giovedì 31 marzo 2011

non rientra nel blocco lo scatto anticipato per nascita figlio

Caro Pagliarini,
>
> il nostro ufficio stipendi sta negando la concessione anticipata dello
> scatto stipendiale per maternità con la seguente motivazione: "ai sensi
> del combinato disposto dell'art. 9 commi 1 e 21 della norma sopra
> richiamata" cioe' la L. 30 luglio 2010, n. 122 "per il periodo 2011-2013
> lo stipendio dei dipendenti pubblici non potra' superare il trattamento
> ordinariamente spettante per il 2010, prevedendo per il personale in
> regime di diritto pubblico il congelamento degli scatti automatici e di
> tutti i benefici economici che si dovessero maturare nel corso del
> triennio".
>
> Ho letto le tue altre risposte sull'argomento ma non sono certo che
> comprendano pure l'impossibilita' di "superare il trattamento
> ordinariamente spettante per il 2010" e il congelamento "di tutti i
> benefici economici". A logica direi che anche questo aspetto non dovrebbe
> essere rilevante e che l'amministrazione dovrebbe comunque concedere lo
> scatto, visto il suo carattere di straordinarieta' (e in certo senso di
> premialità), ma certo le tue argomentazioni potranno essere piu'
> stringenti e sostanziali.
>
> Molte grazie e cari saluti,
>
>xxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------
caro xxxxxxxxxxxxx
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è dovuto ad una legge
speciale che ha concesso un premio al dipendente in occasione di un lieto
evento, come quello della nascita di un figlio. Non è, quindi, uno scatto automatico ma è dovuto ad un evento straordinario che produce effetti sulla dinamica retributiva. Nella formulazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 122/10 è espressamente prevista l'esclusione, dal trattamento ordinariamente spettante nel 2010, degli effetti economici prodotti da eventi straordinari, quale è, appunto, la nascita di un figlio.
A conferma di quanto sopra riporto di seguito il testo del comma 1 dell'art.
9 predetto. In conclusione lo scatto anticipato per la nascita di un figlio,
è dovuto. Diverse sedi lo concedono. Un cordiale saluto
Alberto Pagliarini

Art. 9
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo
8, comma 14.

Nessun commento: