giovedì 25 giugno 2009

aspettativa senza assegni per un contratto

Gent.mo prof. Pagliarini,
ricorro a lei perché nessuno sa darmi delle risposte sicure.
Mi scuso fin d'ora per la forma; ma l’ansia che mi crea la materia che devo affrontare non mi consente di scrivere meglio.
Mi presento.
Sono un docente a tempo indeterminato di scuola media superiore (classe A051). Terminato l’anno di prova, ho chiesto (e ottenuto) un congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa. Terminato il corso di dottorato (e discussa, quindi, la tesi), ho chiesto una aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca della durata di due anni (C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002). A novembre c.a. inizierò il secondo e ultimo anno di assegno; dopo di che dovrei tornare a scuola.
La domanda.
Posso rinunciare all’assegno per accettare un contratto a tempo determinato per due anni (rinnovabile fino a un max di 6 anni) per attività di ricerca e di didattica integrativa propostomi da una Università diversa da quella presso la quale al momento sono assegnista?
La normativa.
Il contratto può essere accettato da un docente di scuola superiore; la tipologia dell'assenza da scuola rientrerebbe nell' Esonero contrattisti università (ottenibile per la durata del contratto; previa richiesta dell'esonero totale dal servizio senza assegni), regolato dall' Art. 25, ultimo comma, D.P.R. n. 382/80 (Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni); art. 51, comma 6, L. 449/97 (Le università …, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca … Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni … in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (298), e successive modificazioni e integrazioni, nonché (c), in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (302), e successive modificazioni e integrazioni … I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati)
Il problema/i problemi
La difficoltà è creata dal comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), che recita come segue: "Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito".
Come dicevo sopra, io ho già usufruito per tre anni del congedo straordinario per dottorato di ricerca (con retribuzione da parte della scuola) e, senza soluzione di continuità, ho richiesto (e ottenuto) l'aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca biennale con decorrenza da giorno 1 novembre 2008.
Evidentemente, il dottorato di ricerca e l'assegno di ricerca costituiscono situazioni eccezionali (vd. C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002) e, in quanto tali, possono essere svolti senza soluzione di continuità; dunque, il comma 5 dell'art. 453 citato sopra non vale per il caso di dottorato, assegno, borsa post-dottorato.
Il quesito/ i quesiti
Se io volessi rinunciare all'assegno di ricerca (che rientra nei casi eccezionali) per accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa – di cui si diceva all'inizio –, mi creerebbe qualche impedimento il comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico riportato sopra? E soprattutto: cosa si intende per 'incarico'? Un contratto a tempo determinato è un 'incarico'? Dovrei prima ritornare a scuola per tre anni e poi eventualmente accettare una proposta del genere?
Una possibile soluzione?
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il periodo conclusivo del comma 6 dell'art. 51, L. 449/97 - che è poi la legge della quale ho usufruito per ottenere l'aspettativa per assegno di ricerca -: "I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati".
Visto che l'autorizzazione "a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti" è inserita all'interno della legge relativa a una categoria particolare di beneficiari di aspettativa (nella fattispecie, quella degli assegnisti di ricerca) e posto che l'assegno di ricerca (con il dottorato e le borse post-dottorato) costituisce una situazione eccezionale rispetto al comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, mi domando quanto segue: in nome di questa 'eccezionalità', posso rinunciare all'assegno di ricerca e, quindi, accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa senza che siano trascorsi i tre anni scolastici di cui parla il comma 5 dell'art. 453 e senza mettere a rischio il mio contratto a tempo indeterminato con la scuola?
Spero di essere stato chiaro
Grazie infinite
Cordiali saluti
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caro dottore
ritengo possibile rinunciare all'assegno di ricerca e accettare il contratto per attività di ricerca e didattica integrativa, comunicando tale sua decisione all'amministrazione scolastica perchè modifichi l'aspettativa senza assegni già concessa per l'assegno di ricerca, in aspettativa senza assegni per il contratto suddetto. L'aspettativa per il dottorato di ricerca è fissata da apposite leggi, è obbligatoria per l'amministrazione, a richiesta dell'interessato, ed è con assegni in mancanza di borsa di studio o per rinuncia della stessa. E' attribuita, quindi, con apposita legge per la frequenza di un dottorato che non è un incarico o un contratto. Pertanto, non può quell'aspettativa essere computata ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 453 del T. U. da lei citato. Il contratto è il primo degli incarichi che le viene attribuito, per cui ha diritto all'aspettativa senza assegni. cordialmente
Alberto Pagliarini

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Gent.mo Prof. Pagliarini,
Le scrivo perché la mia situazione è analoga a quella descritta nel post, ma - mi pare - non del tutto sovrapponibile. Sono infatti docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado e, dopo aver conseguito un secondo dottorato di ricerca (usufruendo di un Congedo straordiario per motivi di studio), sono rientrato a scuola. Poiché sto meditando se presentare domanda per partecipare a un concorso per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (3 anni), le chiederei se, a quanto le consta, in caso di superamento del concorso avrei diritto all'aspettativa per i 3 anni della durata del contratto. Grazie per la cortese attenzione,
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enrico ha detto...

Egregio Professore,
avrei anche io un quesito da sottoporle in merito ai dottorati.
Sono un docente a TI presso le scuole superiori e dovrei frequentare un corso di dottorato presso un'Università Pontificia.
Potrei usufruire del congedo straordinario retribuito, anche se il corso ha la durata minima di due anni, ma non precisamnete stabilita?
Grazie
Prof. Enrico Tormba