Gent.le prof. Pagliarini,
un nostro professore associato all’atto della ricostruzione di carriera, chiede venga riconosciuto il periodo, precedente all’assunzione in qualità di professore, in cui era in comando presso il nostro Ateneo per “lo sviluppo di attività di ricerca, didattica integrativa e tutoria nell’ambito della Facoltà di……..…”
L’ente comandante era l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA), presso la quale il professore era inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto – cat. DS4 a tempo indeterminato; presso il nostro Ateneo durante il periodo di comando l’interessato è stato inquadrato nella categoria D – posizione economica D/4 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
E’ ipotizzabile un riconoscimento di servizio quale tecnico laureato?
Grazie per la cortesia
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
UFFICIO GESTIONE CARRIERE
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gentile Signora
la ricostruzione di carriera, in applicazione dell'art. 103 del DPR 382/80, può essere fatta in due modi. 1) applicando alla lettera il disposto del predetto articolo; è la procedura seguita da diverse sedi senza tener conto dell'evoluzione normativa avvenuta nel tempo di alcune figure giuridiche. 2) applicando il disposto del predetto articolo tenendo conto dell'evoluzione predetta che, come spesso accade, è stata ignorata dal legislatore che non ha provveduto ad adeguare correttamente la norma, come sarebbe stato doveroso fare nel rispetto dei legittimi diritti dei cittadini interessati, altrimenti penalizzati. La figura del tecnico laureato esistente alla data di emanazione del richiamato DPR, è scomparsa ed ha subito nel tempo modifiche di denominazione pur conservando le funzioni connesse a tale figura e, addirittura ampliandole per alcune. come nel caso del collaboratore tecnico o funzionario tecnico, laureato e coordinatore responsabile di alcuni servizi. Ovviamente i diritti connessi al servizio espletato da queste nuove figure non possono essere diversi da quelli espletati dalla preesistente figura di tecnico laureato, già riconosciuti dal legislatore nella richiamata norma non opportunamente adeguata. E' del tutto evidente che l'applicazione letterale della norma escude gli interessati dalla fruizione di tali diritti creando una evidente ingiustizia giuridica, che può essere sanata o con una sentenza della Consulta, come è accaduto per i ricercatori con la sentenza 191/2008, oppure utilizzando l'autonomia delle sedi e applicando la norma in maniera estensiva, ma con razionalità, tenendo conto dell'evoluzione della figura giuridica, invece che in maniera semplicemente letterale e restrittiva, senza tenere conto della inesistenza da anni della figura del tecnico laureato, sostitutita dallo stesso legislatore con altre figure giuridiche pienamente equipollenti, nelle funzioni e nei diritti, a quella soppressa.
Per quanto sopra e per doverosi motivi di giustizia amministrativa in materia di diritti soggettivi e positivi, ritengo debba essere applicata la procedura 2). cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 11 giugno 2009
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