domenica 16 gennaio 2011

aspettativa ed assegno ad personam

Gent.mo Prof. Pagliarini,
innanzitutto la ringrazio perché è una delle poche fonti di informazione
sul mondo universitario che fornisce risposte chiare e precise.
Le espongo il mio caso. A seguito di vincita di concorso pubblico sono
stata assunta presso un’Agenzia Fiscale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Attualmente ho vinto un concorso come ricercatore
universitario (sempre a tempo indeterminato).
Il contratto del comparto Agenzie Fiscali in merito all’aspettativa recita
così:
“L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è,
altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o
ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”.
In ufficio non sapevano bene come comportarsi, e alla fine mi hanno
concesso un’aspettativa di soli 6 mesi, anche se in realtà il periodo di prova del
ricercatore non confermato è di 3 anni!
Secondo lei posso appellarmi in qualche modo a questa decisione chiedendo
che l’aspettativa, che dovrebbe avere la finalità di tutelare il dipendente con
la conservazione del posto di lavoro, venga protratta per la durata del
periodo di conferma?

Inoltre in merito all’assegno ad personam, mi hanno detto che nel computo
dello stesso non rientra l’indennità di amministrazione in quanto
componente, sebbene fissa, non pensionabile. Lei che ne pensa?

Grazie ed auguri di Buon Anno,

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gentile dottoressa
l'aspettativa per i dipendenti di ruolo contrattualizzati è regolamentata
dalle norme contrattuali specifiche del comparto di appartenenza. Nel suo
caso l'unica aspettativa senza assegni prevista è quella della durata
massima di 6 mesi. Non credo possa impugnare la decisione dell'ufficio che
si è strettamente attenuto alle norme contrattuali. Per quanto attiene
l'assegno ad personam, per legge pensionabile, nel suo computo non possono
essere considerate indennità non pensionabili. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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