sabato 21 novembre 2009

caratteristiche dell''aspettativa per assegno di ricerca

Egregio Professore,
ho trovato il Suo preziosissimo blog e spero che potrà aiutarmi a chiarire una questione di cui mi occupo da mesi. Sono insegnante di ruolo nella scuola secondaria; avendo concluso il dottorato di ricerca, ho ora la possibilità di concorrere ad un assegno di ricerca biennale. Mentre per il periodo di congedo straordinario per dottorato la normativa dice in modo chiaro che esso "è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza", non riesco a trovare garanzie analoghe per gli assegni di ricerca. Posso chiedere al Dirigente Scolastico che nel decreto di aspettativa per assegno di ricerca specifichi che anche questo periodo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza?

La ringrazio infinitamente per la Sua fondamentale assistenza in questa circostanza.
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gentile dottoressa

nel decreto deve necessariamente essere riportato che l'aspettativa concessa è o non è utile ai fini economici, di quiescenza e di previdenza. Chieda al Dirigente scolastico la specificazione delle caratteristiche dell'aspettativa. Cordialmente

Alberto Pagliarini

1 commento:

Laura ha detto...

Lavoro in una scuola e chiedo lumi in merito all'aspettativa per assegno di ricerca per un docente a tempo indeterminato.
Nel particolare il docente ha chiesto un periodo di aspettativa senza assegni ai sensi della legge 449 del 27/12/1997 art.51 per ragioni di studio perchè vincitrice di un assegno di ricerca annuale post-dottorato.
Per tale periodo la scuola ha emesso un decreto di aspettativa per assegno di ricerca senza retribuzione e NON utile a tutti gli effetti.
E' corretta questa dicitura "il periodo NON è utilie a tutti gli effetti"? ed in particolare mi piacerebbe capire se il periodo è o no, utile ai fini della ricostruzione/progressione di carriera? Esiste qualche normativa in merito?
Inoltre dal punto di vista previdenziale l'art.51 predetto rimanda all'art.2 comma 26 e seguenti della Legge n°335 del 08/08/1995 e considera pertanto gli assegnisti come lavoratori autonomi e prevede per loro l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata INPS. Il relativo contributo previdenziale da CHI deve essere versato all'INPS? Dal docente/assegnista oppure dell'Università che conferisce l'assegno di ricerca oppure è a carico della scuola che ha collocato in aspettativa senza retribuzione il docente/assegnista? Infine gradirei sapere se tutto quanto sopra menzionato in materia previdenziale doveva essere menzionato sul decreto di aspettativa emesso dalla scuola.
GRAZIE E COMPLIMENTI PER L'UTILISSIMO BLOG