venerdì 3 dicembre 2010

procedura per il riconoscimento del servizio militare

Gent.mo Prof. Pagliarini
Le scrivo per eliminare un dubbio che mi è venuto riguardante il servizio militare di leva. Tale dubbio mi è sorto dopo aver letto il suo articolo del 11.11.2010 " stato giuridico o stato confusionale" e particolarmente riguardo alle diverse interpretazioni delle sedi universitarie riguardanti l'assegno a persona, il servizio militare ed altre voci. Io avrei bisogno di conoscere con certezza se il servizio militare di leva è riconosciuto ai fini pensionistici anche senza una specifica domanda come mi ha confermato l'ufficio pensioni della mia Università, domanda che io non ho mai fatto non essendomi stata richiesta. Ho solo presentato lo stato di servizio militare (come ufficiale) parecchi anni fa. Il dubbio si è ingigantito quando ho trovato su internet al sito www. sportello pensioni. it/militare.htm la seguente legge: 274/91 art 1 "il servizio militare di leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art 1". In definitiva bisogna fare questa domanda o è superflua. L'ufficio pensioni della mia Università mi ha già conteggiato 450 gg (15 mesi) concernente il servizio militare nel prospetto di carriera ai fini pensionistici. La ringrazio per un gradito cenno di risposta.
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caro collega
prima della legge 274/91 l'utilizzazione del servizio militare ai fini di quiescenza avveniva semplicemente presentando la documentazione del servizio militare espletato. La presentazione del predetto documento sanciva un diritto al quale gli uffici dovevano dar corso. Con l'entrata in vigore della legge predetta è stata prevista, nell'art. 1, la domanda per la computabilità del servizio militare. L'art. 2, però, giustamente esclude dall'obbligo della domanda "i casi che siano già altrimenti utili a pensione", cioè tutti coloro per i quali il servizio militare è stato già considerato computabile ai fini di pensione, dall'ufficio competente. Lo Stato Confusionale esistente nelle università, può portare qualche sede a una interpretazione forzata, anzi illegittima per il richiamatto art. 2, in base alla quale la sede ritiene obbligatoria la domanda non solo per coloro che hanno preso servizio dopo la legge 274/91, come previsto dalla legge, ma anche per coloro che hanno preso servizio prima, esclusi dall'obbligo dalla stessa legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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