mercoledì 19 gennaio 2011

sull'art. 6 comma 10 legge Gelmini

Egregio Collega,

l'articolo 6 comma 10 della legge Gelmini, che disciplina le attività
possibili ai professori universitari, recita: "I professori e i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione ..."

A mio parere ciò potrebbe significare che non siamo più tenuti a
chiedere autorizzazione per tali incarichi. Infatti, se così non fosse,
perchè il legislatore avrebbe introdotto l'avverbio liberamente che
risulterebbe del tutto pleonastico? Mi piacerebbe, e credo piacerebbe a
molti, conoscere la sua opinione al riguardo.

Distinti saluti,
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caro collega
stando alla formulazione e alla lettera del comma 10 dell'art.6, ritengo
anch'io che, limitatamente alle attività elencate nello stesso comma, non ci
sia bisogno di alcuna autorizzazione preventiva. Per l'inciso "fatto salvo
il rispetto degli obblighi istituzionali", resta valido il principio del
doveroso controllo sul predetto rispetto che dovrebbe essere esercitato dal
Preside, e/o Direttore di Dipartimento, e/o Presidente di CdS. Invece, per
l'esercizio dell'attività libero-professionale occasionale, resta valida la
vecchia normativa, non abrogata, secondo la quale, di volta in volta,
occorre una preventiva regolare autorizzazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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