sabato 30 aprile 2011

affidamenti diversamente retribuiti. contrasto tra autonomia e stato giuridico

Gentile professor Pagliarini,
sono una ricercatrice confermata dell'Università di Siena e da anni svolgo attività didattica curriculare come molti miei colleghi. Le scrivo per porLe il seguente quesito: la legge Gelmini continua a prevedere, in linea con la normativa antecedente, il consenso del ricercatore per l'affidamento di corsi e moduli curriculari (art. 6. comma 4). Come interpretare il passaggio successivo relativo alla determinazione della retribuzione per la didattica svolta: "Ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali... sono stati affidati moduli o corsi.."? Le università in situazione di dissesto finanziario potrebbero stabilire una retribuzione pari a zero?
RingraziandoLa per la Sua attenzione, La saluto cordialmente e attendo la Sua risposta sul blog.
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gentile collega
il legislatore ha previsto la possibilità di una retribuzione aggiuntiva su affidamenti extra compiti istituzionali. Ha lasciato alle singole università di definire il quantum del compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se la disponibilità non consente alcun onere di spesa corrente aggiuntivo, il quantum può anche essere zero. Ovviamente si crea una situazione di trattamento economico differenziato da sede a sede. E' un caso di evidente contrasto tra autonomia e stato giuridico. Lo stato giuridico dovrebbe fissare doveri e diritti anche retributivi. L'autonomia differenzia questi ultimi. Una vera completa autonomia dovrebbe lasciare libere le sedi di assumere e fissare diritti e doveri con contratto di tipo privatistico. In questo Paese è difficile che ciò possa realizzarsi. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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