Caro collega,
approfitto della tua competenza per sottoporti un quesito. La normativa attuale consente la reimmissione in servizio di un professore universitario andato in pensione per dimissioni volontarie?
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
L'istituto della riammissione in servizio, disciplinato dall'art.132 del DPR 3/57 e, per i docenti universitari, dall'art.13, comma 2, della legge 311/58, consente ad un ateneo di reclutare per riammissione un docente che abbia prestato servizio, prima di rassegnare le dimissioni, presso lo stesso ateneo, secondo statuto e regolamenti di ateneo. Naturalmente la riammissione richiede la disponibilità del posto e del budget. Con i tempi attuali di crisi, di blocco delle assunzioni e di difficoltà finanziarie e di bilancio per tutti gli atenei, è un istituto impossibile da realizzare. Cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 27 febbraio 2012
venerdì 24 febbraio 2012
sulla transizione dalle classi biennali alle triennali
Caro collega,
ho appena letto le tue 3 pagine di commento sul DRP 232 apparso sulla G.U. del 9/2/2012. Non sono del tutto convinto di aver capito quindi ti chiedo solo, se hai un minuto, di soffermarti sul tuo primo esempio: un ordinario passa dalla attuale classe 4 alla 5 e gli spetta un totale annuo lordo di 80.173,28 euro. Dall'allegato 1 si vede che transita alla nuova classe triennale 3, la cui retribuzione iniziale e' 75.644,10. Se capisco bene la tua frase successiva e guardando la tabella, percepira' 80.173,28 per tutto il triennio della nuova classe 3. Quindi rispetto a prima, avra' un ritardo di 1 anno nella maturazione delle classi. (Invece nel tuo secondo esempio, percepisce 98.970,25 per 4 anni, con un ritardo di 2 anni.)
E' corretto?
Grazie molte,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
la tua interpretazione è corretta. Il comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11, per come è formulato, penalizza 2/3 dei docenti in servizio. Troverai sul sito nazionale del CNU http//cnu,cineca,it una mia proposta di modifica del predetto comma. Sarà inviata al ministro dai sindacati della docenza. Spero ed auspico sia presa in considerazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ho appena letto le tue 3 pagine di commento sul DRP 232 apparso sulla G.U. del 9/2/2012. Non sono del tutto convinto di aver capito quindi ti chiedo solo, se hai un minuto, di soffermarti sul tuo primo esempio: un ordinario passa dalla attuale classe 4 alla 5 e gli spetta un totale annuo lordo di 80.173,28 euro. Dall'allegato 1 si vede che transita alla nuova classe triennale 3, la cui retribuzione iniziale e' 75.644,10. Se capisco bene la tua frase successiva e guardando la tabella, percepira' 80.173,28 per tutto il triennio della nuova classe 3. Quindi rispetto a prima, avra' un ritardo di 1 anno nella maturazione delle classi. (Invece nel tuo secondo esempio, percepisce 98.970,25 per 4 anni, con un ritardo di 2 anni.)
E' corretto?
Grazie molte,
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caro collega
la tua interpretazione è corretta. Il comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11, per come è formulato, penalizza 2/3 dei docenti in servizio. Troverai sul sito nazionale del CNU http//cnu,cineca,it una mia proposta di modifica del predetto comma. Sarà inviata al ministro dai sindacati della docenza. Spero ed auspico sia presa in considerazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Gent.le prof. Pagliarini,
mi piacerebbe capire se e a chi conviene optare per il nuovo regime relativo al trattamento economico dei professori assunti secondo il regime previgente. A me sembra possa convenire a chi, optando, passerebbe all'ultimo anno di una classe triennale, avendo la possibilità di sottoporsi dopo solo un anno alla valutazione della produzione scientifica per passare alla classe successiva. La ringrazio anticipatamente.
xxxxxxxxxxxxxx
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cara collega
sul piano economico non conviene a nessuno, per come è formulato il comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11. Se il comma 2 che penalizza 2/3 dei docenti sarà modificato come ho proposto in una mia nota pubblicata sul sito del CNU http://cnu.cineca.it che, a cura dei sindacati della docenza sarà inviata al ministro, allora vale quanto hai osservato nel passaggio dalle classi biennali alle triennali, Cordialmente
Alberto Pagliarini
scatto biennale-triennale
Gent.mo Prof. Alberto Pagliarini,
sulla base della nuova legge gli scatti di stipendio sono diventati triennali e l'attribuzione è subordinata ad una valutazione. Come dobbiamo comportarci con il blocco degli scatti? Nel mio caso specifico lo scatto biennale avrebbe avuto luogo nel Marzo 2011 e, di conseguenza, lo scatto triennale nel Marzo 2012. Devo farne richiesta all'Ateneo o bisogna attendere la conclusione (se ci sarà) del blocco?
La ringrazio molto della cortese attenzione e del prezioso lavoro per tutti noi.
Un cordiale saluto,
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
lo scatto biennale che avrebbe dovuto maturare a marzo 2011, di fatto maturerà a marzo 2014, dopo la fine del blocco degli scatti al 31/12/2013. A marzo 2014 sarà attribuito d'ufficio, senza alcuna valutazione, il nuovo scatto triennale, Alla fine della maturazione di quest'ultimo sarà attribuito il successivo scatto triennale ma previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla base della nuova legge gli scatti di stipendio sono diventati triennali e l'attribuzione è subordinata ad una valutazione. Come dobbiamo comportarci con il blocco degli scatti? Nel mio caso specifico lo scatto biennale avrebbe avuto luogo nel Marzo 2011 e, di conseguenza, lo scatto triennale nel Marzo 2012. Devo farne richiesta all'Ateneo o bisogna attendere la conclusione (se ci sarà) del blocco?
La ringrazio molto della cortese attenzione e del prezioso lavoro per tutti noi.
Un cordiale saluto,
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caro collega
lo scatto biennale che avrebbe dovuto maturare a marzo 2011, di fatto maturerà a marzo 2014, dopo la fine del blocco degli scatti al 31/12/2013. A marzo 2014 sarà attribuito d'ufficio, senza alcuna valutazione, il nuovo scatto triennale, Alla fine della maturazione di quest'ultimo sarà attribuito il successivo scatto triennale ma previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 23 febbraio 2012
sulla concessione dell'anno sabbatico
Gentilissimo Prof. Pagliarini,
le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante prosaiche problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. A proposito del vincolo dei 35 anni di servizio, mi sono fatto però l'idea che il principio ispiratore della norma sia stato quello di permettere che l'esperienza rinvigorente di un anno dedicato esclusivamente a studio e/o a ricerca si riversasse poi positivamente nella ricerca in sede nonché nella didattica per un congruo periodo di tempo e che non fosse invece un investimento a fondo perduto. In questo senso credo che sia corretto da parte degli Uffici considerare anche gli anni riscattati e ricongiunti. Detto questo, sto per accingermi ad avanzare richiesta per poter usufruire di questo istituto ma non riesco a cogliere la differenza tra quanto recitato dall'art. 17 della 382/80 e dall'art. 10 della 311/58 (quest'ultimo art. peraltro richiamato anche nel precedente). Cosa cambia se si fa la richiesta ai sensi dell'uno o dell'altro?
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
oggi non cambia nulla chiedendo l'anno sabbatico in forza dell'una o dell'altra delle leggi citate. La legge del 1958 è ormai superata. Dal 1958 al 1980 era il ministro, con proprio decreto, sentita la facoltà, a concedere l'anno di studio all'estero e non c'era il vincolo dei due anni in un decennio. Con la 382/80 è deputato a concedere l'anno il rettore e non il ministro, in Italia o all'estero, sentita la Facolta, al più per due anni distinti nel decennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
le sono grato, come tutti del resto, per il suo impagabile aiuto nel gestire le tante prosaiche problematiche nei rapporti con le rispettive Amministrazioni. A proposito del vincolo dei 35 anni di servizio, mi sono fatto però l'idea che il principio ispiratore della norma sia stato quello di permettere che l'esperienza rinvigorente di un anno dedicato esclusivamente a studio e/o a ricerca si riversasse poi positivamente nella ricerca in sede nonché nella didattica per un congruo periodo di tempo e che non fosse invece un investimento a fondo perduto. In questo senso credo che sia corretto da parte degli Uffici considerare anche gli anni riscattati e ricongiunti. Detto questo, sto per accingermi ad avanzare richiesta per poter usufruire di questo istituto ma non riesco a cogliere la differenza tra quanto recitato dall'art. 17 della 382/80 e dall'art. 10 della 311/58 (quest'ultimo art. peraltro richiamato anche nel precedente). Cosa cambia se si fa la richiesta ai sensi dell'uno o dell'altro?
Cordiali saluti,
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caro collega
oggi non cambia nulla chiedendo l'anno sabbatico in forza dell'una o dell'altra delle leggi citate. La legge del 1958 è ormai superata. Dal 1958 al 1980 era il ministro, con proprio decreto, sentita la facoltà, a concedere l'anno di studio all'estero e non c'era il vincolo dei due anni in un decennio. Con la 382/80 è deputato a concedere l'anno il rettore e non il ministro, in Italia o all'estero, sentita la Facolta, al più per due anni distinti nel decennio. Cordialmente
Alberto Pagliarini
diritti e noncuranza
Gent. prof. Pagliarini,
prima di tutto desidero ringraziarla per il suo prezioso blog che consulto molto spesso.
Spero che le mie domande non siano fuori tema. Sono un ricercatore universitario che aspira a diventare professore associato, per questa ragione ho fatto domanda in un concorso della I sessione 2008, e dopo molto tempo, ho finalmente ricevuto la convocazione per la discussione delle pubblicazioni per le ore 15 del 20 febbraio 2012. Ho
proceduto come di consueto a prenotare volo aereo e hotel ma, il pomeriggio del 17 febbraio 2012 (meno di un giorno alla prova, senza contare il weekend), ho ricevuto la notizia delle dimissioni del presidente della commissione. La mia prova (e quella di molti altri) è stata quindi rinviata in data da destinarsi. I miei quesiti sono quindi due:
1) è corretto che il presidente della commissione possa dimettersi con così poco anticipo?
2) posso chiedere all'Università che ha bandito il posto il rimborso del volo aereo?
La ringrazio per la cortese attenzione.
xxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
certamente non è corretto dimettersi da presidente alla vigilia dell'espletamento di un concorso, salvo valide giustificazioni.
Può chiedere il rimborso del viaggio, ma l'esito negativo è scontato. Comunque lo chieda, potrebbe verificarsi un miracolo. Sono cose che non dovrebbero accadere per il rispetto dei diritti degli altri, ma in questo nostro Paese accadono disinvoltamente anche per diffusa noncuranza. Cordialmente
Alberto Pagliarini
prima di tutto desidero ringraziarla per il suo prezioso blog che consulto molto spesso.
Spero che le mie domande non siano fuori tema. Sono un ricercatore universitario che aspira a diventare professore associato, per questa ragione ho fatto domanda in un concorso della I sessione 2008, e dopo molto tempo, ho finalmente ricevuto la convocazione per la discussione delle pubblicazioni per le ore 15 del 20 febbraio 2012. Ho
proceduto come di consueto a prenotare volo aereo e hotel ma, il pomeriggio del 17 febbraio 2012 (meno di un giorno alla prova, senza contare il weekend), ho ricevuto la notizia delle dimissioni del presidente della commissione. La mia prova (e quella di molti altri) è stata quindi rinviata in data da destinarsi. I miei quesiti sono quindi due:
1) è corretto che il presidente della commissione possa dimettersi con così poco anticipo?
2) posso chiedere all'Università che ha bandito il posto il rimborso del volo aereo?
La ringrazio per la cortese attenzione.
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caro dottore
certamente non è corretto dimettersi da presidente alla vigilia dell'espletamento di un concorso, salvo valide giustificazioni.
Può chiedere il rimborso del viaggio, ma l'esito negativo è scontato. Comunque lo chieda, potrebbe verificarsi un miracolo. Sono cose che non dovrebbero accadere per il rispetto dei diritti degli altri, ma in questo nostro Paese accadono disinvoltamente anche per diffusa noncuranza. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Gentile Professore, le pongo un quesito riguardante il nuovo inquadramento economico dei docenti unversitari:
ho prestato servizio come tecnico non laureato dal 1997 al 2002, come Ricercatore dal 2002 al 2011 e sono passato associato il 30-12-2011.
Posso chiedere la ricostruzione della carriera del periodo da tecnico e daricercatore? avendo attività di ricerca documentata.
La ringrazio
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il servizio di ricercatore è riconosciuto valido nella ricostruzione di carriera, quello di tecnico non laureato non è riconosciuto. Comunque nella domanda può chiedere la ricostruzione per entrambi i servizi, l'amministrazione dovrà risponderle. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ho prestato servizio come tecnico non laureato dal 1997 al 2002, come Ricercatore dal 2002 al 2011 e sono passato associato il 30-12-2011.
Posso chiedere la ricostruzione della carriera del periodo da tecnico e daricercatore? avendo attività di ricerca documentata.
La ringrazio
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caro collega
il servizio di ricercatore è riconosciuto valido nella ricostruzione di carriera, quello di tecnico non laureato non è riconosciuto. Comunque nella domanda può chiedere la ricostruzione per entrambi i servizi, l'amministrazione dovrà risponderle. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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