giovedì 30 aprile 2009

aspettativa obbligatoria per carica elettiva

Gentile collega,
mi permetto integrare la mail emarginata per evidenziare come il problema di cui al punto 3) circa la validità del periodo di aspettativa ai fini del giudizio di conferma di un ricercatore eletto alla carica di consigliere regionale potrebbe dirsi risolto alla luce dell’art. 75 (conferma dei ricercatori) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulle Università varato nel 2001. In esso infatti si afferma che “le disposizioni di cui al precedente art. 54.4 (che trattano espressamente del periodo di aspettativa obbligatoria per i professori ordinari) si applicano ai ricercatori universitari ANCHE AI FINI DELLA CONFERMA”.
Però tale Testo Unico, a quel che mi risulti, non è MAI entrato in vigore.
Certo rimane un importante precedente ai fini dell’interpretazione della normativa vigente, perché fa capire come durante il periodo di aspettativa si possa comunque svolgere un’attività di ricerca tale da poter essere valutati
Di contro però mi pongo il problema di chi, per scelta o per impossibilità, non riesca a svolgere tale attività, con il rischio dopo il secondo giudizio negativo, di dover abbandonare la carica di ricercatore e passare ad altra amministrazione sol perché chiamato a svolgere una carica elettiva, con possibile violazione del diritto costituzionale all’accesso alle cariche pubbliche.
Ho consultato anche l’art. 8 della legge n. 349/1958 che riguarda gli assistenti universitari ed applicabile anche ai ricercatori ma non mi pare dica qualcosa sul giudizio di conferma cui gli assistenti non erano sottoposti.
Permangono quindi i miei dubbi che spero Lei ritenga opportuno sciogliere.
Cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxx

Da: xxxxxxxxxxxxxxxx
Inviato: sabato 18 aprile 2009 18.33
A: 'pagliarini.alberto@gmail.com'
Oggetto: Ricercatori non confermati eletti

Gentile collega,
profitto della sua cortesia per sottoporle una questione – credo – d’interesse generale.
Ai sensi dell’art. 13.6 del D.P.R. 382/1980, applicabile ai ricercatori in forza dell’art. 1.4 del decreto legge n. 57/1987, convertito in legge n. 158/1987, un ricercatore non ancora confermato, eletto alla carica di deputato regionale e, di conseguenza, posto già in aspettativa d’ufficio senza assegni
1) può essere titolare di un corso, previa autorizzazione del magnifico rettore?
2) può far parte di commissioni d’esame con profitto o di laurea ?
3) In considerazione dell’attività di ricerca comunque svolta nel periodo d’aspettativa obbligatoria senza assegni per mandato parlamentare (seminari, produzione scientifica, attività didattica collaterale) potrà essere al termine del triennio sottoposto al giudizio di conferma fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di conferma per i ricercatori, anche alla luce di quanto previsto nell'art. 13 comma 4 del dpr 382/1980 per i professori straordinari i quali maturano lo straordinariato ai sensi dell'art. 6 del dpr 382/1980 durante il periodo dell'aspettativa obbligatoria, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti.
Restando in attesa cordiale riscontro.

xxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
il Testo Unico per l'università è rimasto solo sulla carta, non è mai stato approvato, pertanto non ha alcun valore giuridico. L'aspettativa obbligatoria senza assegni, come nel suo caso per carica politica elettiva, è computata nel compimento del triennio di conferma, purchè il docente abbia svolto attività didattica e di ricerca nell'Ateneo . Questa è la procedura giuridica, per quanto mi risulta, a cui si attengono gli uffici. Ne consegue che al docente, anche ricercatore, in aspettativa obbligatoria, la facoltà di appartenenza può affidare un insegnamento anche gratuito, con il consenso dell'interessato, con gli annessi doveri (esami, assegnazione di tesi di laurea, seminari ed altro). Il giudizio di conferma verte, appunto, sull'attività didattica e scientifica prodotta nel triennio, anche se totalmente svolto in aspettativa obbligatoria senza assegni. Ovviamente sta all'interessato svolgere, per quanto possibile compatibilmente ai suoi impegni connessi alla carica elettiva, una qualche attiività didattica e scientifica, sufficiente ad ottenere il giudizio positivo di conferma. Non vi sono e non vi possono essere deroghe a quanto sopra specificato. cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Anonimo ha detto...

非常好职位。