giovedì 5 maggio 2011

avanzamento di carriera solo ai fini giuridici nel triennio 2011 - 2013

Gent.mo prof. Pagliarini, Le scrivo per un dubbio che la mia amministrazione non ha saputo risolvere. Abbiamo diverse nomine a prof. Ordinario con decorrenza 1/1/2011 sulle quali l’applicazione della legge Gelmini mi porterebbe ad applicare solo giuridicamente tali nomine ma non economicamente in quanto mi sembra rientrino nel blocco triennale. Le sembra corretta tale interpretazione? Peraltro sono certo del fatto che anche altre Università si sono orientate in questo senso.
Grazie per la sua disponibilità

Cordialmente
dott.xxxxxxxxxxxxxxx
Vicario del Dirigente
Area del Sostituto d’Imposta
Università di xxxxxxxxx

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caro dottore
se il passaggio da straordinario ad ordinario si considera come avanzamento di carriera, non automatico, che avviene con regolare concorso di valutazione, dopo il triennio, e con attribuzione, se positiva, di un nuovo trattamento economico nel ruolo, per la lettera del comma 21 dell'art. 9 della legge 122/2010, l'avanzamento di carriera è valido solo ai fini giuridici e, quindi, per esclusione, non ai fini economici.
Molte sedi hanno applicato la norma in tal senso. Sembra che qualche sede l'abbia applicata in tal senso ma solo nei casi di passaggio da ricercatore a professore associato non confermato e da associato confermato a straordinario, ritenendo questo passaggio un avanzamento di carriera, mentre la conferma e lo straordinariato dopo il triennio sono stati considerati come passaggi nello stesso ruolo, non come avanzamento di carriera. Ritengo alquanto forzata siffatta interpretazione per due motivi. 1) Nella norma è espressamente scritto "progressioni economiche di carriera comunque denominate", quindi rientrano anche quelle della conferma ad associato o dell'ordinariato, dopo il triennio, se la valutazione è positiva, perché si acquisisce una progressione economica con passaggio da associato non confermato ad associato confermato o da straordinario ad ordinario. 2) Inoltre per il combinato disposto del comma 1 dello stesso art. 9 la retribuzione nel triennio 2011 - 2013, non può superare quella attribuita nel 2010. Per quest'ultimo motivo il legislatore ha inserito nel comma 21 gli avanzamenti di carriera validi solo ai fini giuridici, per evitare che solo per alcuni, nella fattispecie i docenti che nel triennio di blocco delle retribuzioni acquisiscono un avanzamento di carriera, il blocco non produca alcun effetto, con evidente sperequazione di trattamento rispetto a tutti gli altri docenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

3 commenti:

Francesco Bosetti ha detto...

Caro Pagliarini, mi permetto di dissentire dall’interpretazione da Lei sostenuta, con riguardo al blocco stipendiale nella sua dimensione applicativa anche al caso della conferma in ruolo.
Il caso che mi interessa, seppure in una prospettiva, tutto sommato, assai futura (avrò l’eventuale giudizio nel 2013), è la conferma in ruolo da straordinario ad ordinario.
Le ragioni del mio dissenso sono le seguenti.
In primo luogo, non può sostenersi che la conferma sia una “progressione” comunque denominata. Si tratta di una conferma nel medesimo ruolo del professore di prima fascia, che solo in un’accezione impropria o – senza accezione negativa, ovviamente – volgare è interpretabile come “progressione di carriera”, se non sotto il profilo pratico e sociale, dell’aspetto economico o del “prestigio” legato al titolo di ordinario, rispetto al titolo di straordinario. Tra l’altro, è lontana dal concetto di conferma la stessa idea di una “progressione automatica”, tanto che è previsto un giudizio dal quale può ben conseguire (per il mio ssd è avvenuto, a memoria d’uomo, una sola volta nel passato, ma questa è altra questione) una mancata conferma, con conseguenze chiaramente delineate dalla legge. In sostanza: la stessa nozione di conferma in uno stesso ruolo esclude a priori l’idea di una “progressione”, tanto meno automatica.

In secondo luogo, si può obiettare, ferme restando queste osservazioni, che in ogni caso non è ammissibile una progressione stipendiale rispetto al 2010.
Qui si cade in una distorsione ancora peggiore, che è presto dimostrata. Ammettiamo, tra l’altro, entrata in vigore già la disposizione della 240/2010 relativa all’abolizione dello straordinariato ed all’accesso diretto ai ruoli dell’ordinariato. L’ordinario che nel 2012 vince un concorso e che prende servizio si vedrà applicare i tabellari dei professori ordinari, senza dubbio (anche perché null’altro potrebbe essere applicato). L’ordinario che è divenuto tale per conferma nello stesso 2012, invece, avendo già fruito del trattamento economico dello straordinario non può aspirare ad un trattamento economico analogo al nuovo vincitore di concorso, nella sua stessa posizione o – per esempio – in posizione ancora deteriore per non aver potuto ricostruire alcuna carriera anteriore (ricordo che anche il transitorio contemplerà, con ogni probabilità, l’adesione al vecchio regime in subordine al giudizio di conferma). La competenza, a questo punto, dopo un primo accesso ad un qualsiasi Tribunale Amministrativo, è con tutta l’evidenza della Corte Costituzionale, che in un caso del genere, per quante “pezze” di leggi ordinarie si volessero mettere a posteriori, avrebbe un compito facile facile …
E, si badi, nelle more del triennio 2011-2013, la questione si pone anche per altri casi analoghi o distinti negli stessi termini; e si pone con le stesse modalità anche nella prospettiva della prima ipotesi sopra fatta (“in primo luogo etc.”).
Mi scuso sinceramente per la vera estemporaneità di queste osservazioni e per i margini amplissimi di errore nei quali sarò certo incorso; so anche che stanno giungendo provvedimenti interni (circolari interpretative) che non vanno nel senso da me sostenuto (per evidenti motivi …). Ma spero di avere fornito qualche ragione – ed ho ampie riserve di ulteriori argomenti, ma me ne occuperò nel 2013 … - per mostrare l’assoluta incoerenza di una diversa interpretazione rispetto al sistema vigente (per ora …).
Un caro saluto a Tutti
Francesco Bosetti

Luca ha detto...

Gentile Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore non confermato, che dovrebbe ultimare il triennio di conferma a Novembre 2011.
Innanzi tutto la ringrazio per il prezioso contributo che fornisce con il suo blog e tutti i servizi ad esso correlati. Mi permetto però anche io di dissentire dal suo ultimo post "avanzamento di carriera solo ai fini giuridici nel triennio 2011 - 2013" per due questioni: quella del passaggio di ruolo (da ricercatore a associato o da associato ad ordinario) e quella delle conferme.

Per quanto concerne i passaggi di ruolo, in riferimento alla sperequazione da lei sollevata nel caso di mancanza del comma 21, mi permetto di sottolineare come ci sia un'altra sperequazione, a mio avviso più grave, che il predetto comma invece introdurrebbe: chi vince un concorso ad associato o ordinario senza essere precedentemente inserito nella "carriera accademica" potrebbe arrivare a percepire di più rispetto a chi lo vince già essendo precedentemente ricercatore o associato. Peraltro, non mi risulta che sia requisito necessario per partecipare ad un concorso da associato (rispettivamente ordinario) l'essere ricercatore (rispettivamente associato) e dunque non capisco come si possa considerare “avanzamento di carriera” quello che a me pare essere a tutti gli effetti l'inserimento in un nuovo ruolo (mi risulta ad esempio che il ricercatore (risp. associato) che vinca un concorso da associato (risp. ordinario) debba anche ripetere la visita medica di idoneità all'impiego).

Per quanto concerne la questione delle conferme in ruolo, a mio avviso esse non possono né prefigurarsi come scatto automatico stipendiale (in quanto sono sottoposte a procedura di valutazione), né tantomeno come “progressioni di carriera” (in quanto configurano solo il passaggio da una situazione di "prova" ad una situazione stabilizzata sempre all'interno dello stesso ruolo). Si noti il comma 21 dell’art. 9 della legge, per quello che ho potuto controllare, parla di “progressioni di carriera” e non di “progressioni economiche di carriera”: dunque, non riguarda a mio avviso qualsiasi dinamica/evento che comporta un aumento dello stipendio. Inoltre, il fatto di considerare la conferma a ricercatore soggetta al blocco stipendiale porrebbe a mio avviso in essere anche una situazione di evidente sperequazione per il seguente motivo: al termine del triennio di conferma, il ricercatore è chiamato ad optare per il tempo pieno o per il tempo definito. Orbene, se si attuasse il blocco dello stipendio a seguito della conferma, chiaramente tale blocco sarebbe unicamente per chi opta per il tempo pieno, il che porrebbe in una situazione di svantaggio i ricercatori che optano per il tempo pieno rispetto a coloro che optano per il tempo definito e acquisiscono lo stesso stipendio che avrebbero percepito senza il blocco degli stipendi. Infine, a mio avviso, l’interpretazione su esposta non è in contraddizione neppure con il disposto del comma 1 sempre dell’art. 9 che prevede che “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio” … “non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva” : ritengo che il periodo di conferma possa essere considerato un “evento straordinario” della dinamica retributiva in quanto costituisce una sorta di periodo di “prova” al termine del quale si è appunto confermati nel ruolo in questione.
La saluto cordialmente,
Luca Moscardelli

Francesco Bosetti ha detto...

Come postilla al precedente commento, che condivido in pieno, osservo che nel mio primo intervento non avevo trattato della "carriera" accademica, quanto all'"avanzamento" da ricercatore ad associato ad ordinario; ma non posso che essere a maggior ragione in pieno accordo con il Collega Moscardelli: "progredire" nei ruoli della docenza ha - come scrissi - un significato del tutto improprio, e nel rapporto tra qualifiche diverse (ricercatore-professore di seconda fascia-professore di prima fascia) e nel rapporto tra non confermato e confermato, per evidentissime ragioni. Annoto solo, ulteriormente, che non è certo un caso che la l. 240/2010 abbia soppresso il periodo di straordinariato: questo, dal punto di vista interpretativo sul significato della posizione di un docente nelle rispettive fasce di appartenenza, vale già più di qualsiasi circolare.
Cordialità
Francesco Bosetti