domenica 28 novembre 2010

anomalie nella ricostruzione di carriera dei ricercatori

Gent.le prof. Pagliarini,
sono una dipendente dell’Università xxxxxxxxxxxxx e mi occupo delle carriere dei docenti e ricercatori. Avrei da formularLe un quesito per il quale, nonostante la consultazione del blog, non trovo interpretazione:
Di recente un ricercatore confermato ha formulato richiesta di ricostruzione carriera, indicando, tra gli altri servizi, l’attività prestata in qualità di titolare di contratto a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualita di Ricercatore di III livello. Al ricercatore, inoltre, per la medesima attività, all’atto della nomina, è stato riconosciuto l’assegno ad personam, poi completamente riassorbito con la conferma in ruolo.
È giusto, nel caso di specie, ritenere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l’INFN equiparato al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario?
È corretto non ritenere riconoscibile il periodo richiesto secondo quanto disposto dall’art. 103 del DPR 382/80 per i ricercatori?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà rivolgere alla presente.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Ufficio Personale Docente e Ricercatore
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile Funzionaria
mi chiede se è corretto non riconoscere il servizio di ricercatore a tempo determinato presso l'INFN, secondo il disposto dell'art. 103 del DPR 382/80. Le rispondo dicendo che, attenendosi alla lettera della citata norma non è possibile riconoscerlo perché quel servizio, non di ruolo, non è contemplato tra quelli riconoscibili, anche se espletato presso l'INFN, ente pubblico di ricerca. Dura lex, sed lex. Quindi quel servizio non può essere riconosciuto secondo la legge vigente. Altra cosa è se ciò sia corretto o no. Io ritengo no, perché quel servizio è analogo a quello di un ricercatore a tempo indeterminato prestato presso lo stesso ente pubblico e, per l'accesso a quelle funzioni l'uno e laltro hanno dovuto superare un uguale concorso pubblico; la diversità tra i due soggetti è solo nel nome della qualifica.
L'art. 103 è tuttora vigente ma ha 30 anni di vita. In 30 anni molte cose sono cambiate. Figure che esistevano all'epoca, con diritti riconosciuti, non esistono più, ma ne esistono altre che svolgono le stesse attività, le stesse funzioni con gli stessi obiettivi di quelle previste nell'art. 103 ma prive di quei diritti. Ovviamente, queste figure non sono e non potevano essere inserite in quell'articolo. Il MIUR avrebbe dovuto doverosamente provvedere a far aggiornare l'art 103, per evitare una palese ingiustizia nel riconoscimento di diritti connessi a quelle stesse funzioni ma non riconoscibili alle nuove figure perché non contemplati nell'art. 103. Purtroppo il MIUR ha ignorato il problema danneggiando diverse generazioni di ricercatori. Siamo in Italia e di queste omissioni di doveri d'ufficio nessuno ne risponde. Non è neppure percorribile la via giudiziaria perché quella è la norma vigente e occorre una nuova norma per cambiarla. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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