Caro Prof. Pagliarini
Innanzitutto la ringrazio per la sua preziosissima opera di informazione e
per la chiarezza e precisione delle sue risposte.
Il quesito che le pongo e' il seguente: mentre mi e' chiaro che i
> professori associati non ex-stabilizzati, vanno in pensione a 65 anni
(senza l'opzione prevista dalla legge 230/05) oppure a 70 anni (68) con la
suddetta opzione (a secondo dell'interpretazione data dall'ateneo), non mi
e' chiaro cosa succeda per i professori ordinari nelle identiche
situazioni. Qualcuno sostiene che in base ad una certa norma tutti i
professori ordinari vanno in pensione a 70 anni a prescindere dalla
condizione di ex-stabilizzato o dall'esercizio dell'opzione Moratti, ma
nessuno e' stato in grado di fornirmi un riferimento normativo su cui
basare tale affermazione. E' fondata quest'affermazione e su quale norma
si basa?
Cordiali saluti e di nuovo mille grazie
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gentile collega
riporto le leggi sul fuori ruolo e sul pensionamento dei professori ordinari
in vigore prima della legge Gelmini.
1) Il DPR 382/80 all'art. 19 stabilisce: "I professori ordinari sono
collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo
cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo."
Questa norma vale per i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80.
2) La legge 7/8/1990 n. 239 ha stabilito che il collocamento fuori ruolo dei
docenti di cui all'art. 19 del DPR 382/80
"è opzionale fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età."
Per la predetta legge i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80,
vanno in pensione a 70 anni, ma possono chiedere a domanda di essere
collocati fuori ruolo a partire dal compimento del 65esimo
anno di età.
Pertanto l'opzione per la legge Moratti, che fissa a 70 anni il
pensionamento dei professori ordinari e associati, è del tutto inutile ai
fini del pensionamento dei professori ordinari, poiché il loro pensionamento era
già fissato al compimento del 70esimo anno di età.
La legge Gelmini non ha abrogato le predette norme in materia di
pensionamento, ma ha solo eliminato i due anni di proroga in
ruolo, con l'art. 25. Il fuori ruolo era stato già eliminato a partire dal
2010 dalla finanziaria 2008, legge 244/2007, art. 2, comma 434.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 8 marzo 2011
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