giovedì 10 settembre 2009

sulla verifica dell'attività didattica

Chiar.mo Professor Pagliarini,
Le scriviamo per avere una Sua qualificata consulenza (non essendo riusciti ad accedere al Suo blog) sul tema delle relazioni triennali dei professori di ruolo. La normativa vigente prevede che tali docenti consegnino alla Presidenza di Facoltà (per l’opportuna delibera in Consiglio di Facoltà) la relazione triennale sull’attività didattica svolta, così come avviene per la relazione sul lavoro scientifico svolto prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980?

Cordiali saluti,

Segreteria di Presidenza
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxxx



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care/i Signore/i
il citato art. 18 del DPR 382/80 fissa l'obbligo per i docenti di ruolo a presentare ogni tre anni, al Consiglio di Facoltà, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel triennio, corredato della relativa documentazione. L'art. non prevede altre incombenze. Tuttavia ogni ateneo ha previsto qualche incombenza anche per l'attività didattica svolta annualmente dal docente, fissando nel regolamento di ateneo o di Facoltà le relative procedure. In quasi tutti gli atenei era, nel passato, previsto un registro delle lezioni che il docente doveva compilare indicando il giorno, l'ora e l'argomento trattato. Il registro veniva consegnato al Preside di Facoltà che lo controfirmava rilasciando ricevuta al docente. Oggi vi sono sedi che hanno meglio specificato e puntualizzato tl predetto obbligo. Qualche Facoltà, come quella di Medicina dell'università di Bari, ha istituito un "Registro delle attività didattiche" sul quale ciascun docente è tenuto a indicare e firmare, di giorno in giorno, le ore di attività didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari), le ore di partecipazione agli esami di profitto e di laurea, le ore di attività di orientamernto e di tutorato dedicate agli studenti, le ore dedicate per la guida alla elaborazione di tesi e tesine, le ore dedicate a colloquio con gli studenti e le ore dedicate ad attività organizzativa. Il Registro deve essere consegnato agli uffici di presidenza al termine dell'anno accademico e controfirmato per ricezione dal Preside di Facoltà. In sostanza non vi è una norma generale alla quale i docenti devono attenersi per l'attività didattica svolta, ma ogni Ateneo e ogni Facoltà può autonomamente disciplinare tale incombenza, fissando le relative procedure, più o meno puntuali, nei propri regolamenti. Quanto ha fatto la Facoltà medica di Bari, per esplicita volontà del suo Preside, è, a mio avviso, un buon esempio di razionalità, correttezza e trasparenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

2 commenti:

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie