Caro Pagliarini,
>
> il nostro ufficio stipendi sta negando la concessione anticipata dello
> scatto stipendiale per maternità con la seguente motivazione: "ai sensi
> del combinato disposto dell'art. 9 commi 1 e 21 della norma sopra
> richiamata" cioe' la L. 30 luglio 2010, n. 122 "per il periodo 2011-2013
> lo stipendio dei dipendenti pubblici non potra' superare il trattamento
> ordinariamente spettante per il 2010, prevedendo per il personale in
> regime di diritto pubblico il congelamento degli scatti automatici e di
> tutti i benefici economici che si dovessero maturare nel corso del
> triennio".
>
> Ho letto le tue altre risposte sull'argomento ma non sono certo che
> comprendano pure l'impossibilita' di "superare il trattamento
> ordinariamente spettante per il 2010" e il congelamento "di tutti i
> benefici economici". A logica direi che anche questo aspetto non dovrebbe
> essere rilevante e che l'amministrazione dovrebbe comunque concedere lo
> scatto, visto il suo carattere di straordinarieta' (e in certo senso di
> premialità), ma certo le tue argomentazioni potranno essere piu'
> stringenti e sostanziali.
>
> Molte grazie e cari saluti,
>
>xxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------
caro xxxxxxxxxxxxx
lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è dovuto ad una legge
speciale che ha concesso un premio al dipendente in occasione di un lieto
evento, come quello della nascita di un figlio. Non è, quindi, uno scatto automatico ma è dovuto ad un evento straordinario che produce effetti sulla dinamica retributiva. Nella formulazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 122/10 è espressamente prevista l'esclusione, dal trattamento ordinariamente spettante nel 2010, degli effetti economici prodotti da eventi straordinari, quale è, appunto, la nascita di un figlio.
A conferma di quanto sopra riporto di seguito il testo del comma 1 dell'art.
9 predetto. In conclusione lo scatto anticipato per la nascita di un figlio,
è dovuto. Diverse sedi lo concedono. Un cordiale saluto
Alberto Pagliarini
Art. 9
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo
8, comma 14.
giovedì 31 marzo 2011
comunicazione di addebito oper mancato preavviso
Gentilissimo prof. Pagliarini,
Ho vinto un concorso da ricercatore a tempo indeterminato (RTI) presso l’Università di xxxxxxxxx ed ho effettuato la presa di servizio il giorno 31/12/2010.
Dal momento che stavo svolgendo il lavoro di ricercatore a tempo determinato (RTD) presso l’Università di xxxxxxxxxxx ho dato le dimissioni volontarie appena ho saputo della convocazione per la presa di servizio. Ora, con una lettera raccomandata (che allego), l’Ateneo di xxxxxxxxxxxx mi chiede di restituire 1724,61 euro che deriverebbero dalla differenza tra l’addebito per mancato preavviso delle dimissioni da RTD (€ 2520,42) meno il TFR che, invece, mi spettava (€ 955,28).
Il mio contratto da RTD presso l’Università di Firenze, all’art.6, effettivamente recitava che “AI di fuori dei casi per giusta causa, il lavoratore potrà recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro dando un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso, il Dipartimento/Centro ha il diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso” e quindi, evidentemente, il funzionario ha applicato la disposizione (file allegato).
Mi chiedo però se il mio caso non rientri in quella giusta causa di cui parla l’art. 2119 c.c., primo comma (ove vi sia “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”) dal momento che ero impossibilitato a dare le dimissioni pena il creare una anomala situazione di doppia dipendenza (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) o rinunciare a presentarmi a xxxxxxxxxxxxx e perdere il lavoro.
Non potevo neppure dare le dimissioni con il richiesto preavviso di 30 giorni visto che la convocazione per la presa di servizio presso l’Ateneo di xxxxxxxxxx mi è arrivata con solo undici giorni di preavviso (allegato).
Mi consiglia di rivolgermi ad un sindacato? Pensa ci siano gli estremi per un ricorso?
La ringrazio per un cortese consiglio.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------------
caro dottore
ritengo ci siano i motivi di giusta causa per cui non può essere applicato l'art. 6 del contratto. Le si può attribuire, però, una negligenza per non aver avvertito l'amministrazione di essere in attesa di nomina a RTI e di conseguenti dimissioni connesse con la notifica della stessa. Comunque provi a scrivere al rettore chiarendo i motivi di giusta causa per cui non dovrebbe essere applicato l'art. 6 del contratto RTD. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Ho vinto un concorso da ricercatore a tempo indeterminato (RTI) presso l’Università di xxxxxxxxx ed ho effettuato la presa di servizio il giorno 31/12/2010.
Dal momento che stavo svolgendo il lavoro di ricercatore a tempo determinato (RTD) presso l’Università di xxxxxxxxxxx ho dato le dimissioni volontarie appena ho saputo della convocazione per la presa di servizio. Ora, con una lettera raccomandata (che allego), l’Ateneo di xxxxxxxxxxxx mi chiede di restituire 1724,61 euro che deriverebbero dalla differenza tra l’addebito per mancato preavviso delle dimissioni da RTD (€ 2520,42) meno il TFR che, invece, mi spettava (€ 955,28).
Il mio contratto da RTD presso l’Università di Firenze, all’art.6, effettivamente recitava che “AI di fuori dei casi per giusta causa, il lavoratore potrà recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro dando un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso, il Dipartimento/Centro ha il diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso” e quindi, evidentemente, il funzionario ha applicato la disposizione (file allegato).
Mi chiedo però se il mio caso non rientri in quella giusta causa di cui parla l’art. 2119 c.c., primo comma (ove vi sia “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”) dal momento che ero impossibilitato a dare le dimissioni pena il creare una anomala situazione di doppia dipendenza (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) o rinunciare a presentarmi a xxxxxxxxxxxxx e perdere il lavoro.
Non potevo neppure dare le dimissioni con il richiesto preavviso di 30 giorni visto che la convocazione per la presa di servizio presso l’Ateneo di xxxxxxxxxx mi è arrivata con solo undici giorni di preavviso (allegato).
Mi consiglia di rivolgermi ad un sindacato? Pensa ci siano gli estremi per un ricorso?
La ringrazio per un cortese consiglio.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ritengo ci siano i motivi di giusta causa per cui non può essere applicato l'art. 6 del contratto. Le si può attribuire, però, una negligenza per non aver avvertito l'amministrazione di essere in attesa di nomina a RTI e di conseguenti dimissioni connesse con la notifica della stessa. Comunque provi a scrivere al rettore chiarendo i motivi di giusta causa per cui non dovrebbe essere applicato l'art. 6 del contratto RTD. Cordialmente
Alberto Pagliarini
annullamento opzione legge Moratti
Gent.le prof. Pagliairni,
sono un prof. Associato. Vorrei sapere se, una volta richiesta l’opzione alla legge Moratti (servizio fino a 70 anni), se ne può chiedere l’annullamento.
Grazie
Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------
caro collega
l'opzione comporta l'acquisizione accettata di diritti e doveri che non possono essere modificati facendo un passo indietro. Ritengo, pertanto, non sia possibile chiedere l'annullamento dell'opzione esercitata consapevolmente, salvo una diversa interpretazione data dai funzionari di qualche sede, in forza dell'autonomia interpretativa e applicativa delle norme. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un prof. Associato. Vorrei sapere se, una volta richiesta l’opzione alla legge Moratti (servizio fino a 70 anni), se ne può chiedere l’annullamento.
Grazie
Un cordiale saluto
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
l'opzione comporta l'acquisizione accettata di diritti e doveri che non possono essere modificati facendo un passo indietro. Ritengo, pertanto, non sia possibile chiedere l'annullamento dell'opzione esercitata consapevolmente, salvo una diversa interpretazione data dai funzionari di qualche sede, in forza dell'autonomia interpretativa e applicativa delle norme. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 26 marzo 2011
tempi per ricorso al TAR su decreto approvazione atti concorso
Chiar.mo Prof. Pagliarini,
mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxxx, sono un avvocato, e ho letto alcuni stralci del Suo blog, davvero ben curato e utilissimo.
Una rapida domanda in ordine ad un dubbio - puramente giuridico - che mi cruccia, nella speranza che Lei abbia la gentilezza ed il tempo per aiutarmi.
Il mio quesito: secondo Lei, da quale momento inizia a decorrere il termine di impugnazione giurisdizionale del decreto Rettorale di approvazione della procedura di valutazione comparativa relativa ai concorsi per l'accesso alla nomina a professore ordinario?
Nè la legge 210/98, nè il D.p.r. 117/2000 dicono alcunchè. Nel caso che mi interessa, nemmeno il bando di concorso ed il provvedimento stesso recano indicazioni utili.
Le fasi finali della procedura che mi interessa sono state le seguenti:
- relazione finale della commissione valutatrice
- emanazione del decreto rettorale
- pubblicazione dello stesso sull'Albo di Ateneo
- comunicazione dello stesso mediante nota protocollata al candidato
Nel totale silenzio normativo, io azzarderei pertanto questa interpretazione, sulla scorta dell'art. 41 del nuovo codice del processo amministrativo, e nell'ottica maggiormente garantista del ricorrente:
il termine per il ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente decorre - quantomeno - dal momento della piena conoscenza che il candidato abbia avuto del provvedimento finale. Quindi, il ricorrente deve notificare (o quantomeno richiedere la notifica) del ricorso all'Amministrazione ed ai controinteresati entro 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione mediante nota protocollata.
O forse inizia a decorrere addirittura da un momento successivo (eventuale pubblicazione del provvedimento sulla GU)???
Mi dica se condivide tale ragionamento, o se ho preso qualche clamorosa cantonata. Spero che la Sua gentilezza e la Sua esperienza possano aiutarmi!
La ringrazio in anticipo per l'attenzione e mi scuso del disturbo eventualmente recato.
Cordiali Saluti
avv. xxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------
caro Avvocato
per prassi consolidata il ricorso al Tar va fatto entro 60 giorni dalla comunicazione protocollata del decreto rettorale di approvazione
degli atti della commissione, perché si impugna la validità di quel decreto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxxx, sono un avvocato, e ho letto alcuni stralci del Suo blog, davvero ben curato e utilissimo.
Una rapida domanda in ordine ad un dubbio - puramente giuridico - che mi cruccia, nella speranza che Lei abbia la gentilezza ed il tempo per aiutarmi.
Il mio quesito: secondo Lei, da quale momento inizia a decorrere il termine di impugnazione giurisdizionale del decreto Rettorale di approvazione della procedura di valutazione comparativa relativa ai concorsi per l'accesso alla nomina a professore ordinario?
Nè la legge 210/98, nè il D.p.r. 117/2000 dicono alcunchè. Nel caso che mi interessa, nemmeno il bando di concorso ed il provvedimento stesso recano indicazioni utili.
Le fasi finali della procedura che mi interessa sono state le seguenti:
- relazione finale della commissione valutatrice
- emanazione del decreto rettorale
- pubblicazione dello stesso sull'Albo di Ateneo
- comunicazione dello stesso mediante nota protocollata al candidato
Nel totale silenzio normativo, io azzarderei pertanto questa interpretazione, sulla scorta dell'art. 41 del nuovo codice del processo amministrativo, e nell'ottica maggiormente garantista del ricorrente:
il termine per il ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente decorre - quantomeno - dal momento della piena conoscenza che il candidato abbia avuto del provvedimento finale. Quindi, il ricorrente deve notificare (o quantomeno richiedere la notifica) del ricorso all'Amministrazione ed ai controinteresati entro 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione mediante nota protocollata.
O forse inizia a decorrere addirittura da un momento successivo (eventuale pubblicazione del provvedimento sulla GU)???
Mi dica se condivide tale ragionamento, o se ho preso qualche clamorosa cantonata. Spero che la Sua gentilezza e la Sua esperienza possano aiutarmi!
La ringrazio in anticipo per l'attenzione e mi scuso del disturbo eventualmente recato.
Cordiali Saluti
avv. xxxxxxxxxxxxxxx
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caro Avvocato
per prassi consolidata il ricorso al Tar va fatto entro 60 giorni dalla comunicazione protocollata del decreto rettorale di approvazione
degli atti della commissione, perché si impugna la validità di quel decreto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 17 marzo 2011
sul rinvio assunzioni vincitori concorso
Gentile prof. Pagliarini,
le scrivo per avere la sua opinione in merito all'immissione in ruolo di
ricercatori, vincitori di concorsi nelle ultime tornate banditi dalla mia
sede (xxxxxxxxxxxxxxxx), la cui assunzione è tata sospesa poiché
l'ateneo ha sforato la quota del 90%.
Le allego il quesito posto da un avvocato che rappresenterebbe gli
interessati in un eventuale contenzioso.
Ritengo che un suo contributo possa essere utile non solo al caso specifico
ma a tutti gli utenti di UNILEX che si trovano in situazioni analoghe.
Nel rigraziarla per l'attenzione, la saluto con viva cordialità.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------
caro dottore
ritengo che il richiamo della legge 1/09 nel bando, aveva lo scopo di
anticipare che a conclusione del concorso non si sarebbe proceduto alla
immediata assunzione dei vincitori, nel caso di sussistenza dei vincoli alla assunzione stabiliti dalla predetta legge. A concorso concluso il rettore ha approvato gli atti del concorso e proceduto alla individuazione dei vincitori rinviando la assunzione effettiva a causa della richiamata legge. Resta comunque valido il diritto alla assunzione e presa di servizio da perfezionarsi quando saranno rimossi i vincoli all'assunzione. Molte sedi si sono trovate a dover agire in tal modo e l'assunzione reale, in alcune sedi, è avvenuta anche dopo un anno. Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo per avere la sua opinione in merito all'immissione in ruolo di
ricercatori, vincitori di concorsi nelle ultime tornate banditi dalla mia
sede (xxxxxxxxxxxxxxxx), la cui assunzione è tata sospesa poiché
l'ateneo ha sforato la quota del 90%.
Le allego il quesito posto da un avvocato che rappresenterebbe gli
interessati in un eventuale contenzioso.
Ritengo che un suo contributo possa essere utile non solo al caso specifico
ma a tutti gli utenti di UNILEX che si trovano in situazioni analoghe.
Nel rigraziarla per l'attenzione, la saluto con viva cordialità.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ritengo che il richiamo della legge 1/09 nel bando, aveva lo scopo di
anticipare che a conclusione del concorso non si sarebbe proceduto alla
immediata assunzione dei vincitori, nel caso di sussistenza dei vincoli alla assunzione stabiliti dalla predetta legge. A concorso concluso il rettore ha approvato gli atti del concorso e proceduto alla individuazione dei vincitori rinviando la assunzione effettiva a causa della richiamata legge. Resta comunque valido il diritto alla assunzione e presa di servizio da perfezionarsi quando saranno rimossi i vincoli all'assunzione. Molte sedi si sono trovate a dover agire in tal modo e l'assunzione reale, in alcune sedi, è avvenuta anche dopo un anno. Cordialmente
Alberto Pagliarini
mercoledì 16 marzo 2011
sul pensionamento nel 2011 o nel 2013
Gentilissimo Prof. Pagliarini,
nel farLe i complimenti vivissimi per il Suo indispensabile blog, Le chiedo
un parere e un consiglio sulla mia posizione:
sono un ricercatore "anziano" (anche per mia scelta) di 63 anni, con, al 30
novembre 2011, 40 anni di contributi (compresi i 4 anni di riscatto laurea);
potrei rimanere in servizio fino a tutto l'a. a. 2012-2013, compiendo i 65
anni l'11 novembre 2012.
Potrei anche presentare le dimissioni a fine 2011.
Devo dire che sono molto combattuto perché il lavoro oltre che piacermi non
mi pesa affatto, ma temo al contempo eventuali penalizzazioni su TFS e
pensione.
Lei è in grado di darmi un consiglio?
La ringrazio di cuore rinnovandoLe la mia stima.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------------
caro collega
ai fini dell'importo della pensione nulla cambia andando in pensione alla
fine del 2011 o del 2013, perché a causa del blocco della retribuzione a
dicembre 2010 il calcolo della pensione è comunque effettuato sulla retribuzione al 2010.
Ai fini della liquidazione perde due anni se va in pensione nel 2011, li
guadagna se va in pensione nel 2013, con un vantaggio economico di circa 7.000 euro lordi.
Le ultime modifiche in tema di pensione e TFS, diventato TFR da gennaio
2011,non saranno ritoccate durante il triennio di blocco. Decida in conseguenza.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
nel farLe i complimenti vivissimi per il Suo indispensabile blog, Le chiedo
un parere e un consiglio sulla mia posizione:
sono un ricercatore "anziano" (anche per mia scelta) di 63 anni, con, al 30
novembre 2011, 40 anni di contributi (compresi i 4 anni di riscatto laurea);
potrei rimanere in servizio fino a tutto l'a. a. 2012-2013, compiendo i 65
anni l'11 novembre 2012.
Potrei anche presentare le dimissioni a fine 2011.
Devo dire che sono molto combattuto perché il lavoro oltre che piacermi non
mi pesa affatto, ma temo al contempo eventuali penalizzazioni su TFS e
pensione.
Lei è in grado di darmi un consiglio?
La ringrazio di cuore rinnovandoLe la mia stima.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
ai fini dell'importo della pensione nulla cambia andando in pensione alla
fine del 2011 o del 2013, perché a causa del blocco della retribuzione a
dicembre 2010 il calcolo della pensione è comunque effettuato sulla retribuzione al 2010.
Ai fini della liquidazione perde due anni se va in pensione nel 2011, li
guadagna se va in pensione nel 2013, con un vantaggio economico di circa 7.000 euro lordi.
Le ultime modifiche in tema di pensione e TFS, diventato TFR da gennaio
2011,non saranno ritoccate durante il triennio di blocco. Decida in conseguenza.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
domenica 13 marzo 2011
scatto anticipato per nascita figlio e blocco scatti
Ho visto il suo post sul blog a
http://albertopagliarini.blogspot.com/2011/02/scatto-anticipato-per-nascita-figlio-e.html ma la risposta e' col condizionale, e quindi le pongo lo stesso la questione e aggiungo alcune considerazioni, che forse possono aiutare ad avere una risposta senza condizionali. In data 28/1/2011 mi e' nata una figlia. Quando ho chiesto alla mia amministrazione (Universita' di Udine) se avevo diritto allo scatto anticipato, la risposta e' stata: Lo scatto anticipato, nel triennio 2011-2013 non viene attribuito a seguito del D.L. 78/2010 (blocco degli stipendi per la Pubblica Amministrazione). Non sono un giurista, ma questo mi pare un errore. E' vero che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge dice: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. Ma il D.L e' stato convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e li' si trova: All'articolo 9: al comma 1, le parole: «in godimento nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 8, comma 14»; E secondo me "al netto" significa "con l'eccezione", e la nascita di un figlio rientra fra gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva" (e in effetti subito dopo si cita la maternita'). Ho ragione? Basta questo per dire che gli scatti anticipati per nascita figlio sono sicuramente dovuti? Comunque come mi conviene comportarmi? Fare la domanda formale? Grazie, per l'eventuale risposta e per il suo utilissimo lavoro. Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------
caro collega
ho usato il condizionale perché ci sono sedi che considerano e altre che non considerano rientrante nel blocco degli scatti, lo scatto anticipato per la nascita di un figlio. Io ritengo vada attribuito indipendentemente dal blocco perché dovuto ad una legge speciale che concede un premio per il lieto evento. Peraltro le modifiche apportate all'art. 9 in sede di conversione confermano la convinzione da me già espressa prima della conversione in legge. Produca formale domanda di concessione dello scatto richiamando l'art. 9 come modificato dalla legge di conversione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
http://albertopagliarini.blogspot.com/2011/02/scatto-anticipato-per-nascita-figlio-e.html ma la risposta e' col condizionale, e quindi le pongo lo stesso la questione e aggiungo alcune considerazioni, che forse possono aiutare ad avere una risposta senza condizionali. In data 28/1/2011 mi e' nata una figlia. Quando ho chiesto alla mia amministrazione (Universita' di Udine) se avevo diritto allo scatto anticipato, la risposta e' stata: Lo scatto anticipato, nel triennio 2011-2013 non viene attribuito a seguito del D.L. 78/2010 (blocco degli stipendi per la Pubblica Amministrazione). Non sono un giurista, ma questo mi pare un errore. E' vero che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge dice: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. Ma il D.L e' stato convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e li' si trova: All'articolo 9: al comma 1, le parole: «in godimento nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'articolo 8, comma 14»; E secondo me "al netto" significa "con l'eccezione", e la nascita di un figlio rientra fra gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva" (e in effetti subito dopo si cita la maternita'). Ho ragione? Basta questo per dire che gli scatti anticipati per nascita figlio sono sicuramente dovuti? Comunque come mi conviene comportarmi? Fare la domanda formale? Grazie, per l'eventuale risposta e per il suo utilissimo lavoro. Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
ho usato il condizionale perché ci sono sedi che considerano e altre che non considerano rientrante nel blocco degli scatti, lo scatto anticipato per la nascita di un figlio. Io ritengo vada attribuito indipendentemente dal blocco perché dovuto ad una legge speciale che concede un premio per il lieto evento. Peraltro le modifiche apportate all'art. 9 in sede di conversione confermano la convinzione da me già espressa prima della conversione in legge. Produca formale domanda di concessione dello scatto richiamando l'art. 9 come modificato dalla legge di conversione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sulla perseguibilità dei ritardi nella emanazione dei decreti delegati
Gent.mo Prof. Pagliarini,
come lei sa, c’è molta sfiducia sulla possibilità che i decreti, delegati dalla legge Gelmini, siano emanati e, in caso affermativo, in tempi ragionevoli.
Le chiedo allora, da ignorante in materia, se sia possibile effettuare una qualche azione legale verso il ministero a causa del non rispetto di tempi, stabiliti dalla legge. Tale ritardo infatti configura un evidente danno per tutti coloro che hanno legittime aspettative di carriera.
Penso ad esempio ad una sorta di “class action” contro il ministero.
Mi rendo conto dell’ipotesi alquanto azzardata ma mi permetto di chiederle ugualmente un suo autorevole parere.
La ringrazio molto,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------------
caro collega
comprendo le legittime aspettative di carriera di molti docenti, ma nello specifico un ricorso coinvolgerebbe non uno ma più ministeri, MIUR, Economia, Funzione Pubblica
e in qualche caso anche il Governo. Le leggi emanate dal parlamento sono piene di impegni temporali di decreti attuativi da emanare che non hanno mai visto luce. Ritengo non siano ammissibili. Occorre invece che sindacati della docenza, rettori, organi di governo degli atenei, facoltà, premano sul governo e sul ministro del MIUR per il rispetto dei tempi di emanazione dei diversi decreti e regolamenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini
come lei sa, c’è molta sfiducia sulla possibilità che i decreti, delegati dalla legge Gelmini, siano emanati e, in caso affermativo, in tempi ragionevoli.
Le chiedo allora, da ignorante in materia, se sia possibile effettuare una qualche azione legale verso il ministero a causa del non rispetto di tempi, stabiliti dalla legge. Tale ritardo infatti configura un evidente danno per tutti coloro che hanno legittime aspettative di carriera.
Penso ad esempio ad una sorta di “class action” contro il ministero.
Mi rendo conto dell’ipotesi alquanto azzardata ma mi permetto di chiederle ugualmente un suo autorevole parere.
La ringrazio molto,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
comprendo le legittime aspettative di carriera di molti docenti, ma nello specifico un ricorso coinvolgerebbe non uno ma più ministeri, MIUR, Economia, Funzione Pubblica
e in qualche caso anche il Governo. Le leggi emanate dal parlamento sono piene di impegni temporali di decreti attuativi da emanare che non hanno mai visto luce. Ritengo non siano ammissibili. Occorre invece che sindacati della docenza, rettori, organi di governo degli atenei, facoltà, premano sul governo e sul ministro del MIUR per il rispetto dei tempi di emanazione dei diversi decreti e regolamenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 12 marzo 2011
opzione per la legge Gelmini per i professori straordinari
Caro Prof. Pagliarini,
ho preso servizio come straordinario il 22 dicembre del 2010 e così sono
stato inquadrato. Mi chiedo se
con l'entrata in vigore della legge Gelmini il mio inquadramento resterà
quello di straordinario fino alla
conferma, oppure se esiste la possibilità di optare immediatament per
l'inquadramento previsto dalla
nuova legge.
La ringrazio per la sua disponibilità e per l'utilissimo servizio che lei
fornisce con il suo blog
xxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------
caro collega
l'art.8, comma 3, punto c) della legge Gelmini, prevede la possibilità di
opzione al nuovo stato giuridico. Occorre aspettare il regolamento
che il governo dovrà adottare entro sei mesi, cioè entro luglio, per
conoscere le modalità di opzione e la specifica applicazione dell'intero
comma 3 che, per comodità, riporto di seguito. Cordialmente
Alberto Pagliarini
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza
pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge,
secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente
per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente
rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime
previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
ho preso servizio come straordinario il 22 dicembre del 2010 e così sono
stato inquadrato. Mi chiedo se
con l'entrata in vigore della legge Gelmini il mio inquadramento resterà
quello di straordinario fino alla
conferma, oppure se esiste la possibilità di optare immediatament per
l'inquadramento previsto dalla
nuova legge.
La ringrazio per la sua disponibilità e per l'utilissimo servizio che lei
fornisce con il suo blog
xxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------
caro collega
l'art.8, comma 3, punto c) della legge Gelmini, prevede la possibilità di
opzione al nuovo stato giuridico. Occorre aspettare il regolamento
che il governo dovrà adottare entro sei mesi, cioè entro luglio, per
conoscere le modalità di opzione e la specifica applicazione dell'intero
comma 3 che, per comodità, riporto di seguito. Cordialmente
Alberto Pagliarini
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza
pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge,
secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente
per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente
rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime
previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
martedì 8 marzo 2011
età pensionamento professori ordinari
Caro Prof. Pagliarini
Innanzitutto la ringrazio per la sua preziosissima opera di informazione e
per la chiarezza e precisione delle sue risposte.
Il quesito che le pongo e' il seguente: mentre mi e' chiaro che i
> professori associati non ex-stabilizzati, vanno in pensione a 65 anni
(senza l'opzione prevista dalla legge 230/05) oppure a 70 anni (68) con la
suddetta opzione (a secondo dell'interpretazione data dall'ateneo), non mi
e' chiaro cosa succeda per i professori ordinari nelle identiche
situazioni. Qualcuno sostiene che in base ad una certa norma tutti i
professori ordinari vanno in pensione a 70 anni a prescindere dalla
condizione di ex-stabilizzato o dall'esercizio dell'opzione Moratti, ma
nessuno e' stato in grado di fornirmi un riferimento normativo su cui
basare tale affermazione. E' fondata quest'affermazione e su quale norma
si basa?
Cordiali saluti e di nuovo mille grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------
gentile collega
riporto le leggi sul fuori ruolo e sul pensionamento dei professori ordinari
in vigore prima della legge Gelmini.
1) Il DPR 382/80 all'art. 19 stabilisce: "I professori ordinari sono
collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo
cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo."
Questa norma vale per i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80.
2) La legge 7/8/1990 n. 239 ha stabilito che il collocamento fuori ruolo dei
docenti di cui all'art. 19 del DPR 382/80
"è opzionale fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età."
Per la predetta legge i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80,
vanno in pensione a 70 anni, ma possono chiedere a domanda di essere
collocati fuori ruolo a partire dal compimento del 65esimo
anno di età.
Pertanto l'opzione per la legge Moratti, che fissa a 70 anni il
pensionamento dei professori ordinari e associati, è del tutto inutile ai
fini del pensionamento dei professori ordinari, poiché il loro pensionamento era
già fissato al compimento del 70esimo anno di età.
La legge Gelmini non ha abrogato le predette norme in materia di
pensionamento, ma ha solo eliminato i due anni di proroga in
ruolo, con l'art. 25. Il fuori ruolo era stato già eliminato a partire dal
2010 dalla finanziaria 2008, legge 244/2007, art. 2, comma 434.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
Innanzitutto la ringrazio per la sua preziosissima opera di informazione e
per la chiarezza e precisione delle sue risposte.
Il quesito che le pongo e' il seguente: mentre mi e' chiaro che i
> professori associati non ex-stabilizzati, vanno in pensione a 65 anni
(senza l'opzione prevista dalla legge 230/05) oppure a 70 anni (68) con la
suddetta opzione (a secondo dell'interpretazione data dall'ateneo), non mi
e' chiaro cosa succeda per i professori ordinari nelle identiche
situazioni. Qualcuno sostiene che in base ad una certa norma tutti i
professori ordinari vanno in pensione a 70 anni a prescindere dalla
condizione di ex-stabilizzato o dall'esercizio dell'opzione Moratti, ma
nessuno e' stato in grado di fornirmi un riferimento normativo su cui
basare tale affermazione. E' fondata quest'affermazione e su quale norma
si basa?
Cordiali saluti e di nuovo mille grazie
xxxxxxxxxxxxxxxx
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gentile collega
riporto le leggi sul fuori ruolo e sul pensionamento dei professori ordinari
in vigore prima della legge Gelmini.
1) Il DPR 382/80 all'art. 19 stabilisce: "I professori ordinari sono
collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo
cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo."
Questa norma vale per i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80.
2) La legge 7/8/1990 n. 239 ha stabilito che il collocamento fuori ruolo dei
docenti di cui all'art. 19 del DPR 382/80
"è opzionale fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età."
Per la predetta legge i professori ordinari entrati in ruolo con regolare
concorso bandito dopo l'entrata in vigore del DPR 382/80,
vanno in pensione a 70 anni, ma possono chiedere a domanda di essere
collocati fuori ruolo a partire dal compimento del 65esimo
anno di età.
Pertanto l'opzione per la legge Moratti, che fissa a 70 anni il
pensionamento dei professori ordinari e associati, è del tutto inutile ai
fini del pensionamento dei professori ordinari, poiché il loro pensionamento era
già fissato al compimento del 70esimo anno di età.
La legge Gelmini non ha abrogato le predette norme in materia di
pensionamento, ma ha solo eliminato i due anni di proroga in
ruolo, con l'art. 25. Il fuori ruolo era stato già eliminato a partire dal
2010 dalla finanziaria 2008, legge 244/2007, art. 2, comma 434.
Cordialmente
Alberto Pagliarini
venerdì 4 marzo 2011
età di pensionamento per gli associati
Caro Pagliarini,
sono stato chiamato come associato dalla mia Facolta' il 27-12-2004 e successivamente confermato in data 02-05-2008, dopo essere entrato in ruolo a 33 anni come ricercatore nel 01-07-1995. Considerando un riscatto parziale di 4 anni della laurea, maturero' 40 anni di contributi al 70mo anno di eta' (incrociando le dita).
Ultimamente si e' manifestato del fermento (sito CIPUR) sulla possibilita' di chiedere opzione secondo la nuova legge "Moratti" 230/05 per evitare il taglio al 65mo anno di eta' di pensionamento, infatti: fra i vari emendamenti recepiti nella L. 240/10 (Legge “Gelmini”) in particolare figura la non abrogazione, prima prevista dal DDL 3687/C (comma 8, punto c, dell’art. 25) varato dal Senato, del comma 17 dell’art. 1 della L. 230/05. In tal modo i Professori associati (non ex stabilizzati) mediante l’opzione per il regime previsto dall’art.1 della legge n. 230/05 (Legge Moratti) possono andare in pensione a 70 anni. L’alternativa, per chi non ha optato e non ritenesse di farlo, resta il vedersi ridotta l’età di pensionamento al 65.mo anno d’età.
Le domande sono le seguenti:
1) indipendentemente dall'opzione esercitata, i cosiddetti "tagli" al 65mo anno di eta' colpiscono anche chi non ha maturato i famosi 40 anni di contributi? Se si' e' epurazione. Se invece fosse no, il riscatto potrebbe essere determinante per decidere l'anno di pensionamento?
2) nella mia situazione conviene l'opzione?
3) nel caso di opzione per la 230/05, quale sara' effettivamente la mia eta' di pensionamento e potrebbe esserci relazione con le normative di ateneo?
Per ultimo, un sentito ringraziamento ad un collega, Pagliarini, da anni riferimento costante e gratuito di una categoria (e soprattutto di chi compie fino in fondo il proprio dovere) che da una parte ha subito negli ultimi anni un dileggio sistematico e scientifico del proprio ruolo e dall'altra ha perso ogni voce e capacita' di rispondere secondo la ragione.
Arrivederci e grazie
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------------------
caro collega
i professori associati con il vecchio stato giuridico, andavano in pensione a 70 anni, comprensivi di due anni di proroga in ruolo e tre di fuori ruolo. Essendo stato eliminato il fuori ruolo e i due anni di proroga non più concessi dalle università, vanno in pensione al compimento dei 65 anni di età. Optando per la legge Moratti, cosa ancora possibile, i professori associati, indipendentemente dagli anni di contributi versati, vanno in pensione a 70 anni o a 68 per quelle sedi che ritengono di non riconoscere i due anni di proroga inclusi nei 70. Ci sono state diverse sentenze di TAR favorevoli ai ricorrenti che hanno stabilito illegittimo il pensionamento a 68 anni. Pertanto, per i professori associati con il vecchio stato giuridico, l'unica possibilità di andare in pensione a 70 anni è data dall'opzione alla legge Moratti. La convenienza di esercitare l'opzione dipende dall'interessato che può andare in pensione a 65 anni con una pensione e una buonuscita ridotte rispetto a quelle maturate andando in pensione a 70 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono stato chiamato come associato dalla mia Facolta' il 27-12-2004 e successivamente confermato in data 02-05-2008, dopo essere entrato in ruolo a 33 anni come ricercatore nel 01-07-1995. Considerando un riscatto parziale di 4 anni della laurea, maturero' 40 anni di contributi al 70mo anno di eta' (incrociando le dita).
Ultimamente si e' manifestato del fermento (sito CIPUR) sulla possibilita' di chiedere opzione secondo la nuova legge "Moratti" 230/05 per evitare il taglio al 65mo anno di eta' di pensionamento, infatti: fra i vari emendamenti recepiti nella L. 240/10 (Legge “Gelmini”) in particolare figura la non abrogazione, prima prevista dal DDL 3687/C (comma 8, punto c, dell’art. 25) varato dal Senato, del comma 17 dell’art. 1 della L. 230/05. In tal modo i Professori associati (non ex stabilizzati) mediante l’opzione per il regime previsto dall’art.1 della legge n. 230/05 (Legge Moratti) possono andare in pensione a 70 anni. L’alternativa, per chi non ha optato e non ritenesse di farlo, resta il vedersi ridotta l’età di pensionamento al 65.mo anno d’età.
Le domande sono le seguenti:
1) indipendentemente dall'opzione esercitata, i cosiddetti "tagli" al 65mo anno di eta' colpiscono anche chi non ha maturato i famosi 40 anni di contributi? Se si' e' epurazione. Se invece fosse no, il riscatto potrebbe essere determinante per decidere l'anno di pensionamento?
2) nella mia situazione conviene l'opzione?
3) nel caso di opzione per la 230/05, quale sara' effettivamente la mia eta' di pensionamento e potrebbe esserci relazione con le normative di ateneo?
Per ultimo, un sentito ringraziamento ad un collega, Pagliarini, da anni riferimento costante e gratuito di una categoria (e soprattutto di chi compie fino in fondo il proprio dovere) che da una parte ha subito negli ultimi anni un dileggio sistematico e scientifico del proprio ruolo e dall'altra ha perso ogni voce e capacita' di rispondere secondo la ragione.
Arrivederci e grazie
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
i professori associati con il vecchio stato giuridico, andavano in pensione a 70 anni, comprensivi di due anni di proroga in ruolo e tre di fuori ruolo. Essendo stato eliminato il fuori ruolo e i due anni di proroga non più concessi dalle università, vanno in pensione al compimento dei 65 anni di età. Optando per la legge Moratti, cosa ancora possibile, i professori associati, indipendentemente dagli anni di contributi versati, vanno in pensione a 70 anni o a 68 per quelle sedi che ritengono di non riconoscere i due anni di proroga inclusi nei 70. Ci sono state diverse sentenze di TAR favorevoli ai ricorrenti che hanno stabilito illegittimo il pensionamento a 68 anni. Pertanto, per i professori associati con il vecchio stato giuridico, l'unica possibilità di andare in pensione a 70 anni è data dall'opzione alla legge Moratti. La convenienza di esercitare l'opzione dipende dall'interessato che può andare in pensione a 65 anni con una pensione e una buonuscita ridotte rispetto a quelle maturate andando in pensione a 70 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 3 marzo 2011
composizione commissioni concorsi
Gentile prof Pagliarini,
le scrivo a proposito della composizione delle commissioni di concorso (per PA e PO) ai sensi della legge 240/2010 (legge Gelmini)
Leggendo la lettera i) del comma 3) dell'art. 16 della legge (riporto il testo di seguito), sembrerebbe che potranno essere certi di avere un commissario presente nella commissione di un determinatro settore concorsuale soltanto quei settori scientifico disciplinari a cui afferiscono almeno trenta PO.
Se tale interpretazione è corretta, ne consegue che gli ssd con meno di 30 PO avranno solo una probabilità derivante dal sorteggio di avere propri commissari all'interno della commissione.
Le sembra corretto quanto ho scritto?
La ringrazio molto, e la saluto cordialmente, mario varcamonti
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed
allegati agli atti della procedura;
Prof. Mario Varcamonti
--------------------------------------------------------------
caro collega
la lista dei docenti da sorteggiare è costituita dai professori ordinari dei settori scientifico-disciplinari che rientrano nel settore concorsuale, abbiano fatto domanda ed abbiano i requisiti previsti al punto h) del comma 3 dell'art. 16. La lettera i) prevede che il sorteggio assicuri la presenza nella commissione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari. Non dice la procedure per realizzare il sorteggio.
Presumibilmente le procedure saranno fissate nel decreto che dovrà essere emanato entro 90 giorni, come previsto nel comma 2. Dovrà essere, a mio avviso, previsto un meccanismo tale da non escludere, a priori, i docenti di un settore scientifico-disciplinare con meno di 30 ordinari. Questo per evidenti motivi di correttezza e per evitare che i docenti di un settore scientifico-disciplinare, che potrebbe essere quello più attinente al settore concorsuale, siano esclusi. Cordialmente
Alberto Pagliarini
le scrivo a proposito della composizione delle commissioni di concorso (per PA e PO) ai sensi della legge 240/2010 (legge Gelmini)
Leggendo la lettera i) del comma 3) dell'art. 16 della legge (riporto il testo di seguito), sembrerebbe che potranno essere certi di avere un commissario presente nella commissione di un determinatro settore concorsuale soltanto quei settori scientifico disciplinari a cui afferiscono almeno trenta PO.
Se tale interpretazione è corretta, ne consegue che gli ssd con meno di 30 PO avranno solo una probabilità derivante dal sorteggio di avere propri commissari all'interno della commissione.
Le sembra corretto quanto ho scritto?
La ringrazio molto, e la saluto cordialmente, mario varcamonti
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed
allegati agli atti della procedura;
Prof. Mario Varcamonti
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caro collega
la lista dei docenti da sorteggiare è costituita dai professori ordinari dei settori scientifico-disciplinari che rientrano nel settore concorsuale, abbiano fatto domanda ed abbiano i requisiti previsti al punto h) del comma 3 dell'art. 16. La lettera i) prevede che il sorteggio assicuri la presenza nella commissione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari. Non dice la procedure per realizzare il sorteggio.
Presumibilmente le procedure saranno fissate nel decreto che dovrà essere emanato entro 90 giorni, come previsto nel comma 2. Dovrà essere, a mio avviso, previsto un meccanismo tale da non escludere, a priori, i docenti di un settore scientifico-disciplinare con meno di 30 ordinari. Questo per evidenti motivi di correttezza e per evitare che i docenti di un settore scientifico-disciplinare, che potrebbe essere quello più attinente al settore concorsuale, siano esclusi. Cordialmente
Alberto Pagliarini
arretrati in tassazione separata e interessi legali
Caro pagliarini,
sono un associato a xxxxxxxxxxx.
Nell’autunno 1998 ho completato il mio triennio da ricercatore e, nei termini previsti dalla normativa vigente, ho chiesto il riconoscimento dei 2/3 degli anni di dottorato ai fini previdenziali e della carriera. Visto che in quel periodo mi stavo trasferendo dall’università di xxxxxxxx a quella di xxxxxxxx, i due atenei si sono “palleggiati” la mia domanda, fino a che la norma di legge è stata modificata, eliminando questa mia facoltà. I due atenei si sono dichiarati a questo punto ambedue impossibilitati a effettuare il riconoscimento richiesto.
Sono quindi ricorso in giudizio presso il tar, che di recente si è espresso con sentenza a me favorevole, condannando anche gli atenei al pagamento delle spese legali. Ho due quesiti:
1) Come devo fare per ottenere la tassazione separata per gli arretrati non percepiti dal 1998 ad oggi?
2) Posso richiedere il pagamento degli interessi legali ? come posso fare?
La ringrazio fin d’ora per il suo parere
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------
caro collega
gli arretrati dovrebbero andare d'ufficio in tassazione separata. Le conviene, comunque, fare domanda al rettore chiedendo espressamente che gli arretrati siano considerati, ai fini fiscali,in tassazione separata, come previsto dalle norme fiscali vigenti. Per quanto attiene gli interessi legali, se non espressamente previsti nella sentenza, non saranno corrisposti dall'amministrazione. Dovevano essere richiesti nell'impostazione del ricorso. Ovviamente non conviene fare un ulteriore ricorso. Comunque, nella domanda al rettore includa anche la richiesta degli interessi legali. Cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un associato a xxxxxxxxxxx.
Nell’autunno 1998 ho completato il mio triennio da ricercatore e, nei termini previsti dalla normativa vigente, ho chiesto il riconoscimento dei 2/3 degli anni di dottorato ai fini previdenziali e della carriera. Visto che in quel periodo mi stavo trasferendo dall’università di xxxxxxxx a quella di xxxxxxxx, i due atenei si sono “palleggiati” la mia domanda, fino a che la norma di legge è stata modificata, eliminando questa mia facoltà. I due atenei si sono dichiarati a questo punto ambedue impossibilitati a effettuare il riconoscimento richiesto.
Sono quindi ricorso in giudizio presso il tar, che di recente si è espresso con sentenza a me favorevole, condannando anche gli atenei al pagamento delle spese legali. Ho due quesiti:
1) Come devo fare per ottenere la tassazione separata per gli arretrati non percepiti dal 1998 ad oggi?
2) Posso richiedere il pagamento degli interessi legali ? come posso fare?
La ringrazio fin d’ora per il suo parere
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxx
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caro collega
gli arretrati dovrebbero andare d'ufficio in tassazione separata. Le conviene, comunque, fare domanda al rettore chiedendo espressamente che gli arretrati siano considerati, ai fini fiscali,in tassazione separata, come previsto dalle norme fiscali vigenti. Per quanto attiene gli interessi legali, se non espressamente previsti nella sentenza, non saranno corrisposti dall'amministrazione. Dovevano essere richiesti nell'impostazione del ricorso. Ovviamente non conviene fare un ulteriore ricorso. Comunque, nella domanda al rettore includa anche la richiesta degli interessi legali. Cordialmente
Alberto Pagliarini
primo scatto a un ricercatore non confermato
Gentilissimo collega,
ti scrivo, come tanti, per sottoporti un mio dubbio.
Sono un ricercatore non confermato, a novembre avrò la conferma. Il famoso scatto della conferma (che adesso è frazionato, parte dopo il primo anno e parte al conseguimento della conferma), stando così le norme finanziarie, mi verrà corrisposto o no?
Nessuno sa rispodermi precisamente.
Ti ringranzio anticipatamente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------
caro collega
i ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte promesso di eliminare le evidenti iniquità contenute nel blocco degli scatti, in particolare quelle che penalizzano i giovani ricercatori. Sin qui non lo hanno fatto.
Se non ci saranno correttivi lo scatto dopo il primo anno non le sarà corrisposto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
ti scrivo, come tanti, per sottoporti un mio dubbio.
Sono un ricercatore non confermato, a novembre avrò la conferma. Il famoso scatto della conferma (che adesso è frazionato, parte dopo il primo anno e parte al conseguimento della conferma), stando così le norme finanziarie, mi verrà corrisposto o no?
Nessuno sa rispodermi precisamente.
Ti ringranzio anticipatamente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
i ministri Tremonti e Gelmini hanno più volte promesso di eliminare le evidenti iniquità contenute nel blocco degli scatti, in particolare quelle che penalizzano i giovani ricercatori. Sin qui non lo hanno fatto.
Se non ci saranno correttivi lo scatto dopo il primo anno non le sarà corrisposto. Cordialmente
Alberto Pagliarini
martedì 1 marzo 2011
ancora sul blocco degli scatti
Utile la spiegazione.
Grazie.
- Colgo l'occasione per chiedere altra spiegazione: gli aumenti ISTAT non sono soppressi, vero?
Saranno gli unici aumenti per questi prossimi tre anni?
- Lo scatto ex biennale, l'ultimo di questa serie, che maturerà dopo il 1 gennaio 2014, sarà senza o con valutazione di merito?
- Tutti i triennali successivi saranno con valutazione di merito, giusto?
Molte cordialità e ringraziamenti
xxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------
caro collega
il blocco della retribuzione è totale, cioè la retribuzione percepita nel 2010 resterà costante per tutto il triennio 2011 - 2013. Pertanto anche gli aumenti annuali ISTAT sono soppressi nel triennio.
L'ultimo scatto biennale attribuito prima del 2011, sarà bloccato a partire dal
2011, completerà la maturazione biennale dopo il 2014 e sarà attribuito senza alcuna valutazione. I successivi scatti saranno triennali e attribuiti previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
Grazie.
- Colgo l'occasione per chiedere altra spiegazione: gli aumenti ISTAT non sono soppressi, vero?
Saranno gli unici aumenti per questi prossimi tre anni?
- Lo scatto ex biennale, l'ultimo di questa serie, che maturerà dopo il 1 gennaio 2014, sarà senza o con valutazione di merito?
- Tutti i triennali successivi saranno con valutazione di merito, giusto?
Molte cordialità e ringraziamenti
xxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
il blocco della retribuzione è totale, cioè la retribuzione percepita nel 2010 resterà costante per tutto il triennio 2011 - 2013. Pertanto anche gli aumenti annuali ISTAT sono soppressi nel triennio.
L'ultimo scatto biennale attribuito prima del 2011, sarà bloccato a partire dal
2011, completerà la maturazione biennale dopo il 2014 e sarà attribuito senza alcuna valutazione. I successivi scatti saranno triennali e attribuiti previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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