giovedì 5 maggio 2011

blocco scatti anzianità e ricorsi al TAR

Gent.mo prof. Pagliarini,

nel ringraziarla ancora una volta per il suo splendido e utilissimo
lavoro, vorrei chiederle un parere circa il blocco degli scatti.
Alcuni colleghi (e cosi' mi sembra in un intervento sul suo blog)
ritengono che tra le varie iniquita' ci sia il fatto che alcuni
perderebbero uno scatto (quello del 2012), mentre altri ne perderebbero
due (2011 e 2013, considerando ancora scatti biennali).
La mia interpretazione, pur ravvisando l'ingiustizia della norma, e'
invece la seguente:
1) chi ha maturato lo scatto nel 2010, vedra' riconosciuto lo scatto
successivo nel 2015 (considerando che il triennio 2011-2013 non viene
conteggiato);
2) chi invece ha maturato lo scatto nel 2009, dovra' aspettare, per lo
scatto successivo, il 2014.
Tenendo conto che gli scatti diventeranno triennali, in entrambi i casi
si perde uno scatto.
Infatti:

senza il blocco con il blocco
1) 2010, 2012, 2015,... 2010, 2015, 2018,..
2) 2009, 2011, 2014,... 2009, 2014, 2017,...

Naturalmente ci sarebbe un'ulteriore disparita' di trattamento se la
classe retributiva maturata nel primo caso (2010) fosse superiore a
quella maturata nel secondo (2009). In questa situazione nel triennio
2011-2013 il secondo perderebbe il differenziale di stipendio per 3 anni.
Le sarei grato se potesse chiarire questo aspetto, anche in vista di un
eventuale ricorso al TAR.

Cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
quando è stata varata la legge 122/2010 sul blocco delle retribuzioni e
degli scatti, non c'era la legge Gelmini e gli scatti erano biennali.
Pertanto gli effetti iniqui rilevati all'epoca erano esatti. Chi maturava uno scatto nel 2010 ne perdeva uno nel triennio di blocco, chi lo maturava nel 2009 ne perdeva due. Con la legge Gelmini gli scatti sono stati trasformati da biennali a triennali per cui il precedente assunto non ha più valore e vale esattamente quello da lei
formulato, in cui lo scatto perduto da tutti è unico e permane l'iniquità sul quantum dello scatto bloccato per un triennio. Queste ed altre iniquità vanno precisate nei ricorsi al TAR soprattutto ai fini della incostituzionalità della norma, mentre per la non applicabilità del blocco degli scatti ai docenti l'argomento principe è che non sono più automatici. Ho già precisato che è difficile che passi la richiesta della non applicabilità del blocco degli scatti, automatici o no, a causa del combinato disposto del comma 21 e del comma 1 dell'art. 9 della 122/10, che impone il totale blocco delle retribuzioni nel triennio, congelate a quelle in godimento nel 2010.
Comunque il ricorso si può fare e conviene farlo per entrambi i motivi. Sarà
il legale a decidere quale dei due è in subordine. Permanendo ed essendosi
aggravate le disastrose condizioni economico-finanziarie di bilancio e del debito
pubblico, ormai al livello pericoloso del 120% del PIL, si rafforza il
pericolo già da me segnalato, che una massiccia ondata di ricorsi porti il governo a varare una leggina con la quale elimina il requisito della automaticità degli scatti e riduca, per quanto possibile,gli elementi di incostituzionalità oggi presenti nella norma.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

2 commenti:

Lara ha detto...

Gent.mo Prof. Pagliarini,

sono appena entrata in servizio presso una Università statale italiana (1 marzo 2011) nel ruolo di ricercatrice universitaria. Essendo già dipendente di un ente pubblico (un istituto comprensivo), la mia Università mi ha in prima istanza comunicato che avrei dovuto percepire un assegno ad personam per l'adeguamento stipendiale. Ora, essendo io in anno sabbatico dall'Istituto comprensivo, e risultando in tale posizione alla data di assunzione da parte del nuovo ente, pare che non mi debba essere versato alcun emolumento aggiuntivo. E' norma corretta? Mi sembra eccessivamente punitivo dal momento che la mia posizione stipendiale precedente si evince dall'ultimo cedolino che risale ad agosto 2010 e visto che il mio ruolo presso l'altro ente era semplicemente sospeso e non definitivamente interrotto. La ringrazio anticipatamente.

Anonimo ha detto...

Ufficio Studi Codau aggiornamento sull’art. 9 comma 21 del decreto legge n.78/2010
L’Ufficio Studi segnala, che con riferimento alla questione alla questione dell’applicabilità
da parte degli atenei del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori
universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e
dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo, rispondendo ad
uno specifico quesito formulato dall’Università Lumsa aveva suggerito agli Atenei di
adottare una posizione prudenziale. Nello specifico si era sostenuto che “con riferimento
alle questioni della conferma in ruolo e delle conseguenti ricostruzioni di carriera, pur
potendo ritenere che la conferma in ruolo non sia da annoverare come progressione di
carriera ma come atto di conferma del personale interessato nel ruolo già acquisito,
l’Ufficio Studi, anche in vista degli auspicati chiarimenti ministeriali e sulla base di quanto
disposto dall’articolo 9, comma 21, e al fine di anche di evitare profili di responsabilità,
suggerisce agli atenei di rinviare ogni determinazione in attesa delle indicazioni di cui
sopra.
In data 1 dicembre 2011 il sottosegretario al Miur rispondendo ad una specifica
interrogazione ha precisato che “la conferma del personale docente e ricercatore
universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici
relativi alla ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non risultano fattispecie
assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21,
del decreto-legge n. 78 del 2010”.
Si ha motivo di ritenere che con questa risposta il Miur abbia formalmente espresso il
proprio giudizio sull'argomento.
Si concorda con quanto comunicato atteso che l'istituto della conferma da' diritto
all'interessato di chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e
previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, per un verso è
condizionato al superamento del c.d. giudizio di conferma, per altro verso è subordinato
alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di
«automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da
considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo
2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò
precedenti al gennaio 2011.