sabato 28 maggio 2011

attività di consulenza

Gentile Prof. Pagliarini,
le pongo una domanda a cui ho trovato risposte alquanto discordanti.
Attualmente (dopo aver conseguito il dottorato, avuto assegni di ricerca
presso l'Universita' e presso il CNR) sono borsista post-doc presso
l'Università di Catania. Nella speranza che ualcosa si smuova, vorrei porle
il seguente quesito:

un ricercatore o professore universitario a tempo pieno puo' svolgere
attivita' consulenziale verso privati/enti pubblici? Ho visto sia il
regolamento del mio ateneo sia le sue precedenti isposte, ma un collega mi
ha fatto sorgere un dubbio dicendo che tra le varie modifiche della legge
Gelmini, ora un docente universitario e' libero di svolgere attività di
consulenza.

In attesa di una sua risposta, la saluto cordialmente.



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caro dottore
il comma 9 dell'art. 6 della legge Gelmini stabilisce, senza ombra di
dubbio, l'incompatibilità dell'attività libero-professionale per i
professori e i ricercatori a tempo pieno. Il comma 10 dello stesso articolo,
recita "I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto
dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con
retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale,attività di collaborazione scientifica e di consulenza,
......................". Ritengo che se per attività di consulenza si
intende attività libero-professionale con il privato o con il pubblico, tale attività non è possibile per il comma 9. Se invece, la consulenza è intesa come consulenza scientifica, come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10, l'attività di consulenza è possibile, anche retribuita. Questa ritengo sia l'unica interpretazione esatta delcombinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 6. Ovviamente i regolamenti di ateneo dovranno prevedere in quali casi l'attività di consulenza, anche retribuita, è da intendersi come consulenza scientifica. In caso contrario un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività di consulenza retribuita con il pubblico e con il privato, anche in maniera continuativa, il che è in contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Presonalmente ritengo che l'interpretazione del Prof. Pagliarini sia, in questo caso, eccessivamente restrittiva. Il legislatore ha infatti voluto espressamente includere, tra le attività consentite, sia l' "attività di collaborazione scientifica" che quella "di consulenza", quest'ultima non essendo specificato che debba essere di consulenza "scientifica", che rientra, evidentemente nella fattispecie precedente.

callipiazza@libero.it ha detto...

Concordo. Non mi pare ci siano dubbi sul fatto che l'interpretazione proposta sia restrittiva in modo eccessivo e, soprattutto, non confome alla lettera ed allo spirito della legge; né mi paiono legittimi quei regolamenti, nel frattempo emanati da taluni Atenei, che richiedono al docente, con una sorta di premessa implicita "ad ogni buon conto" di richiedere autorizzazioni ad esercitare tali attività o, peggio, con intenti meno confessabili di "controllo" su quanto oggi, in modo evidentemente legittimo, si può fare LIBERAMENTE.
Però ... C'è pur sempre un "però" da evidenziare: anche secondo la lettera della legge e dal chiaro intento in essa contenuto quanto alla "ratio", deve ESCLUDERSI che un docente a tempo pieno possa:
- svolgere attività "riservate" agli iscritti ad ordini professionali. E' impensabile che, per esempio, il docente-avvocato "occasionalmente" eserciti attività di patrocinio giudiziale di un richiedente;
- svolgere attività continuative di consulenza "scientifica" nei rispettivi ambiti di competenza. Se è vero che due o tre volte l'anno, ragionevolmente per un autorevole studioso, si può immaginare una richiesta qualificata (certo: se l'ordinario di ingegneria civile fa una relazione a richiesta su una perdita di un tubo del wc, o l'ordinario di diritto civile si perde a redigere un parere sullo sgocciolìo dei panni dal terrazzo superiore ...), proveniente da terzi pubblici o privati, per consulenze o pareri, non dubiterei che l'amministrazione di appartenenza può legittimamente coltivare dubbi su eventuali eccessi di attività per conto di terzi in questo senso.
- Inoltre va considerata la generica limitazione del "detrimento" che altrimenti si può arrecare alle proprie attività di docente, che debbono IN TUTTI I CASI essere prevalenti. Questo non deve aprire una prospettiva di "mala discrezionalità" nella valutazione, ma semmai si integra con i criteri precedenti.
Da ultimo vorrei ricordare che IN TUTTI I CASI le eventuali attività OCCASIONALI sono assoggettate al regime di imposizione diretta piena (IRPEF) e contributiva presso la gestione separata (se non vado errato) per gli importi superiori ai 5.000 euro ed inferiori a circa 97.000 euro.
Ed ora consentitemi una piccola/grande arrabbiatura, già che il contesto lo può evidenziare: quando gli Atenei si decideranno a fare VERAMENTE giustizia di una "casistica" che a volte sfiora il paradosso? Docenti a tempo pieno con titolarità di Studi professionali di grido, con cariche di amministrazione in banche o società per azioni, con cariche permanenti di consulenza presso enti pubblici senza traccia di autorizzazioni o di opzioni per il tempo definito o di aspettativa ... E potrei citare anche il caso a me noto di docenti a tempo pieno soci di società con responsabilità illimitata (quindi ... imprenditori!!!!!! e quindi assoggettabili ... a fallimento!!!!! E i divieti vigenti? E le sanzioni? Dov'è il Direttore del Dipartimento, il Preside, il Rettore? Dov'è la GdF?). Quando si parla di risparmi e di reperimento di fondi per l'assunzione di giovani ricercatori, si vuole guardare al "delta" tra tempo pieno e tempo definito, per favore? E non sono chiacchiere! Di fronte a ciò, altro che preoccuparsi se un docente a tempo pieno, con attività effettivamente occasionale e nei limiti sopra cennati, riesce ad ottenere sporadici incarichi qualificati da terzi, privati o pubblici! Cordialità.

callipiazza@libero.it ha detto...

A rettifica, mi sono accorto di una mancanza nel post precedente:
"Se è vero che due o tre volte l'anno, ragionevolmente per un autorevole studioso, si può immaginare una richiesta qualificata (certo: se l'ordinario di ingegneria civile fa una relazione a richiesta su una perdita di un tubo del wc, o l'ordinario di diritto civile si perde a redigere un parere sullo sgocciolìo dei panni dal terrazzo superiore ...), proveniente da terzi pubblici o privati, per consulenze o pareri, non dubiterei che l'amministrazione di appartenenza può legittimamente coltivare dubbi su eventuali eccessi di attività per conto di terzi in questo senso, QUANDO ESPLICATE IN MISURA NUMERICAMENTE SUPERIORE."

Anonimo ha detto...

Concordo nel ritenere l'interpretazione del Prof. Pagliarini eccessivamente restrittiva.
L'attività libero professionale è sufficientemente vasta da offrire infinite sfumature. Esiste quella più di "battaglia" che è redditizia solo se compiuta in maniera ripetitiva (per molti clienti diversi) e in prima persona (in termini di impegno ed assunzione di responsabilità) e quella che confina con la ricerca scientifica.
E' evidente che i casi sopra riportati (perdita di un tubo del wc o sgocciolìo dei panni dal terrazzo superiore) rientrano nel primo caso.
Sarebbe anche il caso di chiedersi che senso abbia una categoria di docenti universitari completamente scollegati dalla concretezza delle applicazioni pratiche.
Nessuno vorrebbe studiare medicina da un professore che non è mai entrato in una sala operatoria (e per questo esistono gli ospedali universitari), ma per le altre discipline?
Nota a margine: può fare arrabbiare, ma purtroppo essere soci (di capitali) di uno studio non è contro la legge, dal momento che non può essere proibito al professore universitario il detenere quote di nessuna società. Diverso è il caso in cui il docente ricopra anche cariche operative (ad es. presidente, direttore), ma è ovvio che esistono facili schermature come affidarle ad un familiare ...

ULDERICO ha detto...

L'IDEA RISOLUTIVA (per gli studenti in primo luogo e per l'utenza poi) POTREBBE ESSERE DI CONSENTIRE AI DOCENTI UNIVERSITARI, A TEMPO DEFINITO O INDEFINITO, DI OFFRIRE LA LORO CONSULENZA AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI. I RELATIVI COMPENSI POTREBBERO ESSERE, PER I DUE TERZI, DI COMPETENZA DELLA FACOLTA' DI APPARTENZA, PER IL 25% DI COMPETENZA DEL DOCENTE E LA DIFFERENZA DA DESTINARE AD UN FONDO DESTINATO AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEL DOCENTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, DI LIBRI DI TESTO, DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E QUANTO ALTRO UTILE A CONTRIBUIRE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AGLI STUDI ANCHE DI CITTADINI NON AMBIENTI. IN QUESTO MODO SI PERMETTERBBE AL DOCENTE EFFETTIVAMENTE PREPARATO E CAPACE DI RICEVERE ULTERIORI COMPENSI, AI PROFESSIONISTI, CHE INTERMEDIEREBBERO CON IL MONDO ECONOMICO, GIURIDICO E SOCIALE ESTERNO, DI CONTINUARE A FORMARSI PROFESSIONALMENTE (eliminando gli inutili e spesso senza spessore culturale, corsi di aggiornamento e formazione)E, INFINE, ALLA COLLETTIVITA' DI RICEVERE PARERI E PRESTAZIONI PIU' ADEGUATE E RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO TECNICO- CULTURALE.
IN TUTTI I CASI, DOVREBBERE VIGERE IL DIVIETO ASSOLUTO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA, DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DEL MONDO DELL'ISTRUZIONE DI QUALSIASI LIVELLO.
Ulderico Catania (Napoli)

ULDERICO ha detto...

L'IDEA RISOLUTIVA (per gli studenti in primo luogo e per l'utenza poi) POTREBBE ESSERE DI CONSENTIRE AI DOCENTI UNIVERSITARI, A TEMPO DEFINITO O INDEFINITO, DI OFFRIRE LA LORO CONSULENZA AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI. I RELATIVI COMPENSI POTREBBERO ESSERE, PER I DUE TERZI, DI COMPETENZA DELLA FACOLTA' DI APPARTENZA, PER IL 25% DI COMPETENZA DEL DOCENTE E LA DIFFERENZA DA DESTINARE AD UN FONDO DESTINATO AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEL DOCENTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, DI LIBRI DI TESTO, DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E QUANTO ALTRO UTILE A CONTRIBUIRE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AGLI STUDI ANCHE DI CITTADINI NON AMBIENTI. IN QUESTO MODO SI PERMETTERBBE AL DOCENTE EFFETTIVAMENTE PREPARATO E CAPACE DI RICEVERE ULTERIORI COMPENSI, AI PROFESSIONISTI, CHE INTERMEDIEREBBERO CON IL MONDO ECONOMICO, GIURIDICO E SOCIALE ESTERNO, DI CONTINUARE A FORMARSI PROFESSIONALMENTE (eliminando gli inutili e spesso senza spessore culturale, corsi di aggiornamento e formazione)E, INFINE, ALLA COLLETTIVITA' DI RICEVERE PARERI E PRESTAZIONI PIU' ADEGUATE E RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO TECNICO- CULTURALE.
IN TUTTI I CASI, DOVREBBERE VIGERE IL DIVIETO ASSOLUTO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA, DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DEL MONDO DELL'ISTRUZIONE DI QUALSIASI LIVELLO.
Ulderico Catania (Napoli)