Caro Prof. Pagliarini,
sono un dipendente ministeriale in congedo straordinario per una borsa di
post dottorato (2 anni), mi chiedevo se, nel caso in cui vincessi un posto
da ricercatore a tempo determinato (3+3 anni), potrei richiedere
nuovamente un periodo di aspettativa per l'intera durata del contratto a
td.
In quel caso è un mio diritto ottenere l'aspettativa o avrei bisogno di un
parere favorevole dell'amministrazione?
La ringrazio per il suo prezioso lavoro che sta portando avanti con questo
blog
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caro dottore
la risposta al suo quesito può darla solo la sui amministrazione. C'è una
novità introdotta dalla legge Gelmini. L'obbligatorietà dell'aspettativa per
la frequenza di un dottorato, vale solo una volta, per un dottorato. Per
richieste successive l'obbligatorietà non c'è più, la decisione è lasciata
alla discrezionalità dell'amministrazione. E' presumibile che le
amministrazioni estendano tale norma anche agli assegni di ricerca e ad
altre figure. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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mercoledì 26 gennaio 2011
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5 commenti:
Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della Legge 230/2005.
Mi scusi non capisco la sua risposta. Per il dottorato di ricerca si stabilisce che il congedo straordinario non viene concesso automaticamente per i dottorati successivi al primo. Ma la richiesta riguardava le aspettative, non i congedi; e per assegni di ricerca, non dottorati. Ovvero la presumibile estesione della norma da parte delle amministrazioni comporterebbe il riempimento di due vuoti: ovvero estendere una norma che riguarda i dottorati agli assegni di ricerca, ed estendere una norma che riguarda il congedo alle aspettative. Via estendendo si puo` far dire alla legge Gelmini qualunque cosa...
Invece a me sembra che l'art 22, comma 3 dica che "La titolarita' dell'assegno
[...] comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche." Sembra un automatismo.
La legge Gelmini 240/2010 in realtà all'art. 24 per i ricercatori a tempo determinato non fa menzione della possibilità dell'aspettativa, mentre questa è esplicitamente ricordata per gli assegni (art. 22, comma 3).
La precedente legge 230/2005 invece, all'art. 1 comma 20, come riportato nel precedente post di Vincenzo, la prevedeva esplicitamente.
Resta da capire se il silenzio nella nuova legge significa:
- che se ne sono dimenticati, ma è prevista ancora l'aspettativa;
- che l'aspettativa non è più possibile;
- che è lasciata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata.
Chi può dare una risposta sicura?? sto chiedendo ovunque con risultati deprimenti. Se vinco un posto di ricercatore a tempo determinato come da art. 24 comma 3 tipologia a (3 anni + eventuale rinnovo di 2 e il miente dopo; l'unica finora bandita dalle università, mi pare), devo licenziarmi da scuola (dove ho un contratto a tempo indeterminato)?
Il dubbio è stato finalmente chiarito nella LEGGE 4 aprile 2012, n. 35.
All'ART 49 si legge
«9 -bis . Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui
al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni
previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori
ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti
di appartenenza.»;
quindi cara Irene non credo troverai problemi.
buongiorno a tutti,
ma da quanto leggo mi pare di capire che per il primo dottorato il congedo sia automatico...mi sembrava di aver capito che con la legge gelmini non fosse più così visto l'inciso 'compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione'. Ho capito male o è stata modificata la legge?
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