domenica 27 giugno 2010

ricostruzione carriera ex tecnico laureato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

nel ringraziarla vivamente per il prezioso lavoro che svolge, le vorrei
chiedere alcuni chiarimenti.

Dal 7 marzo 1992 al 31 agosto 2002 sono stato collaboratore tecnico. Dal
1 settembre 2002 sono ricercatore in base alla L. 4/99.

Dopo la pubblicazione della sentenza n.191/2008 della C.C., e
precisamente il 9/07/2008, ho fatto richiesta affinché mi venisse fatta
la ricostruzione di carriera e quindi il riconoscimento del periodo
svolto da tecnico laureato, in applicazione alla suddetta sentenza della
CC.

Ad oggi, dopo che sono state ottenute ben 4 delibere di Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione che andavano ad avviare e
chiudere l'iter richiesto, vengo a sapere che sarà tutto rimesso in
discussione perché è stato acquisito un parere dell'Avvocatura dello
Stato (di febbraio 2009) che recita: " Si sarebbe pertanto, dell'avviso
che gli effetti della sentenza della CC n. 191/08 non possono essere
estesi a coloro che non abbiano presentato richiesta di riconoscimento
del servizio pre-ruolo nel termine di un anno dalla nomina.

Per contro, sono venuto a conoscenza di una sentenza del TAR Emilia
Romagna n. 00271/09 del 16/03/2009, nel quale si dice che: "... tuttavia
detto servizio è stato riconosciuto dalla sentenza della CC 191/08 che,
per la sua portata retroattiva, deve trovare applicazione anche nel caso
in esame".

Per completezza le invio i pareri in merito a quanto detto del MIUR,
Avvocatura dello Stato e sentenza TAR Emilia Romagna.

Pertanto, gentilmente, le chiedo se tali pareri possano indurre la mia
Amministrazione Universitaria a bloccare tutto l’iter e quindi andare
per le vie legali o, essendo questi pareri, si possa andare avanti a
fronte delle delibere di SA e CdA e della spesa già prevista nel bilancio.

Nel ringraziarla vivamente, le porgo i miei più cordiali saluti.

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caro collega
scriva al rettore citando, o meglio allegando, la sentenza del TAR e la nota
del MIUR nella quale si dice che "non appare certo che possa essere
considerato perentorio il termine annuale per la presentazkone della
relativa istanza". Esistono sentenze, che non ho sottomano, per le quali
il termine di un anno per la presentazione della domanda di riconoscimento è
da intendersi come ordinatorio e non perentorio. Alla luce di quanto sopra
chieda all'amministrazione di evitarle un inutile, lungo e costoso ricorso
al TAR, di scontato successo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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