosciuto sono in adempimento all'applicazione dei protocolli d'intesa tra la Regione Siciliana. Mi chiedono altresì la restituzione di € 63.947,50 al lordo perchè indebitamente a me erogate per "difetto di comunicazione" (così è stata la spiegazione verbale) tra gli Uffici dell'Azienda e dell'Ateneo".
Premesso che mai finora si era verificato che la quota universitaria fosse riassorbita utilizzando quella per il servizio reso all'Azienda, i rispettivi Uffici da me interpellati mi rimandano ognuno al corrispondente dell'altra Amministrazione. Pertanto Le chiedo cortesemente un chiarimento su questi punti:
1. E' possibile che una Amministrazione utilizzi il rapporto di lavoro dell'altra? e chi sceglie di esercitare in libera professione nel proprio studio e, non in rapporto aziendale come il sottoscritto, come fa l'Amministrazione dell'Ateneo ad incidere sui ricavi da attività privata? E' possibile quindi che ci sia una difformità di trattamento tra figure uguali?
2. Per effetto della riduzione del trattamento economico ospedaliero di fatto percepirei meno dei miei colleghi pari grado. E' possibile questo? Si verrebbe a creare la situazione paradossale che l'Azienda, dopo avere aggiornato il mio stipendio, poi assorbito dall'Università, debba riconoscermi un assegno integrativo per compensare quello che mi è stato sottratto, pagando così di fatto due volte.
3. Per qunto riguarda la restituzione, l'entità di quanto mi è stato erroneamente erogato - se così fosse - è tale che andrebbe ad incidere in maniera esageratamente negativa sul mio trattamento economico futuro, per cui ne avrei un danno grave. Se nel riscuotere non c'è problema nell'esborso, sì. Di fatto l'Università per tre anni mi ha erogato molto più di quanto avrei dovuto ricevere, sì che ha modificato il mio tenore di vita ponendolo ad un livello a me non spettante, sicchè la conseguenete restituzione mi porterebbe a livelli addirittura inferiori a quelli che avrei avuto senza assegno ad personam (anche questo un paradosso). Che fare?
La ringrazio per l'attenzione e spero che il nuovo anno porti tanta serenità a partire da un buon chiarimento.
Grazie,
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
il comma 5 della legge 370/99 consente all'amministrazione universitaria di attribuire un assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, ad un docente che entra in un ruolo della docenza provenendo da altra amministrazione. La retribuzione aggiuntiva ad un docente di medicina che presta attivita' assistenziale convenzionata e' corrisposta dall'universita' su un fondo all'uopo fornito dall'AOU. Per l'amministrazione e', pertanto, un miglioramento retributivo della retribuzione complessiva corrisposta al docente e' puo' utilizzare anche l'aumento della stessa, ai fini del riassorbimento dell'assegno ad personam. Ho scritto puo' perche' la scelta e' discrezionale, potendo l'amministrazione limitarsi a riassorbire solo gli aumenti automatici biennali. Ove l'amministrazione decida di riassorbire anche l'aumento della retribuzione aggiuntiva, non ha alcun obbligo di darne comunicazione all'AOU. Per la restituzione di quanto corrisposto erroneamente in piu' puo' scrivere al rettore e chiedere la massima dilazione temporale per evitarle una eccessiva riduzione della retribuzione complessiva che le intaccherebbe il tenore di vita. In genere l'amministrazione concede una piu' lunga rateizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla idoneità. la chiamata e l'assunzione in servizio
Chiarissimo Prof. Pagliarini,
leggendo la sua rubrica non ho trovato la risposta ad un quesito che
potrebbe interessare numerosi colleghi in vista dei prossimi concorsi di I
e II fascia relativi alla I sessione 2008, alla luce dei limiti
attualmente imposti al turn over.
Esiste una differenza tra la chiamata da parte di una Facoltà e la presa
di servizio? La legge n. 1 del 2009, all'art. 3, individua i limiti alle
"assunzioni" dei docenti. Che cosa si intende per "assunzione"? Ci si
riferisce alla sola presa di servizio (cioé l'effettiva assunzione) o
anche alla "chiamata" da parte della Facoltà? Molti uffici di diverse
università ritengono che la Facoltà abbia il dovere di chiamare un idoneo
entro 60 gg dall'approvazione degli atti del concorso, salvo poi
sottostare alle regole del turn over per la presa di servizio. E quindi
tracciano una netta differenza tra chiamata e presa di servizio. La
chiamata interrompe il decorso del termine dell'idoneità? In altri
termini, la chiamata determina un mutamento di status rispetto all'idoneo,
creando una posizione giuridica autonoma e più forte? E il chiamato che
non avesse ancora preso servizio potrebbe fregiarsi del titolo di
associato non confermato o di straordinario?
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi e Le invio i
più cordiali auguri di Buone Feste.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------------
caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto della procedura di assunzione di un docente. La chiamata non da' diritto a fregiarsi del titolo di professore, connesso al ruolo, sino a quando non sia avvenuta la presa di servizio nel ruolo. Per il completamento della procedura di assunzione occorre, dopo la chiamata della facolta', il decreto rettorale di nomina, il telegramma o la lettera di accettazione, la presa effettiva di servizio e la comunicazione del preside di facolta' al rettore dell'avvenuta assunzione. Per quanto attiene l'idoneita', alcune sedi la ritengono terminata con la chiamata della facolta', altre con la effettiva assunzione. Considerata l'autonomia delle sedi, entrambe le interpretazioni possono essere considerate valide. Cordialmente
Alberto Pagliarini
leggendo la sua rubrica non ho trovato la risposta ad un quesito che
potrebbe interessare numerosi colleghi in vista dei prossimi concorsi di I
e II fascia relativi alla I sessione 2008, alla luce dei limiti
attualmente imposti al turn over.
Esiste una differenza tra la chiamata da parte di una Facoltà e la presa
di servizio? La legge n. 1 del 2009, all'art. 3, individua i limiti alle
"assunzioni" dei docenti. Che cosa si intende per "assunzione"? Ci si
riferisce alla sola presa di servizio (cioé l'effettiva assunzione) o
anche alla "chiamata" da parte della Facoltà? Molti uffici di diverse
università ritengono che la Facoltà abbia il dovere di chiamare un idoneo
entro 60 gg dall'approvazione degli atti del concorso, salvo poi
sottostare alle regole del turn over per la presa di servizio. E quindi
tracciano una netta differenza tra chiamata e presa di servizio. La
chiamata interrompe il decorso del termine dell'idoneità? In altri
termini, la chiamata determina un mutamento di status rispetto all'idoneo,
creando una posizione giuridica autonoma e più forte? E il chiamato che
non avesse ancora preso servizio potrebbe fregiarsi del titolo di
associato non confermato o di straordinario?
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi e Le invio i
più cordiali auguri di Buone Feste.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la chiamata della Facolta' e' il primo atto della procedura di assunzione di un docente. La chiamata non da' diritto a fregiarsi del titolo di professore, connesso al ruolo, sino a quando non sia avvenuta la presa di servizio nel ruolo. Per il completamento della procedura di assunzione occorre, dopo la chiamata della facolta', il decreto rettorale di nomina, il telegramma o la lettera di accettazione, la presa effettiva di servizio e la comunicazione del preside di facolta' al rettore dell'avvenuta assunzione. Per quanto attiene l'idoneita', alcune sedi la ritengono terminata con la chiamata della facolta', altre con la effettiva assunzione. Considerata l'autonomia delle sedi, entrambe le interpretazioni possono essere considerate valide. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla concessione di due anni di proroga in ruolo
Caro Alberto, sono un PO che ha fatto ricorso
per rimanere in servizio ancora per due anni
presso il mio Ateneo (compio 70 anni il prossimo
aprile ) . L'avvocato a cui mi sono rivolto nel
giugno scorso, ha preferito farmi fare ricorso
alla Presidenza della Repubblica,invece che al
TAR emiliano . Altri PO , hanno avuto ragione dal
TAR e successivamente dal Consiglio di Stato a
cui si era rivolta l'Universita'. Con una nuova
delibera del Senato Accademico molto restrittiva
, questi Colleghi sono stati costretti a fare un
contro ricorso con ulteriore esborso per parcelle
e spese legali.
Il mio percorso ,mi si dice, è molto piu' lungo.
So che altri Atenei hanno accettato la sentenza
del TAR senza appellarsi al Consiglio di Stato.
Mi sai spiegare questi diversi comportamenti tra
Atenei verso i ricorrenti. Ed io sono stato
consigliato bene dal mio avvocato? Grazie come
sempre dell'attenzione. Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
caro Roberto
la questione della concessione o no della proroga in ruolo di due anni è
stata condizionata, in molte sedi, dalla disastrata situazione finanziaria
d'Ateneo. Per realizzare economie di spesa sul capitolo personale docente,
diverse sedi hanno assunto la decisione di non concedere i due anni di
proroga senza attenersi alla norma che consente la discrezionalità della
concessione, ma motivata dalla esistenza o no di esigenze didattiche e/o di
ricerca. In mancanza di una chiara motivazione la decisione di non
concessione è stata giustamente annullata dai TAR e dal Consiglio d Stato.
Questo è in sintesi quanto è accaduto e sta accadendo in diverse sedi sulla
predetta questione. In presenza di sentenze del TAR favorevoli ai ricorrenti
era fuor di luogo presentare un ricorso alla Presidenza della Repubblica,
allungando con ciò i tempi giudiziari per ottenere una sentenza che,
presumibilmente, sarà allineata a quelle già emesse dal TAR, avallate dal
Consiglio di Stato. Vi sono sedi che hanno continuato a concedere i due anni
di proroga in ruolo a tutti coloro che ne fanno domanda. Altre hanno
prestabilito criteri più o meno accettabili per la concessione dei due anni.
Altre hanno deciso, sbagliando, di non concedere ad alcuno i due anni di
proroga per realizzare economie di spesa utili a riportare il bilancio in
equilibrio. Queste ultime sedi, dopo le sentenze dei TAR, hanno
rideliberato sulla questione fissando criteri più o meno restrittivi per la
concessione dei due anni di proroga. Mi piacerebbe sapere la nuova decisione
assunta dal Senato accademico della tua sede che ha costretto gli
interessati a fare un ulteriore ricorso al TAR. Ti sarò grato se potrai in
qualche modo fornirmi informazioni sulla predetta decisione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
per rimanere in servizio ancora per due anni
presso il mio Ateneo (compio 70 anni il prossimo
aprile ) . L'avvocato a cui mi sono rivolto nel
giugno scorso, ha preferito farmi fare ricorso
alla Presidenza della Repubblica,invece che al
TAR emiliano . Altri PO , hanno avuto ragione dal
TAR e successivamente dal Consiglio di Stato a
cui si era rivolta l'Universita'. Con una nuova
delibera del Senato Accademico molto restrittiva
, questi Colleghi sono stati costretti a fare un
contro ricorso con ulteriore esborso per parcelle
e spese legali.
Il mio percorso ,mi si dice, è molto piu' lungo.
So che altri Atenei hanno accettato la sentenza
del TAR senza appellarsi al Consiglio di Stato.
Mi sai spiegare questi diversi comportamenti tra
Atenei verso i ricorrenti. Ed io sono stato
consigliato bene dal mio avvocato? Grazie come
sempre dell'attenzione. Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro Roberto
la questione della concessione o no della proroga in ruolo di due anni è
stata condizionata, in molte sedi, dalla disastrata situazione finanziaria
d'Ateneo. Per realizzare economie di spesa sul capitolo personale docente,
diverse sedi hanno assunto la decisione di non concedere i due anni di
proroga senza attenersi alla norma che consente la discrezionalità della
concessione, ma motivata dalla esistenza o no di esigenze didattiche e/o di
ricerca. In mancanza di una chiara motivazione la decisione di non
concessione è stata giustamente annullata dai TAR e dal Consiglio d Stato.
Questo è in sintesi quanto è accaduto e sta accadendo in diverse sedi sulla
predetta questione. In presenza di sentenze del TAR favorevoli ai ricorrenti
era fuor di luogo presentare un ricorso alla Presidenza della Repubblica,
allungando con ciò i tempi giudiziari per ottenere una sentenza che,
presumibilmente, sarà allineata a quelle già emesse dal TAR, avallate dal
Consiglio di Stato. Vi sono sedi che hanno continuato a concedere i due anni
di proroga in ruolo a tutti coloro che ne fanno domanda. Altre hanno
prestabilito criteri più o meno accettabili per la concessione dei due anni.
Altre hanno deciso, sbagliando, di non concedere ad alcuno i due anni di
proroga per realizzare economie di spesa utili a riportare il bilancio in
equilibrio. Queste ultime sedi, dopo le sentenze dei TAR, hanno
rideliberato sulla questione fissando criteri più o meno restrittivi per la
concessione dei due anni di proroga. Mi piacerebbe sapere la nuova decisione
assunta dal Senato accademico della tua sede che ha costretto gli
interessati a fare un ulteriore ricorso al TAR. Ti sarò grato se potrai in
qualche modo fornirmi informazioni sulla predetta decisione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 5 febbraio 2010
riduzione del 2,5% dello scatto biennale
Caro Pagliarini,
nel ringraziarti anticipatamente per il prezioso contributo ti pongo il seguente quesito: a marzo 2010 maturerò lo scatto biennale da associato confermato a T.P. passando da classe 6 a 7. Pertanto vorrei sapere se anche nel 2010 è prevista la decurtazione del 2.5% prevista dalla recente legge. Se sì, a Marzo 2011 recupererò il 2,5% perso nel 2010?
Un caro saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
caro collega
per effetto dell'art.69 della finanziaria 2008, al primo scatto biennale maturato dopo gennaio 2009 viene operata una riduzione del 2,5% sull'aumento percentuale previsto dallo scatto. Tale riduzione resta attiva per 12 mesi, allo scadere dei quali l'aumento percentuale dello scatto viene ripristinato per intero. Pertanto, a marzo 2010 ti sarà attribuito lo scatto del 5,5% invece dell'8%, appunto per la riduzione del 2,5%. A marzo 2011 sarà ripristinato lo scatto intero dell'8%
Cordialmente
Alberto Pagliarini
nel ringraziarti anticipatamente per il prezioso contributo ti pongo il seguente quesito: a marzo 2010 maturerò lo scatto biennale da associato confermato a T.P. passando da classe 6 a 7. Pertanto vorrei sapere se anche nel 2010 è prevista la decurtazione del 2.5% prevista dalla recente legge. Se sì, a Marzo 2011 recupererò il 2,5% perso nel 2010?
Un caro saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
per effetto dell'art.69 della finanziaria 2008, al primo scatto biennale maturato dopo gennaio 2009 viene operata una riduzione del 2,5% sull'aumento percentuale previsto dallo scatto. Tale riduzione resta attiva per 12 mesi, allo scadere dei quali l'aumento percentuale dello scatto viene ripristinato per intero. Pertanto, a marzo 2010 ti sarà attribuito lo scatto del 5,5% invece dell'8%, appunto per la riduzione del 2,5%. A marzo 2011 sarà ripristinato lo scatto intero dell'8%
Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 3 febbraio 2010
riconoscimento servizio militare ai fini economici e giuridici
Gentile prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato dal 2005. Altre volte le ho scritto e la
ringrazio per
le sue puntuali risposte.
Mi hanno da pochi giorni riconosciuto il periodo di servizio militare (14
mesi, sono
stato un Allievo Ufficiale negli anni 1998-99). L'ufficio competente mi ha
però detto
che il riconoscimento opererà solo ai fini economici e per la
determinazione
dell'anzianità lavorativa (art. 20 Legge 24/12/1986 n°958) MA NON
giuridici. Dunque
non potrò far valer detto periodo per la progressione in carriera.
L'ufficio fa
riferimento alla sentenza della Corte dei Conti n°2049 del 29/12/1988.
Ha operato correttamente l'ufficio oppure posso far riferimento ad altre
sentenze o
norme?
La ringrazio per la Sua generosità
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------
caro collega
anche per il riconoscimento del servizo militare, sia ai fini economici che
giuridici, stabilito da precise norme di legge, in alcune sedi si attua la
cancellazione di un diritto, come è avvenuto per altre questioni, putroppo,
solo perché un funzionario ha mal letto e interpretato le norme in materia,
o ha inteso applicare una sentenza invece della legge. Potere della
burocrazia avallato semplicisticamente dai vertici dell'Istituzione Rettore
e Direttore amministrativo.
L'art.7 della legge 412/91 e in particolare l'art. 20 della legge 958/86
sanciscono il riconoscimento del servizio mlitare. In particolare l'art. 20
della citata legge 958/86 recita: "Il periodo di servizio militare è valido
a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico."
Le sentenze non hanno forza di legge e non possono modificare una legge.
Pertanto scriva al rettore chiedendo la formale applicazione delle citate
leggi e il conseguente riconoscimento del servizio militare come recita
l'art. 20, sia per l'inquadramento economico (cioè ai fini economici), sia
per la determinazione dell'anzianità lavorativa (cioè ai fini giuridici).
diritto riconosciuto dalla legge a tutti i dipendenti del settore pubblico.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un ricercatore confermato dal 2005. Altre volte le ho scritto e la
ringrazio per
le sue puntuali risposte.
Mi hanno da pochi giorni riconosciuto il periodo di servizio militare (14
mesi, sono
stato un Allievo Ufficiale negli anni 1998-99). L'ufficio competente mi ha
però detto
che il riconoscimento opererà solo ai fini economici e per la
determinazione
dell'anzianità lavorativa (art. 20 Legge 24/12/1986 n°958) MA NON
giuridici. Dunque
non potrò far valer detto periodo per la progressione in carriera.
L'ufficio fa
riferimento alla sentenza della Corte dei Conti n°2049 del 29/12/1988.
Ha operato correttamente l'ufficio oppure posso far riferimento ad altre
sentenze o
norme?
La ringrazio per la Sua generosità
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
anche per il riconoscimento del servizo militare, sia ai fini economici che
giuridici, stabilito da precise norme di legge, in alcune sedi si attua la
cancellazione di un diritto, come è avvenuto per altre questioni, putroppo,
solo perché un funzionario ha mal letto e interpretato le norme in materia,
o ha inteso applicare una sentenza invece della legge. Potere della
burocrazia avallato semplicisticamente dai vertici dell'Istituzione Rettore
e Direttore amministrativo.
L'art.7 della legge 412/91 e in particolare l'art. 20 della legge 958/86
sanciscono il riconoscimento del servizio mlitare. In particolare l'art. 20
della citata legge 958/86 recita: "Il periodo di servizio militare è valido
a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico."
Le sentenze non hanno forza di legge e non possono modificare una legge.
Pertanto scriva al rettore chiedendo la formale applicazione delle citate
leggi e il conseguente riconoscimento del servizio militare come recita
l'art. 20, sia per l'inquadramento economico (cioè ai fini economici), sia
per la determinazione dell'anzianità lavorativa (cioè ai fini giuridici).
diritto riconosciuto dalla legge a tutti i dipendenti del settore pubblico.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 31 gennaio 2010
sulla decurtazione dello scatto biennale
Gentile Professore,
mi perdoni se le rivolgo tre quesiti che forse le erano già stati sottoposti e che probabilmente sono sfuggiti alla mia lettura del suo archivio delle risposte. I quesiti sono questi:
1) I passaggi di classe stipendiale sono rimasti biennali o sono diventati triennali? Io sono un docente di prima fascia che all'1 Novembre 2009 è passato in classe 7, il prossimo passaggio, se l'attuale normativa non dovesse nel frattempo cambiare, quando avverrà?
2) Lo scatto che ho maturato l'1 Novembre 2009 mi è stato pagato decurtato, questa decurtazione vale solo per il 2009 o proseguirà anche quest'anno?
3) Dal punto di vista pensionistico e di TFR, lo scatto sarà considerato come se fosse stato pagato per intero?
Nel ringraziarla per il suo prezioso servizio le porgo i miei più cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------------
caro collega
i passaggi di classe sono e restano biennali sino a quando non saranno modificati da una nuova norma, per ora solo in itinere. Pertanto il nuovo scatto lo maturerà il 1° novembre 2011, salvo modifiche sopravvenute per legge che, presumo, non nodificheranno i tempi dello scatto in godimento.
La decurtazione sarà operata per 12 mesi e al 1° novembre 2010 sarà ripistinato il valore completo delo scatto.
La decurtazione operata per 12 mesi è soggetta a contribuzione, pertanto non incide sulla pensione e sul TFS.
cordialmente
Alberto Pagliarini
mi perdoni se le rivolgo tre quesiti che forse le erano già stati sottoposti e che probabilmente sono sfuggiti alla mia lettura del suo archivio delle risposte. I quesiti sono questi:
1) I passaggi di classe stipendiale sono rimasti biennali o sono diventati triennali? Io sono un docente di prima fascia che all'1 Novembre 2009 è passato in classe 7, il prossimo passaggio, se l'attuale normativa non dovesse nel frattempo cambiare, quando avverrà?
2) Lo scatto che ho maturato l'1 Novembre 2009 mi è stato pagato decurtato, questa decurtazione vale solo per il 2009 o proseguirà anche quest'anno?
3) Dal punto di vista pensionistico e di TFR, lo scatto sarà considerato come se fosse stato pagato per intero?
Nel ringraziarla per il suo prezioso servizio le porgo i miei più cordiali saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
i passaggi di classe sono e restano biennali sino a quando non saranno modificati da una nuova norma, per ora solo in itinere. Pertanto il nuovo scatto lo maturerà il 1° novembre 2011, salvo modifiche sopravvenute per legge che, presumo, non nodificheranno i tempi dello scatto in godimento.
La decurtazione sarà operata per 12 mesi e al 1° novembre 2010 sarà ripistinato il valore completo delo scatto.
La decurtazione operata per 12 mesi è soggetta a contribuzione, pertanto non incide sulla pensione e sul TFS.
cordialmente
Alberto Pagliarini
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