Gent.mo Prof. Pagliarini,
con la presente sono a richiederLe un chiarimento in merito
all'applicazione della legge Gelmini. Io sono un tecnico amministrativo
assunto a tempo indeterminato dell'Università di Padova. Sono iscritta,
per la prima volta, al secondo anno di un dottorato senza borsa. Ho deciso
di non usufruire del congedo straordinario per 3 anni, come previsto dalla
legge 476 del 13 agosto 1984, sapendo che avrei comunque potuto usufruirne
in modo frazionato. Nell'arco del primo anno ho usufruito di circa un mese
e mezzo di aspettativa. Ora, al comma 3 dell'articolo 19 si cita "non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici
dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè
i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo".
Nel mio caso, come posso interpretare la legge? io non ho usufruito per un
anno del congedo, posso quindi ancora chiedere periordi frazionati?
ovviamente previa autorizzazione dell'amministrazione?
La ringrazio per la gentile e preziosa collaborazione.
Cordiamente,
xxxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
stando alla lettera dell'articolo citato della legge Gelmini, lei ha diritto
a chiedere il congedo, salvo concessione da parte dell'amministrazione.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 5 aprile 2011
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