venerdì 27 maggio 2011

applicazione circolare MIUR del 18/5/2011

Caro Prof. Pagliarini,

volevo chiederle un parere riguardo la nota del MIUR reperibile al sito

http://reclutamento.murst.it/sessioni_2008/documenti/Nota_art_29_comma4.pdf

con la quale viene disposto l'annullamento delle
chiamate alle quale non è seguita la presa di
servizio entro 90 giorni. Secondo lei,
l'annullamento della chiamata riguarda solo le
chiamate effettuate dopo l'entrata in vigore
della legge (29/1/2011) o anche quelle precedenti?

Saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega
l'art. 29 della legge 240/2010, legge Gelmini, fissa le norme transitorie
valide sino a quando le nuove norme non saranno andate a regime.
Pertanto il comma 4 dell'art. 29 interessa solo i docenti che alla data di
entrata in vigore della legge avevano conseguito l'idoneità alla 1^ o alla
2^ fascia e quelli che la conseguiranno su concorsi banditi secondo le vecchie
norme. Agli idonei per i quali c'è stata le decisione di chiamata ma non la
nomina e la presa di servizio, l'università che ha bandito il concorso deve annullare la decisione di chiamata e darne comunicazione al CINECA che provvede a
reinserire il nominativo del docente negli elenchi di idonei in attesa di chiamata, in modo che altre università o la stessa che ha bandito il concorso possano
provvedere a effettuare la chiamato entro i limiti di validità dell'idoneità
fissati dalla legge 230/2005, legge Moratti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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