domenica 27 giugno 2010

mancato riconoscimento servizi pre ruolo a professore associato

Gentile Professore,
La ringrazio, innanzitutto, per le precise e puntuali informazioni che offrono un prezioso servizio a tutti noi. Le sottopongo il mio caso, non avendo trovato una situazione analoga tra quelle di argomento simile presentate da altri colleghi sul suo blog.


Dopo una lunga e complicata gestazione (si parla di circa quattro anni) l'Ateneo nel quale presto attualmente servizio come professore associato ha formulato una risposta alla mia richiesta, presentata al momento della conferma in ruolo (maggio 2006), di riconoscimento dei servizi precedentemente prestati presso altra sede (dal 1.1.91 al 14.3.00) in qualità di collaboratore tecnico (VII Q.F.) ai fini della carriera.

Come dichiarato dalla sezione Personale Docente dell'Ateneo:
La non riconoscibilità del servizio prestato presso il precedente Ateneo dal 1.1.91 al 14.3.00 è motivata dal fatto che il posto messo a suo tempo a concorso non può essere in alcun modo collegato all'ordinamento del personale T.A. fondato sul sistema delle carriere, ma esclusivamente a quello fondato su profili professionali e qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/80. Il bando, infatti:
a) citava nelle premesse il D.M. 20 maggio 1983, relativo alla normativa concorsuale per l'assunzione del personale di cui alle qualifiche del nuovo ordinamento;
b) citava nelle premesse la nota ministeriale n. 630 dd. 13.2.89, con la quale il Ministero competente aveva assegnato a quell'Ateneo, tra gli altri, "cinque posti di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria";
c) estendeva l'ammissione al concorso, oltre ai possessori del diploma di laurea (quale ero io all'epoca), anche ai possessori del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale" che avessero maturato quattro anni continuativi di attività lavorativa corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.

Il responso dell'Ateneo sembra basarsi non già sulla differenza nei profili di collaboratore e funzionario tecnico (argomento spesso usato in passato e oggi apparentemente accantonato alla luce di recenti osservazioni circa la evidente corrispondenza dei due profili nella definizione delle mansioni superiori, proprie dei vecchi tecnici laureati, tra tutte quelle contenute nella sentenza 191/2008 della Corte Costituzionale). Piuttosto, utilizza la simultanea ammissibilità, alla selezione concorsuale, di candidati con diploma (più quattro anni di attività professionale documentata) come argomento troncante qualsiasi istanza di riconoscibilità del servizio pre-ruolo.

Francamente, la decisione dell'Ateneo mi pare speciosa, in quanto mette in subordine il possesso del diploma di laurea alla possibilità che al concorso potessero accedere dei diplomati (cosa piuttosto frequente all'epoca, per favorire le progressioni interne di livello). Come ho tentato di far presente, io ero già laureato da anni al momento dell'espletamento del concorso e ho successivamente maturato i periodi di attività di ricerca (riconosciuti all'epoca dalla mia Facoltà di appartenenza) per poter accedere ai concorsi riservati previsti dalla legge 4/99 (per una serie di eventi, poi, non ho fruito dei benefici di tale legge presso il mio vecchio ateneo, ma ho scelto di trasferirmi con la mia famiglia presso la sede attuale, svolgendo la mia attività come ricercatore non confermato prima, e professore associato a tutt'oggi). Naturalmente, tutti gli ex-colleghi tecnici laureati, divenuti nel frattempo ricercatori o associati hanno visti riconosciuti i loro servizi pre-ruolo e non mi hanno nascosto la loro perplessità.

Alle mie reiterate richieste interlocutorie (e finora amichevoli) di chiarimenti, l'Ateneo ha risposto predisponendo un quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Medito seriamente di adire per vie legali con un ricorso al TAR, ma volevo prima avere la sua autorevole opinione
Con i Migliori Saluti


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caro collega
attenda di conoscere la risposta dell'Avvocatura, se negativa e non ragionevolmente e accettabilmente argomentata ricorra al TAR. Lei ha tutti i requisiti e gli elementi fissati dalla legge e dalla sentenza 191/08 della Consulta, per poter beneficiare del riconoscimento di quegli anni ai fini economici, oltre che giuridici. Cordialmente
Alberto Pagliarini

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