venerdì 27 maggio 2011

decorrenza pensionamento di vecchiaia e di anzianità per i docenti universitari

Gent.mo Prof. Pagliarini



La disturbo per avere qualche ragguaglio sulla mia situazione pensionistica.

Ho avuto il suo indirizzo dal Dr. Paolo Manzini con il quale mi sono sentito nella giornata di ieri e che la saluta.

Sono un ricercatore confermato nato il 7 agosto del 1952, sono stato nominato assistente incaricato il 1-5-1979 e quindi ricercatore confermato con decorrenza giuridica dal 1-8-1980 ed economica dal 1-11-1981, a tutt’oggi svolgo la mia attività di ricercatore presso la Microbiologia della Facoltà di Medicina di Messina.

Ho riscattato gli anni di laurea, in Scienze biologiche ed il periodo svolto come assistente per un totale di 6 anni e 6 mesi. Pertanto, se non sbaglio, al 31 dicembre dell’anno in corso la mia anzianità di servizio sarà di 36 anni ed 8 mesi.

Sto considerando la possibilità di usufruire della pensione di anzianità che, secondo i miei calcoli maturerebbe al compimento del sessantesimo anno di età (7 agosto 2012) con un anzianità di servizio tale da farmi raggiungere quota 97,4 a quella data.

Il quesito che le pongo riguarda il caso di un mio collega che sta per essere collocato a riposo per raggiunto limite di età, 65 anni, che ha compiuto il 1-gennaio di quest’anno. La nostra amministrazione intende collocarlo a riposo alla fine del corrente anno accademico, era invece nostra convinzione che sarebbe stato necessario attendere un anno ed un mese dal momento della maturazione del diritto, quindi febbraio 2013. Ho chiesto al Dr. Manzini se il collocamento a riposo secondo l’anno accademico si applichi anche alle pensioni di anzianità ma non ha saputo dirmi con sicurezza cosa accada in questo caso e mi ha suggerito, come detto, di rivolgermi a Lei.

Pertanto il quesito è: andrò in pensione di anzianità il primo settembre del 2013, oppure il primo novembre dell’anno prossimo 2012, avendo maturato il diritto, salvo errori, il 7 agosto dello stesso anno?



Ringraziandola per la sua disponibilità La saluto cordialmente e resto in attesa di una Sua cortese risposta


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caro collega

la legge 122/2010 di conversione con modificazioni del decreto legge 78/2010, ha lasciato invariato il regime pensionistico preesistente per il personale
della scuola e dell'università. Pertanto il pensionamento di vecchiaia o di anzianità per i docenti decorre dall'inizio dell'anno accademico, 1° novembre. successivo a quello nel quale si compie l'età anagrafica per il pensionamento d'ufficio per raggiunti limiti d'età, o per il richiesto pensionamento d'anzianità, avendo maturato i relativi requisiti contributivi e anagrafici. Non vale quindi la "finestra mobile" per i docenti universitari. Ricambio i saluti al dott. Manzini. Cordialmente

Alberto Pagliarini

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