martedì 27 settembre 2011

attività di consulenza con o senza vincoli?

Caro Pagliarini,

il blog rappresenta un punto di riferimento assoluto per i docenti, ma
anche per molte amministrazioni universitarie. Pertanto, ho trovato
insolito quanto riportato nella risposta inviata oggi, 26 settembre,
ad un ricercatore:
"Per il comma 10 dell'art. 6 della legge Gelmini, Il
ricercatore a tempo pieno può liberamente svolgere attività di consulenza
scientifica anche retribuita ..."

In realta' il comma citato dice qualcosa di diverso:
"I professori e i ricercatori a tempo pieno ... possono svolgere
liberamente, anche con retribuzione, ... attivita' di
collaborazione scientifica e di consulenza ..."

Insomma, e' libera l'attività di collaborazione scientifica ed e'
altresi' libera quella di consulenza (senza aggettivi che la
circoscrivano a qualche ambito), quindi consulenza scientifica, ma
anche non scientifica, ossia professionale, fermo restando che
un'attività continuativa del tipo libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno (ma questo e'un altro
discorso).

Non ho quindi compreso percheì introdurre, nella citata risposta, la
locuzione di "consulenza scientifica" che la legge Gelmini non
prevede. Sarebbe interessante per molti, credo, un parere al riguardo.

Molti ringraziamenti per il blog e cari saluti,

Antonio Occhiuzzi

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caro collega
la mia interpretazione scaturisce dal combinato disposto del comma 10
dell'art. 6, la cui formulazione letterale consente l'attività di
consulenza retribuita per i docenti a tempo pieno, con il comma 9 dello stesso articolo che recita "L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno".
Il legislatore ha, quindi, escluso la libera attività professionale, per
incompatibilità, ed ha invece concesso la libera attività di consulenza
senza alcun vincolo,stante la formulazione letterale del comma 10. E' evidente un non senso e una palese contraddizione, se così fosse, poiché la libera attività di
consulenza,senza vincoli, è libera attività professionale. Pertanto, nella spirito che permea tutto il comma 10, in cui sono espressamente previsti vincoli alle
attività consentite liberamente quali: attività occasionale, attività di collaborazione, ma solo scientifica, ed altri, è logico, razionale, giusto, giuridicamente valido e accettabile che anche l'attività di consulenza debba
essere in qualche modo vincolata come l'attività di collaborazione
scientifica e, pertanto, debba essere limitata all'attività di consulenza
scientifica.
Certamente la formulazione del comma 10 non è corretta perché in evidente
contrasto con quella del comma 9. Per evitare il contrasto la formulazione
esatta sarebbe dovuta essere " attività di collaborazione e/o di consulenza scientifica" , o meglio ancora "attività scinetifica di collaborazione e di consulenza".
Sono convinto che qualsiasi TAR darebbe l'interpretazione
predetta perché l'inciso tra due virgole, ",attività di collaborazione
scientifica e di consulenza," sottintende la locuzione scientifica anche
per la consulenza. Non ci sarebbe stato alcun dubbio, invece, se il
legislatore avesse scritto "attività di consulenza scientifica, attività di
consulenza". Con questa formulazione non ci sarebbero stati vincoli per la libera attività di consulenza ma sarebbe rimasto l'evidente contrasto con il comma 9. Questa è la mia interpretazione. Ciascuna sede darà la sua nell'applicare i commi 9 e 10, Sono convinto che tutte, o la gran parte delle sedi, porranno qualche vincolo alla libera attività di consulenza, anche per garantire che l'attività sia svolta nel rispetto degli obblighi istituzionali dei docenti, il che può non avvenire se l'attività di consulenza è libera, continua, di qualsiasi tipo, perché senza
alcun vincolo limitativo e. per ciò stesso, può diventare libera attività
professionale, quindi incompatibile con il tempo pieno. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco retribuzione e scatti biennali sino a tutto il 2014

Gent.mo Prof. Pagliarini,
a riguardo del blocco degli scatti biennali e dei nuovi scatti triennali (con valutazione) molto si e' scritto, ma molta e' ancora la confusione. Le
faccio, a titolo esemplificativo, il mio caso. Ho percepito l'ultimo scatto biennale il 1 Novembre 2009. Il periodo biennale in corso al momento
della promulgazione della "Legge Gelmini" era quindi per me quello 1-11-2009 / 1-11-2011. Visto il blocco degli scatti per gli anni 2011-2013, a gennaio 2014 si dovrebbe ripristinare l'anzianità dello scatto in godimento al 31 dicembre 2010 e
dovrei quindi percepire quello scatto biennale (senza valutazione) il 1-11-2014. Il successivo scatto dovrebbe diventare triennale (1-11-2014 / 1-11-2017) ed essere legato alla valutazione del merito scientifico e didattico.

Nel suo Blog di sabato 24 Settembre, leggo che lei da' per scontata l'estensione del blocco al 31-12-2014. Lei infatti scrive: "alla fine del blocco retributivo e degli scatti biennali, cioè dal 1° gennaio 2015, riprenderà la maturazione
dello scatto biennale interrotto al 31 dicembre 2010." Non mi sembra che ci siano elementi per supportare questa sua ipotesi.

Infatti il Decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge n.111del 15 luglio 2011 all'articolo 16, comma 1 lettera b) stabilisce "con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:...."....."b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni
previste dalle disposizioni medesime;"

Non mi sembra che sia coinvolto il MIUR e quindi non mi sembra che siano coinvolti i professori e i ricercatori universitari.

Qual'e' il suo parere a riguardo ?
La ringrazio vivamente e mi congratulo con lei per la sua competenza e disponibilità.

Cordialmente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la norma da lei citata ha esteso al 2014 il blocco delle retribuzioni per
tutti i pubblici dipendenti, già in vigore per gli anni 2011 - 2013.
Il prolungamento del blocco vale anche per i docenti universitari. Dal 1°
gennaio 2015 si riprenderà la normale progressione economica e si completerà la maturazione dello scatto biennale interrotta al 31 dicembre 2010. Completato il biennio, il nuovo scatto sarà triennale e attribuito previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 26 settembre 2011

sistema contributivo o rispetto dei diritti acquisiti?

Egregio collega,
sempre grazie per la miniera di informazioni che si
ricavano dal Suo sito e dalle Sue risposte. Una domanda secca: ho
l`impressione che i nostri politici (in primis Cazzola) intendano
cancellare il comma della Legge Dini che garantisce a chi al 1995 aveva
almeno 18 anni di contribuzione l`adozione del sistema pensionistico
retributivo. Mi piacerebbe sapere se Lei ritiene costituzionale
un`operazione che intaccherebbe diritti acquisiti e che ingenererebbe
una sperequazione all`interno di una categoria comunque ad esaurimento.
Ci si potrebbe in questo caso difendere? Cosa conviene fare? Cordiali
saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
la grave crisi economico-finanziaria che incombe nel mondo, in particolare
in Italia a causa del mastodontico debito pubblico che attanaglia
il Paese, debito dovuto alle politiche economiche allegre dal 1980 ad oggi,
attuate da tutti i governi, in particolare dall'ultimo in carica
che, irresponsabilmente, ha fatto crescere il debito dal 105% al 120% del
PiI, impone decisioni rapide, impopolari, intaccando anche i cosiddetti
diritti acquisiti che, in molti casi, sono solo privilegi concessi a caste,
categorie, corporazioni, ordini, sindacati. Peraltro, le irresponsabili
politiche economiche sono state avallate dai vari Presidenti della Repubblica che hanno sempre firmato ed emanato leggi di spesa fuori bilancio approvato, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione,venendo così meno al principio costituzionale che individua nel Presidente "il garante della Costituzione". Le leggi di spesa emanate fuori copertura di bilancio,senza alcun'altra copertura finanziaria, sono solo servite a mantenere l'occupazione del potere, da parte dei politici in carica, scaricando gli oneri sui contribuenti,non potendo lo Stato accollarseli.
Nessuno ne ha risposto e ne risponde di tali anomale procedure legislativo-finanziarie, essendo da sempre di casa, in questo Paese,la professione politica a vita, imposta dai "partiti degenerati a centri di potere e di interessi", come disse Enrico Berlinguer nel lontano 1981, ritenendo "questa la causadi tutti i mali della Nazione". Da decenni vediamo sempre le stesse facce e le stesse figure che passano da uno ad altro partito, da una ad altra carica elettiva o non, indipendentemente da quanto ciascuno ha o non ha realizzato, bene o male, a favore e vantaggio della collettività, dello sviluppo del Paese e di una sua accettabile e funzionale
organizzazione sociale. A conferma di quanto sopra si possono riportare
tanti casi: mi limito a due più evidenti e conosciuti dal gran pubblico.
Da anni tutti i governi hanno parlato di eliminazione delle Provincie. Negli
atti che hanno accompagnato il varo della Costituzione si legge il pensiero
dei costituenti che prevedeva, con il varo delle regioni, di dover rivedere
l'organizzazione dello Stato eliminando le provincie. Orbene la Lega è nata
all'insegna di diversi slogan: uno molto sbandierato è stato quello di "Roma
ladrona". In questa legislatura la Lega si è fortemente opposta non solo alla eliminazione o alla riduzione della provincie , per tutelare interessi politici di bottega, ma si è fortemente adoperata a farne nascere diverse altre, in particolare nella inesistente Padania, facendo ulteriormente crescere la spesa pubblica e, quindi, il debito pubblico. E' questo un evidente ladrocinio a carico dei
contribuenti che porta gli stessi a gridare lo slogan "Lega ladrona". In
verità, della crescita delle provincie non è responsabile solo la Lega. La
Regione autonoma Sardegna in poco tempo ne ha create altre tre, producendo
un ulteriore irresponsabile spreco di risorse pubbliche. Altro esempio. La
sovrabbondante "Casta" dei parlamentari e dei consiglieri regionali si è
autoconcessa un consistente vitalizio anche con una sola legislatura, anzi
con mezza, senza essere gravata di alcun contributo previdenziale. Evidente privilegio che è diventato diritto acquisito intoccabile, mentre, per gli stessi politici, sono diritti toccabili quelli che riguardano migliaia o milioni di cittadini che, per poterne usufruire hanno pagato regolari contributi previdenziali durante la loro vita lavorativa.
Tutto ciò ho premesso per dire che alcuni diritti acquisiti si possono
intaccare, in una situazione di quasi default per il Paese. Ma devono
essere intaccati a partire, come buon esempio responsabile, da quelli dei
politici a tutti i livelli, anche perchè sono autentici assurdi e vergognosi privilegi, non diritti acquisiti. Che ciò possa essere fatto senza intaccare lo
stato di diritto lo ha sancito anche la Consulta, in diverse sentenze,
stabilendo un principio che ho definito di "relativismo giuridico", in forza
del quale diritti concessi in passato, in situazioni sociali, economiche
nazionali e internazionali che ne consentivano la concessione, possono
essere ridotti o eliminati nel divenire del tempo e delle mutate situazioni,
nell'interesse più generale del Paese, che dovrebbe essere prevalente
rispetto a quello di singoli o di gruppi di cittadini.
Teoricamente, gentile collega, si può ricorrere al TAR paventando aspetti di
incostituzionalità non infondata. Ma le possibilità di spuntarla, a mio
avviso, sono ridotte. Comunque ritengo che per opportunismo politico, per
evitare forti reazioni sindacali porterebbero alla totale rottura di una
tregua sindacale, opportuna ed utile in siffatta difficile situazione di crisi politica e finanziaria e per evitare un forte contenzioso giudiziario, non del tutto prevedibile nei suoi esiti, sarà molto difficile, per governo e parlamento,
assumere la decisione di cancellare il sistema retributivo estendendo a
tutti i pensionati il sistema contributivo come unico sistema per il calcolo
delle pensioni. Vedremo cosa succederà.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricercatori non confermati e attività di consulenza scientifica

Gentilissimo Professore,
Le ho già scritto all'inizio di settembre. Mi scusi se le riscrivo una seconda volta ma non so se ha ricevuto la prima email e in ogni caso le vorrei chiedere se ha qualche nominativo da segnalarmi, cioè se conosce qualcuno che può rispondermi e consigliarmi.

Io ho vinto un concorso da ricercatore e non ho ancora preso servizio. Ho
la P. IVA perché negli ultimi anni, fra le varie cose, ho svolto attività
di consulenza per programmi televisivi fornendo la mia competenza di
esperta di scienze umanistiche.

La responsabile dello statuto giuridico dei ricercatori del mio ateneo mi
ha spiegato che non solo devo chiudere la P. IVA non appena firmato il
contratto a tempo indeterminato, ma anche che non posso svolgere alcuna
attività durante i tre anni che precedono la conferma. Ora, mentre
(leggendo su internet il suo blog e diversi testi normativi) mi è chiaro
il motivo per cui la P. IVA e il contratto a tempo indeterminato presso un
ente pubblico sono incompatibili, meno chiara mi sembra la ragione per cui
non potrei svolgere attività di consulenza scientifica per i prossimi tre
anni. Tra l'altro, come emerge anche nel suo blog, la legge Gelmini (c. 9
e c. 10 dell'art. 6 se non sbaglio) consente a ricercatori e professori
universitari di svolgere attività di consulenza scientifica, quale è
appunto quella che vorrei fornire io. Forse che i ricercatori non
confermati sono soggetti ad un regime giuridico diverso?


La ringrazio già da ora se vorrà rispondermi e la saluto molto
cordialmente

XXXXXXX

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gentile dottoressa
non vi è dubbio che non può mantenere la partita IVA e non può esercitare
libera attività professionale nella veste di ricercatore non confermato
o confermato. Per il comma 10 dell'art. 6 della legge Gelmini, Il
ricercatore a tempo pieno può liberamente svolgere attività di consulenza
scientifica anche retribuita, occasionale, non continua con contratto a tempo
indeterminato, che sia compatibile con i doveri istituzionali. Occorre
vedere se ilregolamento della sua sede, porrà vincoli e limitazioni a tale attività, non consentendola, per esempio ai ricercatori non confermati, non ancora
in ruolo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

presa di servizio

Gentilissimo prof. Pagliarini,

sono un insegnante a tempo indeterminato presso le secondarie di secondo
grado da 11 anni, a seguito del superamento del concorso ordinario del
1999.

Ho recentemente vinto un posto, a seguito di concorso pubblico, in
università nei ruoli docenti e ricercatori.

Vorrei prendere servizio presso l'Ateneo prima possibile, considerando
anche il bene dei miei attuali alunni che avrebbero un nuovo docente sin
dall'inizio dell'anno ed eviterebbero, così, una sovrapposizione di
differenti metodi di insegnamento.

Cosa devo fare e quali sono i tempi per il passaggio dalla scuola
all'università? Mi può fornire indicazioni operative su come presentare
la richiesta di passaggio di amministrazione, a chi indirizzarla e i
tempi necessari per ottenerla?

La ringrazio.

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gentile dottoressa
deve attendere il decreto di nomina del rettore nel quale potrà essere anche
indicata la data di presa di servizio. Il decreto potrebbe anche tardare,
per motivi di disponibilità di bilancio e di blocco delle assunzioni.
Pertanto le conviene chiedere informazioni all'ufficio del personale per
sapere quando,presumibilmente, il decreto sarà emesso. Quando prenderà servizio si
dimetterà dal posto di docente della scuola. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco ai fini economici della conferma in ruolo

Gentile Prof. Pagliarini,
il prossimo 30 settembre terminerò il mio triennio di conferma come
ricercatore universitario e dovrò iniziare la procedura per la valutazione del lavoro svolto in questi tre anni. Una volta ricevuta la conferma temo, da quello che ho sentito, che non mi verrà adeguato lo stipendio a quello di ricercatore confermato, a causa del blocco degli scatti deciso dal Governo. Le chiedo se effettivamente le cose stanno così o se piuttosto, considerato che il passaggio a ricercatore confermato è una questione di inquadramento e non di scatto di anzianità, potrò sperare di ricevere finalmente l'intero stipendio che, com'è noto, risulta decurtato durante i primi tre anni di carriera (periodo di conferma). Le chiedo inoltre se i periodi già effettuati
(nel mio caso sette anni) in altra amministrazione pubblica e i relativi
scatti (due
scatti corrispondenti ai 2/3 di sette anni, vale a dire quattro anni e
quattro mesi)
verranno calcolati ai fini retributivi già a partire dallo stipendio del
prossimo
ottobre, considerato che tali scatti sono stati maturati prima del 2011.
Cordiali saluti

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caro collega
secondo la risposta del sottosegretario per il lavoro Bellotti ad una
interrogazione dell'On. Vassallo sulla questione della conferma di
professori e
ricercatori dopo il triennio, la conferma nel ruolo o il passaggio da
straordinario ad ordinario non possono essere considerati progressione di
carriera o progressione automatica. Pertanto non può essere applicata la
norma che limita ai soli fini giuridici l'effetto di tali progressioni.
Quindi la
conferma o l'ordinariato deve produrre anche effetti economici, compresi
quelli dovuti alla ricostruzione di carriera. Vi sono sedi che operano nel
senso predetto, altre che, invece, applicano rigidamente la norma e bloccano
gli effetti economici della conferma o dell'ordinariato. Vi sono, a mio
avviso,
elementi sufficienti per ricorrere al TAR quando la sede applica il blocco.
Nel suo caso, se la sua sede è tra quelle che applicano il blocco, gli
effetti
economici della conferma saranno attribuiti a gennaio 2015. I servizi pre
ruolo in altre amministrazioni non sono riconosciuti validi ai fini
economici nella ricostruzione di carriera, ma solo ai fini giuridici.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

età pensionamento professori ordinari

gentile prof Pagliarini,
ma per i professori ordinari l'età di pensionamento è fissa a 70 anni o si può continuare ad insegnare oltre questa età? se si per quanto?
la ringrazio anticipatamente per la risposta.
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caro collega
con la eliminazione dei tre anni di fuori ruolo e dei due anni di proroga in ruolo, i professori ordinari con il vecchio stato giuridico sono posti in pensione, d'ufficio, alla fine dell'anno accademico nel quale compiono 70 anni. Per i professori ordinari e associati che hanno optato per la legge Moratti il pensionamento avviene a 70 anni, ma non in tutte le sedi. In quelle che hanno erroneamente interpretato e applicato il comma 17 dell'art. unico della legge Moratti, il pensionamento avviene nell'anno accademico nel quale si raggiunge
il 68° anno di età. I docenti di quest'ultime sedi possono ricorrere al TAR per il riconoscimento del diritto di pensionamento al 70° anno. Vi sono sentenze di TAR favorevoli ai ricorrenti. Dopo i 70 anni si può ancora insegnare nelle università, ma solo per contratto retribuito o gratuito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 settembre 2011

maturazione scatto biennale dopo il blocco e inizio scatti triennali

Buongiorno Professore,

capisco che non è importante nella situazione in cui siamo ma le ripropongo comunque la domanda.

Nel 2010 ho avuto l'ultimo scatto di anzianità decurtato di una percentuale. Il prossimo scatto dovei averlo, visto il blocco, nel 2015 se scatti biennali o nel 2016 se triennali. Un mio collega che ha preso lo scatto nel 2009 decurtato, ha avuto il reintegro nel 2010 e prenderà lo scatto nel 2014 a fine blocco.

Ma il recupero dello scatto del 2010 lo avrò sin dal 2014 ?

Grazie e cordiali saluti

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caro collega
alla fine del blocco retributivo e degli scatti biennali, cioè dal 1° gennaio 2015, riprenderà la maturazione dello scatto biennale interrotto al 31 dicembre 2010. Quando avrà completato i 12 mesi di decurtazione del 2,5% dell''aumento biennale, le sarà ripristinato lo scatto biennale intero, senza decurtazione; al compimento del biennio maturerà il diritto a un nuovo scatto, ma triennale nel rispetto dei
criteri di attribuzione previsti dalla legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

opzione per il nuovo stato giuridico

Gent.mo Prof Pagliarini,
sono in procinto di prendere servizio come Professore di Seconda Fascia,
essendo risultata idonea in un concorso bandito nel 2008. Secondo la legge
240 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (29/1/2011) avrebbe
dovuto essere emanato un regolamento per:
"la rimodulazione,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge" con possibilita' per gli altri di optare per tale regime

E' stato emanato tale regolamento? In caso affermativo qual e' il
trattamento iniziale che compensa l'abolizione della ricostruzione di
carriera?

La ringrazio anticipatamente
cordiali saluti

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gentile collega
il decreto attuativo è in itinere per la raccolta dei necessari pareri. Si
può trovare sul sito del MIUR o del CUN.
Contiene le modalità di opzione e le tabelle del nuovo trattamento
retributivo. Presumibilmente sarà pubblicato entro ottobre.
Cordialmente
Alberto Pagliarini


trasferimento interregionale dopo 7 anni

Gent.mo Professore,

sono un Professore Associato fuori regione da quasi 7 anni, con la
famiglia residente nella mia regione di provenienza. Volevo chiederlo
se e' ancora in vigore la possibilità' di trasferimento con
agevolazione dopo 7 anni. Per le poche notizie che ho mi risulta che
dopo sette anni fuori regione si potrebbe passare a una nuova sede
con il budget coperto interamente dal Ministero. Se si, quali sono i
riferimenti normativi?

La ringrazio moltissimo della sua disponibilità'

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caro collega
la legge Zecchino è ormai superata. Un decreto ministeriale in itinere,
per la ripartizione del FFO 2011,prevede uno stanziamento, piuttosto limitato, per la mobilità interregionale anche per coloro che non hanno prestato servizio negli ultimi 7 anni nella sede chiamante, la cui chiamata è avvenuta o potrà avvenire nel corso del 2011.
Presumibilmente tra poco sarà emanato il decreto e occorrerà
leggere attentamente l'art. 5 che riguarda la mobilità interregionale. Chieda informazioni all'ufficio competente della sua sede e si attivi per l'eventuale
utilizzo del fondo destinato alla mobilità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mobilità interregionale

Egregio Prof. Pagliarini,
ho letto la bozza del decreto di ripartizione dell'FFO per il 2011 che le invio in allegato,
e che attendevo sperando in una mobilità interregionale.

Da quanto ho capito mi sembra che quest'anno non sia di fatto previsto alcun incentivo per la mobilità di docenti e ricercatori,
se non si proviene da corsi di laurea o sedi soppresse.
E' giusta questa interpretazione?

La ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti

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gentile collega
nel decreto di ripartizione del FFO 2011, ancora in itinere per i pareri richiesti, all'art. 5 è previsto 1.000.000 di euro per la mobilità anche interregionale. Sono interessati sia i docenti provenienti da corsi di laurea e sedi soppresse, sia quelli provenienti da altra regione che non hanno prestato servizio nella università chiamante negli ultimi 7 anni o anche in assenza del predetto requisito dei 7 anni, purché assunti tra il 1/2/2011 e il 31/12/2011. Occorre attendere l'emanazione del decreto e leggere attentamente l'articolo che interessa.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 19 settembre 2011

procedure per chiamata diretta

Caro Prof. Pagliarini,


le vorrei chiedere un parere riguardo alla procedura di chiamata diretta
dei vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, cui potrei essere
forse interessato in quanto coordinatore di un progetto europeo. In
particolare, tale procedura esiste in virtù dell'art. 1 comma 9 della
legge 230/2005 ("Moratti") così come modificato dall.art. 29 comma 7 della legge
240/2010 ("Gelmini").

Sulla procedura ho i seguenti dubbi:

Qual è l'iter interno agli atenei che si deve seguire oggi per la chiamata
diretta?

Le norme non sembrano esplicite a questo riguardo. La normativa
preesistente prevedeva la chiamata da parte della facoltà, anche se già non era del tutto chiaro con quale maggioranza, perché le chiamate per chiara fama
richiedevano la maggioranza dei due terzi degli ordinari (DM 25 luglio
1997 come modificato DM 2 agosto 1999), ma le chiamate dirette non per chiara
fama in molti atenei richiedevano invece la maggioranza assoluta degli
aventi diritto (come per le chiamate di idonei).

Ora, in applicazione della legge 240/2010, la competenza generale delle
chiamate dovrebbe passare ai dipartimenti + consiglio d'amministrazione.
Questo vale anche per le chiamate dirette, malgrado la non esplicita
abrogazione delle norme ad esse relative (ossia Legge 15 maggio 1997, n.
127 e DM 25 luglio 1997 come modificato DM 2 agosto 1999)? E se vale anche per
le chiamate dirette, qual è la procedura?

Altrimenti se non vale il trasferimento di competenze ai dipartimenti,
quale
sarebbe la procedura per tali chiamate, dato che le facoltà non
esisteranno
più?



E, infine, in questa fase transitoria in cui molti atenei non hanno ancora
approvato i nuovi statuti e/o regolamenti, quale procedura dovrebbe
applicarsi secondo lei?



Grazie,



Cordiali saluti,




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caro collega
le Facoltà tendono a sparire, eventualmente sostituite da altri organismi o
scuole, secondo le scelte di ciascun Ateneo.
Le competenze saranno via via trasferite ai Dipartimenti. E' una realtà
legislativa. Ovviamente le procedure annesse alle varie
competenze, comprese quelle per le chiamate dirette, devono essere fissate
negli Statuti e nei Regolamenti di Ateneo.
Non è possibile, pertanto, dare una risposta univoca alle sue domande.
Presumibilmente, per la chiamata diretta occorrerà
la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di
Dipartimento. In attesa dei decreti legislativi di attuazione della legge
e dell'approvazione degli Statuti e Regolamenti di Ateneo valgono le
normative e i regolamenti già vigenti. Lo dice la stessa legge Gelmini.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 11 settembre 2011

legge Gelmini e parentopoli

Gentile prof. Pagliarini,
non riesco a capire se il vincitore di un concorso per un posto da ricercatore a tempo indeterminato, bandito ma ancora non espletato prima della entrata in vigore della legge Gelmini,possa essere chiamato in una struttura universitaria (dipartimento) in cui sia presente un parente.
Grazie per la sua disponibilità
xxxxxxxxxx xxxxxxx

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caro dottore
l'art. 29 comma 2 stabilisce che per i concorsi banditi antecedentemente alla entrata in vigore delle legge Gelmini, continuano ad applicarsi le vecchie procedure. Ciò vale anche per la chiamata o la nomina di un ricercatore. L'art. 18 comma 1, punto b) introduce la non possibilità di accesso ai concorsi di chiamata per parenti di un docente del dipartimento che dovrà effettuare la chiamata. Evidentemente vale per concorsi di chiamata banditi dopo l'entrata in vigore della legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 9 settembre 2011

contratti con docenti in pensione

Egr. prof. Pagliarini

Da professore associato vorrei prendere la decisione di lasciare l’Università avendo ormai più di 41 anni di contributi versati e 65 anni di età. Tuttavia vorrei anche concludere alcune attività e pensavo alla possibilità di partecipare alla selezione per esperto per un contratto professionale che l’Università potrebbe bandire. Con la quiescenza per anzianità potrei partecipare?

Ringrazio e saluto cordialmente.

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caro collega

presumo sia possibile poiché nell'art. 23 della legge Gelmini si parla genericamente di titolari di pensione, per l'affidamento di contratti.

Salvo che nei regolamenti di Ateneo non sia prevista una specifica esclusione per i titolari di pensioni di anzianità. Cosa improbabile.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

blocco retributivo ricercatore non confermato

Egr. Prof. Pagliarini,
nel ringraziarla per il suo cortese ed esaustivo servizio di consulenza,
vorrei porgerle il seguente quesito.
Ho esaminato la bozza di decreto (in allegato) relativa alla revisione del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
Credo di aver capito che, dall'entrata in vigore di tale regolamento, gli
ultimi vincitori di concorso per RTI (banditi entro la data di entrata in
vigore della 240/2010) dovranno completare i tre anni di conferma
percependo la retribuzione del 1° anno (1300 € circa) per poi accedere, a
seguito di eventuale conferma, alla classe 00. Secondo lei è corretta
questa interpretazione?
E se così, vorrei chiederle se vi è traccia attuativa delle più volte
ribadite promesse (Tremonti-Gelmini) circa lo sblocco della progressione
economica dei ricercatori non confermati.

Grazie,
Cordiali Saluti


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caro ingegnere
quanto ha capito è esatto. Purtroppo le promesse Tremonti Gelmini si sono
rivelate promesse di marinaio, almeno sinora. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 1 settembre 2011

ancora sull'età pensionabile di un associato

Gentile Prof. Pagliarini,

grazie, in primo luogo, per la cortese risposta al mio quesito sull’età pensionabile. Purtroppo, però, il DR con cui l’Università L’Orientale di Napoli mi mantiene in servizio, in quanto associato, fino al compimento del 68° anno di età, risale al 24.9.2009 e non è stato da me impugnato. Mi conferma che ormai non posso più fare niente di fronte a questa distorta applicazione della legge Moratti?

D’altra parte, questa settimana, l’ufficio personale mi ha comunicato verbalmente che, dato che a febbraio 2012, al compimento del 68° anno, avrò solo 30 anni di contributi, sarò mantenuta in servizio – a meno che non faccia esplicita domanda contraria - fino a marzo 2013 – ancora per un anno e un mese, in conformità con le misure generali relative al pensionamento stabilite da uno degli ultimi decreti, il cui numero non mi è stato precisato. Può gentilmente confermarmi la giustezza di tale informazione?

Ringraziandola ancora una volta, i miei più cordiali saluti

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gentile collega

la sua sede non ha applicato correttamente il comma 17 delle legge Moratti, come, invece, hanno fatto altre sedi. Le conviene fare l'anno in più di servizio, consentito dall'amministrazione. Il DR poteva essere impugnato entro 60 giorni. Cordialmente

Alberto Pagliarini