domenica 23 maggio 2010

inerpretazione dei commi 8 e 9 dell'art. 5 bis del Ddl Gelmini

Caro Prof. Pagliarini,



di tanto in tanto seguo l’evoluzione parlamentare del DdL Gelmini. Mi risulta che la VII Commissione del Senato abbia licenziato il testo emendato che ho avuto occasione di leggere oggi. In particolare le segnalo i commi 8 e 9 dell’art. 5-bis che sembrano riferirsi rispettivamente all’attivita’ didattica e di ricerca, oltre che gestionale, presso “enti” pubblici e privati e all’attivita’ didattica e di ricerca presso atenei diversi da quello di appartenenza. La domanda che mi sono posto e questa: in base al comma 9, per effettuare una supplenza presso un ateneo diverso da quello di appartenenza bisognerebbe prima stipulare una convenzione tra i due atenei interessati? In tutta onesta’ mi sembra un procedimento quasi ingestibile. Ma probabilmente mi sbaglio. Le sarei grato se, qualora trovasse la questione di suo interesse, volesse darmi una interpretazione.



Cordialmente,

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Preside della Facoltà di Economia,

Università xxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega

la formulazione del comma 9 dell'art. 5-bis non consente dubbi. Perchè un docente di ruolo in una sede possa svolgere attività didattica e di ricerca anche in altra sede. occorre una preventiva convenzione che fissi obiettivi comuni tra le due sedi . La ratio di tale norma è, credo, consentire attività di didattica e di ricerca in due sedi diverse purché tale attività sia finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni.La convenzione dovrà prevedere, d'intesa con l'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno orario, degli oneri stipendiali ed altro. Una supplenza retribuita presso altra sede non è. quindi, consentita dal predetto comma 9 e neppure dal comma 8 che consente solo lezioni e seminari retribuiti ma di carattere occasionale. Tali vincoli tolgono ai docenti di ruolo la possibilità di avere supplenze retribuite presso altre sedi col solo fine di incrementare la retribuzione. E' una scelta del legislatore mirata a vincolare il docente di ruolo a svolgere pienamente i suoi compiti istituzionali. Questa, a mio avviso, è la sola interpretazone possibile dei due commi. Cordialmente

Alberto Pagliarini

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