Carissimo Prof. Pagliarani,
sono a domandarle se un dipendente di un ateneo, appartenente all'area Tecnico Amminsitrativa e Gestionale possa, alla luce della recente riforma, assumere contratti di collaborazione alla didattica in una facoltà dell'ateneo presso cui lavora.
Inoltre, se un eventuale passaggio all'area tecnica (ove possibile) possa favorire una tale prospettiva.
Chiederei oltretutto conferma (ma la norma sembra chiara in proposito: art. 23, commi 1 e 2) circa il fatto che:
1) i contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso, per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale non sono neppure oggi possibili per i dipendenti amministrativi delle università (comma 1);
2) i contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sono oggi possibili per i dipendenti amministrativi delle università (comma 2).
Grazie e buon lavoro.
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caro dottore
l'appartenenza o no all'area tecnica è ininfluente ai fini dell'attribuzione di un contratto. I contratti di cui al comma 1 dell'art.23 della legge Gelmini non possono essere attribuiti al personale dell'ateneo ma solo a personale di altre amministrazioni appositamente convenzionate. I contratti di cui al comma 2 possono essere attribuiti anche al personale dell'ateneo, con valutazione comparativa le cui procedure saranno fissate dai regolamenti di ateneo. I candidati devono possedere specifici requisiti scientifici e professionali ed è preferenziale il titolo di dottore di ricerca. Per l'attribuzione va emanato un bando ed espletato un regolare concorso. Non è possibile la chiamata diretta. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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