sabato 18 dicembre 2010

ripetizione delle somme ricevute per dottorato

Esimio Prof. Alberto Pagliarini,
Le scrivo per sottoporle un dubbio riguardante la mia situazione, credo piuttosto anomala.
Nel dicembre 2009, all'età veneranda di 57 anni, ho partecipato a Torino alle prove di esame per il Dottorato di Ricerca triennale di Scienza e Alta Tecnologia, con indirizzo in Scienze Chimiche e sono riuscito a essere ammesso.
Essendo docente nella scuola secondaria superiore ho rinunciato alla borsa di studio e ho fruito dell'aspettativa retribuita di 3 anni per motivi di studio.
Ora (anno 2010-2011) sono iscritto al secondo anno e dovrei terminare quindi il dottorato con la tesi e il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nel Dicembre 2012.

Però da calcoli effettuati ai fini pensionistici, potrei andare in quiescenza con una finestra di uscita in settembre 2012.
A questo punto sorge chiaramente la domanda relativa allo scenario maggiormente favorevole (se possibile) nel mio caso, al fine di evitare la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.

Andare in pensione prima del completamento del Dottorato, cioè entro settembre 2012.
Andare in pensione anche dopo settembre 2012, completare il Dottorato tranquillamente, ma non dovere restare obbligatoriamente in servizio per 2 anni in più, pena la "ripetizione delle somme versate" da parte dell'amministrazione.
Personalmente preferirei la seconda ipotesi, ma non vorrei essere costretto "obtorto collo" a prestare servizio obbligatorio. Mi piacerebbe continuare a insegnare, ma come libera scelta.
Spero che la mia esposizione non sia troppo confusa e che si possa stabilire con certezza quali sono gli obblighi precisi nel mio caso. Il pensionamento è da considerarsi cessazione per volontà del dipendente?

RIFERIMENTO Normativo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34618


L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico (così Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.05.2004).
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Come si vede chiaramente, manca nella normativa di settore una disposizione di legge che preveda che, in caso di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca, la dipendente sia obbligata a restituire all’Amministrazione le somme erogatele durante il periodo di congedo straordinario.
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.
Né d’altra parte appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca.
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.

Infine sto sostenendo un concorso per diventare Dirigente Tecnico, per cui avrei interesse a proseguire l'attività lavorativa, soprattutto in caso di un così notevole sviluppo di carriera, ma vorrei poter decidere in autonomia sul caso in questione.

Lei cosa mi consiglia in merito?
La ringrazio per l'attenzione e Le invio i miei distinti saluti.

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caro dottore
il suo pensionamento sarebbe di anzianita', non di vecchiaia, quindi ottenuto per sua volonta'. Credo ci sia il rischio reale della ripetizione delle somme ricevute. Cordialmente
Alberto Pagliarini

2 commenti:

Erminio Mostacci ha detto...

Grazie per la cortese risposta.
Mi scuso se mi permetto di chiederLe un ulteriore ragguaglio.

Secondo Lei, sarebbe possibile andare in pensione a settembre 2012, cioè prima del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca,previsto per Dicembre 2012, senza rischiare di dover ripetere le somme già ricevute?

In alternativa, sarebbe possibile decidere di riprendere servizio alla fine del secondo anno di Dottorato nell'anno scolastico 2011-2012, rinunciando pertanto all'ultimo anno di aspettativa e chiedendo al Collegio dei Docenti di Dottorato di poter completare il Dottorato stesso con impegno al 50% come studente lavoratore?

A quanto mi consta è una modalità ammessa nell'Università di Torino.

Mi può aiutare nella scelta, fornendomi un suo autorevole parere in merito?

Grazie ancora e scusi il disturbo. Approfitto dell'occasione per inviarLe i migliori auguri per le festività e i miei più cordiali saluti.

Erminio Mostacci ha detto...

Salve,
ho dimenticato di richiedere un Suo parere su un'ultima estrema possibilità, sgradevole, ma forse necessaria e risolutiva nel mio caso specifico.

Potrei decidere di sospendere in maniera completa e definitiva, con data da definirsi per il meglio, tutto il lavoro di ricerca, ritirandomi quindi completamente da tutte le attività di Dottorato, e tornando a insegnare.

In tal guisa, non credo che mi sarebbero richieste le somme già versate, visto che non conseguirei per nulla il titolo di Dottore di Ricerca.

Potrebbe essere l'ipotesi migliore, o l'unica praticabile in concreto, per il mio caso?

Grazie, rinnovo auguri e saluti.

Erminio Mostacci.