Gentile Prof. Pagliarini,
Sono un ricercatore universitario confermato e padre di tre figli, dicui l'ultimo di due mesi.
Nel complimentarmi per la puntualità e precisione delle sue risposte eper il servizio prestato alla comunità, le sottopongo un dubbio sultema in oggetto non del tutto chiaritomi nelle precedenti discussionidel blog.
Mi scuso sin d'ora se mi lancio in argomentazioni giuridiche di cui in realtà so e capisco ben poco.Il Regio Decreto 1542 del 1937 stabilisce che per i docentiuniversitari gli "aumenti periodici" si considerano maturati a partiredal mese di nascita del proprio figlio. Questo per me significa che, per un ricercatore confermato, valel'anticipo della classe successiva (l'aumento periodico è la classe),ovvero l'aumento dell'8% sullo stipendio della classe 00.Invece mi pare di capire che le amministrazioni applichino (è questoil caso anche della mia università) il 2,5% di aumento. La motivazionedi tale aliquota risiede, a quanto ho letto sul presente blog,nell'art. 25 del D.P.R. n. 509 del 1979, che recita che "al personalecivile dello stato" "in caso di nascita di figli è concessa unamaggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50%...". Tuttaviail suddetto decreto 509, per come riportato nel titolo dello stesso,"disciplina il rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici,di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, etc." e la legge n. 70 del1975 al comma 2 dell'art. 1, ESCLUDE dal campo di applicazione dellalegge stessa, le università (oltre ad altri enti pubblici).In conclusione, dalla rassegna su esposta, io intendo che l'aliquotadel 2,50% andrebbe applicata ad altre categorie di dipendenti pubblici(quelle cui si applica la legge 70 del 1975), mentre per i docenti universitari dovrebbe valere la regola generale dell' "aumentoperiodico" fissata dal R.D.L. 1542 del 1937, ovvero il passaggio diclasse (l'8%, per intenderci).In cosa sbaglio? Fiducioso delle sue cortesi delucidazioni, le porgo i mieiCordiali saluti
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caro collega
non sbaglia in nulla. Lo scatto automatico biennale di cui ha diritto un docente viene anticipato per la nascita di un figlio. Non altro tipo o entità di scatto non esistente per un docente universitario, può essere anticipato, ma solo quello automatico biennale previsto nella progressione economica del docenti. Le norme da lei citate valgono, esclusi i docenti universitari, per tutto il pubblico impiego. cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 25 giugno 2009
inardinamento in un corso senza alcun insegnamento
Gentile prof. Pagliarini
Sono un professore associato che a partire dal prossimo anno accademico sarà incardinato sul corso di laurea in informatica della mia Facoltà. Ad oggi sono incardinato sul corso di laurea in Biologia della stessa Facoltà.
Il nuovo incardinamento avverrà senza un cambiamento dei corsi a me assegnati. Attualmente sono titolare del corso corso di Matematica a Sc. Biologiche e l'anno prossimo continuerò ad essere titolare lo stesso corso, senza che nessun altro corso, tra quelli ufficiali previsti dall'ordinamento degli studi, mi sia stato affidato ad Informatica. Preciso che
- tengo per affidamento di ateneo un altro corso in altra facoltà dello stesso ateneo;
- successimanente alla comunicazione del nuovo incardimento (deciso per questioni di requisiti minimi) ho chiesto, di mia iniziativa, di tenere un corso per crediti a scelta pad informatica. Tale corso non è un corso del mio settore scientifico disciplinare e, secondo il regolamento della nostra facoltà, sarà effettivamente attivato solo su richiesta di un numero sufficiente di studenti.
Poiché la mia università distingue tra il corso di titolarità e corsi tenuti per affidamento (di facoltà o di ateneo), le pongo il quesito se è possibile essere incardinato su un corso di laurea senza essere titolare di un corso su questo corso di laurea? Detta altrimenti, è possibile essere incardinato in un corso di laurea e avere come corso di titolarità su altro corso di laurea (sia pure della stessa facoltà)?
Il preside di facoltà, a una mia precisa richiesta, ha risposto "pur avendo io stesso qualche perplessità ritengo che al momento non si possa fare diversamente. La tua titolarità rimane sull'insegnamento di Matematica di Scienze Biologiche."
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxx
P.S. Mi congratulo per la sua bella rubrica.
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caro collega
con le nuove norme che fissano requisiti minimi per mantenere attivato un corso o per attivarne uno nuovo, le facoltà, per un corso attivato che non ha i requisiti minimi previsti, cioè numero minimo di professori di ruolo per il corso, stanno incardinando i docenti afferenti alla facoltà, in modo tale da rispettare i requisiti predetti, per evitare la disattivazione del corso. Peraltro un docente è di ruolo presso un Ateneo, assegnato ad una facoltà e da questa incardinato nel corso di laurea presso il quale il docente ha la titolarità d'insegnamento. La procedura adottata dalle facoltà per evitare la chiusura di un corso, è solo un escamotage, all'italiana maniera, per aggirare una norma, A rigore ha un vizio di legittimità. Pur tuttavia le sedi la utilizzano. Vi è di più. Alcune sedi, stanno disattivando corsi che si ritrovano, come secondo indirizzo, presso un altro corso attivo della stessa facoltà. Sembra che per evitare questa apparente disattivazione, il MIUR emanerà una circolare con la quale specificherà che il requisito dei 4 docenti di ruolo per ciascun anno di un corso di laurea, debba valere anche per i corsi di diverso indirizzo in uno stesso corso di laurea. E' proprio difficile, come ha sostenuto qualche ministro, imbrigliare la fantasia delle facoltà nell'applicazione non rigorosa delle norme. Il preside si limita a dire che ha qualche perplessita ma non può fare diversamente. Lo fa perché convinto che nessuno produrrà ricorso contro tale procedura. Se, come suppongo, la procedura dilagherà nelle sedi, è probabile che il MIUR possa intervenire chiarendo ulteriormente che i 4 docenti di ruolo predetti debbano essere titolari di una disciplina del corso e incardinati sul corso. Vedremo quello che accadrà. cordialmente
Alberto Pagliarini
Sono un professore associato che a partire dal prossimo anno accademico sarà incardinato sul corso di laurea in informatica della mia Facoltà. Ad oggi sono incardinato sul corso di laurea in Biologia della stessa Facoltà.
Il nuovo incardinamento avverrà senza un cambiamento dei corsi a me assegnati. Attualmente sono titolare del corso corso di Matematica a Sc. Biologiche e l'anno prossimo continuerò ad essere titolare lo stesso corso, senza che nessun altro corso, tra quelli ufficiali previsti dall'ordinamento degli studi, mi sia stato affidato ad Informatica. Preciso che
- tengo per affidamento di ateneo un altro corso in altra facoltà dello stesso ateneo;
- successimanente alla comunicazione del nuovo incardimento (deciso per questioni di requisiti minimi) ho chiesto, di mia iniziativa, di tenere un corso per crediti a scelta pad informatica. Tale corso non è un corso del mio settore scientifico disciplinare e, secondo il regolamento della nostra facoltà, sarà effettivamente attivato solo su richiesta di un numero sufficiente di studenti.
Poiché la mia università distingue tra il corso di titolarità e corsi tenuti per affidamento (di facoltà o di ateneo), le pongo il quesito se è possibile essere incardinato su un corso di laurea senza essere titolare di un corso su questo corso di laurea? Detta altrimenti, è possibile essere incardinato in un corso di laurea e avere come corso di titolarità su altro corso di laurea (sia pure della stessa facoltà)?
Il preside di facoltà, a una mia precisa richiesta, ha risposto "pur avendo io stesso qualche perplessità ritengo che al momento non si possa fare diversamente. La tua titolarità rimane sull'insegnamento di Matematica di Scienze Biologiche."
Cordiali saluti
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P.S. Mi congratulo per la sua bella rubrica.
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caro collega
con le nuove norme che fissano requisiti minimi per mantenere attivato un corso o per attivarne uno nuovo, le facoltà, per un corso attivato che non ha i requisiti minimi previsti, cioè numero minimo di professori di ruolo per il corso, stanno incardinando i docenti afferenti alla facoltà, in modo tale da rispettare i requisiti predetti, per evitare la disattivazione del corso. Peraltro un docente è di ruolo presso un Ateneo, assegnato ad una facoltà e da questa incardinato nel corso di laurea presso il quale il docente ha la titolarità d'insegnamento. La procedura adottata dalle facoltà per evitare la chiusura di un corso, è solo un escamotage, all'italiana maniera, per aggirare una norma, A rigore ha un vizio di legittimità. Pur tuttavia le sedi la utilizzano. Vi è di più. Alcune sedi, stanno disattivando corsi che si ritrovano, come secondo indirizzo, presso un altro corso attivo della stessa facoltà. Sembra che per evitare questa apparente disattivazione, il MIUR emanerà una circolare con la quale specificherà che il requisito dei 4 docenti di ruolo per ciascun anno di un corso di laurea, debba valere anche per i corsi di diverso indirizzo in uno stesso corso di laurea. E' proprio difficile, come ha sostenuto qualche ministro, imbrigliare la fantasia delle facoltà nell'applicazione non rigorosa delle norme. Il preside si limita a dire che ha qualche perplessita ma non può fare diversamente. Lo fa perché convinto che nessuno produrrà ricorso contro tale procedura. Se, come suppongo, la procedura dilagherà nelle sedi, è probabile che il MIUR possa intervenire chiarendo ulteriormente che i 4 docenti di ruolo predetti debbano essere titolari di una disciplina del corso e incardinati sul corso. Vedremo quello che accadrà. cordialmente
Alberto Pagliarini
aspettativa senza assegni per un contratto
Gent.mo prof. Pagliarini,
ricorro a lei perché nessuno sa darmi delle risposte sicure.
Mi scuso fin d'ora per la forma; ma l’ansia che mi crea la materia che devo affrontare non mi consente di scrivere meglio.
Mi presento.
Sono un docente a tempo indeterminato di scuola media superiore (classe A051). Terminato l’anno di prova, ho chiesto (e ottenuto) un congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa. Terminato il corso di dottorato (e discussa, quindi, la tesi), ho chiesto una aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca della durata di due anni (C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002). A novembre c.a. inizierò il secondo e ultimo anno di assegno; dopo di che dovrei tornare a scuola.
La domanda.
Posso rinunciare all’assegno per accettare un contratto a tempo determinato per due anni (rinnovabile fino a un max di 6 anni) per attività di ricerca e di didattica integrativa propostomi da una Università diversa da quella presso la quale al momento sono assegnista?
La normativa.
Il contratto può essere accettato da un docente di scuola superiore; la tipologia dell'assenza da scuola rientrerebbe nell' Esonero contrattisti università (ottenibile per la durata del contratto; previa richiesta dell'esonero totale dal servizio senza assegni), regolato dall' Art. 25, ultimo comma, D.P.R. n. 382/80 (Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni); art. 51, comma 6, L. 449/97 (Le università …, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca … Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni … in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (298), e successive modificazioni e integrazioni, nonché (c), in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (302), e successive modificazioni e integrazioni … I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati)
Il problema/i problemi
La difficoltà è creata dal comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), che recita come segue: "Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito".
Come dicevo sopra, io ho già usufruito per tre anni del congedo straordinario per dottorato di ricerca (con retribuzione da parte della scuola) e, senza soluzione di continuità, ho richiesto (e ottenuto) l'aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca biennale con decorrenza da giorno 1 novembre 2008.
Evidentemente, il dottorato di ricerca e l'assegno di ricerca costituiscono situazioni eccezionali (vd. C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002) e, in quanto tali, possono essere svolti senza soluzione di continuità; dunque, il comma 5 dell'art. 453 citato sopra non vale per il caso di dottorato, assegno, borsa post-dottorato.
Il quesito/ i quesiti
Se io volessi rinunciare all'assegno di ricerca (che rientra nei casi eccezionali) per accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa – di cui si diceva all'inizio –, mi creerebbe qualche impedimento il comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico riportato sopra? E soprattutto: cosa si intende per 'incarico'? Un contratto a tempo determinato è un 'incarico'? Dovrei prima ritornare a scuola per tre anni e poi eventualmente accettare una proposta del genere?
Una possibile soluzione?
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il periodo conclusivo del comma 6 dell'art. 51, L. 449/97 - che è poi la legge della quale ho usufruito per ottenere l'aspettativa per assegno di ricerca -: "I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati".
Visto che l'autorizzazione "a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti" è inserita all'interno della legge relativa a una categoria particolare di beneficiari di aspettativa (nella fattispecie, quella degli assegnisti di ricerca) e posto che l'assegno di ricerca (con il dottorato e le borse post-dottorato) costituisce una situazione eccezionale rispetto al comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, mi domando quanto segue: in nome di questa 'eccezionalità', posso rinunciare all'assegno di ricerca e, quindi, accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa senza che siano trascorsi i tre anni scolastici di cui parla il comma 5 dell'art. 453 e senza mettere a rischio il mio contratto a tempo indeterminato con la scuola?
Spero di essere stato chiaro
Grazie infinite
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
ritengo possibile rinunciare all'assegno di ricerca e accettare il contratto per attività di ricerca e didattica integrativa, comunicando tale sua decisione all'amministrazione scolastica perchè modifichi l'aspettativa senza assegni già concessa per l'assegno di ricerca, in aspettativa senza assegni per il contratto suddetto. L'aspettativa per il dottorato di ricerca è fissata da apposite leggi, è obbligatoria per l'amministrazione, a richiesta dell'interessato, ed è con assegni in mancanza di borsa di studio o per rinuncia della stessa. E' attribuita, quindi, con apposita legge per la frequenza di un dottorato che non è un incarico o un contratto. Pertanto, non può quell'aspettativa essere computata ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 453 del T. U. da lei citato. Il contratto è il primo degli incarichi che le viene attribuito, per cui ha diritto all'aspettativa senza assegni. cordialmente
Alberto Pagliarini
ricorro a lei perché nessuno sa darmi delle risposte sicure.
Mi scuso fin d'ora per la forma; ma l’ansia che mi crea la materia che devo affrontare non mi consente di scrivere meglio.
Mi presento.
Sono un docente a tempo indeterminato di scuola media superiore (classe A051). Terminato l’anno di prova, ho chiesto (e ottenuto) un congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa. Terminato il corso di dottorato (e discussa, quindi, la tesi), ho chiesto una aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca della durata di due anni (C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002). A novembre c.a. inizierò il secondo e ultimo anno di assegno; dopo di che dovrei tornare a scuola.
La domanda.
Posso rinunciare all’assegno per accettare un contratto a tempo determinato per due anni (rinnovabile fino a un max di 6 anni) per attività di ricerca e di didattica integrativa propostomi da una Università diversa da quella presso la quale al momento sono assegnista?
La normativa.
Il contratto può essere accettato da un docente di scuola superiore; la tipologia dell'assenza da scuola rientrerebbe nell' Esonero contrattisti università (ottenibile per la durata del contratto; previa richiesta dell'esonero totale dal servizio senza assegni), regolato dall' Art. 25, ultimo comma, D.P.R. n. 382/80 (Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni); art. 51, comma 6, L. 449/97 (Le università …, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca … Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni … in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (298), e successive modificazioni e integrazioni, nonché (c), in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (302), e successive modificazioni e integrazioni … I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati)
Il problema/i problemi
La difficoltà è creata dal comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), che recita come segue: "Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito".
Come dicevo sopra, io ho già usufruito per tre anni del congedo straordinario per dottorato di ricerca (con retribuzione da parte della scuola) e, senza soluzione di continuità, ho richiesto (e ottenuto) l'aspettativa senza assegni perché vincitore di un assegno di ricerca biennale con decorrenza da giorno 1 novembre 2008.
Evidentemente, il dottorato di ricerca e l'assegno di ricerca costituiscono situazioni eccezionali (vd. C.M. n. 120 - Prot.D.G.P.S.A./Uff.VII/ 4510 - 2002) e, in quanto tali, possono essere svolti senza soluzione di continuità; dunque, il comma 5 dell'art. 453 citato sopra non vale per il caso di dottorato, assegno, borsa post-dottorato.
Il quesito/ i quesiti
Se io volessi rinunciare all'assegno di ricerca (che rientra nei casi eccezionali) per accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa – di cui si diceva all'inizio –, mi creerebbe qualche impedimento il comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico riportato sopra? E soprattutto: cosa si intende per 'incarico'? Un contratto a tempo determinato è un 'incarico'? Dovrei prima ritornare a scuola per tre anni e poi eventualmente accettare una proposta del genere?
Una possibile soluzione?
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il periodo conclusivo del comma 6 dell'art. 51, L. 449/97 - che è poi la legge della quale ho usufruito per ottenere l'aspettativa per assegno di ricerca -: "I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati".
Visto che l'autorizzazione "a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti" è inserita all'interno della legge relativa a una categoria particolare di beneficiari di aspettativa (nella fattispecie, quella degli assegnisti di ricerca) e posto che l'assegno di ricerca (con il dottorato e le borse post-dottorato) costituisce una situazione eccezionale rispetto al comma 5 dell'art. 453 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, mi domando quanto segue: in nome di questa 'eccezionalità', posso rinunciare all'assegno di ricerca e, quindi, accettare il contratto a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa senza che siano trascorsi i tre anni scolastici di cui parla il comma 5 dell'art. 453 e senza mettere a rischio il mio contratto a tempo indeterminato con la scuola?
Spero di essere stato chiaro
Grazie infinite
Cordiali saluti
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caro dottore
ritengo possibile rinunciare all'assegno di ricerca e accettare il contratto per attività di ricerca e didattica integrativa, comunicando tale sua decisione all'amministrazione scolastica perchè modifichi l'aspettativa senza assegni già concessa per l'assegno di ricerca, in aspettativa senza assegni per il contratto suddetto. L'aspettativa per il dottorato di ricerca è fissata da apposite leggi, è obbligatoria per l'amministrazione, a richiesta dell'interessato, ed è con assegni in mancanza di borsa di studio o per rinuncia della stessa. E' attribuita, quindi, con apposita legge per la frequenza di un dottorato che non è un incarico o un contratto. Pertanto, non può quell'aspettativa essere computata ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 453 del T. U. da lei citato. Il contratto è il primo degli incarichi che le viene attribuito, per cui ha diritto all'aspettativa senza assegni. cordialmente
Alberto Pagliarini
recupera assegno ad personam erroneamente corrisposto
Gentile Prof. Pagliarini,
Le scrivo per avvalermi della sua esperienza e della Sua cortesia in merito al caso universitario che mi riguarda.
Il 1 gennaio 2004 sono stato assunto come ricercatore dall'Università di Roma "La Sapienza" come ricercatore (nel SSD SECS-S/06). Fino a quella data ero ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare(con contratto a tempo indeterminato e 8 anni di anzianità in ruolo).Al momento dell'assunzione chiesi un assegno ad personam che coprisse la differenzadi stipendio. Questo venne determinato sulla base delle tabelle stipendiali del 2003 e mi venne corrisposto a partire da febbraio 2004. Nel 2007 la Commissione di Conferma mi giudicò non idoneo. Ritenendo immotivato il giudizio feci ricorso al TAR che decidette per un nuovo giudizio "con diversa Commissione". La mia pratica passò al CUN che indicò la nuova Commissione, questa mi dichiaròidoneo e finalmente venni immesso in ruolo nel febbraio 2009 (una lunga e penosa storia).
In questi anni "La Sapienza" ha continuato a corrispondermi lo stesso identicoassegno aggiuntivo del 2004, aggiornando le altre voci stipendiali.In questi giorni, nel fare la ricostruzione di carriera, mi è stato dettoche l'assegno avrebbe dovuto essere riassorbito durante questi anni ma che -per errore- questo non è avvenuto. Di conseguenza si configura un conguaglio molto rilevante a mio sfavore.
La mia domanda è la seguente: l'operato della amministrazione della Sapienza ècorretto ? L'assegno è riassorbibile ? e se lo è sono tenuto a restituire l'eventuale eccesso nonostante l'errore protratto per 5 anni e mezzo ? Potrebbe indicarmi la normativa in proposito perchè possa leggerla di persona ? Con i più sentiti ringraziamenti,
xxxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
l'assegno ad personam non è riassorbibile solo per i docenti di ruolo che avanzano nella carriera, da ricercatori ad associati o ordinari. Per coloro che entrano nei ruoli universitari provenienti da altre amministrazioni l'assegno è riassorbibile secondo quanto stabilito dalle leggi 537/93 e 370/99.
La sentenza 293 del 4/2/08 del Consiglio di Stato sez. IV, ha fissato importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al proprio dipendente. Uno dei principi è che l'amministrazione deve disporre il recupero con modalità idonee a non incidere negativamente sul dipendente stesso autorizzando una rateazione delle somme dovute tale da non incidere sulle esigenze di vita del debitore. cordialmente
Alberto Pagliarini
Le scrivo per avvalermi della sua esperienza e della Sua cortesia in merito al caso universitario che mi riguarda.
Il 1 gennaio 2004 sono stato assunto come ricercatore dall'Università di Roma "La Sapienza" come ricercatore (nel SSD SECS-S/06). Fino a quella data ero ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare(con contratto a tempo indeterminato e 8 anni di anzianità in ruolo).Al momento dell'assunzione chiesi un assegno ad personam che coprisse la differenzadi stipendio. Questo venne determinato sulla base delle tabelle stipendiali del 2003 e mi venne corrisposto a partire da febbraio 2004. Nel 2007 la Commissione di Conferma mi giudicò non idoneo. Ritenendo immotivato il giudizio feci ricorso al TAR che decidette per un nuovo giudizio "con diversa Commissione". La mia pratica passò al CUN che indicò la nuova Commissione, questa mi dichiaròidoneo e finalmente venni immesso in ruolo nel febbraio 2009 (una lunga e penosa storia).
In questi anni "La Sapienza" ha continuato a corrispondermi lo stesso identicoassegno aggiuntivo del 2004, aggiornando le altre voci stipendiali.In questi giorni, nel fare la ricostruzione di carriera, mi è stato dettoche l'assegno avrebbe dovuto essere riassorbito durante questi anni ma che -per errore- questo non è avvenuto. Di conseguenza si configura un conguaglio molto rilevante a mio sfavore.
La mia domanda è la seguente: l'operato della amministrazione della Sapienza ècorretto ? L'assegno è riassorbibile ? e se lo è sono tenuto a restituire l'eventuale eccesso nonostante l'errore protratto per 5 anni e mezzo ? Potrebbe indicarmi la normativa in proposito perchè possa leggerla di persona ? Con i più sentiti ringraziamenti,
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caro dottore
l'assegno ad personam non è riassorbibile solo per i docenti di ruolo che avanzano nella carriera, da ricercatori ad associati o ordinari. Per coloro che entrano nei ruoli universitari provenienti da altre amministrazioni l'assegno è riassorbibile secondo quanto stabilito dalle leggi 537/93 e 370/99.
La sentenza 293 del 4/2/08 del Consiglio di Stato sez. IV, ha fissato importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al proprio dipendente. Uno dei principi è che l'amministrazione deve disporre il recupero con modalità idonee a non incidere negativamente sul dipendente stesso autorizzando una rateazione delle somme dovute tale da non incidere sulle esigenze di vita del debitore. cordialmente
Alberto Pagliarini
ricercatore a tempo determinato e assegno personale
Gentilissimo Prof. Pagliarini, secondo Lei per un dipendente della pubblica Amministrazione quale sono io, in quanto Ufficiale in Servizio Permanente delle Forze armate, nel caso di ammissione a un posto di ricercatore a tempo determinato, è ammissibile anche l’attribuzione dell’assegno ad personam.
Grazie infinite per la sua disponibilità
xxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
l'assegno ad personam compete solo quando si passa dal ruolo di un'amministrazione al ruolo di un'altra, cordialmente
Alberto Pagliarini
Grazie infinite per la sua disponibilità
xxxxxxxxxxxxxx
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caro dottore
l'assegno ad personam compete solo quando si passa dal ruolo di un'amministrazione al ruolo di un'altra, cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 11 giugno 2009
assegno ad personam non riconosciuto
Gentile Professor Alberto Pagliarini,Le scrivo per avere il suo parere riguardo al diniego all'assegno adpersonam.Sono stata nominata Ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/03 - Scienza delle Finanze - presso la Facoltà diScienze Politiche dell'Università degli Studi di xxxxxxxxxxxxa decorrere dal 31.12.2008.Alla data di nomina ero già iscritta in qualità di Ricercatore confermatonei ruoli dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ente appartenentealle Amministrazioni Centrali della Pubblica Amministrazione, e pertanto hoprodotto la documentazione che mi è stata richiesta per la nomina. Ero inContabilità Nazionale.In seguito a gennaio ho fornito personalmente agli uffici competenti tuttala documentazione necessaria per la valutazione del riconoscimento deldiritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dall'art.8, comma 6della legge n.370 del 19/10/1999 dal mio contratto ai cedolini delle bustepaga.Ripetutamente mi sono recata presso gli uffici competenti per sollecitare lavalutazione del riconoscimento dell'assegno in oggetto e mi veniva rispostoche dovevano ancora procedere alla valutazione.In data 13 maggio 2009, mi sono ancora recata spontaneamente presso gliuffici competenti per conoscere lo stato della valutazione, e soloverbalmente mi è stato comunicato il diniego di detto assegno ad personam,poiché secondo gli uffici dell'Università l'ISTAT non rientra tra gli entidi ricerca della tabella VI della L 70 del 20/3/1975, che non ho capito chec'entra con l'ISTAT che invece è a tutti gli effetti parte delleAmministrazioni centrali della PA come la Banca d'Italia e quant'altro.Ho provato personalmente a orientarmi nelle norme e servendomi dell'accessoalle leggi d'Italia ho trovato che il personale dell'Istat è regolato dallenorme della legge 312 del 1980 relativo al personale dei ministeri.In ogni modo mi si sta negando un diritto che mi comporta un dannoeconomico.Nei giorni successivi mi sono presentata nuovamente presso gli ufficicompetenti fornendo anche i recapiti delle altre Università che hannoassunto ricercatori ISTAT vincitori di concorso presso università, cui èstato riconosciuto l'assegno in oggetto, chiedendo altresì di riceverecomunicazione ufficiale di detto diniego; In mancanza di alcunacomunicazione ufficiale mi sono recata nuovamente presso gli ufficicompetenti oggi 28 maggio e solo oggi mi è stato chiesto di provvedere conrichiesta scritta da inviare al Magnifico Rettore per il riconoscimento deimiei diritti spettanti.Considerando che il decreto di nomina è stato emanato il 23 dicembre 2008 eriporta la retribuzione del 1 anno dei ricercatori non confermati e nonquella che invece mi spetterebbe come ricercatrice proveniente dall'Istat econsiderando che il decreto riporta come data per il ricorso 60 per il Tar e120 per il ricorso al Presidente della Repubblica, non vorrei che poichésolo oggi mi è stato chiesto peraltro verbalmente di fare domanda alMagnifico Rettore (senza alcuna comunicazione scritta del diniego) mi siappellassero al fatto che sono scaduti i 120 gg.Cosa devo fare? Basta che io scriva questa lettera al Rettore?La ringrazio anticipatamente.Cordialmente
xxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
i termini per il ricorso sono scaduti ma provveda subito a scrivere al rettore chiedendo il riconoscimento e citando le sedi dove il riconoscimento è stato concesso a soggetti in analoga situazione. La vecchia tabella VI del 75 non è stata mai aggiornata per carenza del legislatore o meglio del ministero che avrebbe dovuto chiedere un doveroso aggiornamento includente i tanti enti di ricerca pubblici riconosciuti come tali. I diritti non possono essere diversi da sede a sede per interpretazioni più o meno restrittive fatte da qualche funzionario. Faccia presente anche questo. cordialmente
Alberto Pagliarini
xxxxxxxxxxxx
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gentile dottoressa
i termini per il ricorso sono scaduti ma provveda subito a scrivere al rettore chiedendo il riconoscimento e citando le sedi dove il riconoscimento è stato concesso a soggetti in analoga situazione. La vecchia tabella VI del 75 non è stata mai aggiornata per carenza del legislatore o meglio del ministero che avrebbe dovuto chiedere un doveroso aggiornamento includente i tanti enti di ricerca pubblici riconosciuti come tali. I diritti non possono essere diversi da sede a sede per interpretazioni più o meno restrittive fatte da qualche funzionario. Faccia presente anche questo. cordialmente
Alberto Pagliarini
ricostruzione carriera prof. associato
Gent.le prof. Pagliarini,
un nostro professore associato all’atto della ricostruzione di carriera, chiede venga riconosciuto il periodo, precedente all’assunzione in qualità di professore, in cui era in comando presso il nostro Ateneo per “lo sviluppo di attività di ricerca, didattica integrativa e tutoria nell’ambito della Facoltà di……..…”
L’ente comandante era l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA), presso la quale il professore era inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto – cat. DS4 a tempo indeterminato; presso il nostro Ateneo durante il periodo di comando l’interessato è stato inquadrato nella categoria D – posizione economica D/4 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
E’ ipotizzabile un riconoscimento di servizio quale tecnico laureato?
Grazie per la cortesia
XXXXXXXXXXXXXX
UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
UFFICIO GESTIONE CARRIERE
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gentile Signora
la ricostruzione di carriera, in applicazione dell'art. 103 del DPR 382/80, può essere fatta in due modi. 1) applicando alla lettera il disposto del predetto articolo; è la procedura seguita da diverse sedi senza tener conto dell'evoluzione normativa avvenuta nel tempo di alcune figure giuridiche. 2) applicando il disposto del predetto articolo tenendo conto dell'evoluzione predetta che, come spesso accade, è stata ignorata dal legislatore che non ha provveduto ad adeguare correttamente la norma, come sarebbe stato doveroso fare nel rispetto dei legittimi diritti dei cittadini interessati, altrimenti penalizzati. La figura del tecnico laureato esistente alla data di emanazione del richiamato DPR, è scomparsa ed ha subito nel tempo modifiche di denominazione pur conservando le funzioni connesse a tale figura e, addirittura ampliandole per alcune. come nel caso del collaboratore tecnico o funzionario tecnico, laureato e coordinatore responsabile di alcuni servizi. Ovviamente i diritti connessi al servizio espletato da queste nuove figure non possono essere diversi da quelli espletati dalla preesistente figura di tecnico laureato, già riconosciuti dal legislatore nella richiamata norma non opportunamente adeguata. E' del tutto evidente che l'applicazione letterale della norma escude gli interessati dalla fruizione di tali diritti creando una evidente ingiustizia giuridica, che può essere sanata o con una sentenza della Consulta, come è accaduto per i ricercatori con la sentenza 191/2008, oppure utilizzando l'autonomia delle sedi e applicando la norma in maniera estensiva, ma con razionalità, tenendo conto dell'evoluzione della figura giuridica, invece che in maniera semplicemente letterale e restrittiva, senza tenere conto della inesistenza da anni della figura del tecnico laureato, sostitutita dallo stesso legislatore con altre figure giuridiche pienamente equipollenti, nelle funzioni e nei diritti, a quella soppressa.
Per quanto sopra e per doverosi motivi di giustizia amministrativa in materia di diritti soggettivi e positivi, ritengo debba essere applicata la procedura 2). cordialmente
Alberto Pagliarini
un nostro professore associato all’atto della ricostruzione di carriera, chiede venga riconosciuto il periodo, precedente all’assunzione in qualità di professore, in cui era in comando presso il nostro Ateneo per “lo sviluppo di attività di ricerca, didattica integrativa e tutoria nell’ambito della Facoltà di……..…”
L’ente comandante era l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA), presso la quale il professore era inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto – cat. DS4 a tempo indeterminato; presso il nostro Ateneo durante il periodo di comando l’interessato è stato inquadrato nella categoria D – posizione economica D/4 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
E’ ipotizzabile un riconoscimento di servizio quale tecnico laureato?
Grazie per la cortesia
XXXXXXXXXXXXXX
UNIVERSITA' DEGLI STUDI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
UFFICIO GESTIONE CARRIERE
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gentile Signora
la ricostruzione di carriera, in applicazione dell'art. 103 del DPR 382/80, può essere fatta in due modi. 1) applicando alla lettera il disposto del predetto articolo; è la procedura seguita da diverse sedi senza tener conto dell'evoluzione normativa avvenuta nel tempo di alcune figure giuridiche. 2) applicando il disposto del predetto articolo tenendo conto dell'evoluzione predetta che, come spesso accade, è stata ignorata dal legislatore che non ha provveduto ad adeguare correttamente la norma, come sarebbe stato doveroso fare nel rispetto dei legittimi diritti dei cittadini interessati, altrimenti penalizzati. La figura del tecnico laureato esistente alla data di emanazione del richiamato DPR, è scomparsa ed ha subito nel tempo modifiche di denominazione pur conservando le funzioni connesse a tale figura e, addirittura ampliandole per alcune. come nel caso del collaboratore tecnico o funzionario tecnico, laureato e coordinatore responsabile di alcuni servizi. Ovviamente i diritti connessi al servizio espletato da queste nuove figure non possono essere diversi da quelli espletati dalla preesistente figura di tecnico laureato, già riconosciuti dal legislatore nella richiamata norma non opportunamente adeguata. E' del tutto evidente che l'applicazione letterale della norma escude gli interessati dalla fruizione di tali diritti creando una evidente ingiustizia giuridica, che può essere sanata o con una sentenza della Consulta, come è accaduto per i ricercatori con la sentenza 191/2008, oppure utilizzando l'autonomia delle sedi e applicando la norma in maniera estensiva, ma con razionalità, tenendo conto dell'evoluzione della figura giuridica, invece che in maniera semplicemente letterale e restrittiva, senza tenere conto della inesistenza da anni della figura del tecnico laureato, sostitutita dallo stesso legislatore con altre figure giuridiche pienamente equipollenti, nelle funzioni e nei diritti, a quella soppressa.
Per quanto sopra e per doverosi motivi di giustizia amministrativa in materia di diritti soggettivi e positivi, ritengo debba essere applicata la procedura 2). cordialmente
Alberto Pagliarini
opzione legge Moratti e concorsi
Chiarissimo Professor Pagliarini,
sono un professore associato confermato e seguo sempre la sua rubrica. Vorrei sottoporLe due brevi quesiti che penso possano interessare molti colleghi.
1. Avendo preso servizio come professore associato prima del 2005, ho deciso due anni fa di presentare la domanda per essere inquadrato nel regime della legge moratti. Ciò al fine di usufruire della possibilità di andare in pensione a 70 anni. La mia domanda è stata subito accolta ma nel decreto rettorale non viene specificata l'età del collocamento a riposo. La pensione è per me ancora lontana ( ho 45 anni) ma vorrei cautelarmi, visto che leggo da più parti di ricorsi presentati da colleghi per opporsi ad una ben nota ( e a mio avviso discutibile, stante anche il parere espresso dal Cun qualche mese fa) interpretazione della normativa in questione da parte del Miur ( 68 anni, più eventuale biennio opzionale concesso dalla Facoltà). Come faccio a tutelarmi sin da questo momento, visto che nel decreto rettorale non risulta nulla?
2. C'è la concreta possibilità giuridica ( non entro nel merito delle scelte politiche) che i concorsi banditi nella I sessione del 2008 possano venire completamente annullati? Da tempo circola questa voce.
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi.
Con i migliori saluti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
nel decreto non ci può essere l'età di pensionamento, fissatta dalla legge, non può essere fissata per decreto. Se ci saranno sentenze amministrative favorevoli ai ricorrenti contro la forzatura operata dalla circolare MIUR, probabilmente la circolare potrà essere annullata. In caso contrario rimane. Se nella sua sede il biennio di proroga in ruolo si è deciso di non concederlo a nessuno, i docenti inquadrati con la legge Moratti saranno posti in pensione a 68 anni. Se, invece, nella sua sede il biennio di proroga è stato deciso di concederlo a tutti, a domanda, ovvero secondo criteri prestabiliti, allora i docenti inquadrati con la legge Moratti andranno in pensione a 70 anni, nel primo caso o, anche nel secondo qualora abbiano i requisiti prestabiliti. Nel suo caso, mancando 20 anni al compimento dei 65, è molto probabile che ci saranno nuove disposizioni in materia pensionistica. Allo stato attuale non c'è alcuna possibilità di autotutela ma solo l'aggancio alle considerazioni predette. E' molto difficile che i concorsi banditi nella 1^ sessione del 2008 possano essere annullati, salvo l'emanazione di diverse sentenze favorevoli ai ricorrenti che hanno chiesto l'annullamento. cordialmente
Alberto Pagliarini
sono un professore associato confermato e seguo sempre la sua rubrica. Vorrei sottoporLe due brevi quesiti che penso possano interessare molti colleghi.
1. Avendo preso servizio come professore associato prima del 2005, ho deciso due anni fa di presentare la domanda per essere inquadrato nel regime della legge moratti. Ciò al fine di usufruire della possibilità di andare in pensione a 70 anni. La mia domanda è stata subito accolta ma nel decreto rettorale non viene specificata l'età del collocamento a riposo. La pensione è per me ancora lontana ( ho 45 anni) ma vorrei cautelarmi, visto che leggo da più parti di ricorsi presentati da colleghi per opporsi ad una ben nota ( e a mio avviso discutibile, stante anche il parere espresso dal Cun qualche mese fa) interpretazione della normativa in questione da parte del Miur ( 68 anni, più eventuale biennio opzionale concesso dalla Facoltà). Come faccio a tutelarmi sin da questo momento, visto che nel decreto rettorale non risulta nulla?
2. C'è la concreta possibilità giuridica ( non entro nel merito delle scelte politiche) che i concorsi banditi nella I sessione del 2008 possano venire completamente annullati? Da tempo circola questa voce.
La ringrazio per il prezioso servizio che rende a tutti noi.
Con i migliori saluti.
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caro collega
nel decreto non ci può essere l'età di pensionamento, fissatta dalla legge, non può essere fissata per decreto. Se ci saranno sentenze amministrative favorevoli ai ricorrenti contro la forzatura operata dalla circolare MIUR, probabilmente la circolare potrà essere annullata. In caso contrario rimane. Se nella sua sede il biennio di proroga in ruolo si è deciso di non concederlo a nessuno, i docenti inquadrati con la legge Moratti saranno posti in pensione a 68 anni. Se, invece, nella sua sede il biennio di proroga è stato deciso di concederlo a tutti, a domanda, ovvero secondo criteri prestabiliti, allora i docenti inquadrati con la legge Moratti andranno in pensione a 70 anni, nel primo caso o, anche nel secondo qualora abbiano i requisiti prestabiliti. Nel suo caso, mancando 20 anni al compimento dei 65, è molto probabile che ci saranno nuove disposizioni in materia pensionistica. Allo stato attuale non c'è alcuna possibilità di autotutela ma solo l'aggancio alle considerazioni predette. E' molto difficile che i concorsi banditi nella 1^ sessione del 2008 possano essere annullati, salvo l'emanazione di diverse sentenze favorevoli ai ricorrenti che hanno chiesto l'annullamento. cordialmente
Alberto Pagliarini
riconoscimento servizi nella ricostruzione carriera associato
Gentile Prof. Pagliarini,
avrei da porle una domanda e spero che Lei possa aiutarmi.In Aprile ho avuto la conferma nel ruolo di Prof. Associato presso la II Facoltà di Medicine della Sapienza, Roma. Precedentemente avevo lavorato come dipendente per circa 13 anni presso l'Istituto Mario Negri di Milano e poi il Consorzio Mario Negri Sud, dove ho costruito la mia carriera prima come ricercatore e poi come capo Laboratorio e Capo Dipartimento (ho prodotto circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ad alto impact factor). Successivamente sono stato assunto per circa 5 anni presso l'I.R.C.C.S. Neuromed (Pozzilli) dove avendo la qualifica di Assistente Medico ho fatto ricerca come capo laboratorio. All'atto della ricostruzione della carriera l'Universita Sapienza non mi riconosce nessuna di queste attività precedenti. Considerando che ho svolto attività di ricerca ad alto livello per circa 18 anni mi sorprende di essere considerato come un principiante. Ho qualche diritto da far valere?La ringrazio molto per la cortese attenzione e la saluto cordialmente.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
può chiedere, ai fini giuridici di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi prestati, ricuperando i contributi versati. Ai fini economici, per l'art. 103 del DPR 382/80, i servizi non possono essere riconosciuti. Al più può chiedere il servizio prestato come ricercatore presso il Consorzio Mario Negri Sud, sempreché tale Consorzio sia considerato un ente pubblico di ricerca, in caso contrario neppure questo servizio potrà essere riconosciuto. cordialmente
Alberto Pagliarini
avrei da porle una domanda e spero che Lei possa aiutarmi.In Aprile ho avuto la conferma nel ruolo di Prof. Associato presso la II Facoltà di Medicine della Sapienza, Roma. Precedentemente avevo lavorato come dipendente per circa 13 anni presso l'Istituto Mario Negri di Milano e poi il Consorzio Mario Negri Sud, dove ho costruito la mia carriera prima come ricercatore e poi come capo Laboratorio e Capo Dipartimento (ho prodotto circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ad alto impact factor). Successivamente sono stato assunto per circa 5 anni presso l'I.R.C.C.S. Neuromed (Pozzilli) dove avendo la qualifica di Assistente Medico ho fatto ricerca come capo laboratorio. All'atto della ricostruzione della carriera l'Universita Sapienza non mi riconosce nessuna di queste attività precedenti. Considerando che ho svolto attività di ricerca ad alto livello per circa 18 anni mi sorprende di essere considerato come un principiante. Ho qualche diritto da far valere?La ringrazio molto per la cortese attenzione e la saluto cordialmente.
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caro collega
può chiedere, ai fini giuridici di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi prestati, ricuperando i contributi versati. Ai fini economici, per l'art. 103 del DPR 382/80, i servizi non possono essere riconosciuti. Al più può chiedere il servizio prestato come ricercatore presso il Consorzio Mario Negri Sud, sempreché tale Consorzio sia considerato un ente pubblico di ricerca, in caso contrario neppure questo servizio potrà essere riconosciuto. cordialmente
Alberto Pagliarini
anticipo TFS
Gentile Prof. Pagliarini,
scusandomi del disturbo ed non avendo trovato nelle sue precedentirisposte vorrei porle la seguente questione, che potrebbe essere diinteresse generale.Per i ricercatori/professori è possibile richiedere l'anticipo del TFS?So ad esempio che per il TFR se il lavoratore ha almeno otto anni diservizio presso lo stesso datore di lavoro è possibile richiedere perl'acquisto di una casa o per spese mediche l'anticipo del 70% del TFR,valgono le stesseregole per il presonale docente?Grazie della sua cortese attenzione e dell'utilissimo servizio che svolge,cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro collega
per il personale docente uniuversitario, non contrattualizzato, non è previsto l'anticipo della buonuscita o del TFS. Si possono però chiedere prestiti agevolati, a tassi molto convenienti, sul Fondo Credito. Sono concessi in base alla disponibilità del predetto Fondo. Chieda all'ufficio informazioni dell'INPDAP se c'è la disponibilità del Fondo e l'eventuale modello di domanda, se esiste. cordialmente
Alberto Pagliarini
scusandomi del disturbo ed non avendo trovato nelle sue precedentirisposte vorrei porle la seguente questione, che potrebbe essere diinteresse generale.Per i ricercatori/professori è possibile richiedere l'anticipo del TFS?So ad esempio che per il TFR se il lavoratore ha almeno otto anni diservizio presso lo stesso datore di lavoro è possibile richiedere perl'acquisto di una casa o per spese mediche l'anticipo del 70% del TFR,valgono le stesseregole per il presonale docente?Grazie della sua cortese attenzione e dell'utilissimo servizio che svolge,cordiali saluti
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caro collega
per il personale docente uniuversitario, non contrattualizzato, non è previsto l'anticipo della buonuscita o del TFS. Si possono però chiedere prestiti agevolati, a tassi molto convenienti, sul Fondo Credito. Sono concessi in base alla disponibilità del predetto Fondo. Chieda all'ufficio informazioni dell'INPDAP se c'è la disponibilità del Fondo e l'eventuale modello di domanda, se esiste. cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 1 giugno 2009
rettore pensionato in carica sino a fine mandato
Carissimo Pagliarini,
l'art. 14 della Legge 311/58 recita tra l'altro:"I PROFESSORI COLLOCATI FUORI RUOLO, AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO ESSERE ELETTI O RIELETTI ALL'UFFICIO DI RETTORE O DI PRESIDE, DAL QUALE CESSANO ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, SE SI TRATTA DELLA CARICA DI PRESIDE; MENTRE, PER L'UFFICIO DI RETTORE, IL PROFESSORE CHE LO RICOPRE, NELL'ATTO CHE È COLLOCATO A RIPOSO NEI LIMITI DI ETÀ PUÒ CONTINUARE IN TALE UFFICIO FINO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO PER IL QUALE ERA STATO ELETTO."
Questa norma risulta ancora in vigore o e' stata abrogata da qualche altra?E' corretto interpretarla - nel quadro di riferimento attuale, anche in relazione alla concessione del biennio di permanenza in servizio - nel senso che il professore, che sia rettore al momento del pensionamento, va in pensione purtuttavia mantenendo la carica di rettore fino alla naturale scadenza del mandato?
Come sempre ti ringrazio e ti saluto cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro xxxxxxxxxxx
la norma è ancora in vigore ed è stata utilizzata da diversi rettori. L'ha ritenuta valida anche il TAR Lazio con una sentenza del 2005. A Bari, alcuni anni fa il rettore in carica, professore fuori ruolo, pochi mesi prima della scadenza del mandato ha fatto anticipare le elezioni per il nuovo mandato ed è stato rieletto pochi mesi prima che compisse 75 anni, in posizione di fuori ruolo. Risultato: è rimasto in carica sino al compimento del 78° anno, da pensionato. Ovviamente, con l'eliminazione del fuori ruolo quella norma non ha più efficacia, Non ritengo che quella norma possa estendersi al caso in cui il rettore eletto si trovi a svolgere il biennio di proroga concesso dal precedente rettore o da se stesso. Sarebbe una evidente illegittima forzatura giuridica, riferendosi, la norma richiamata, alla specifica figura del professore fuori ruolo, non del professore in ruolo, sia pure prorogato. Un caro saluto
Alberto Pagliarini
l'art. 14 della Legge 311/58 recita tra l'altro:"I PROFESSORI COLLOCATI FUORI RUOLO, AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO ESSERE ELETTI O RIELETTI ALL'UFFICIO DI RETTORE O DI PRESIDE, DAL QUALE CESSANO ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, SE SI TRATTA DELLA CARICA DI PRESIDE; MENTRE, PER L'UFFICIO DI RETTORE, IL PROFESSORE CHE LO RICOPRE, NELL'ATTO CHE È COLLOCATO A RIPOSO NEI LIMITI DI ETÀ PUÒ CONTINUARE IN TALE UFFICIO FINO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO PER IL QUALE ERA STATO ELETTO."
Questa norma risulta ancora in vigore o e' stata abrogata da qualche altra?E' corretto interpretarla - nel quadro di riferimento attuale, anche in relazione alla concessione del biennio di permanenza in servizio - nel senso che il professore, che sia rettore al momento del pensionamento, va in pensione purtuttavia mantenendo la carica di rettore fino alla naturale scadenza del mandato?
Come sempre ti ringrazio e ti saluto cordialmente,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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caro xxxxxxxxxxx
la norma è ancora in vigore ed è stata utilizzata da diversi rettori. L'ha ritenuta valida anche il TAR Lazio con una sentenza del 2005. A Bari, alcuni anni fa il rettore in carica, professore fuori ruolo, pochi mesi prima della scadenza del mandato ha fatto anticipare le elezioni per il nuovo mandato ed è stato rieletto pochi mesi prima che compisse 75 anni, in posizione di fuori ruolo. Risultato: è rimasto in carica sino al compimento del 78° anno, da pensionato. Ovviamente, con l'eliminazione del fuori ruolo quella norma non ha più efficacia, Non ritengo che quella norma possa estendersi al caso in cui il rettore eletto si trovi a svolgere il biennio di proroga concesso dal precedente rettore o da se stesso. Sarebbe una evidente illegittima forzatura giuridica, riferendosi, la norma richiamata, alla specifica figura del professore fuori ruolo, non del professore in ruolo, sia pure prorogato. Un caro saluto
Alberto Pagliarini
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