domenica 24 aprile 2011

la legge Gelmini e il biennio di proroga in ruolo

Gentile Prof. Pagliarini,
sono una ricercatrice confermata che, con decreto rettorale ratificato dal
consiglio di amministrazione il 29 settembre del 2010 e trasmessomi con
nota
del 5 novembre 2010, ha ottenuto il prolungamento in servizio dii ruolo a
decorrere dal 1 novembre del 2011 e fino al 31 ottobre del 2013.
Attualmente la legge Gelmini, all'art. 25 dispone che tutti i provvedimenti
adottati dalle università ai sensi dell.art. 16 del d. lgs. 503/1992
decadono,
ad eccezione di quelli che hanno iniziato a produrre i loro effetti. Come
interpretare questa disposizione? L'adozione presa in considerazione
dall'art.
25 riguarda solo il decreto rettorale oppure la dizione < provvedimenti
adottati > riguarda anche quelli ratificati dal consiglio di
amministrazione e
poi notificati all'interessato? Sono tutti privi di efficacia? Anche quelli
per
i quali dal consiglio di amministrazione è stato concesso il relativo
finanziamento in bilancio?
Dall'università nessuna risposta, mi è stato detto soltanto di aspettare
fino
a luglio. Attesa, come si può immaginare, non certo piacevole,
nell'incertezza
di poter usufruire della proroga dei due anni di servizio, concessa con il
provvedimento citato.
La ringrazio per l'attenzione che vorrà prestarmi e La saluto cordialmente


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gentile collega
la legge Gelmini con l'art. 25 ha, di fatto, annullato tutti i decreti di
concessione dei due anni di proroga da farsi. In sostanza ha annullato
il diritto all'aspettativa concessa. Non sono stati annullati i decreti per
i quali il diritto è maturato, cioè alla data di entrata in vigore della
legge era già iniziato il biennio di proroga, per cui il diritto maturato non
poteva essere annullato, come da sentenze della Consulta. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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