Caro Prof. Pagliarini,
il Senato Accademico del mio Ateneo ha deliberato qualche tempo addietro l'obbligo di 120 ore annue di didattica frontale come impegno didattico per professori associati e ordinari. Non voglio qui entrare nel merito della questione, ma sottoporle piuttosto uno specifico quesito. In qualita' di preside di facoltà la normativa mi consente di usufruire di una riduzione dell'impegno didattico obbligatorio?
La ringrazio per l'attenzione che vorra' accordarmi.
Cordialmente,
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caro collega
il comma 2 dell'art. 13 del DPR 382/80 prevede la possibilità di richiedere una limitazione dell'attività didattica ai professori che ricoprano la carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del CUN. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Sin qui la norma generale che, in parte è stata superata con lo statuto e i regolamenti di ciascuna sede. Negli statuti è previsto che l'esonero totale o parziale dell'attività didattica al rettore è concesso dal ministro, mentre per le altre cariche accademiche è concesso dal rettore. Negli statuti può essere prevista anche l'eventuale indennità di carica per le predette figure, la cui entità è stabilita dal consiglio di ammninistrazione. Occorre, quindi, riferirsi ed attenersi a quanto previsto nello statuto del proprio ateneo. La norma generale sopra richiamata vale solo in mancanza di una specifica norma statutaria.
cordialmente
Alberto Pagliarini
sabato 7 febbraio 2009
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