Buon giorno prof. Pagliarini,
sono un membro del Consiglio Direttivo di xxxxxxxxxxxx. Sono anche rappresentante dei Ricercatori nel CdA, proprio per il CNU.
Avrei un quesito da porle. In seno al CdA si è discusso sulla modifica del regolamento per le attività svolte in conto terzi.
Il regolamento è stato approvato a settembre e nel CdA di domani è proposta un'ulteriore modifica. C'è un punto "incriminato". Qualche consigliere sostiene che il Regolamento come appare è troppo restrittivo nei confronti dei docenti a Tempo Definito. Questi consiglieri voteranno contro la modifica e vorrebbero che io facessi lo stesso. Il nostro Rettore ha in realtà dato rassicurazioni, e per quanto mi è stato possibile documentarmi, io non ci vedo nulla di scorretto. Ma sono un chimico (ahimé in questo caso) e mi perdo nei meandri della legge. Si fa riferimento in particolare dall’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Le allego il Regolamento; gli articoli messi in discussione sono soprattutto il 2 ed il 3. Le sarei grato se potesse fornirmi un suo parere. La ringrazio davvero molto.
Cordiali saluti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
un regolamento non può prevaricare una legge. Se ciò accade si appalesa un eccesso di potere e un docente a cui vengono sottratti diritti sanciti dalla legge ma annullati dal regolamento, può benissimo impugnare il regolamento con certezza di riconoscimento del diritto negato. Per i docenti a tempo definito il comma 4 dell'art. 11 del DPR 382/80, tuttora in vigore, prevede: "Il regime d'impegno a tempo definito: a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria." In forza del citato punto b) , l'unica incompatibilità per attività esterna, per il docente a tempo definito, è quella dell'esercizio del commercio e dell'industria. Non si può, quindi, per regolamento vietare una qualsiasi attività esterna a un docente a tempo definito, salvo che l'attività non sia in conflitto di interessi o comunque in contrasto con i fini e i compiti dell'università. Se il regolamento è approvato nel rispetto di quanto sopra scritto è pienamente legittimo, in caso contrario è viziato perché contra legem e per abuso di potere, pertanto illegittimo e impugnabile nella parte in cui ciò si verifica. Cordialmente
Alberto Pagliarini
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1 commento:
Gent.mo Prof. Pagliarini,
a tal proposito, mi ponevo il seguente quesito:
Un docente a tempo definito può partecipare a un bando per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa bandito dalla stessa Università cui appartiene?
Grazie della risposta
Cordiali saluti
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