lunedì 2 novembre 2009

sull'assegno ad personam e suo calcolo

Carissimo,
posso avere una spiegazionne tecnica sull'assegno ad personam, sul suo significato e sui critreri di attribuzione e sulla sua evoluzione nel tempo in funzione anche delle classi stipendiali(incrementi, decrementi, ecc.)?
Ha perfettamente ragione sui mali del nostro Ateneo. Grazie
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caro collega
l'assegno ad personam non riassorbibile, non rivalutabile, pensionabile,viene attribuito ad un docente quando, per avanzamento di carriera, si trova ad avere, nella nuova qualifica superiore, una retribuzione totale delle voci retributive pensionabili, inferiore a quella di cui godeva nella qualifica inferiore di provenienza. E' il caso di un ricercatore con una classe retributiva alta che passa associato non confermato, o di un associato con classe retributiva alta che passa straordinario. L'assegno è la differenza tra la retribuzione totale lorda comprensiva della tredicesima nella vecchia posizione giuridica, cioè la somma delle tre voci, stipendio tabellare, IIS (indennità integrativa speciale), assegno aggiuntivo, e quella che compete nella nuova posizione giuridica. L'assegno attribuito resta costante durante il triennio di conferma per associato o a quello di straordinario. Superato il triennio di conferma o di straordinariato viene fatta la ricostruzione di carriera con la quale, al massimo si è inquadrati alla classe 4^ (la 03 delle mie tabelle retributive), in base ai servizi pregressi riconosciuti validi, nella misura di 2/3 con un massimo di 8 anni. Per effetto di questo inquadramento la retribuzione cambia e l'assegno ad personam viene ricalcolato come differenza tra l'ultima retribuzione totale lorda di professore associato non confermato o di professore straordinario, comprensiva dell'assegno ad personam in godimento, e la nuova retribuzione totale lorda che compete nella classe retributiva di professore associato o di professore ordinario, attribuita dopo la ricostruzione di carriera. Se la differenza è negativa o zero, l'assegno si perde, se positiva costituisce il nuovo valore dell'assegno ad personam che resta attribuito, non rivalutabile ma pensionabile, sino alla fine della carriera. Con le mie tabelle retributive alla mano, uno può farsi i propri calcoli. Il principio giuridico a cui si ispira l'assegno ad personam è quello della non reformatio in pejus o non diminutio in pejus per cui non si può vincere un concorso, passare alla qualifica superiore ed avere una retribuzione inferiore a quella di cui si godeva nella qualifica precedente. cordialmente
Alberto Pagliarini

4 commenti:

Explobot ha detto...
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Anonimo ha detto...

Egr.prof.le pongo questo problema:un dirigente medico ospedaliero ha vinto un concorso di ricercatore; l'università gli ha mantenuto l'assegno ad personam riassorbibile con gli aumenti universitari(classi, scatti,eccc.), ma ha anche riassorbito questo assegno con gli aumenti del CCNL opedaliero. Io che mi occupo del CCNL ospedaliero non sono assolutamente convinta di questo; morale della favola il docente dopo la conferma dei tre anni ha un debito di 45000 Euro, appunto perchè la collega dell'università gli riassorbe gli aumenti ospedalieri che io avevo attribuito. Le sarei grata di avere una risposta in tal senso, per la sua professionalità, e al più presto,considerato che l'università ha già avviato un procedimento di recupero di tali somme.
Cordiali saluti

Anonimo ha detto...

Egregio Professor Pagliarini,
in un post titolato "ripetizione di somme indebitamente corrisposte", datato probabilmente 10 gennaio 2008, Lei rispondeva che "in seguito ad una chiara ed inequivocabile risposta della Ragioneria Generale dello Stato " ... l'assegno ad personam non è più riassorbito.

Può cortesemente dare i riferimenti di detta circolare o, meglio ancora, pubblicarla?

Grazie infinite,

Enrico Martino

Anonimo ha detto...

Egr.Prof. Pagliarini, le chiedo gentilemente se l'assegno ad personam non riassorbibile va riconosciuto anche ad un ex-dipendente (vice capo ufficio) del Banco di Napoli (all'epoca del trasferimento, risultava essere un Ente di Diritto Pubblico) che si trasferisce nel 1992 nella scuola come docente di ruolo (vincitore di concorso). Grazie.