sabato 9 febbraio 2013

aspettativa per ricercatori non confermati

Gentile Professor Pagliarini, vorrei sapere per cortesia se l'articolo 7 della legge Gelmini vale solo per i Professori e Ricercatori confermati, o se puo' essere valido anche per quelli non confermati. Ho vinto una posizione di ricercatore nel 2011 (con una pre-Gelmini, percui e' a tempo interminato). A quel tempo ero avevo una posizione di postdottorato all'estero. Ora ho necessita' di tornare all'estero per completare parte della mia ricerca (cosa che proprio non posso fare in Italia), e avrei l'appoggio, anche economico, del Professore che mi ha ospitato all'estero. Purtroppo nel mio dipartimento italiano mi e' stato detto che la cosa non e' possibile, perche' incompatibile con la posizione di ricercatore. Ho per questo bisogno di sapere se la legge italiana mi concede di usufruire di una aspettativa senza assegni, pur essendo io un ricercatore non ancora confermato, e se posso avere in qualche modo la possibilita' di andare all'estero per un periodo. Se si, valgono sempre i cinque anni? La ringrazio moltissimo per la cortese attenzione Con i migliori saluti xxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------------------- gentile dottoressa l'art.7 della legge Gelmini recita " i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda.......". I ricercatori non confermati sono ricercatori e se il legislatore avesse voluto escluderli, avrebbe espressamente scritto "esclusi i ricercatori non confermati". Pertanto, io ritengo che la domanda per l'aspettativa senza assegni, sino a un massimo di 5 anni, possano farla anche i ricercatori non confermati. Ormai, ogni sede interpreta e applica le norme secondo gli intendimenti dei funzionari che possono essere diversi da sede a sede. Le suggerisco di presentare la domanda e attendere l'esito. Nel frattempo cerchi di sapere se in qualche altra sede l'aspettativa è stata concessa anche a ricercatore non confermato. Potrà servire in caso di diniego. Cordialmente Alberto Pagliarini