Carissimo Pagliarini,
l'art. 14 della Legge 311/58 recita tra l'altro:"I PROFESSORI COLLOCATI FUORI RUOLO, AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO ESSERE ELETTI O RIELETTI ALL'UFFICIO DI RETTORE O DI PRESIDE, DAL QUALE CESSANO ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, SE SI TRATTA DELLA CARICA DI PRESIDE; MENTRE, PER L'UFFICIO DI RETTORE, IL PROFESSORE CHE LO RICOPRE, NELL'ATTO CHE È COLLOCATO A RIPOSO NEI LIMITI DI ETÀ PUÒ CONTINUARE IN TALE UFFICIO FINO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO PER IL QUALE ERA STATO ELETTO."
Questa norma risulta ancora in vigore o e' stata abrogata da qualche altra?E' corretto interpretarla - nel quadro di riferimento attuale, anche in relazione alla concessione del biennio di permanenza in servizio - nel senso che il professore, che sia rettore al momento del pensionamento, va in pensione purtuttavia mantenendo la carica di rettore fino alla naturale scadenza del mandato?
Come sempre ti ringrazio e ti saluto cordialmente,
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caro xxxxxxxxxxx
la norma è ancora in vigore ed è stata utilizzata da diversi rettori. L'ha ritenuta valida anche il TAR Lazio con una sentenza del 2005. A Bari, alcuni anni fa il rettore in carica, professore fuori ruolo, pochi mesi prima della scadenza del mandato ha fatto anticipare le elezioni per il nuovo mandato ed è stato rieletto pochi mesi prima che compisse 75 anni, in posizione di fuori ruolo. Risultato: è rimasto in carica sino al compimento del 78° anno, da pensionato. Ovviamente, con l'eliminazione del fuori ruolo quella norma non ha più efficacia, Non ritengo che quella norma possa estendersi al caso in cui il rettore eletto si trovi a svolgere il biennio di proroga concesso dal precedente rettore o da se stesso. Sarebbe una evidente illegittima forzatura giuridica, riferendosi, la norma richiamata, alla specifica figura del professore fuori ruolo, non del professore in ruolo, sia pure prorogato. Un caro saluto
Alberto Pagliarini
lunedì 1 giugno 2009
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