Gentilissmo Prof. Pagliarini,
la disturbo nuovamente per porLe un quesito che credo sia di interesse generale.
Presso la nostra Università è vigente una convenzione con la Regione Lombardia, relativa alla attività clinica del personale universitario medico. Tale convenzione è assolutamente generica, e non entra nel merito alle attività che sono dovute in specifico dal personale universitario. Accenna semplicemente al fatto che su ogni posto ospedaliero possono venire convenzionati due ruoli universitari. Quasi tutto il nostro personale universitario lavora presso un singolo ospedale pubblico convenzionato. Non vi è tuttavia chiarezza su quale sia l'impegno dei tre ruoli Universitari in termini di orario di lavoro, turnazioni notturne e festive, rispetto al carico di lavoro del collega ospedaliero.
In particolare, non è chiaro se i Professori Ordinari, ai quali non siano state attribuite funzioni apicali, siano tenuti comunque a svolgere turnazioni festive o feriali, diurne o notturne. Esistono leggi o normaltive nazionali che disciplinino tali aspetti ?
La ringrazio per ogni informazione utile che potrà darmi.
Grazie anche della sua cortesia e competenza, e per il prezioso aiuto che la sua rubrica e le sue risposte forniscono.
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caro collega
le leggi che riguardano il SSN, dalla 502/92 alla cosiddetta Bindi del 99 e successive, fissano principi generali e demandano alle regioni l'organizzazione del servizio, attraverso protocolli d'intesa e convenzioni. Il decentramento regionale ha prodotto un ginepraio che ha soprattutto intaccato i diritti dei docenti clinici universitari, anche sul piano retributivo, e l'autonomia dell'ateneo e della facoltà medica. Questi sono gli effetti della regionalizzazione del servizio. cordialmente
Alberto Pagliarini
giovedì 12 febbraio 2009
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