mercoledì 16 dicembre 2009

documentazione per riconoscimento servizio ai fini economici

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
vorrei porre alla Sua gentile attenzione un quesito, certa che la Sua opinione in merito, frutto di grande esperienza e competenza, sarà di supporto all'operato dell'Amministrazione a cui appartengo.

E' pervenuta presso questi Uffici una domanda di ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 103 del DPR 382/1980 da un ricercatore universitario confermato di ruolo, per i periodi preruolo svolti quale Cultore della Materia presso un altro Ateneo.
Tale istanza è corredata da certificazione sottoscritta da un docente, Professore Ordinario presso altro Ateneo, che dichiara che il ricercatore è stato incaricato quale Cultore della Materia, svolgendo attività di assistenza didattica, dall'anno accademico 1994/1995 al 2004/2005.
Dall'istanza non si evince se tali incarichi sono stati conferiti formalmente con deliberazioni del Consiglio di Facoltà e se hanno dato luogo ad effettivo corrispettivo economico.
Personalmente non ritengo si possa riconoscere ai fini della carriera il predetto periodo.
Rimango in attesa di un Suo cortese riscontro.

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DIVISIONE RISORSE UMANE
- Responsabile Servizio Personale Docente -

Università xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile signora

qualsiasi servizio didattico pregresso per essere considerato valido nella ricostruzione di carriera deve necessariamente essere documentato con certificazione, - delibera di Facoltà e/o decreto rettorale -, che attesti l'affidamento del compito didattico, la qualifica in base alla quale è stato affidato (che può anche essere cultore della materia), la retribuzione attribuita. Qualsiasi altra dichiarazione non ha e non può avere alcun valore probatorio. Pertanto, concordo con lei sul non riconoscimento richiesto dal ricercatore, documentato da una semplice dichiarazione sottoscritta da un professore ordinario. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 4 dicembre 2009

comma 5 art.1 L. 1/09 nomina commissione concorso

Caro Professore,


le sarei grato se potesse darmi il suo parere sull'interpretazione del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, che recita:


"In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione."

Come si vede, per il membro designato dalla Facoltà la norma non fa riferimento al settore scientifico disciplinare, a differenza di quanto fa per gli altri componenti. Sembrerebbe quindi che la Facoltà possa designare un docente non necessariamente appartenente al settore oggetto del bando. Mi può illuminare sulla cosa?

Grazie

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caro collega
il principio consolidato che regola la formazione delle commissioni di concorso per professori e ricercatori universitari è quello della necessaria appartenenza dei commissari al SSD che interessa il bando. Solo in caso di impossibilità ad attenersi al predetto principio ci si può valere di docenti appartenenti a SSD affine. Tutte le norme che nel tempo hanno interessato i concorsi si sono attenute al principio generale sopra esposto. Anche il comma 5 dell'art. 1 della legge 1/09 evidenzia, sia pure in forma poco chiara, il predetto principio laddove, all'inciso che riguarda il membro designato dalla Facoltà, aggiunge. con una congiunzione, quello che riguarda i membri eletti e sorteggiati appartenenti al SSD oggetto del bando. Vi è quindi una logica congiunzione tra i due incisi per cui il requisito di appartenenza al SSD esplicitamente riportato nel secondo inciso deve ritenersi valido anche per il primo, per una coerenza giuridica di omogeneità di appartenenza a un SSD di tutti i componenti una commissione, nel rispetto del principio generale sopra richiamato. Cordialmente
Alberto Pagliarini

concorsi: sulla nomina del membro interno

Gent.mo Prof. Pagliarini,
mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una questione nata
all'interno della nostra Facoltà relativamente alle procedure di
valutazione comparativa per
ricercatore da indire entro il 31 dicembre 2009. Il membro nominato dalla
Facolta' deve appartenere al SSD del concorso da bandire? Dalla legge 1/2009
che ho sotto gli occhi sembrerebbe di no: si parla di "professore ordinario
o associato" senza ulteriore specificazione. Le sarei grato se potesse
illuminarmi, grazie
xxxxxxxxxxxx
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caro dottore
l'inciso della legge, da lei riportato, va inquadrato nel contesto
dell'intero articolo dove si parla di professori eletti o sorteggiati
appartenti allo stesso SSD o, in mancanza, a SSD affine. Il membro nominato
dalla facoltà deve necessariamente appartenere al SSD del concorso bandito e
solo in mancanza di docenti di quel SSD, può appartenere ad un SSD affine.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

Ancora sulla chiamata diretta

gentile professore
Innanzitutto i miei complimenti per il suo utile blog ed encomi per la sua continua assistenza alla comunità accademica.

Sono professore associato di ruolo dal 1999 in una università USA ed sto usufruendo del quarto anno di un contratto nell’ambito del programma “rientro dei cervelli” presso una università italiana.

Sto valutando la possibilità di poter usufruire della chiamata diretta nei ruoli così come specificato dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 23/9/09 prot. N. 45/2009 (vedi allegato). La mia domanda verte sui criteri di equipollenza che sono stati fissati (sia pure in via non definitiva) dal CUN circa la chiamata diretta di professori operanti in università estere (vedi allegato). Quale possibilità ha il sottoscritto ad essere inquadrato nel ruolo di professore ordinario anziché associato? Il documento del CUN di cui sopra include la seguente affermazione: “Si precisa inoltre che per la valutazione delle equipollenze si terrà sempre conto sia del ruolo e delle mansioni svolte all’estero sia dell’attività scientifica, verificando, laddove necessario in virtù della non totale corrispondenza normativa, il soddisfacimento di adeguati requisiti di attività scientifica e di ricerca, così come indicati dal CUN.” Come interpretare questa precisazione? Che esiste un certa flessibilità nella valutazione dei casi individuali?

Tenga presente che negli USA (ed Inghilterra) l’equipollenza del titolo non viene sempre riconosciuta vista le differenze (spesso significative) tra università ed università. Per fare un esempio (usando termini del nostro campionato di calcio), un professore ordinario di una università di serie B or C, a meno di casi eccezionali, difficilmente mantiene questa qualifica in caso di trasferimento in una università di serie A. Viceversa un professore associato di una università di serie A può ottenere direttamente l’ordinariato all'atto del trasferimento in una università di serie B. Insomma mi sembra che le indicazioni della tabella di equipollenza valutino più il titolo che la consistenza del curriculum del candidato.

Infine, nel caso positivo di una mia immissione in ruolo in Italia, quale classe di retribuzione si applica alla luce dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 23/9/09 prot. N. 45/2009?



La ringrazio anticipatamente della sua attenzione.



Cordialmente,

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caro collega

le norme vigenti, le procedure sin qui adottate da tutte le sedi, i pareri espressi dal CUN, le premesse alla tabella di equipollenza dei titoli predisposta dallo stesso CUN e un significativo asterisco riportato in fondo alla tabella che specifica, nel caso della Francia, l'opportunità di utilizzare il CV nello stabilire l'equipollenza dei titoli, portano alla reale impossibilità della chiamata diretta come ordinario di un docente associato nella nazione in cui lavora. Il predetto quadro negativo si completa se, come è ben noto, si tien conto dei diffusi interessi dei pochi o molti gruppi scientifici che operano nelle facoltà per cui, per l'assegnazione di un posto di ruolo disponibile e la conseguente chiamata di un docente,spesso le facoltà diventano una autentica arena di gladiatori. In tale contesto è inimmagginabile che l'insieme degli ordinari di una facoltà si coaguli sulla chiamata diretta come ordinario di un associato. Caro collega in america le università non sono tutte uguali e il titolo di studio ha un valore reale che dipende dal prestigio della università che lo ha rilasciato, non ha lo stesso assurdo e anacronistico valore legale come in Italia. E' successo e può succedere che un docente ordinario in una università di minor prestigio diventi associato se passa ad una università di maggior prestigio o viceversa un associato in una università di alto restigio diventi ordinario passando in una di più basso prestigio. In Italia ciò non è neppure pensabile e, tuttavia, il valore legale resta un tabù non toccabile perché troppi sono gli interessi professionali e, quindi, politici connessi al consenso per la conservazione del potere. E' questa una dura realtà, causa non ultima dei grandi mali dell'università italiana. Ciò è di tutta evidenza, ma partiti politici, sindacati, gran parte del mondo accademico si sono opposti e si oppongono fortemente a intaccare quel tabù che lo stesso Luigi Einaudi chiedeva di eliminare 50 anni fa. Circa l'inquadramento nel caso di chiamata diretta come associato, potrà essere attribuita al più la 5^ classe retributiva, corrispondente alla 04 delle mie tabelle. Vale cioè lo stesso criterio di riconoscimento dei servizi pregressi valido per le chiamate ordinarie di un docente di 1^ o di 2^ fascia. Cordialmente

Alberto Pagliarini

sulla chiamata diretta di professori ordinari

Gentile Prof. Pagliarini,

Approfitto della sua esperienza su materie accademiche per avere un
ragguaglio sulle procedure di chiamate dirette di Professori Ordinari. La
domanda e' molto semplice: Le risulta che tale chiamata diretta possa
essere fatta dalla maggioranza qualificata dell'intero consiglio di
facolta'? Oppure, e' solo il consiglio ristretto agli ordinari che puo'
procedere con la chiamata?

Cordiali Saluti,
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caro dottore
anche la chiamata dretta di un professotre ordinario, come tutte le
questione specifiche degli ordinari, sono di competenza esclusiva del
consiglio di facoltà ristretto ai soli professori ordinari.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 21 novembre 2009

caratteristiche dell''aspettativa per assegno di ricerca

Egregio Professore,
ho trovato il Suo preziosissimo blog e spero che potrà aiutarmi a chiarire una questione di cui mi occupo da mesi. Sono insegnante di ruolo nella scuola secondaria; avendo concluso il dottorato di ricerca, ho ora la possibilità di concorrere ad un assegno di ricerca biennale. Mentre per il periodo di congedo straordinario per dottorato la normativa dice in modo chiaro che esso "è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza", non riesco a trovare garanzie analoghe per gli assegni di ricerca. Posso chiedere al Dirigente Scolastico che nel decreto di aspettativa per assegno di ricerca specifichi che anche questo periodo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza?

La ringrazio infinitamente per la Sua fondamentale assistenza in questa circostanza.
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gentile dottoressa

nel decreto deve necessariamente essere riportato che l'aspettativa concessa è o non è utile ai fini economici, di quiescenza e di previdenza. Chieda al Dirigente scolastico la specificazione delle caratteristiche dell'aspettativa. Cordialmente

Alberto Pagliarini

assunzioni cofinanziate e blocco assunzioni

Gentile Professore,
presa visione sul suo preziosissimo blog del quesito postole sulla materia in oggetto, e della risposta da lei fornita, mi permetto di chiederle qualche precisazione ulteriore.
La circolare del MIUR prot. 478 del 27/03/2009 (che allego per comodità di consultazione), indica (periodo evidenziato in giallo nella terza e ultima pagina) che anche per gli inquadramenti di personale operati sulla base di cofinanziamenti del MIUR (chiamate dirette e trasferimenti), deve esserci una contabilizzazione in punti organico, la cui entità sarà ridotta in proporzione all'entità dei cofinanziamenti ministeriali (min. 70%).
Quindi non si può ritenere che tali operazioni siano completamente esenti dal blocco del turn over.
E' corretto?

Ringraziandola ancora per il suo prezioso blog, le invio i miei migliori saluti.

Responsabile Ufficio Amministrazione Docenti
Servizio Personale e Sviluppo Risorse Umane
Università XXXX

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gentile Signora
ero a conoscenza della circolare MIUR del 27/3/09 ma ne ignoravo il contenuto. La ringrazio per avermela inviata. Dalla circolare si evince che anche le assunzioni cofinanziate dal MIUR rientrano, per la parte di finanziamento a carico dell'amministrazione universitaria, nel calcolo del budget di risorse disponibili per le assunzioni da effettuare nei limiti posti dal D.L. 180/08 convertito dalla legge 1/09. Evidentemente per il ministero dell'Economia è prevalso l'obiettivo del contenimento della spesa rispetto al principio al quale si ispira il cofinanziamento, cioè quello di agevolare la mobilità dei docenti e il rientro dei cervelli. Non credo sia una scelta politica ma burocratico-amministrativa, perché l'incidenza della spesa a carico delle amministrazioni universitarie per le assunzioni cofinanziate è non rilevante. Pertanto, il principio e lo scopo delle assunzioni cofinanziate ai fini di migliorare il funzionamento delle università, doveva prevalere, a mio avviso, sull'insignificante contenimento della spesa. Tant'è! Non sempre prevale il buon senso e la razionalità nella onnipotente burocrazia ministeriale di questo Paese che riesce a strasvolgere anche le buone scelte politiche fatte dal legislatore. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 9 novembre 2009

le compatibilità e la retribuzione di un ricercatore a tempo determinato

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un assegnista di ricerca e saltuariamente svolgo attività di didattica (tramite contratti di insegnamento) o di ricerca in conto terzi.
Per ragioni di opportunità fiscale ho optato nel corso del 2008 per l'apertura di una posizione di partita Iva sotto il regime dei cosiddetti "contribuenti minimi". Da allora emetto fattura per le prestazioni (corsi o ricerche) estranee agli impegni dell'assegno.
Poiché ambirei a divenire, prima o poi, un ricercatore a tempo determinato, Le chiedo fin d'ora se sussista una qualche incompatibilità di fondo tra questa figura giuridica e il mantenimento della partita Iva ai fini della fatturazione dell'attività di docenza e di ricerca estranea o comunque aggiuntiva rispetto agli impegni previsti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo. Riporto a tal proposito uno stralcio dal regolamento recentemente approvato dal mio Ateneo di riferimento che non sembra prevedere tale eventualità.
Inoltre, un altro articolo del medesimo regolamento equipara la retribuzione minima del ricercatore a TD a quella del ricercatore confermato a tempo pieno. Tale norma non si pone in contrasto con le recenti disposizioni del Decreto Interministeriale 16 settembre 2009 prot. n. 94 /2009 che fissa invece un limite superiore e pari al 120% dello stipendio di un ricercatore confermato a 0 scatti?
La ringrazio infinitamente per il Suo prezioso supporto e La saluto cordialmente.
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caro dottore
ritengo non ci sia compatibilità. Occorre comunque aspettare la legge in discussione e i regolamenti attuativi per sapere esattamente le caratteristiche della nuova figura di ricercatore a tempo determinato per 3 anni, rinnovabili. Il regolamento di ateneo è antecedente il decreto ministeriale. Dovrebbe essere adeguato alla nuova disposizione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulle quote mensili di riassorbimento dell'assegno ad personam

Egr.prof.
le pongo questo problema:un dirigente medico ospedaliero ha vinto un concorso di ricercatore; l'università gli ha mantenuto l'assegno ad personam riassorbibile con gli aumenti universitari(classi, scatti,eccc.), ma ha anche riassorbito questo assegno con gli aumenti del CCNL opedaliero. Io che mi occupo del CCNL ospedaliero non sono assolutamente convinta di questo; morale della favola il docente dopo la conferma dei tre anni ha un debito di 45000 Euro, appunto perchè la collega dell'università gli riassorbe gli aumenti ospedalieri che io avevo attribuito. Le sarei grata di avere una risposta in tal senso, per la sua professionalità, e al più presto,considerato che l'università ha già avviato un procedimento di recupero di tali somme.Cordiali saluti
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signora anonima
venendo meno al mio principio di non rispondere a un quesito postomi da anonimo, ho deciso di rispondere perché la questione può interessare diversi soggetti. L'assegno ad personam calcolato al soggetto in questione e attribuito dall'amministrazione comprende anche gli aumenti derivanti dall'applicazione del CCNL dei medici ospedalieri. L'assegno va totalmente riassorbito ai soggetti che entrano in un ruolo universitario della docenza provenendo da altra amministrazione. L'assorbimento va operato, per una ampia giurisprudenza in materia, in modo tale da evitare al soggetto un forte cambiamento del suo tenore di vita a causa dell'entità del riassorbimento mensile. Pertanto si utilizzano solo gli aumenti connessi al costo della vita che, nel caso della docenza universitaria, si identificano con l'aumento annuale ISTAT. Nel caso in questione anche l'aumento derivante dall'applicazione del CCNL può essere utilizzato ai fini del riassorbimento, essendo in gran parte connesso al costo della vita. Non vanno quindi utilizzati gli scatti biennali. E' la procedura adottata da diverse università. Tuttavia l'universita, in forza della sua atonomia potrebbe discrezionalmente non utilizzare, per il caso in questione, neppure l'aumento derivante dal CCNL, ove l'utilizzo di questo comporti un eccessivo assorbimento e quindi una forte decurtazione della retribuzione mensile, in contrasto con il principio predetto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 8 novembre 2009

sul riscatto laurea e dottorato

Egregio Professore,
sono xxxxxxxxxxxxxxxxx, ricercatore confermato nell'Università di Bari, e desidero preliminarmente ringraziarLa per il prezioso aiuto che offre alla comunità scientifica e del quale io stesso mi sono più volte giovato consultando il Suo blog. Mi permetto di disturbarLa su una questione (il riscatto degli anni di laurea e di dottorato ai fini della pensione) che Lei in effetti ha già ampiamente affrontato ma per la quale vorrei chiederLe ulteriore soccorso al fine di dissipare le ultime perplessità e rispondere più consapevolmente alla lettera con cui l'Amministrazione mi comunica l'entità del contributo di riscatto (complessivamente quasi 41.000euro). Premetto che ho quarant'anni e che il mio interrogativo verte esclusivamente sul riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, poiché ho quasi terminato il riscatto ai fini della buonuscita. La domanda è stata inoltrata al momento dell'assunzione (settembre 2001) e i periodi da riscattare, per complessivi sette anni, sono i seguenti:01/11/1988-31/10/1992 (laurea) e 01/11/1993-01/08/1994 +03/08/1995-31/10/1997 (dottorato). Allo stato attuale, conteggiando anche l'anno del servizio di leva (02/08/1994-02/08/1995), raggiungerei, al compimento dei 65 anni (nel 2034), poco più di 34 anni di contribuzione. Le domande che mi (e soprattutto Le) pongo sono pertanto:1) Nell'ipotesi di non avere progressioni di carriera, è vantaggioso(ai fini economici e, in particolare, dell'ammortizzamento dei costi)riscattare tutti e 7 gli anni o mi converrebbe limitarmi al numero di anni sufficienti a raggiungere, ai 65 anni anagrafici, i 40 dicontribuzione? 2) Nella eventualità di un avanzamento di carriera (e dunque di un innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni), potrei andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica nell'ipotesi in cui avessi già raggiunto - attraverso il riscatto - i 40 anni dicontribuzione? 3) So che la legge prevede la possibilità di versare l'importo in 10 anni (120 rate mensili) ma che la disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008: tale data-limite si intende riferita all'originaria richiesta presentata all'Amministrazione (nelmio caso nel 2001) o a quella redatta a seguito della determinazione del contributo da versare (e dunque, per quanto mi concerne, nel 2009)? Nel ringraziarLa anticipatamente per il tempo che potrà dedicarmi e per i consigli che vorrà darmi, Le porgo i miei più cordiali saluti. Suo,
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caro collega
ai fini dela pensione i contributi versati oltre i 40 anni non sono utilizzabili. Pertanto basta riscattare gli anni mancanti per il raggiungimento dei 40 anni di contributi, nell'ipotesi che non ci sia un avanzamento di carriera. Nell'ipotesi di un avanzamento di carriera, quando avrà maturato 40 anni di contributi versati compresi gli anni riscattati, potrà chiedere il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Poichè ha presentato domanda di riscatto nel 2001 e il calcolo dell'onere è stato fatto sulla retribuzione in godimento a quella data, non può utilizzare i vantaggi riservati a coloro che chiedono il riscatto della laurea ( solo la laurea) da gennaio 2008 e il calcolo viene fatto utilizzando la retribuzione in godimento al momento della domanda. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 4 novembre 2009

ricostruzione di carriera e servizi riconoscibili

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
sono stato da qualche giorno confermato nel ruolo di Professore ordinario e devo ora procedere alla ricostruzione della carriera. I servizi da me prestati precedentemente alla nomina in ruolo sono i seguenti:- Servizio militare: 2-11-1989 - 26-10-1990;- Dottorato di ricerca: 1-11-1991 - 31-10-1994;- Borsa di studio biennale post-dottorato: 30-10-1997 - 29-10-1999;- Servizio di ruolo presso la Scuola secondaria: 1-9-2001 - 31-10-2005. Durante il predetto servizio presso la Scuola secondaria sono stato collocato in aspettativa dal 1-9-2002 al 31-8-2004 per la fruizione di un assegno di ricerca. Nel decreto del Dirigente scolastico si legge:"Il periodo di aspettativa su specificato è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".Gentilmente Le chiedo:- Quali servizi possono essere valutati?- Devo produrre documentazione anche relativamente all'assegno di ricerca o è sufficiente la sola certificazione del servizio scolastico, dal momento che l'aspettativa sarebbe stata "utile ai fini della progressione di carriera"?- Quando presi servizio a scuola il contratto di lavoro che firmai faceva distinzione fra "decorrenza giuridica" e "decorrenza economica"; la prima era indicata nel 1-9-2000, la seconda nel 1-9-2001 (data di effettiva assunzione in servizio). Quale delle due decorrenze ha valore ai fini della ricostruzione della carriera?Mi scusi per le molte richieste.La ringrazio in anticipo e Le porgo cordiali saluti
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caro collega
il servizio che sarà riconosciuto valido ai fini economici è quello prestato presso la scuola secondaria, anche se in aspettativa, con decorrenza la data di effettiva assunzione in servizio. Sarà anche riconosciuto il servizio militare. ove non sia stato già riconosciuto in altra ricostruzione. Produca domanda al rettore per la ricostruzione di carriera ed alleghi la documentazione dei servizi per i quali chiede il riconoscimento ai fini economici. Può limitarsi a chiedere il riconoscimento solo del servizio scolastico o può chiederlo per tutti i servizi espletati. In quest'ultimo caso i servizi non riconoscibili saranno esclusi d'ufficio. Può anche chiedere, ma solo ai fini giuridici, il riscatto degli anni di dottorato, riservandosi di accettarlo solo dopo la comunicazione del corrispondente onere a suo carico. Avrà comunque comunicazione sulle decisioni dell'ufficio. cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 2 novembre 2009

sull'assegno ad personam e suo calcolo

Carissimo,
posso avere una spiegazionne tecnica sull'assegno ad personam, sul suo significato e sui critreri di attribuzione e sulla sua evoluzione nel tempo in funzione anche delle classi stipendiali(incrementi, decrementi, ecc.)?
Ha perfettamente ragione sui mali del nostro Ateneo. Grazie
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
l'assegno ad personam non riassorbibile, non rivalutabile, pensionabile,viene attribuito ad un docente quando, per avanzamento di carriera, si trova ad avere, nella nuova qualifica superiore, una retribuzione totale delle voci retributive pensionabili, inferiore a quella di cui godeva nella qualifica inferiore di provenienza. E' il caso di un ricercatore con una classe retributiva alta che passa associato non confermato, o di un associato con classe retributiva alta che passa straordinario. L'assegno è la differenza tra la retribuzione totale lorda comprensiva della tredicesima nella vecchia posizione giuridica, cioè la somma delle tre voci, stipendio tabellare, IIS (indennità integrativa speciale), assegno aggiuntivo, e quella che compete nella nuova posizione giuridica. L'assegno attribuito resta costante durante il triennio di conferma per associato o a quello di straordinario. Superato il triennio di conferma o di straordinariato viene fatta la ricostruzione di carriera con la quale, al massimo si è inquadrati alla classe 4^ (la 03 delle mie tabelle retributive), in base ai servizi pregressi riconosciuti validi, nella misura di 2/3 con un massimo di 8 anni. Per effetto di questo inquadramento la retribuzione cambia e l'assegno ad personam viene ricalcolato come differenza tra l'ultima retribuzione totale lorda di professore associato non confermato o di professore straordinario, comprensiva dell'assegno ad personam in godimento, e la nuova retribuzione totale lorda che compete nella classe retributiva di professore associato o di professore ordinario, attribuita dopo la ricostruzione di carriera. Se la differenza è negativa o zero, l'assegno si perde, se positiva costituisce il nuovo valore dell'assegno ad personam che resta attribuito, non rivalutabile ma pensionabile, sino alla fine della carriera. Con le mie tabelle retributive alla mano, uno può farsi i propri calcoli. Il principio giuridico a cui si ispira l'assegno ad personam è quello della non reformatio in pejus o non diminutio in pejus per cui non si può vincere un concorso, passare alla qualifica superiore ed avere una retribuzione inferiore a quella di cui si godeva nella qualifica precedente. cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 1 novembre 2009

incompatibilità per un docente a tempo definito

Gent.mo Prof. Pagliarini,
a proposito di incompatibilità, mi ponevo il seguente quesito: Un docente a tempo definito può partecipare a un bando per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa bandito dalla stessa Università cui appartiene? Grazie della risposta Cordiali saluti


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caro dottore
no! non può avere due rapporti di lavoro con la stessa amministrazione. cordialmente
Alberto Pagliarini

contratto a tempo determinato e adeguamento retributivo

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un Ricercatore a Tempo Determinato, entratoin servizio a maggio 2008, con la retribuzionepari a quella di un Ricercatore non confermato,così come previsto dal Regolamento della mia Università (Perugia). In data 16 settembre 2009, è uscito il DecretoInterministeriale 16 settembre 2009 prot. n.94/2009 sui "Criteri per la stipula di contrattidi diritto privato a tempo determinato per losvolgimento di attività di ricerca e di didatticaintegrativa presso le Università, ai sensidell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230". In tale Decreto si dichiara che "...Iltrattamento economico minimo dei contratti dilavoro subordinato di diritto privato a tempodeterminato di cui all'articolo 1, comma 14,della legge 4 novembre 2005, n. 230, è stabilitonella misura del 120% del trattamento economicoiniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno". La mia domanda è: posso ottenere una modificadella mia retribuzione, adeguandola al Decreto?. Se sì, da quando?.
Grazie in anticipo per la sua preziosa collaborazione. Cordiali saluti.
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caro dottore
ritengo di si. Faccia domanda al rettore per l'adeguamento della retribuzione al minimo previsto nel decreto interministeriale 16 settembre 2009, a far tempo dalla data del decreto. cordialmenteAlberto Pagliarini

giovedì 29 ottobre 2009

trasferimenti art.5 DM 23 sttembre 2009

Gentile Professore,
Le scrivo per avere il suo autorevole parere sull'applicazione del Decreto Ministeriale del 23 settembre 2009. In particolare, non mi è chiaro se i trasferimenti dei professori di I e II fascia cofinanziati dal Ministero ai sensi dell'art. 5 del Decreto (interventi per favorire la mobilità del personale docente) sono soggetti alle limitazioni previste dalla legge n. 133, ovvero se anche tali trasferimenti sono soggetti al blocco del turn over disposto con quel provvedimento normativo. In attesa della sua risposta, voglio sentitamente ringraziarla per questa sua meritoria e utilissima attività. Cordiali saluti,
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caro collega
ritengo che i trasferimenti siano soggetti solo alle limitazioni dettagliatemente previste nello stesso art 5 del DM. Peraltro, i trasferimenti non costituiscono immissione in ruolo o avanzamento di carriera, ma solo passaggio da una ad altra sede conservando lo stesso "status". Inoltre il cofinanziamento ha lo scopo di agevolare la mobilità e sarebbe un controsenso bloccarlo; ed è attribuito in misura anche maggiore per chi si trasferisce da una sede con organico superiore ai limiti posti dalla legge, ad altra sede con organico inferiore. Cordialmente
Alberto Pagliarini

spendibilità del titolo di professore aggregato

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
nel ringraziarLa per la collaborazione offerta a tutto il mondo accademico, Le vorrei porgere un quesito: il titolo pro-tempore di Prof. Aggregato è spendibile al di fuori dell'Università? Se non fosse così, quale sarebbe la sua utilità per un ricercatore universitario affidatario di un insegnamento?Grazie ancora per la disponibilità e l'aiuto, cordiali saluti


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caro dottore
il titolo di professore aggregato non è spendibile in alcun modo fuori e dentro l'università. Serve solo ad attestare le funzioni di docenza svolte per l'insegnamento di un corso, limitatamente alla durata dello stesso. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 28 ottobre 2009

trasferimenti agevolati solo se fuori regione

Gentile prof. Pagliarini,
sono un ricercatore confermato e, premesso che ho la residenza nella sede dell'Ateneo presso cui sono strutturato, vorrei trasferirmi dalla sede in cui presto servizio, alla sede in cui ho famiglia, affetti, legami con il territorio, casa di proprietà etc. Le due sedi si trovano nella stessa Regione. Anche quest'anno il Decreto sui criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2009 (DM 23 settembre 2009 prot. n. 45/2009) prevede che chi aspira al trasferimento non "provenga dai ruoli di università della stessa regione"(art. 5). In tal maniera l'Ateneo che ha sede nella città in cui vorrei trasferirmi è costretto ad avere la disponibilità del 100% del budget necessario al mio rientro (nell'ipotesi di vincita del Bando di concorso) e ciò, data la crisi, equivale a dire che ci saranno molte ostilità. Trovo che la previsione dell'art. 5 sia ingiusta perché è semplice trovare sedi di Atenei in differenti Regioni che distano pochi chilometri (Piacenza-Pavia; Novara- Milano oppure Messina-Reggio Calabria: 15Km) e altre sedi invece, nella stessa Regione che distano oltre duecento chilometri (ad esempio Catania e Palermo oppure Foggia e Lecce: quasi 300 Km). Oggi, data la forte autonomia degli Atenei, questo vincolo appare ancora più assurdo. Il risultato è che paradossalmente chi è a 40 Km di distanza potrebbe ottenere il cofinanziamento del MIUR e io, che faccio circa 100.000 Km all'anno con l'automobile no. Come è possibile tentare di far eliminare il vincolo regionale? Cosa mi consiglia? Devono essere mortificate le ambizioni di trasferimento con l'aiuto importante del FFO? La ringrazio come sempre per il suo contributo prezioso.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
in linea teorica lei ha ragione, ma la ratio delle norma è quella di agevolare il trasferimento da una ad altra regione indipendentemente dalla distanza tra le sedi. Purtroppo, dura lex, sed lex. E' molto difficile cambiare la predetta ratio. Dovrebbe interessare parlamentari che producano interrogazioni scritte al ministro Gelmini con cui si evidenzino le assurdità da lei rilevate e si chieda di correggere la norma in vigore o, almeno, impegnarsi a modificarla nel prossimo anno. cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto biennale e legge 133/08 art. 69

Gentile prof. Pagliarini,
sono ricercatore universitario non confermato in servizio da 2 anni 0 mesi e 8 giorni presso l'universita' di Udine.
Ricevo oggi la busta paga mensile in cui risultano, tra le altre classiche, le seguenti voci:
-scatti biennali: 34,41000
-decurtazione classe/scatto art. 69 c.1 L133/2008: -34,41000.
Ora, leggendo l'articolo richiamato mi pare di capire che la decurtazione riguardi in realta' una quota del 2.5% dello scatto, la quale viene prealtro differita di 12 mesi e non decurtata. Quindi dovrei ritrovarmi con uno scatto biennale pari al 5.5% anziche' l'8%, e il resto tra 12 mesi.
Conferma la mia lettura?
la ringrazio per la cortese attenzione,
xxxxxxxxxxxx
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caro dottore
al ricercatore non confermato viene attribuito uno scatto automatico del 2,5%, dopo due anni. Quello scatto, per la legge da lei citata, è stato attribuito e contemporaneamente soppresso per 12 mesi. Sarà reintegrato allo scadere dei 12 mesi. cordialmente
Alberto Pagliarini

inadempienze retributive

Caro Pagliarini,
sono un suo collega della Facoltà di Lingue di Bari. In passato ho avuto il piacere di incontrarla in più occasioni. Ho sempre apprezzato la sua attività di 'consulente', soprattutto per quanto ha riguardato in tutti questi anni la nostra situazione economica e giuridica.
Anche adesso ti scrivo perché mi occorre una tua parola su un caso, quello di mia moglie, anche lei docente nella mia stessa Facoltà, la quale ha sostenuto il concorso per il passaggio a ordinario quando aveva già una lunga carriera di associato alle spalle. E si è vista, nel corso del tempo, riassorbire quasi tutto l'assegno ad personam.
Sulla base di quanto comunicavi a noi tutti, presentò a suo tempo, richiesta perché l'assegno in oggetto Le fosse mantenuto nell'importo stabilito all'inizio della sua nuova carriera. Ma per adesso tutto tace, e sappiamo tutti qual è la situazione finanziaria del nostro Ateneo. Il fatto è, però, che dal novembre del 2010 mia moglie andrà in pensione, e ci chiediamo su quale importo stipendiale Le sarà attribuita la pensione. E vorremmo sapere come comportarci con l'Amministrazione. Questo problema interessa anche altri nostri colleghi, i quali mi hanno pregato di interpellarti.
Mi scuso per la prolissità, ti ringrazio di cuore e ti invio un cordiale saluto.
xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro xxxxxxxxxxxxx e cari colleghi
Vi sono sedi, come Bari , che non solo non hanno ancora corrisposto l'aumento ISTAT 2009 ma anche l'adeguamento stipendiale relativo all'aumento ISTAT 2008. La situazione economico-finanziaria è veramente difficile e lo sarà ancora di più con i forti tagli previsti per il 2010.
Le università devono, lo dico da anni, decidersi a ridurre drasticamente le spese abnormemente cresciute sia con l'istituzione di numerosi corsi triennali e specialistici, non sempre validi e utili, sia con la creazione indiscrimanata di sedi decentrate, spesso create per soddisfare interessi politici, campanilistici e personalistici e non interessi di cultura, ricerca e formazione delle professioni. Quanto hanno fatto e stanno facendo è ancora poco. In un periodo di profonda crisi mondiale, quale quello che stiamo vivendo, con un debito pubblico ormai ai livelli di guardia, tutti gli enti dovrebbero ridurre le spese eliminando gli sprechi inutili. In verità, l'esempio dovrebbe venire dalla "Casta politica", dal Governo e dal Parlamento che, invece, irresponsabilmente continuano a far crescere i costi già abnormi e insostenibili della politica, istituendo, per esempio altre provincie, invece che eliminarle come promesso agli elettori. Il debito pubblico continua a crescere e siamo ormai a un livello tale da aver indotto il Presidente Napolitano a lanciare un grido d'allarme. Le università facciano la loro parte e riducano drasticamente tutte le spese che possono essere ridotte. Se i sindacati della docenza mi avessero ascoltato, prendendo precise posizioni di denuncia contro il dilagare della spesa, premendo sui rettori per fare una coraggiosa autocritica, oggi, forse, non saremmo a questo punto di crisi e di degrado dell'università, per cui tutti, sindacati e rettori sono correi. In questa situazione l'università di Bari è una tra quelle che non hanno adempiuto a diversi doverosi obblighi amministrativi. Uno è quello della restituzione dell'assegno ad personam, attribuito dopo il triennio di conferma e la ricostruzione di carriera, indebitamente riassorbito a tanti. Il diritto al non riassorbimento del predetto assegno, dopo diverse memorie scritte da me e fatte proprie dai sindacati della docenza CIPUR, CNU USPUR è stato riconosciuto ormai da tempo, per cui ai colleghi che avanzano nella carriera l'assegno non viene più riassorbito sia durante il triennio di conferma sia dopo. La restituzione di quanto riassorbito è invece in alto mare per le predette difficoltà finanziarie. Io e i tre sindacati della docenza abbiamo premuto e continuiamo a premere sul Rettore e sul Direttore perché si avvii l'operazione di restituzione, ma l'amministrazione non si muove, non per mancanza di volonta del Rettore o del Direttore ma per mancanza di soldi. Questa è la situazione. In questi giorni scriveremo ancora una volta per sollecitare alcuni atti dovuti: l'adeguamento retributivo, la restituzione dell'assegno ad personam e il riconoscimento degli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera, come è avvenuto in quasi tutte le sedi universitarie. Chiederemo anche un nuovo incontro con i vertici dell'amministrazione. L'adeguamento retributivo e la restituzione dell'assegno ad personam pensionabile, comportano l'obbligo dell'amministrazione di rifare i decreti rettorali per il calcolo della pensione e della liquidazione a tutti coloro che nel frattempo sono andati in pensione o andranno in pensione con una base pensionabile non corrispondente a quella reale, perché mancante dell'adeguamento e dell'assegno. Questo è un atto dovuto anche per coloro che sono defunti, come il compianto amico prof. Paolo Bruno presidente del CIPUR. Si potrebbe avviare una azione legale per richiedere gli interessi legali sulle somme che saranno attribuite con anni di ritardo. Purtroppo la nostra (in)giustizia lumaca e i costi dell'azione legale sconsigliano una siffatta azione. Ritengo utile inviare questa mail, per conoscenza, al Rettore e al Direttore amministrativo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 27 ottobre 2009

regolamento e incompatibilità per i docenti a tempo definito

Buon giorno prof. Pagliarini,

sono un membro del Consiglio Direttivo di xxxxxxxxxxxx. Sono anche rappresentante dei Ricercatori nel CdA, proprio per il CNU.
Avrei un quesito da porle. In seno al CdA si è discusso sulla modifica del regolamento per le attività svolte in conto terzi.
Il regolamento è stato approvato a settembre e nel CdA di domani è proposta un'ulteriore modifica. C'è un punto "incriminato". Qualche consigliere sostiene che il Regolamento come appare è troppo restrittivo nei confronti dei docenti a Tempo Definito. Questi consiglieri voteranno contro la modifica e vorrebbero che io facessi lo stesso. Il nostro Rettore ha in realtà dato rassicurazioni, e per quanto mi è stato possibile documentarmi, io non ci vedo nulla di scorretto. Ma sono un chimico (ahimé in questo caso) e mi perdo nei meandri della legge. Si fa riferimento in particolare dall’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Le allego il Regolamento; gli articoli messi in discussione sono soprattutto il 2 ed il 3. Le sarei grato se potesse fornirmi un suo parere. La ringrazio davvero molto.
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
un regolamento non può prevaricare una legge. Se ciò accade si appalesa un eccesso di potere e un docente a cui vengono sottratti diritti sanciti dalla legge ma annullati dal regolamento, può benissimo impugnare il regolamento con certezza di riconoscimento del diritto negato. Per i docenti a tempo definito il comma 4 dell'art. 11 del DPR 382/80, tuttora in vigore, prevede: "Il regime d'impegno a tempo definito: a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria." In forza del citato punto b) , l'unica incompatibilità per attività esterna, per il docente a tempo definito, è quella dell'esercizio del commercio e dell'industria. Non si può, quindi, per regolamento vietare una qualsiasi attività esterna a un docente a tempo definito, salvo che l'attività non sia in conflitto di interessi o comunque in contrasto con i fini e i compiti dell'università. Se il regolamento è approvato nel rispetto di quanto sopra scritto è pienamente legittimo, in caso contrario è viziato perché contra legem e per abuso di potere, pertanto illegittimo e impugnabile nella parte in cui ciò si verifica. Cordialmente
Alberto Pagliarini

valori dell'assegno aggiuntivo non reali

Gent.mo Prof Pagliarini,
sono un professore ordinario a tempo pieno I progressione economica classe II, anzianità nell'inquadramento: anni 1, mesi 9, gioni 20 (facendo riferimento al cedolino del mese di settembre). Il valore dell'assegno aggiuntivo è pari a 717.45 euro. Casualmente ho visto una tabella (di cui le allego il link) nella quale si riportano i valori dell'assegno aggiuntivo in base alla categoria di docente e in base alla classe di appartenenza.

http://www.jus.unitn.it/sa/psp/cedolino/docent-note.html
Potrebbe gentilmente darmi delle delucidazioni in merito, dal momento che noto una discrepanza tra l'assegno da me percepito e quanto riportato nella suddetta tabella?
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e in attesa di un suo sollecito riscontro, le invio distinti saluti
xxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'assegno aggiuntivo da lei indicato è quello in vigore nel 2008, mentre per il 2009 è 744,4989 come riportato nelle mie tabelle retributive. I valori dell'assegno aggiuntivo riportati nel sito indicatomi sono puramente inventati, comunque non in vigore nelle università statali italiane. I valori lordi riportati nelle mie tabelle sono confortati dai numerosi cedolini stipendiali che mi inviano colleghi da tante sedi, sono valori esatti al decimillesimo di euro. analoghi a quelli calcolati dal CINECA. Cordialmente
Alberto Pagliarini

aumenti ISTAT non corrisposti e considerazioni politiche

Egr. Prof. Pagliarini,
ho letto con molto interesse il suo blog dove ho trovato notizie molto utili, ed ho letto la tabella delle retribuzioni a valere dal 1 gennaio 2009. Avrei due questioni da sottoporle e spero che lei possa trovare il tempo per rispondermi. La prima questione riguarda lo stipendio tabellare. Io sono diventato Prof. Straordinario il 1/2/2006 e dopo il giudizio positivo della commissione nazionale sono stato immesso nel ruolo di ordinario l'1/02/2009. I precedenti servizi da ricercatore ed associato hanno portato al riconoscimento di 8 anni come ricostruzione di carriera (la massima). Sono a tempo pieno e lo sono sempre stato. Dall'amministrazione ho ricevuto una lettera in cui mi si comunica che a decorrere dal 1/02/2009 (all'atto dell'immissione in ruolo ad ordinario) il mio stipendio a.l. sarà 45.751,71 riconoscendomi il tempo pieno e la classe 4, mentre l'assegno aggiuntivo sarà 9.839,34 a.l. Nella tabella è riportata questa cifra 47.476,541 mentre l'assegno aggiuntivo è 10210,27. Come mai questa discrepanza ? L'altra questione riguarda invece la data in cui il nuovo stipendio debba essere erogato. Gli 8 anni ricostruiti si riferiscono al periodo da ricercatore ed associato. Ma i tre anni di straodinario dove sono andati a finire ? Perchè il nuovo stipendio da ordinario non parte dalla immissione in ruolo al 01/02/2006 (straordinario) ? Nella lettera la classe 5 mi sarà assegnata l'1/02/2011. La ringrazio dell'attenzione, cordialmente
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la sua sede ed altre con difficoltà finanziarie non hanno ancora corrisposto l'aumento ISTAT del 3,77%, valido da gennaio 2009. Le cifre da lei riportate sono quelle in vigore nel 2008 e le troverà identiche sulle mie tabelle 2008, come credo abbia già visto. Vi sono sedi, come Bari , che non hanno ancora corrisposto l'adeguamento stipendiale relativo al 2008, oltre quello del 2009. La situazione è veramente difficile e lo sarà ancora di più con i forti tagli previsti per il 2010. Le università devono, lo dico da anni, decidersi a ridurre le spese abnormemente cresciute con l'istituzione di numerosi corsi triennali e specialistici, non sempre validi e utili, e la creazione indiscrimanata di sedi decentrate, spesso per soddisfare interessi politici, campanilistici e personalistici e non interessi di cultura, ricerca e formazione delle professioni. In un periodo di profonda crisi mondiale, quale quello che stiamo vivendo, tutti dovrebbero ridurre le spese eliminando gli sprechi inutili. L'esempio dovrebbe venire dalla "Casta politica" che irresponsabilmente continua a far crescere i costi già abnormi e insostenibili della politica, istituendo altre provincie, invece che eliminarle come promesso agli elettori. Il debito pubblico continua a crescere e siamo ormai a un livello tale da aver indotto il Presidente Napolitano a lanciare un grido d'allarme. Le università facciano la loro parte e riducano drasticamente tutte le spese che possono essere ridotte. Se i sindacati della docenza mi avessero ascoltato, prendendo precise posizioni di denuncia contro il dilagare della spesa, oggi, forse, non saremmo a questo punto di crisi e di degrado dell'università, per cui tutti sono correi. Per quanto attiene la ricostruzione di carriera, per legge si computano solo gli anni di servizio prima dello straordinariato, valutandone i due terzi e, con un ulteriore vincolo veramente vessatorio che dovrebbe essere eliminato, in misura non superiore a otto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 ottobre 2009

riconoscimento servizi ai fini economici

chiar.mo prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice inquadrata pressol'Università di Cagliari e confermata il 1.04.2009. Dal maggio 1985 al1.04.2006 ho prestato servizio come archivista di stato (ex carrieradirettiva) presso il Ministero per i beni e le attività culturali. orami accingo a ricostruire la mia carriera nell'amministrazione universitaria. ho avuto modo di sapere dal funzionario addetto che, aifini della retribuzione, non mi verranno computati gli anni precedentemente prestati presso la pubblica amministrazione , in quanto non ho tenuto corsi d'insegnameto. a parte che nel corso del mio lavoro ho tenuto numerosi corsi professionali, di cui possiedo regolari attestati, mi sembra assurdo che si tenga conto del lavoro prestato dagli assegnisti, che di regola non hanno alcun carico didattico, e non del lavoro continuativamente prestato per una pubblica amministrazione e sempre a livello direttivo. la ringrazio anticipatamente per le informazioni che vorrà darmi. distinti saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
i servizi prestati nella pubblica amministrazione sono riconoscibili solo ai fini giuridici o di quiescenza, non ai fini economici nella ricostruzione di carriera sia dei ricercatori che dei professori universitari. Sono riconoscibili ai fini economici solo i servizi di insegnamento nella scuola secondaria, perché equiparati a quelli di cui all'art. 7 della legge 28/80, come gli assegni di ricerca. E' quanto stabilisce l'art. 103 del DPR 382/80. Se avesse svolto corsi di insegnamento presso il ministero per i beni e le attività culturali, questi potevano essere riconosciuti anche ai fini economici. Cordialmente
Alberto Pagliarini

età pensionabile con o senza i due anni di proroga

Gent.mo Professor Pagliarini,
La Sapienza, a parer mio, interpreta il DM 270 in maniera restrittiva riguardo il collocamento a riposo degli Associati. L'Università,infatti, limitatamente agli Associati, fissa l'età di pensionamento a 68 anni, qualora non vengano riconosciuti i 2 anni opzionali.A me sembra, dal DM270, che le figure di Ordinario e Associato, vincitori di concorso prima del 2005, siano del tutto indistinguibili e come tali dovrebbero avere gli stessi diritti e doveri se optano per il DM 270. Grazie e cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
gli ordinari che ottenevano i due anni di proroga in ruolo andavano in pensione a 72 anni. Se gli stessi ordinari hanno optato per la legge Moratti vanno in pensione a 70 anni. Ovviamente se l'università decide di non concedere i due anni di proroga a tutti, ai predetti ordinari non può togliere i due anni di proroga, già tolti dalla stessa legge Moratti, ma li può togliere dagli associati poiché i 70 anni, per questi, sono comprensivi dei due anni di proroga. Cordialmente
Alberto Pagliarini

una detrazione fiscale negativa

Gentile Professor Pagliarini,qualora Le fosse possibile, Le volevo chiedere la cortesia di dare un'occhiata al cedolino stipendiale cheLe accludo. Mi sembra che vi sia una certa differenzacon le tabelle che lei ha pubblicato sul sito del CNU.Più esattamente, le voci relative alle detrazioni sembrano differire.Purtroppo, pur avendo letto le precisazioni relativealle tabelle stesse, non sono riuscito a ben comprenderela questione.La ringrazio in anticipo e la saluto cordialmente.
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la detrazione fiscale per lavoro dipendente, come ho scritto nelle precisazioni annesse alle mie tabelle, compete solo a coloro il cui reddito è inferiore a 55.000 euro, in msura decrescente col crescere del reddito, sino ad azzerarsi per redditi di 53.000 o superiori. A lei non compete.Non può esserci una detrazione negativa come risulta dal suo cedolino. E' probabile che, per errore le abbiano attribuito una detrazione pari all'importo riportato nel cedolino e successivamente, accortisi dell'errore la abbiano portata in detrazione. Non trovo altra spiegazione. Chieda all'ufficio stipendi della sua sede il perché della detrazione negativa. Cordialmente
Alberto Pagliarini

durata idoneità

Gent.mo Prof. Pagliarini,
pur conoscendo il livello dei suoi impegni, provo a disturbala con un quesito specifico che non mi sembra abbia ricevuto risposta nel Suo blog/sito.
Sono un professore associato confermato. Ho conseguito l'idoneità di prima fascia il 10/07/2007. La mia Facoltà, che aveva bandito il concorso, non mi ha chiamato, giustificando in qualche modo la mia non chiamata (basandosi sulla "tipologia di impegno didattico"), con delibera del 05/09/2007.
Anche la mia idoneità (triennale, nel bando pubblicato sulla G.U. del 18/11/2005) passa d'ufficio a 5 anni (Art. 6 230/2005)?
Grazie in anticipo della Sua attenzione.
Cordiali Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la durata della sua e di tutte le idoneità conseguite con bandi antecedenti o successivi alla legge 230/05, è di 5 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 18 ottobre 2009

chiamata diretta

Caro Prof. Pagliarini,
complimenti innanzi tutto per le sue pagine web con le retribuzioni universitarie, per il suo blog. Le espongo il mio caso. Io sono docente e faccio ricerca presso una universita' inglese, dove sono Reader. Inoltre, mettendomi in sabbatico qui per 2 anni, tra l'ottobre 2005 e il settembre 2007 ho fatto 2 anni a Tor Vergata grazie al programma "rientro dei cervelli". Recentemente il CUN ha finalmente prodotto una tabella di equipollenze. Probabilmente la conosce, ma comunque la allego. Le allego inoltre una nota del membro di Fisica del CUN. Io sarei, secondo la tabella, chiamabile come Ordinario, ma per varie ragioni questo e' altamente improbabile. Il Dipartimento di Fisica de La Sapienza ha pero' un certo interesse a chiamarmi come Associato, settore FIS05. Data la notevole differenza economica, e visto che a quanto pare e' possibile fare una chiamata diretta in una fascia stipendiale congrua all'anzianita' ed esperienza del chiamato, senza dover aspettare i 3 anni di conferma come se si vincesse un concorso, io potrei accettare il posto da Associato se potessi avere un'idea chiara su alcuni punti (mi perdoni l'ingenuita' di alcune domande, ma sono sempre stato all'estero) 1) e' effettivamente vero che posso esser chiamato su una fascia stipendiale arbitraria, o almeno poter fare subito la ricostruzione della carriera? 2) gli scatti stipendiali delle sue tabelle sono biennali? La colonna k (quella piu' utile a me per capire se riusciro' a vivere a Roma con una famiglia di 4 persone) e' il netto mensile: si percepiscono 13 di queste mensilita'? Inoltre, si percepiscono assegni famigliari extra, o ci sono detrazioni fiscali per la famiglia? 3) Io mi sono laureato nell'87, o preso il dottorato a fine 91, sono stato Postdoctoral Research Assistant all'universita' Londra dal 92 al 95, 2 anni di postdoc all'ICTP (A Trieste, formalmente un'entita' di ricerca dell'Unesco), 1 alla SISSA di Trieste, 1 Postdoctoral Research Assistant all'universita' di Cardiff, dal luglio 99 al 2006 sono stato Senior Lecturer all'universita' di Portsmouth (equipollente ad Associato secondo la tabella allegata) e poi promosso a Reader. Quale classe stipendiale da Associato posso aspettarmi con la ricostruzione della carriera? 4) Mi sa dire se le agevolazioni fiscali di cui all'Art. 3 del DL 269-2003 (anche questo per sua comodita' allegato, insieme al documento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate) esistono ancora, in altre parole se quel DL e' stato esteso/rinnovato? Potrei usufruirne di nuovo (ne ho beneficiato durante i 2 anni a Roma come Rientro dei Cervelli) se fossi chiamato tra un anno? La ringrazio anticipatamente, sperando di ottenere presto una delle sue cordiali e precise risposte. Cordiali saluti, xxxx yyyy 

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caro collega
solo i docenti chiamati per chiara fama possono essere inquadrati nella classe retributiva che compete per il totale riconoscimento dei periodi di docenza svolti all'estero nelle diverse qualifiche ritenute equipollenti a quelle italiane, in particolare in quella di full professor, come si evince dall'art. 1 bis della legge 1/09. La chiamata diretta come professore ordinario o associato, consente la ricostruzione di carriera, all'atto dell'accettazione della chiamata, e l'attribuzione di una classe retributiva non superiore alla quinta (classe 04 delle mie tabelle) in base agli anni di servizio ritenuti validi per equipollenza a quelli italiani di ricercatore, professore associato o professore ordinario, come si evince dal D.M. 45 del 23 settembre 2009. Nel suo caso, per i servizi prestati, se ritenuti validi dalla amministrazione chiamante per le corrispondenti equiparazioni fissate dal CUN, dovrebbe essere inquadrato, appunto, nella classe retributiva 04. Non mi risulta, salvo mia ignoranza, che le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli, fissate dalla legge 269/03, previste per il quinquennio successivo al 2003, siano state prorogate. Può chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate o all'amministrazione della università chiamante. Per le domande sulle mie tabelle, le ho già risposto e , comunque, ribadisco che le risposte le può trarre dalla lettura delle Precisazioni annesse alle tabelle. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 13 ottobre 2009

aspettativa con assegni per pubblici dipendenti

Gentile prof. Pagliarini,
ho trovato il suo blog su internet e lefaccio i complimenti per i contenuti e per la perizia delle risposte.Avrei un quesito da porle in merito all'aspettativa per dottorato diricerca. Sono un dipendente dell'amministrazione della regione Sardegna, e sarei interessato a intraprendere un percorso di dottorato. Da quanto ho letto nel suo blog e da altre fonti, per i dipendenti pubblici esiste la possibilità di mettersi in aspettativa e, in assenza di borsa di studio, continuare a percepire lo stipendio. Tuttavia, ilcontratto dei dipendenti dell'amministrazione della regione Sardegna,non accenna esplicitamente a questa possibilità, (pur citando la legge n.476 del 13 agosto 1984) parlando solo di aspettativa "senza assegni"(il contratto è scaricabile all'indirizzo http://www.fpscagliari.it/ccnlras9801.htm#a44, l'articolo in questione è l'art. 44).Vorrei quindi chiederle se la possibilità offerta ai dipendenti pubblici statali di mantenere lo stipendio durante l'aspettativa per dottorato di ricerca, è o non è concessa ai dipendenti della regione sardegna. La ringrazio per l'attenzione
Cordiali Saluti
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caro dottore
la legge da lei citata vale per tutti i pubblici dipendenti, non solo per quelli statali, come scritto nella legge. Pertanto la Regione non può non applicarla. Diverse regioni l'hanno applicata. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 23 settembre 2009

richiesta lavoro a tempo parziale

Gentile prof. Pagliarini,
La disturbo per chiederle un ulteriore chiarimento data la sua competenza e professionalità, difficili da trovare oggigiorno, Le garantisco.
Le avevo scritto tempo fa, Le allego la mail precedente, per un quesito relativo al mio rientro. La mia Amministrazione non concorda e ribadisce che dovrò riprendere il 1 novembre p.v. ossia a termine del dottorato. Nel frattempo mio papà, da tempo malato Alzheimer, è notevolmente peggiorato e per questo motivo ho la necssità di rientrare con un part time verticale. Volevo, cortesemente, sapere da lei se non ci sono vincoli temporali perchè ho letto che i dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono presentare specifica istanza con cadenza semestrale (periodo 1 - 30 giugno e periodo 1 - 31 dicembre di ogni anno). Ma io in giugno ero ancora in aspettativa e a dicembre sarei già rientrata da un mese. La ringrazio in anticipo per la sua cortese disponibilità e le porgo i miei più cordiali saluti
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gentile dottoressa
ritengo che l'istanza possa presentarla in qualsiasi momento specificando i motivi della richiesta e la sua situazione particolare. Sarà l'ufficio a comunicarle l'avvenuta accettazione o no e il periodo di tempo parziale concesso. cordialmente
Alberto Pagliarini

rientro dall'aspettativa dopo contratto

Gentile Prof. Pagliarini,
ho letto il Suo blog e le faccio i miei complimenti per la notevole mole di informazioni utili che esso comprende. Purtroppo non sono riuscito a trovare una risposta alla mia particolare domanda che pertanto Le porgo, fiducioso di una Sua risposta: sono stato impiegato come tecnico di elaborazione dati categoria D nel comparto università, fino al novembre 2007, quando, dopo aver chiesto un periodo di aspettativa, ho iniziato un periodo di prova come ricercatore non confermato. Durante il primo anno di prova ho usufruito di un assegno "ad personam"; al secondo anno il mio stipendio è aumentato. Quello che vorrei sapere è: se al termine del periodo di prova non dovessi venire confermato, al mio rientro presso il vecchio impiego lo stipendio sarebbe quello che avevo prima di iniziare il periodo di prova da ricercatore? oppure, nell'ottica di evitare la "diminutio in pejus", lo stipendio dovrà essere mantenuto pari a quello che percepisco attualmente? inoltre le vorrei chiedere: entro quanto tempo dal termine del periodo di prova dovrò rientrare al vecchio impiego?
Cordiali saluti
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caro dottore
l'amministrazione autonomamente può decidere, rientrato nel vecchio posto, di attribuirle l'assegno ad personam riassorbibile, oppure attribuirle la retribuzione che le compete ove, nel frattempo ci siano stati miglioramenti economici per l'applicazione del CCNL. Tra le due possibilità l'amministrazione dovrebbe scegliere, per principio consolidato, quella più favorevole al dipendente. Il rientro e contemporaneo alla fine del contratto. cordialmente
Alberto Pagliarini

compenso ricercatore a tempo determinato

Egregio prof. Pagliarini,
io ho avuto un contratto dal ricercatore a tempo determinato dal 2006 al 2009. Poichè percepivo lo stipendio di un ricercatore non confermato, immagino che il mio contratto non sia stato fatto in base alla legge Moratti (230/2005). Qual è la normativa che consente la stipula di questo tipo di contratti?
Grazie molte e distinti saluti
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gentile dottoressa
nel decreto di conferimento del contratto, nelle premesse sono citate le fonti normative in base alle quali è conferito il contratto. Può trarre da lì le indicazione che chiede. Il contratto presumo sia stato fatto in base al comma 10 della legge Moratti. La retribuzione, rapportata a quella del ricercatore confermato, deve essere stabilita in base alle disponibilità di bilancio e, nella gran parte dei casi è inferiore a quella del ricercatore confermato ed è spesso pari a quella del ricercatore non confermato al 1° anno. cordialmente
Alberto Pagliarini

carico didattico dei ricercatori

Gentile Prof. Pagliarini.
il regolamento generale sulle attività didattiche del mio ateneo dichiara che "Per i ricercatori l'attività didattica ordinaria è di 60 h per anno"
le chiedo, alla luce del citato regolamento, se un ricercatore può dare la sua disponibilità a ricoprire un incarico di 80 h.
Cordiali saluti
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caro dottore
quel vincolo non è obbligatorio. La Facoltà, per coprire esigenze didattiche, può chiedere a un suo ricercatore di superarlo, ma con l'assenso dell'interessato. cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento assegni di ricerca

Ch.mo prof. Pagliarini,
mi rivolgo a lei per chiarire ulteriormente la questione del riconoscimento dell'assegno di ricerca, visto che ho letto le sue risposte del 9 marzo e del 21 maggio 2008, nelle quali si dichiara chiaramente a favore e da cui ho tratto già delucidazioni.Sono ricercatore nell'Università Milano Bicocca e al momento della mia conferma nel 2007 il mio Ateneo non dava riconoscimento all'assegno di ricerca, per cui la mia ricostruzione di carriera non ha potuto basarsi sui 4 anni di assegno di cui avevo usufruito in altro Ateneo. Con parere n. 2732 /G.I. del 25 luglio 2008, reso su richiesta proprio del nostro Ateneo, il Miur ha dato risposta favorevole al riconoscimento. Pertanto da circa un anno la mia amministrazione procede al riconoscimento a favore di coloro che stanno presentando domanda ora, ma non ha in alcun modo pubblicizzato la novità a favore di chi, come me, aveva superato la conferma in ruolo anteriormente.Ora devo ancora acquisire tale parere e attendo quello per impostare la mia richiesta, ma ho già l'impressione che l'amministrazione voglia usare l'argomento della perentorietà dei termini per negarmi la ricostruzione della carriera. Mi risulta che invece ci sia giurisprudenza che nega che il termine di un anno per la richiesta di ricostruzione precluda l'accoglimento di una richiesta tardiva (nel mio caso non per negligenza ma per effetto del mutato indirizzo della mia amministrazione di riferimento), e quindi anzitutto le chiederei se lei ritiene che la mia richiesta possa avere effetti retroattivi; e secondariamente se reputa che, qualora fosse più conveniente proporre una sorta di compromesso all'amministrazione, questo possa essere nel senso di proporre il riconoscimento ex nunc. La ringrazio per l'attenzione e le porgo i più cordiali salutixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
la sede può autonomamente decidere di riconoscere l'assegno di ricerca, nella ricostruzione di carriera, per coloro che facciano domanda dalla data del parere favorevole espresso dal MIUR, oppure rendere retroattiva la decisione comunicandola a tutti gli interessati. Vi sono sedi che hanno operato nel primo modo, altre nel secondo. Il termine della presentazione della domanda entro un anno dall'immissione in ruolo, è fissato dalla legge. Non mi risulta ci sia giurisprudenza che non riconosca tale termine. Se a suo tempo avesse presentato la domanda di riconoscimento, anche se allora non accolta, oggi dovrebbe comunque essere riconosciuta valida. Se ciò non è stato, l'amministrazione può autonomamente decidere in merito, anche condizionata da esigenze di economia di bilancio. Del fatto che non per sua negligenza non le viene riconosciuto un diritto, l'amministrazione può non tenerne conto, salvo una sentenza favorevole a lei emessa dalla magistratura. Provi a chiedere, scrivendo direttamente al rettore, se il riconoscimento le può essere concesso ex nunc. Ovviamente la concessione a lei comporta analoga concessione a quanti la chiederanno, il che rende meno probabile l'accettazione se esistono i motivi finanziari predetti. cordialmente
Alberto Pagliarini

assunzione ricercatori a tempo determinato

Gent. Prof. Pagliarini
Avrei intenzione di rinnovare un posto di ricercatore a tempo determinato
pagato su fondi europei.
L'ateneo mi ha detto che la cosa e' preaticamente impossibile, poiche' da settembre
tutti i posti a tempo determinato sono bloccati, poiche' ricadono nella stessa
normativa dei posti a tempo indeterminato (ovvero ricadono nel turn over ecc. ecc.).
Che lei sappia questa interpretazione del mio ateneo e' restrittiva o corrisponde
alle linee guida del ministero?
Grazie per l'attenzione
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ritengo valida l'interpretazione della norma data dalla sua sede limitatamente all'assunzione di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio della sede. Nel suo caso, essendo il posto pagato su fondi europei, la sede poteva non far rientrare il caso nel blocco prodotto dalla norma, purchè per la copertura finanziaria del posto non ci fossero oneri di qualsiasi tipo a carico della sede. Comunque la sede è autonoma nell'assumere le sue decisioni. cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 18 settembre 2009

incardinamento in un corso di laurea senza consenso

Gent.mo prof. Pagliarini
Sono un professore associato incardinato sul “Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia e attualmente sono titolare dell’insegnamento di xxxxxxxxxxxxxxx. Inoltre insegno xxxxxxxxxxxxxxxxxx presso il “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” della stessa Facoltà.
Durante l’ultimo Consiglio di Facoltà è stato detto dal Sig. Preside che, in seguito alle norme che fissano i requisiti minimi per mantenere attivi i Corsi di Laurea, alcuni docenti saranno incardinati anche se contrariamente alla loro volontà. In altre parole, potrei essere incardinata nel “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” anche se voglio continuare ad essere incardinata nel “Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.
Ho letto sul suo blog la risposta che ha dato ad un collega e la riporto testualmente: “La procedura adottata dalle facoltà per evitare la chiusura di un corso, è solo un escamotage, all'italiana maniera, per aggirare una norma. A rigore ha un vizio di legittimità. Pur tuttavia le sedi la utilizzano.” Può spiegarmi meglio per favore?

Posso fare qualcosa per evitare questo nuovo incardina mento? Sarebbe possibile un ricorso? L’idea non mi piace affatto, comunque. Tenterei di risolvere la questione in termini più tranquilli.

Domani avremo una riunione del Settore Scientifico Disciplinare per la Programmazione didattica. Cosa posso specificare nel verbale che sarà fatto durante la riunione e che andrà in Presidenza? Cambia qualcosa se offro la mia disponibilità per il “Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattative” specificando che sarebbe “per supplenza”?

Mi rendo conto del fatto che le scrivo all’ultimo minuto e che lei è sicuramente molto impegnato ma le sarei veramente grata se potesse rispondere a questa mia lettera, anche se non arrivassi a leggerla prima della riunione di domani.

Le chiedo inoltre la cortesia, se è possibile, di non pubblicare questa lettera e di avere la risposta via mail.
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
confermo e preciso quanto già scritto. Un nuovo incardinamento di un docente non può esere fatto d'autorità, ma solo con il consenso dell'interessato. Se nel verbale della facoltà chiede che sia inserita la dichiarazione della sua non disponibilità al nuovo incardinamento, la Facoltà deve prenderne atto e non può farlo. Ovviamente questa dichiarazione contrasta con gli interessi della Facoltà o, meglio, di suoi elementi interessati a mantenere in vita un certo corso. Conseguentemente si crea una conflittualità tra colleghi con possibili riflessi. Valuti se vale la pena o no di creare siffatta situazione. cordialmente
Alberto Pagliarini

componente di commissione in pensione

Gentile Professore Pagliarini,
ho apprezzato la Sua competenza nel campo della Legislazione Universitaria, per cui mi permetto di disturbarLa per uno specifico quesito (mi scuso ma non ho trovato altro modo per contattarLa): in data odierna è stata emanata circolare del Ministero Ricerca ed Università circa l'elezione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia della I sessione 2008. Nella circolare si afferma che i membri interni di tali commissioni (o confermati perchè già designati allora o di nuova nomina) devono essere comunicati entro il 23 ottobre 2009. Cosa accade se un membre interno già designato (e che l'Università avrebbe intenzione di confermare) va in pensione dal 1 novembre 2009? Può continuare a svolgere il suo compito, confermatogli quando era in servizio, o decade dopo il 1 novembre quando va in pensione, richiedendo quindi la nomina di un nuovo membre interno? In quest ultimo caso, se la Legge prevede la decadenza, l'Università sede del bando dovrebbe nominare subito un nuovo membre interno, per evitare ulteriori perdite di tempo?
Le sarei grato se potesse farmi conoscere il Suo illuminato parere.
Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
ritengo che una facoltà non dovrebbe nominare membro interno di una commissione di concorso un suo docente che nell'anno accademico successivo a quello della nomina conferita, nel quale si svolgeranno i lavori della commissione, sarà collocato a pensione d'ufficio per raggiunti limiti di età. Ove la facoltà lo faccia, deve rinominare un nuovo membro interno. Diverso è il caso di un membro, interno o no, che durante i lavori della commissione viene collocato in pensione. In tal caso, per la continuità dei lavori della commissione, il docente completa il mandato. cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 10 settembre 2009

sulla verifica dell'attività didattica

Chiar.mo Professor Pagliarini,
Le scriviamo per avere una Sua qualificata consulenza (non essendo riusciti ad accedere al Suo blog) sul tema delle relazioni triennali dei professori di ruolo. La normativa vigente prevede che tali docenti consegnino alla Presidenza di Facoltà (per l’opportuna delibera in Consiglio di Facoltà) la relazione triennale sull’attività didattica svolta, così come avviene per la relazione sul lavoro scientifico svolto prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980?

Cordiali saluti,

Segreteria di Presidenza
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxxx



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care/i Signore/i
il citato art. 18 del DPR 382/80 fissa l'obbligo per i docenti di ruolo a presentare ogni tre anni, al Consiglio di Facoltà, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel triennio, corredato della relativa documentazione. L'art. non prevede altre incombenze. Tuttavia ogni ateneo ha previsto qualche incombenza anche per l'attività didattica svolta annualmente dal docente, fissando nel regolamento di ateneo o di Facoltà le relative procedure. In quasi tutti gli atenei era, nel passato, previsto un registro delle lezioni che il docente doveva compilare indicando il giorno, l'ora e l'argomento trattato. Il registro veniva consegnato al Preside di Facoltà che lo controfirmava rilasciando ricevuta al docente. Oggi vi sono sedi che hanno meglio specificato e puntualizzato tl predetto obbligo. Qualche Facoltà, come quella di Medicina dell'università di Bari, ha istituito un "Registro delle attività didattiche" sul quale ciascun docente è tenuto a indicare e firmare, di giorno in giorno, le ore di attività didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari), le ore di partecipazione agli esami di profitto e di laurea, le ore di attività di orientamernto e di tutorato dedicate agli studenti, le ore dedicate per la guida alla elaborazione di tesi e tesine, le ore dedicate a colloquio con gli studenti e le ore dedicate ad attività organizzativa. Il Registro deve essere consegnato agli uffici di presidenza al termine dell'anno accademico e controfirmato per ricezione dal Preside di Facoltà. In sostanza non vi è una norma generale alla quale i docenti devono attenersi per l'attività didattica svolta, ma ogni Ateneo e ogni Facoltà può autonomamente disciplinare tale incombenza, fissando le relative procedure, più o meno puntuali, nei propri regolamenti. Quanto ha fatto la Facoltà medica di Bari, per esplicita volontà del suo Preside, è, a mio avviso, un buon esempio di razionalità, correttezza e trasparenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 14 agosto 2009

sullo scatto anticipato per nascita figlio

Caro Collega,
ho una domanda che riguarda l'anticipo dello scatto biennale in casodi nascita di un figlio. Sono un professore di prima fascia.Mia moglie è a mio totale carico, non lavora e ho avuto un figlio.Mi è stato detto che potevo chiedere l'anticipo dello scatto biennalee lo ho fatto e mi è stato dato. Poi è stato riassorbito, ovveroho avuto lo scatto con 6 mesi di anticipo, ma poi lo scattosuccessivo mi è stato dato dopo 2 anni e 6 mesi e non dopo dueanni. In altre universita' questo non avviene, ovverodopo l'anticipo, la progressione continua in modo usualecon gli scatti ogni due anni.Mi saprebbe dare gli estremi della legge o normativa che consente l'anticipodello scatto in questi casi e anche il suo esperto parere sull'argomento?Grazie in anticipo e grazie per tutto quello che fa in generale.
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caro collega
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio anticipa l'attribuzione dello scatto in maturazione e da quella data inizia la decorrenza della maturazione biennale dello scatto successivo. Questo non è solo il mio parere ma rispecchia la procedura adottata da molte sedi. Per quanto attiene alla norme in materia legga quesito e risposta da me data il 25/6/09, pubblicata sul mio sito nella rubrica l'esperto risponde. cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 7 agosto 2009

sentenza Consulta 236/09 e fuori ruolo

caro collega
cosa ne pensi di questo pronunziamento della corte costituzionale? Potrebbe essere applicabile al sottoscritto? Sono ord:. dal 2003 a tra qualche giorno compio 72 primavere. In questo momento di ferie non ho un referente a Genova. Cordialità.
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caro collega
la recente sentenza della Corte Costituzionale è valida solo per i docenti che alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 (finanziaria 2008) avevano iniziato il fuori ruolo concesso con decreto rettorale. Per coloro, invece, che alla medesima data erano in ruolo e, quindi, in mera aspettativa del futuro fuori ruolo, resta valida la costituzionalità della legge citata che continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, poichè nel 2009 compie 72 anni di età, sarà collocato fuori ruolo a partire dal 1° novembre 2009 e sarà posto in pensione a partire dal 1° novembre 2010, poichè dal gennaio 2010 il fuori ruolo scompare del tutto. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 5 agosto 2009

sul carico didattico "frontale"

Gentile collega,
sono un docente di prima fascia. Vorrei qualche informazione, se possibile, sul monte-ore di lezioni frontali, che la legge fissa se non sbaglio in 120 ore. Risponde a verità che chi è docente di prima fascia da (mi pare) il 2000 non rientra in questa normativa ma in quella precedente? Io lo sono dal 1991. Grazie!
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la legge 230/05 (Moratti) stabilisce 120 ore di lezione frontale per i docenti a tempo pieno. Nello stessa legge, in un comma successivo, si stabilisce che i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico acquisito, salvo opzione per la nuova legge. Pertanto, per i docenti in servizio prima del novembre 2005, dovrebbero valere le norme già esistenti in quella data, ivi comprese quelle sui carichi didattici. Di fatto, quasi tutte le sedi, con propri regolamenti , hanno stabilito quali devono essere i carichi didattici minimi per i professori di ruolo e per i ricercatori. Gran parte dei regolamenti ha previsto l'applicazione della norma predetta che fissa in 120 il numero delle ore di lezione frontale. Sono state previste anche le eventuali deroghe per specifiche situazioni. Tutto ciò è stato fatto per poter soddisfare le esigenze didattiche delle facoltà utilizzando appieno il proprio personale docente, anche in mancanza di adeguate risorse finanziarie. Questa è la situazione a livello nazionale. Esamini il regolamento della sua sede per conoscere quella a livello locale. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 25 luglio 2009

ritardi completamento lavori commissione concorso

Gentile Prof. Pagliarini,

sono un professore associato non confermato, settore ICAR09, il periodo di tre anni dalla data di assunzione come non confermato è scaduto il 31 dicembre 2007. Ho inviato la documentazione alla commissione per la valutazione del mio triennio per ottenere la valutazione ai fini della eventuale conferma ma ad oggi, 18 mesi dopo la scadenza e circa 12 mesi dopo l’invio della documentazione, non ho ancora avuto nessuna risposta ne in positivo ne in negativo. La mia Università mi ha consigliato di contattare direttamente la commissione, cosa che ho puntualmente fatto ma solo uno dei membri ha risposto alla mia richiesta con cortesia e disponibilità. Gli altri invece, tra cui ilpresidente, rimangono in silenzio. Volevo chiederle se esistono dei termini di legge entro i quali la commissione deve pronunciarsi e in ogni caso come mi consiglia di comportarmi per definire questa incredibile situazione.

La ringrazio cordialmente per la sua risposta e mi complimento per il suo grandissimo impegno.

Cordialmente
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caro collega
la normativa ancora vigente non stabilisce i tempi massimi per il completamento dei lavori di una commissione di concorso. La nuova normativa che dovrà essere varata, per quanto si sa, fisserà tali tempi. Ha fatto bene a scrivere alla commissione. Può riscrivere. Ma può anche, teoricamente, segnalare al MIUR la anomala situazione e la mancata risposta del Presidente della commissione. Naturalmente deve valutare il possibilke risentimento dei commissari nei suoi confronti. Può anche far scrivere al Preside della sua facoltà, se diponibile, per ragioni di programmazione didattivca e di eventuale richiesta di posti di ruolo. cordialmente
Alberto Pagliarini

iterabilità dell'aspettativa per dottorato di ricerca

gentilissimo professor Pagliarini,
le scrivo per sottoporle un quesito relativo al diritto al congedo dalla scuola per motivi di studio.
Sono una docente a tempo indeterminato (classe A051: vincitrice di concorso) della scuola secondaria superiore.
Ho un'anzianità di 9 anni.
Ho già usufruito di un dottorato di ricerca (3 anni) con borsa e di un assegno di ricerca rinnovato (2 + 2 anni) per un totale di 7 anni di assenza.
Ho vinto il concorso per la scuola contemporaneamente al dottorato.
Così, solo dopo i 3 anni di congedo straordinario per motivi di studio, ho preso servizio a scuola per un anno scolastico.
Poi ho avuto l'assegno di ricerca e sono stata assente altri 4 anni.
Nel settembre 2008, alla fine dell'assegno di ricerca, sono rientrata e ho insegnato per un anno intero nella scuola dove sono di ruolo.
La sintesi della situazione è la seguente.
3 anni di congedo per dottorato
1 anno di insegnamento
4 anni di congedo per asegno
1 anno di insegnamento
Totale anni di assenza: 7
La domanda è la seguente:
Vorrei partecipare a un esame per vincere un secondo dottorato di ricerca (questa volta senza borsa). Se lo vincessi, potrei assentarmi ancora per tre anni?
Ho letto da qualche parte (ma la normativa non è chiarissima) che ci si può assentare per motivi di studio per non più di 8 anni.
1. E' vera questa notizia?
2. Si tratta di 8 anni di assenza consecutivi (senza alcuna interruzione)?
3. Oppure, se gli anni di assenza non sono consecutivi (come nel mio caso, che ha visto l'interruzione del congedo con due rientri a scuola di 1 anno), è possibile prolungare l'assenza stessa dalla scuola dove si presta servizio a tempo indeterminato?
La ringrazio infinitamente per la competente risposta che vorrà offrirmi.
Attendo con trepidazione (vorrei sapere se leggere la risposta sul blog o sulla mail).
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
non ritengo che l'aspettativa con o senza assegni per la frequenza di un dottorato possa ripetersi più volte, per ovvi motivi, oltre che per aspetti normativi. Provi a chiedere all'amministrazione della sua scuola, anche se, come presumo, la risposta sarà negativa. cordialmente
Alberto Pagliarini

anno sabatico e diritti

Egregio Prof.,
nel ringraziarLa per tutto, come sempre, Le pongo un quesito velocissimo: può un professoreordinario in anno sabbatico essere nominato"membro interno" in una valutazione comparativaper associato? Se si (o se no) in base a quale fonte normativa?
Grazie infinite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
il professore in anno sabatico conserva tutti i diritti connessi al ruolo. Può, quindi, essere nominato componente in una commissione di concorso. Ovviamente se l'anno sabatico lo svolge all'estero e la partecipazione alle riunioni della commissione è inconciliabile, può rinunciare alla nomina. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 22 luglio 2009

valore del titolo di professore aggregato

Egregio Prof. Pagliarini,
Le volevo porre una semplice domanda:
il professore Aggregato è un professore universitario?

Cordialmentexxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
secondo la legislazione vigente gli unici professori universitari sono: i professori ordinari e quelli associati. Il titolo di professore aggregato, concesso dalla legge ai ricercatori affidatari di un insegnamento, è un titolo pro-tempore, privo di effetti giuridici, non utilizzabile in nessun caso. cordialmente
Alberto Pagliarini

sull'aspettativa con assegni per dottorato di ricerca

Egregio Professore,

tramite internet sono venuto a conoscenza della sua grande competenza in merito alla materia del dottorato dei dipendenti pubblici pertanto le pongo i quesiti ai quali spero possa dare una risposta.

Vorrei conoscere l'interpretazione della L. 448/2001 art. 52, comma 57, che inerisce la mia situazione di dipendente in aspettativa retribuita in quanto dottorando di ricerca. Posto che la norma dice letteralmente che al termine del periodo di dottorato il dipendente deve tornare presso la PA e rimanerci per due anni, pena la restituzione delle somme percepite, senza specificare se la Pa nominata sia quella di appartenenza o se il termine si riferisce alla Pa in generale, le pongo i quesiti che mi riguardano


1) Attualmente sto partecipando al concorso pubblico per l'abilitazione alla professione di Segretario Comunale, avendo già superato le preselezioni, siamo rimasti in 1000 per 300 posti, quindi ci potrebbe essere una probabilità per la quale al termine della procedura possa diventare dipendente della Agenzia dei segretari comunali e provinciale. Si tratta di un ente di natura pubblica come l'Agenzia delle Entrate. In caso di esito positivo naturalmente cesserei sia di partecipare alle attività del dottorato e cesserei di essere funzionario tributario pur mantenedo lo status di dipendente pubblico in quanto segretario comunale. Vorrei capire se in caso di esito positivo al mio concorso, la norma che ho citato debba essere interpretata alla lettera secondo il suo tenore letterale e quindi il sottoscritto mantenendo lo status di pubblico non debba ripetere nessun importo percepito, o se al contrario la norma debba essere interpretata nel senso che il dipendente è tenuto a ritornare nella Pa di appartenenza e quindi capire quali sono le conseguenze per lo scrivente, in caso di assunzione presso altra PA;

2) quali sono le conseguenze in caso di passaggio ex art. 30 del D Lgs. 165/2001 tramite mobilità presso altro ente ora, che il dottorato non è ancora terminato. Dovre restituire le somme percepite dal primo ente di appartenenza?

le propongo ancora la risposta che il call center di Linea Amica, del Ministero della Funzione Pubblica mi ha fornito. Addirittura loro sostengono che non sarei tenuto a restituire nessun importo se decidessi di non terminare il dottorato, riprendere il lavoro presso l'Agenzia delle Entrate e dimettermi anche entro i due anni per essere assunto come Segretario Comunale. Le sembra realistica l'ipotesi?
RISPOSTA IDENTICO QUESITO LINEA AMICA
In relazione alla questione posta, Le segnaliamo che la ratio della norma ( L. 448/2001 art. 52) - la quale prevede che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica - è quella di tutelare il dipendente che accede ad un particolare percorso formativo, diverso da quelli previsti internamente alle singole amministrazioni. Al contempo, il legislatore ha voluto tutelare anche l'amministrazione pubblica-datore di lavoro, la quale investe risorse finanziarie cospicue per la formazione del proprio dipendente attraverso il pagamento del trattamento economico in godimento. Per questo la norma prevede che: "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". Infatti, per questo la norma prevede che la ripetizione delle somme sia a beneficio dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, se il dipendente acquisisce il titolo di dottorato è vincolato a restare presso la sua amministrazione per due anni. Nell'ipotesi, invece, che il dipendente transiti in mobilità presso altra amministrazione la norma dà qualche "apertura" in più. Infatti, la mobilità avviene su domanda del dipendente, ma l'amministrazione comunque deve dare la sua autorizzazione. Di conseguenza, in questo caso la cessazione dal rapporto di lavoro non avviene per volontà del solo dipendente, ma è frutto anche di una decisione dell'amministrazione di appartenenza che decide di fare a meno del dipendente formato attraverso il dottorato di ricerca. Una seconda via di uscita, nel caso in cui Lei riesca a vincere il concorso all'agenzia dei segretari comunali, è quella di non completare il dottorato, poichè in tal caso, la norma non prevede la restituzione delle somme percepite.

Cordiali Saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx



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caro dottore
ritengo condivisibile la risposta data da LINEA AMICA. cordialmente
Alberto Pagliarini

voci infondate sull'età pensionabile

Buonasera collega.
Mi è giunta voce (per la verità le voci negative per noi sono tante) che nel progetto governativo per l'Università è previsto che l'età di pensionamento scenda a 67 anni. Se ciò fosse vero, chi ha scelto di andare in pensione a 70 anni si troverebbe in difficoltà... Ne sai qualcosa? Grazie
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
circolano diverse voci, nessuna attendibile. L'unica cosa certa sulle pensioni è data dalle leggi recentemente emanate quale quella che rende possibile il pensionamento d'ufficio a chi ha maturato 40 anni di contribuzione, con esclusione dei professori universitari, è applicabiule, invece, ai ricercatori universitari. cordialmente
Alberto Pagliarini

voci infondate sulla buonuscita

Caro Alberto,
circolano voci che nel dpf 2009 in corso di pybblicazione, verrebbe inclusa la norma relativa al pagamento della Buonuscita in Bot (50%) per chi va in pensione dal 1.11-09. Sono voci fondate? Ci puoi rassicurare?
Cari saluti
xxxxxxxxxxxxxx

caro Pino
sono voci del tutto infondate. Non trovano riscontro in nessun comunicato politico o di segreteria politica di un qualche ministro. Un caro saluto
Alberto Pagliarini

sull'applicazione della sentenza Consulta 191/2008

Egregio Professore,
nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua cortesia, le chiedose può fornirmi gli estremi del parere MIUR sull'applicazione della sentenza 191/08, da Lei citato nel Suo Blog in data 1° luglio.
La mia Università, (università della Calabria), non intende procedere al riconoscimento dei servizi di che trattasi ai ricercatori che hanno fruito della legge 4/99, per cui, dovendo impugnare il provvedimento, è importantissimo avere tutte le informazioni ad oggi disponibili.
Cordialmente.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
non dispongo della circolare. La notizia sul parere del MIUR in merito alla sentenza 191/08 l'ho avuta dal rettore della mia sede. Tale notizia si è diffusa tra le sedi ed alcune la stanno applicando. Nelle sedi dove ciò avviene non resta che adire la via legale, perchè ritengo che quella sentenza vada applicata a tutti i ricercatori confermatri che abbiano i titoli richiamati nella sentenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 1 luglio 2009

applicazione sentenza Consulta 191/2008

Gentilissimo Prof.Pagliarini,
in riferimento alla sua risposta del 14 maggio scorso sulla diversa interpretazione della sentenza n. 191: "....Nel caso in questione vi sono sedi che hanno esteso gli effetti della sentenza 191/08 della Consulta a tutti i ricercatori confermati, divenuti tali per regolare concorso o per concorso riservato, purchè in possesso del requisito di tre anni di ricerca documentata effettuata durante il servizio di tecnico laureato. Vi sono però sedi che hanno ritenuto di applicare gli effetti della predetta sentenza solo ai ricercatori confermati di cui alla legge 4/99....", è possibile sapere quali sono le sedi che hanno applicato tale sentenza estendendola a tutti i ricercatori confermati come da lei indicato?
Le sarei profondamente grata se potesse darmi tale informazione che forse potrebbe essermi utile. Attualmente sono una ricercatrice confermata che deve decidere se fare ricorso al TAR contro il diniego dell'Amministrazione al riconoscimento del servizio pre-ruolo come Funzionario tecnico VIII livello e Tecnico EP . La motivazione del diniego si basa sul fatto che ho avuto accesso al ruolo di ricercatore con concorso libero .
Cordiali Saluti
xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile dottoressa
legga la risposta da me data oggi ad anaologo quesito, pubblicata sulla rubrica "l'esperto risponde".
cordialmente
Alberto Pagliarini

ricorso per applicazione sentenza Consulta 191/2008

Caro Prof. Pagliarini,
le scrivo per chiederle una cortesia.Il nostro ateneo non ha applicato la sentenza 191/2008 della consulta sulriconoscimento dell'attività prestata come tecnico laureato ai fini dellaricostruzione della carriera di chi è diventato ricercatore, nonostantesiano state presentate diverse domande formali.Leggo sul suo blog che diversi atenei si sono già adeguati alla sentenza. Aifini di sollecitare il nostro rettore ad applicarla anche a Tor Vergata,sarebbe molto utile poter citare le università che lo hanno già fatto (emagari anche i riferimenti delle delibere dei CdA).Lei per caso ha queste informazioni?La ringrazio anticipatamente,

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
dopo che il MIUR ha espresso il suo parere sulla possibilità di applicare la sentenza 191/08 solo ai ricercatori confermati divenuti tali per effetto del concorso riservato di cui alla legge 4/99, le sedi non riconoscono lo stesso diritto ai ricercatori confermati divenuti tali con regolare concorso e che hanno gli stessi titoli di coloro che sono divenuti tali per effetto della predetta legge. E' una interpretazione forzata, a mio parere illegittima, della sentenza che stabilisce "l'illegittimita costituzionale dell'art. 103 comma 3 del DPR 382/80 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nella università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca". L'illegittimità costituzionale del predetto comma, rilevata dalla Consulta, vale per tutti coloro che, comunque immessi nella fascia dei ricercatori confermati, sia dopo il triennio di conferma per aver vinto un regolare concorso, sia dopo aver vinto un concorso riservato che li immette direttamente nella predetta fascia di ricercatori confermati, abbiano il requisito del triennio di ricerca certificato durante il servizio espletato in qualità di tecnico laureato. La nuova formulazione dell'art 103 comma 3, integrato secondo il disposto della sentenza della Consulta, stabilisce, pertanto, il diritto al riconoscimento del predetto servizio per tutti coloro che hanno i predetti requisiti. E' evidente che nessuno dei soggetti in possesso degli elementi suddetti può essere escluso dal quel diritto. Alla luce di ciò la questione può essere risolta solo per via giudiziaria. Occorre che in ogni sede gli aventi diritto diano mandato a un amministrativista o a un giuslavorista per una azione legale collettiva, il cui costo è tanto più ridotto quanto maggiore è il numero dei ricorrenti. Sono convinto che le sentenze dei TAR saranno tutte favorevoli ai ricorrenti. Deciderà il giudice se il diritto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, come è presumibile, o dalla data di immissione in ruolo. Il ricorso può essere organizzato da un gruppo di volenterosi o da uno o più sindacati della docenza CNU, CIPUR, USPUR della sede. cordialmente
Alberto Pagliarini

ricorso collettivo per riconoscimento borsa postdottorato

Caro Pagliarini,
in riferimento alla sua risposta ad un collega in data 9 aprile (cheriporto qui sotto) le vorrei chiedere lumi su possibili strade perintraprendere un ricorso collettivo per il riconoscimento delle borsepost-dottorato ai fini della ricostruzione della carriera. In Italia siamo chiaramente in molti a trovarci in talesituazione, quindi dovrebbe essere possibile raccogliere numerose adesionie dunque ridurre i costi e sperabilmente aumentare le probabilita' disuccesso.La mie domande sono essenzialmente pratiche: a chi rivolgersi per avviare il ricorsocollettivo e soprattutto come diffondere la notizia in maniera da avere ilmaggior numero di adesioni possibile? Ad esempio, sarebbe pensabilel'utilizzo del suo forum come trampolino per diffondere la notizia?Ancora: esiste una figura (sindacalista, legale o altro) a cui si possachiedere di assumersi l'onere di portare avanti la cosa (a pagamento,beninteso)?Lei puo' gentilmente dare qualche idea o suggerimento?La ringrazio e la saluto cordialmente,xxxxxxxxxxxxxxxxGIOVEDÌ 9 APRILE 2009ricostruzione carriera e borsa postdottoratoChiarissimo Prof. Pagliarini,sono un professore associato confermato e seguo da tempo la Sua rubrica, che trovo indispendabile per tutti noi. Mi pemetto di sottoporLe tre quesiti che suppongo possano interessare molti colleghi.1. Ottenuta la conferma lo scorso novembre, (scadenza triennio 28 dicembre del 2007), sono ancora in attesa della ricostruzione della carriera. Il ritardo sarebbe dovuto, secondo gli uffici, ad alcuni problemi interpretativi posti dalla legge Tremonti in materia di differimento dello scatto biennale per l'anno 2009. Avendo maturato da ricercatore di ruolo 4 anni e sei mesi di anzianità, in quale classe dovrei essere inserito a partire dal 28 dicembre 2007?2. Ho presentato anche la domanda per il riconoscimento della borsa biennale postdottorato, ma mi è stato detto che la stessa non viene riconosciuta, mentre per gli assegni di ricerca vi sarebbe uno spiraglio (molto tenue, a dire il vero). Non crede che ci sia una irragionevole discriminazione alla luce della normativa in vigore? Lei consiglierebbe un eventuale ricorso?3. Alla luce dell'attuale blocco del turn over, esiste una differenza tra la chiamata da parte della Facoltà e la presa di servizio? La chiamata permetterebbe di evitare il decorso del termine di durata dell'idoneità?Spero di essere stato chiaro e La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi.Con i migliori saluti.
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caro collega
dei 54 mesi di servizio di ricercatore saranno ne riconosciuti 36 (2/3) e, quindi, sarà inquadrato alla classe 01 con 12 mesi di anzianità maturata sulla predetta classe. Dopo 12 mesi passerà alla classe 02. Nessuna sede riconosce le borse biennali postdottorato, mentre parecchie sedi riconoscono gli assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera. Io ho sempre sostenuto che dovrebbereo essere riconosciuti sia gli assegni che le borse postdottorato. Un ricorso è lungo e costoso e l'esito non è scontato. Si potrebbe impostare come ricorso collettivo mettendo insieme un buon numero di interessati. Le spese si ridurrebbero e il ricorso avrebbe più forza.Occorre qualcuno o qualche sindacato che organizzi il ricorso e la raccolta delle procure presso il legale.La chiamata comporta la presa di servizio quasi immediata o entro 30 giorni. La chiamata può essere fatta se il posto rientra tra quelli disponibili fuori del blocco. In caso contrario l'amministrazione non può autorizzare la chiamata. cordialmente
Alberto Pagliarini
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caro dottore
in ogni sede può essere organizzato un ricorso collettivo. Un gruppo di interessati può rivolgersi a un amministrativista o a un giuslavorista firmando la procura con cui si affida l'incarico di predisporre il ricorso. L'iniziativa può anche essere assunta da uno dei sindacati locali della docenza CNU, CIPUR, USPUR . In questo caso lo stesso sindacato può provvedere a inviare una mail a tutti i docenti della sede con la quale informa dell'iniziativa e invita gli interessati a rivolgersi al sindacato o direttamente al legale interessato per il deposito della firma di procura. In tal modo si può raccogliere un maggior numero di adesioni. Non posso autorizzare ad usare il mio sito per diversi motivi. Comunque la pubblicazione di questa mail sulla mia rubrica "l'esperto risponde" è già una informazione che può far nascere iniziative in ogni sede. Ritengo che il ricorso abbia buone possibilità di successo. cordialmente
Alberto Pagliarini