lunedì 17 gennaio 2011

legge Gelmini art. 6 comma 4 affidamenti ai ricercatori

Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice a tempo indeterminato non confermata (in servizio dal nov del 2008 e con 1 solo anno di insegnamento) ho diversi dubbi sull'interpretazione di vari punti del decreto Gelmini, ma in particolare sul comma 4 dell'art. 6, che, a mio avviso, a seconda della chiave di lettura potrebbe essere veramente penalizzante per me.
Articolo 6
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
"4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari."


Le chiedo cortesemente di dirmi se ho ben interpretato il significato: si ritiene sia un criterio indispensabile per l'affidamento di un corso/modulo che i tecnici laureati, di cui all'art. 50 D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382, debbano avere già conseguito 3 anni di insegnamento. Ma questo criterio non si riferisce ai ricercatori a tempo indeterminato.
Nel caso contrario vorrebbe dire che tutti i ricercatori assunti negli ultimi due sarebbero tagliati fuori dalla didattica e penalizzati nell'ottica di un futuro avanzamento di carriera.
Le sono molto grata per la sua attenzione e aspetto la sua risposta.
Cari Saluti

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gentile dottoressa
il requisito dei tre anni di insegnamento è richiesto, per le leggi richiamate nell'articolo, solo ai tecnici laureati ai quali possono essere affidati corsi e moduli curriculari. Ai ricercatori di ruolo o a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai professori incaricati stabilizzati gli affidamenti sono fatti senza altri requisiti oltre quello dell'ufficio ricoperto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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