martedì 29 giugno 2010

sulla durata dell'idoneità

Egregio Prof. Pagliarini,

scusi se la disturbo ancora ma mi e' rimasto il dubbio sulla DURATA

della idoneità conseguita nei concorsi I sessione 2008.

Nel suo blog in una sua risposta datata sabato 24 ottobre 2009

rispondeva ad un idoneo di prima fascia del 2007 che

l'idoneità dura 5 anni come da Art. 1 comma 6 legge 230/2005.

Però nei bandi I sessione 2008 alcune università (es. il Politecnico di Bari)

hanno scritto che la durata del secondo idoneo chiamabile da altro ateneo e'

3 anni, questo perché i concorsi sono banditi in base ad art 12 comma 2 legge 31 feb 2008 che dice:

In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

Il DPR 117/2000 prevedeva appunto una doppia idoneità con durata di 3 anni:

ma questa non dovrebbe essere estesa in automatico a 5 anni da Art. 1 comma 6 legge 230/2005 per tutti i concorsi ovvero anche per i concorsi I sessione 2008?

Sembrerebbe strano che tutte le idoneità valgono 5 anni tranne quelle delle I sessione 2008.

Del resto Proposta di legge Gelmini (ultima versione 19 maggio 2010) art. 15 comma 2-bis dice:

“ Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della

presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230."

Pertanto quale interpretazione e’corretta? Durata idoneità I sessione 2008 a 3 o 5 anni?

Da notare che nel bando da me vinto al Politecnico di Torino non diceva nulla sulla durata della idoneità
ma citava semplicemente art 12 comma 2 legge 31 feb 2008.

Saluti e grazie,

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Egregio Prof. Pagliarini,



Le scrivo perché sono risultato idoneo ad un concorso per Professore Associato presso il Politecnico di Torino (I sessione 2008, pubblicato sulla Gazzetta n. 50 del 27/06/2008, concorso che ha espresso 2 idoneità) e vorrei sapere quale e’ la durata dell’idoneità che ho conseguito: 3 anni? Oppure 5 anni come da Art. 6 legge 230/2005?

La durata si calcola a partire da quale data? (fine lavori? Certificazione regolarità degli atti? Data di delibera della facoltà che ha bandito circa assunzione di uno degli idonei?).



In attesa di una sua risposta e ringraziandola per il prezioso lavoro che lei svolge le porgo distinti saluti,



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caro collega

l'idoneità decorre dalla data di certificazione della regolarità degli atti. Cordialmente

Alberto Pagliarini



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caro collega

una malintesa autonomia ha determinato una inammissibile interpretazione e decisione sulla durata dell'idoneità da parte delle sedi che hanno bandito concorsi. Vi sono bandi in cui ci si è limitati a dire che la durata dell'idoneità e regolata dalla normativa vigente, altre non hanno detto nulla sulla durata, altre, in verità poche, hanno stabilito la durata in tre anni e altre ancora,la maggior parte, hanno stabilito la durata in 5 anni. A mio parere la durata doveva essere stabilita in 5 anni da tutte le sedi che hanno bandito concorsi. Si è creata una impropria diversificazione di diritti a soggetti giuridici uguali. Questo aspetto anomalo, insieme a tanti altri, rende evidente la inconciliabilità tra l'autonomia delle sedi, peraltro non totale, e lo stato giuridico dei docenti. L'autonomia delle sedi dovrebbe essere totale anche in materia di assunzione e retribuzione. Le riforme sin qui varate e quelle in itinere sono in tutt'altra direzione e l'università continuerà ad essere una babele amministrativa con diritti e doveri diversi da sede a sede. Cordialmente

Alberto Pagliarini

lunedì 28 giugno 2010

ancora sulla dichiarazione di non disponibiltà

Gent.mo Prof. Pagliarini

sono una ricercatrice della Facoltà di Agraria di Firenze e, con altri colleghi, ho sottoscritto un documento contro il DDL "Gelmini". Come ulteriore segno di protesta voremmo rinunciare a sostenere corsi per il prossimo anno accademico.
La Facoltà ha pero approvato, il 22 marzo scorso, il manifesto degli studi per l'anno accademico 2010/2011, dove risulta che i corsi sono stati affidati, anche ai ricercatori, per tacito rinnovo e non, come fatto negli anni passati, dietro richiesta formale.
I ricercatori, come noto, non sono tenuti a fare didattica frontale e quindi possono, in ogni momento, ritirare la loro disponibilità in tal senso.
Ma, nel caso specifico, se consegneremo le lettere di rinuncia a manifesto già approvato, saremo perseguibili? E se si come?
Da più parti ci sono arrivate rassicurazioni riguardo alla non "punibilità". Gradiremmo però avere il parere di un esperto che ci possa ulteriormente cautelare.

La ringrazio fin da ora per le risposte che potrà fornirmi,
la saluto cordialmente

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gentile dottoressa
l'affidamento di un corso di insegnamento può avvenire solo previo consenso formale dell'affidatario. Il tacito consenso non ha senso giuridico. La dichiarazione di non disponibilità, nel vostro caso, è legittima e non può essere perseguibile in alcun modo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 27 giugno 2010

aspettativa per ricercatore a tempo determinato

Buongiorno Professore

sono un ricercatore a tempo determinato presso una università
italiana. Ho vinto una borsa di studio della comunità europea per
svolgere attività di ricerca all'estero.

Volevo chiederLe se la mia posizione di ricercatore a tempo
determinato preveda la possibilità di richiedere l'aspettativa per la
durata della mia borsa di studio.

molte grazie per l'attenzione

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caro dottore
ritengo possa chiederla. Comunque ne parli con l'ufficio ricercatori della
sua sede. Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricostruzione carriera ex tecnico laureato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

nel ringraziarla vivamente per il prezioso lavoro che svolge, le vorrei
chiedere alcuni chiarimenti.

Dal 7 marzo 1992 al 31 agosto 2002 sono stato collaboratore tecnico. Dal
1 settembre 2002 sono ricercatore in base alla L. 4/99.

Dopo la pubblicazione della sentenza n.191/2008 della C.C., e
precisamente il 9/07/2008, ho fatto richiesta affinché mi venisse fatta
la ricostruzione di carriera e quindi il riconoscimento del periodo
svolto da tecnico laureato, in applicazione alla suddetta sentenza della
CC.

Ad oggi, dopo che sono state ottenute ben 4 delibere di Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione che andavano ad avviare e
chiudere l'iter richiesto, vengo a sapere che sarà tutto rimesso in
discussione perché è stato acquisito un parere dell'Avvocatura dello
Stato (di febbraio 2009) che recita: " Si sarebbe pertanto, dell'avviso
che gli effetti della sentenza della CC n. 191/08 non possono essere
estesi a coloro che non abbiano presentato richiesta di riconoscimento
del servizio pre-ruolo nel termine di un anno dalla nomina.

Per contro, sono venuto a conoscenza di una sentenza del TAR Emilia
Romagna n. 00271/09 del 16/03/2009, nel quale si dice che: "... tuttavia
detto servizio è stato riconosciuto dalla sentenza della CC 191/08 che,
per la sua portata retroattiva, deve trovare applicazione anche nel caso
in esame".

Per completezza le invio i pareri in merito a quanto detto del MIUR,
Avvocatura dello Stato e sentenza TAR Emilia Romagna.

Pertanto, gentilmente, le chiedo se tali pareri possano indurre la mia
Amministrazione Universitaria a bloccare tutto l’iter e quindi andare
per le vie legali o, essendo questi pareri, si possa andare avanti a
fronte delle delibere di SA e CdA e della spesa già prevista nel bilancio.

Nel ringraziarla vivamente, le porgo i miei più cordiali saluti.

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caro collega
scriva al rettore citando, o meglio allegando, la sentenza del TAR e la nota
del MIUR nella quale si dice che "non appare certo che possa essere
considerato perentorio il termine annuale per la presentazkone della
relativa istanza". Esistono sentenze, che non ho sottomano, per le quali
il termine di un anno per la presentazione della domanda di riconoscimento è
da intendersi come ordinatorio e non perentorio. Alla luce di quanto sopra
chieda all'amministrazione di evitarle un inutile, lungo e costoso ricorso
al TAR, di scontato successo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mancato riconoscimento servizi pre ruolo a professore associato

Gentile Professore,
La ringrazio, innanzitutto, per le precise e puntuali informazioni che offrono un prezioso servizio a tutti noi. Le sottopongo il mio caso, non avendo trovato una situazione analoga tra quelle di argomento simile presentate da altri colleghi sul suo blog.


Dopo una lunga e complicata gestazione (si parla di circa quattro anni) l'Ateneo nel quale presto attualmente servizio come professore associato ha formulato una risposta alla mia richiesta, presentata al momento della conferma in ruolo (maggio 2006), di riconoscimento dei servizi precedentemente prestati presso altra sede (dal 1.1.91 al 14.3.00) in qualità di collaboratore tecnico (VII Q.F.) ai fini della carriera.

Come dichiarato dalla sezione Personale Docente dell'Ateneo:
La non riconoscibilità del servizio prestato presso il precedente Ateneo dal 1.1.91 al 14.3.00 è motivata dal fatto che il posto messo a suo tempo a concorso non può essere in alcun modo collegato all'ordinamento del personale T.A. fondato sul sistema delle carriere, ma esclusivamente a quello fondato su profili professionali e qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/80. Il bando, infatti:
a) citava nelle premesse il D.M. 20 maggio 1983, relativo alla normativa concorsuale per l'assunzione del personale di cui alle qualifiche del nuovo ordinamento;
b) citava nelle premesse la nota ministeriale n. 630 dd. 13.2.89, con la quale il Ministero competente aveva assegnato a quell'Ateneo, tra gli altri, "cinque posti di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria";
c) estendeva l'ammissione al concorso, oltre ai possessori del diploma di laurea (quale ero io all'epoca), anche ai possessori del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale" che avessero maturato quattro anni continuativi di attività lavorativa corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.

Il responso dell'Ateneo sembra basarsi non già sulla differenza nei profili di collaboratore e funzionario tecnico (argomento spesso usato in passato e oggi apparentemente accantonato alla luce di recenti osservazioni circa la evidente corrispondenza dei due profili nella definizione delle mansioni superiori, proprie dei vecchi tecnici laureati, tra tutte quelle contenute nella sentenza 191/2008 della Corte Costituzionale). Piuttosto, utilizza la simultanea ammissibilità, alla selezione concorsuale, di candidati con diploma (più quattro anni di attività professionale documentata) come argomento troncante qualsiasi istanza di riconoscibilità del servizio pre-ruolo.

Francamente, la decisione dell'Ateneo mi pare speciosa, in quanto mette in subordine il possesso del diploma di laurea alla possibilità che al concorso potessero accedere dei diplomati (cosa piuttosto frequente all'epoca, per favorire le progressioni interne di livello). Come ho tentato di far presente, io ero già laureato da anni al momento dell'espletamento del concorso e ho successivamente maturato i periodi di attività di ricerca (riconosciuti all'epoca dalla mia Facoltà di appartenenza) per poter accedere ai concorsi riservati previsti dalla legge 4/99 (per una serie di eventi, poi, non ho fruito dei benefici di tale legge presso il mio vecchio ateneo, ma ho scelto di trasferirmi con la mia famiglia presso la sede attuale, svolgendo la mia attività come ricercatore non confermato prima, e professore associato a tutt'oggi). Naturalmente, tutti gli ex-colleghi tecnici laureati, divenuti nel frattempo ricercatori o associati hanno visti riconosciuti i loro servizi pre-ruolo e non mi hanno nascosto la loro perplessità.

Alle mie reiterate richieste interlocutorie (e finora amichevoli) di chiarimenti, l'Ateneo ha risposto predisponendo un quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Medito seriamente di adire per vie legali con un ricorso al TAR, ma volevo prima avere la sua autorevole opinione
Con i Migliori Saluti


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caro collega
attenda di conoscere la risposta dell'Avvocatura, se negativa e non ragionevolmente e accettabilmente argomentata ricorra al TAR. Lei ha tutti i requisiti e gli elementi fissati dalla legge e dalla sentenza 191/08 della Consulta, per poter beneficiare del riconoscimento di quegli anni ai fini economici, oltre che giuridici. Cordialmente
Alberto Pagliarini

manovra 2010 e nuovo inquadramento

Chiar.mo Prof. Pagliarini,

mi scusi se mi permetto di tediarLa, ma a seguito di questa folle manovra mi trovo in una situazione di dubbi e timori.
Sono un ricercatore non ancora confermato e mi trovo quasi ad aver completato il 3° anno (ho preso servizio il 1/11/2007); il triennio si concluderà il 31/10/2010.
Vorrei domandarLe se, in caso di conferma, avrò l'aumento di stipendio da NC a confermato (mi scuso per la mera richiesta economica, ma mi trovo in difficoltà). Il mio dubbio nasce dal fatto che, in caso di esito positivo della prova, sarei in ruolo dal 01.11.2010, ma le valutazioni in merito alla domanda di conferma ricadranno sicuramente nel 2011.

La ringrazio tantissimo


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caro dottore
per motivi tecnici la nomina a ricercatore confermato le sarà notificata , presumibilmente, nel 2011 con decorrenza economica 1/11/2010. Pertanto le sarà corrisposto il nuovo trattamento economico per i mesi di novembre e dicembre 2010 e la retribuzione attribuita resterà congelata sino al 31/12/2013. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla sovrapposizione di date concorsuali

Gent.mo Prof.,
Le scrivo per avere un Suo autorevole giudizio in merito ad una situazione
che si è appena verificata e credo possa interessare molti colleghi. Come
Lei saprà in questo periodo si stanno espletando parecchi concorsi per Prof.
universitari di I e II fascia, banditi nel 2008. Nel mio caso ho mandato la
domanda per partecipare alla valutazione comparativa in due concorsi per II
fascia. Al momento della convocazione entrambi gli atenei hanno fissato due
date esattamente coincidenti per espletare gli stessi. Pur avendo io inviato
immediatamente una lettera al Presidente della Commissione Concorsuale
dell'ateneo che mi ha comunicato le date con una lettera protocollata in
data successiva (13 giorni di differenza) rispetto al primo ateneo, in cui
chiedevo di spostare le date della mia convocazione per ovvi motivi di
impossibilità a partecipare, la mia richiesta non è stata presa in
considerazione dalla Commissione, ed il concorso si è regolarmente svolto
nelle date fissate.
La mia domanda è: è lecito tutto ciò? Posso rivalermi legalmente in merito
ad un mio diritto che non ho potuto soddisfare? Cosa dice la legge in questi
casi? La ringrazio molto per la sua cortesia.
Cordialmente,
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caro collega
la commissione può liberamente fissare la data di espletamento del concorso.
Non mi consta ci siano disposizioni legislative in materia. Cordialmente
Alberto Pagliarini

agitazione ricercatori e aspetti disciplinari

Gentile professor Pagliarini,

siamo un gruppo di ricercatori dell'universita'
di Venezia intenzionati a protestare contro la
legge 1905 ritirando la nostra disponibilita'
ad effettuare insegnamenti ed attenendoci solo
ai compiti determinati per legge.
Un nostro collega pero' ci ha messo un dubbio
affermando testualmente:

scusate ma a me sembra davvero una pretesa vaga. La storia del "sostenere
solo compiti di didattica integrativa" può voler dire 'qualsiasi cosa che
il CdF decide di farci fare al posto degli Associati/Ordinari' (...ogni
cosa che ne completa un'altra è per definizione integrativa di
quest'ultima!!!)
Scusate la mia insistenza, ma continuo a credere che "interrompere" la
didattica inquadrata nei limiti della legge 382 è perseguibile (...almeno
disciplinarmente).

Potrebbe fornirci il suo parere sulla questione.

Cordiali saluti.

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cari colleghi
i compiti di didattica integrativa ai ricercatori sono obbligatori per
legge. L'affidamento di un corso di insegnamento o di un modulo è possibile
solo previo consenso dell'interessato. Il diniego del consenso non è
perseguibile disciplinarmente e tantomeno penalmente. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assegno ad personam riassorbibile

Gentile Professore,
sono un docente di ruolo della scuola secondaria pubblica da 10 anni e ho
vinto nel febbraio 2009 un concorso da ricercatore presso l’università non
statale Unitelma Sapienza. Dal primo settembre 2010 prenderò servizio presso
detta università e volevo porLe il seguente quesito:
La retribuzione annua prevista per un ricercatore non confermato è di €
23411,72 (retribuzione iniziale), la mia retribuzione annua presso la scuola
dove sono di ruolo è più alta (circa 26.000€). Ho diritto a mantenere lo
stesso
livello retributivo? Un mio collega trovatosi nella stessa situazione ha
mantenuto lo stesso livello retributivo ma la sua assunzione era presso una
università statale. E’ la stessa cosa? Quel è la legge che sancisce tale
diritto?
Grazie della disponibilità, Distinti Saluti
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caro dottore
ritengo valide, anche nel suo caso di nomina in una università non statale,
le leggi 537/93 e 370/99 che regolamentano l'assegno ad personam. Poichè
entra nel ruolo della docenza universitaria con provenienza scuola
secondaria, l'assegno attribuito è riassorbibile in forza del comma 5 della
legge 370/99. Cordialmente
Alberto Pagliarini

manovra finanziaria 2010 e scatti di anzianità

Gentile Professore,
ancora non mi è chiaro un sottile passaggio.
Maturerò il prossimo scatto di anzianità a Novembre 2010. Quello che non mi è chiaro è se questo mi verrà bloccato a partire dal 2011 oppure se sono fortunato a non essere toccato dalla finanziaria.
Cordialmente la saluto

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caro dottore

lo scatto biennale maturato a novembre 2010 le sarà corrisposto a dicembre e la retribuzione in godimento a dicembre 2010 resterà congelata sino al 31 dicembre 2013 Cordialmente

Alberto Pagliarini

ripetizione retribuzioni concesse durante dottorato

Caro prof. Pagliarini,

Volevo innanziutto ringraziarla per il sup meraviglioso ed utilissimo forum
su
argomenti riguardanti il diritto dei lavoratori. Le volevo porre un quesito
riguardante la mia situazione. Dopo il onseguimento del dottorato di
ricerca, ho
usufruito di periodi di part-time e congedo per formazione. Sono passati
quasi
cinque anni dal conseguimenot del dottorato, ora mi trovo all'estero e la
mia
amministrazione non ha intenzione di concedermi ulteriori periodi di
aspettativa
dal lavoro (vivo all'estero, ma l'aspettativa per coniuge mi e' stata
negata per
ragioni organizzative). A questo punto, a meno di intrapendere un'azione
legale/sindacale, l'unica strada che mi rimane e' quella delle dimissioni.
Stando
alla lettera della legge, i due anni entro le quali e' dovuta la
ripetizione delle
somme dovrebbero essere solari. Posso essere sicuro di cio'? Ho il terrore
che
l'Amministrazione forzi l'interpretazione come anni di servizio e mi
constringa
alla ripetizione delle somme.
Mi farebbe un immenso piacere sapere la sua opinione a riguardo.

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gentile dottoressa

L'art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha integrato l'art.2
della legge n. 476/1984 stabilendo che "in caso di ammissione a corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione
pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro".
La norma prosegue disponendo ulteriormente che "qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni
successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".

I due anni, quindi, decorrono dal conseguimento del dottorato di ricerca,
non vi sono altre interpretazioni possibili. Cordialmente

Alberto Pagliarini

mercoledì 23 giugno 2010

riscatto ai fini di pensione ora per allora

Chiar.mo Prof. Pagliarini,



approfitto della Sua grande e riconosciuta competenza per porLe un quesito che ritengo possa interessare chi come me non ha valutato con la dovuta attenzione la possibilità di riscattare ai fini pensionistici gli anni di laurea. A suo tempo avevo fatto richiesta in merito presso gli Uffici competenti della mia Università, unitamente alla richiesta di riscatto ai fini del trattamento di fine rapporto. Tuttavia, per il trattamento di fine rapporto ho riscattato gli anni mentre ai fini pensionistici no. Alla luce delle ultime novità legate alla manovra economica correttiva ho riconsiderato il problema e vorrei riscattare gli anni di laurea anche ai fini pensionistici. Le chiedo pertanto se è a conoscenza di una qualche possibilità che mi consente di far valere la richiesta fatta a suo tempo o eventualmente di effettuarne una nuova che tenga conto della prima, per poter, ovviamente, beneficiare delle condizioni più favorevoli. In caso di risposta affermativa Le sarei molto grato se potesse indicare eventuali riferimenti normativi. Nel ringraziarLa comunque per il suo contributo, Le invio i più cordiali saluti.

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caro collega

non posso darle una risposta univoca, poiché le procedure possono essere, e spesso lo sono, diverse da sede a sede. Le suggerisco di chiedere all'ufficio pensioni della sua sede se la domanda di riscatto per la pensione, a suo tempo presentata, è agli atti. In caso affermativo chieda se è, ora per allora, utilizzabile e se il calcolo dell'onere di riscatto sarà fatto applicando la retribuzione in godimento di allora o quella attuale. evidentemente molto più onerosa. Potrà così decidere il da farsi.

Cordialmente

manovra finanziaria 2010 e ricostruzione carriera

Caro Prof. Pagliarini,

sono un professore associato non confermato (ho preso servizio il 28
Dicembre 2008 - il triennio scade quindi a fine 2011) e mi chiedevo
cosa mi succederà in relazione alla ricostruzione della carriera in
seguito alla manovra finanziaria. Ho visto sul suo blog una domanda
analoga fatta pero' da un professore gia' confermato. In particolare:
(1) quando avverra' l'adeguamento dello stipendio a seguito della
ricostruzione? (2) ricevero' sotto forma di arretrato quello che non
ho percepito durante il blocco?

Grazie mille e scusi il disturbo,

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caro collega
la retribuzione in godimento al 31/12/2010 resta congelata sino al
31/12/2013. Ai fini giuridici la posizione di associato confermato decorrerà
dal superamenyto del triennio. Ai fini economici la posizione di professore
associato confermato e il relativo inquadramento per effetto della
ricostruzione di carriera avverrà dal 1° gennaio 2014, senza alcun ricupero
per il periodo di congelamento. Cordialmente
Alberto Pagliarini

manovra finanziaria 2010 - circolare INPDAP

Caro collega,
scrivo a te prima che a UNILEX (poi, su tuo parere, metto la mail in rete
a disposizione di tutti) per una questione incresciosissima. Ho scoperto
che all'ufficio pensioni/buonuscita del mio Ateneo è giunto da parte
dell'INPDAP l'indicazione di liquidare la buonuscita in un'unica rata solo
a chi era già dimissionario al 30 giugno (domenica!), cioè chi aveva fatto
domanda di dimissioni al massimo venerdì 28 (sabato, come sai, è un
giornata-fantasma per l'amministrazione), perché il decreto del governo
sarebbe andato nel suppl. della G.U. il 31 e avrebbe effetto dal giorno
precedente, il 30 (ripeto, domenica). E' un falso, perché il decreto è
andato in G.U. il 1 giugno, e non si vede poi perché dovrebbe retroagire,
anche se fosse entrato in Gazzetta il 31 (ciò che non è). Chi, come me e
numerosi altri, ha presentato domanda di dimissioni il 31 con decorrenza
immediata riceverà la buonuscita in due/tre rate a distanza di un anno
l'una dall'altra, secondo le nuove regole previste dal decreto, con tutti
gli svantaggi e i rischi di eventuali peggioramenti (ritardi, o peggio,
liquidazioni parziali in BOT, o che altro). Ci sono gli estremi per un
ricorso? Credo che molti colleghi siano interessati, ma prima di sollevare
un polverone preferisco attendere un tuo parere. Come sempre grato, ti
saluto con cordialità,

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Alla quinta riga del testo va letto 'maggio' non 'giugno', ovviamente. Me
ne scuso

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caro collega
la circolare INPDAP dell'11/6/2010 al punto 2 chiarisce che la liquidazione
sarà corrisposta in unica soluzione a coloro che hanno presentato domanda di
cessazione dal servizio entro il 30 maggio 2010.
L'INPDAP ha preannunciato una nuova circolare dopo che il decreto sarà stato
convertito in legge.
Per venire incontro ai dubbi di tanti colleghi che mi scrivono sugli effetti
della manovra 2010, in particolare per la parte di quiescenza e di
liquidazione, ho pubblicato su UNILEX l'intera circolare INPDAP.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

scatto biennale 2009/2010

Gentilissimo Professore,
dopo aver letto tutte le sue risposte sul blog, non ho trovato risposte al seguente quesito: lo scatto biennale maturato nel biennio 2009/2010 che avrei dovuto percepire dal 1°gennaio 2011 sarà bloccato anche quello? La manovra infatti parla di blocco di scatti maturati a partire dal 2011, mentre questo sarebbe già stato maturato a questa data. La ringrazio e le porgo i più cordiali saluti,

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caro collega
dal 1° gennaio 2011 resta congelata sino al 31/12/2013 la retribuzione in godimento al 31/12/2010. Pertanto lo scatto biennale che dovrebbero attribuire dal 1° gennaoio 2011 resterà bloccato insieme a quello che maturerà a gennaio 2013. Cordialmente
Alberto Pagliarini

TFS - TFR e riscatti

Gentile prof. Pagliarini,
ho letto nel suo blog che dal 31/10/2010 il TFS sarà calcolato secondo
nuove norme e diventerà TFR.
Siccome sto riscattando la buonuscita Enpas con ritenuta in busta paga,
con scadenza 31/8/2014, vorrei sapere se potrò continuare a riscattarla
fino alla scadenza prevista e se poi, effettivamente, gli anni
riscattati mi saranno corrisposti come TFS, sommandosi agli anni
maturati fino al 31/10/2010.
Vi ringrazio molto per la sua infinita disponibilità e leporgo un saluto
cordiale,

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gentile dottoressa
Il TFS si trasforma in TFR dal 1° gennaio 2011. La liquidazione sarà
calcolata come TFS sino al 31/12/2010, pertanto gli anni riscattati entrano
nel periodo di calcolo del TFS. Non vi è alcun impedimento a completare il
riscatto iniziato. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 21 giugno 2010

sul pensionamento d'ufficio di un assistente ordinario

Illustre Professore,
ho 63 anni, dal 1973 sono assistente ordinario universitario, e da una
decina
d'anni dirigente medico di II livello (dirigo un reparto universitario
facente
parte dell' azienda mista ospedaliero-universitaria).

Recentemente ho ricevuto dall' amministrazione universitaria una lettera che
mi obbliga al pensionamento a partire dal prossimo novembre, in quanto ho 37
anni di attività lavorativa più i 6 anni di riscatto laurea.

Vorrei sapere da Lei cosa posso fare per evitare il pensionamento e se posso
usufruire, pur essendo universitario, della legge 3 agosto 2009 n. 102 art.
17
co. 35 novies.

Ringraziandola anticipatamente, rimango in attesa di una Sua risposta.

Cordiali saluti.
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caro collega
alla fine dell'art. 17 comma 35 novies è specificato che la norma non è
applicabile ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di
struttura complessa. Si parla di professori universitari non di ricercatori
e assistenti del ruolo ad esaurimento. Provi a scrivere al rettore se per la
predetta carenza può usufruire della norma citata. Se la risposta è negativa
resta solo la possibilità di un ricorso al TAR di dubbio esito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 18 giugno 2010

sull'applicazione del comma 21 dell'art. 9 del DL 78 del 31/5/2010

Caro Prof. Pagliarini
dopo aver letto le Sue risposte ad altri colleghi sul blog relativi al passaggio a ordinario mi inserisco con il mio caso non ancora esposto. Finirò lo straordinariato quest'anno: il 30/09/2010. E' prevedebile che l'emissione del decreto rettorale di inquadramento alla quarta classe di stipendio a partire dall'01/10/2010 avverrà prevedibilmente nel 2011 anche in relazione ai tempi tecnici dei lavori, compresi quelli della commissione di conferma. La progressione sarà quindi "disposta" nel 2011 pur riguardando un periodo pregresso. Mi viene il dubbio se potrò usufruire della nuova retribuzione oppure essa resterà comunque congelata per tre anni. Attendo con ansia il Suo autorevole parere. Nel ringraziarLa per tutto quel che fa noi, Le invio i miei più cordiali saluti.
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caro collega
l'art. 9 comma 21 del DL 31/5/2010 n 78 recita: "per il personale di cui all'art.3 del D.Lvo 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011 - 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici." Il personale interessato dal comma è quello delle categorie non contrattualizzate, quindi interessa anche i docenti universitari. A mio avviso quando la progressione di carriera, per esempio passaggio da straordinario ad ordinario è maturata nel 2010, anche se "disposta" da un decreto rettorale emanato nel 2011 con decorrenza 2010, l'amministrazione è tenuta a dar luogo all'inquadramento nella nuova posizione giuridica, attribuendo la nuova retribuzione dalla data di inquadramento indicata nel decreto sino al 31/12/2010, poichè il comma 21 elimina gli effetti economici solo nel triennio 2011 - 2013, non nel 2010. Pertanto, la predetta retribuzione maturata nel 2010 e attribuita con atto disposto nel 2011, resta bloccata e valida solo ai fini giuridici per il triennio 2011 - 2013 come stabilito dal comma 21 Per coloro che, invece, maturano la progressione di carriera durante il triennio, "disposta" da un decreto rettorale emanato nel corso del triennio, gli effetti di quel decreto sono soltanto validi ai fini giuridici sino al 31/12/2013 e ai fini economici dal 1° gennaio 2014. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 10 giugno 2010

blocco retribuzione nel passaggio da straordinario ad ordinario

Caro Pagliarini,
Scusami se torno a disturbarti ma il tuo invito a leggere la risposta data al collega mi lascia con dei dubbi. Per lui, infatti, il triennio scadeva nel 2009 e quindi è normale che al 2010 si presenti, di fatto, con un diritto acquisito pregresso ai fini della determinazione della retribuzione.
Più incerta è, invece, la posizione di chi come il sottoscritto, terminerà il triennio dopo l’entrata in vigore della finanziaria (novembre 2011).
In sostanza, siccome leggo che sono bloccate le progressioni di carriera fino al 2013 non riesco a capire se il passaggio da straordinario ad ordinario debba essere interpretato come progressione o meno.
Perdonami per l’insistenza ma, come puoi immaginare, l’ipotesi di rimanere fino al gennaio 2014 con la retribuzione da straordinario implica per due anni circa 10.000 euro netti l’anno di perdita retributiva e la cosa è alquanto angosciante.
Rinnovo i saluti ed i ringraziamenti
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caro collega
nell'art. 9 comma 21 del D.L. è scritto "................per il personale di cui all'art. 3 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici:....."
Stando alla lettera del disposto il passaggio da straordinario ad ordinario disposto in uno qualsiasi dei tre anni citati è valido solo ai fini giuridici. Pertanto la retribuzione in godimento da straordinario, al momento dell'inquadramento ad ordinario, resta congelata sino a tutto il 2013. Salvo modifiche che potranno essere apportate entro la fine di luglio in sede di conversione in legge del decreto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 7 giugno 2010

da straordinario ad ordinario

Caro Pagliarini,
Sarò telegrafico. A Novembre del 2011 dovrei finire il periodo di straordinariato. Dopo la conferma verrò inquadrato economicamente nella classe che mi spetta con relativo stipendio o dovrò aspettare il 2013?
Cordiali saluti
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caro collega
legga la risposta data poco fa ad altro collega. Cordialmente
Alberto Pagliarini

calcolo liquidazione

Egregio Professore,


Approfitto della sua disponibilità e competenza che si manifesta attraverso il suo blog ma anche un ringraziamento per il prezioso servizio che offre da diversi anni a tutti i colleghi.


Le chiedo cortesemente di chiarirmi la quantità che devo inserire nel termine USALT.TP presente nel suo schema di calcolo della liquidazione. Per essere più chiaro, considerando la sua tabella stipendiale 2009 classe 12 P.O. TP quale colonna devo prendere in considerazione? E' la b?




Altro quesito: Al 21/12/2010 maturerò 43 anni di contribuzione 38 a TP + 5 riscattati. Andando in pensione alla fine del 2011, per effetto del decreto 31/05/2010, il 2011 sarà considerato con il sistema contributivo. C'è la possibilità di valutare gli effetti di questo anno sia sulla pensione sia sulla liquidazione. E' sicuramente penalizzante, ma quanto?


Mille grazie

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caro collega
USALT.TP è l'acronimo di ultimo stipendio annuo lordo tabellare a tempo pieno; l'importo è rilevabile nella colonna b delle mie tabelle retributive. Andando in pensione alla fine del 2011 non cambia nulla ai fini della pensione che sarà calcolata con il metodo misto, cioè con quello retributivo sino alla fine del 1992 e con quello contributivo dal 1993 al pensionamento. Cambia, invece qualcosa sul TFS che sarà calcolato con le vecchie norme sino alla fine del 2010 e con le norme del TFR da gennaio 2011, con una non piccola penalizzazione. Per te poca cosa poiché il TFR ti scatta solo per un anno. Cordialmente
Alberto Pagliarini

idoneità e chiamate

Ch.mo Prof. Pagliarini,

le pongo un quesito relativo alla legislazione vigente in materia di chiamate
per Professori di II Fascia.

Gli ultimi concorsi (I sessione 2008) prevedono due idonei.

La prima domanda che le pongo e' se c'e' un ordine tra i due
idonei, ovvero se il primo idoneo (colui/colei che abbia ottenuto
il maggior numero di voti dalla commissione) precede il secondo,
e, quindi, se il primo idoneo e' obbligatoriamente la persona che viene
chiamata dalla Facolta' che ha bandito il concorso.

La seconda domanda riguarda la possibilita' per una Universita'
di non chiamare nessuno dei due idonei di un concorso locale. Mi chiedo se questo e' previsto
dalla legge, e se quella Facoltà potrebbe invece chiamare un idoneo che
ha vinto un concorso esterno.

La ringrazio in anticipo della sua risposta e dell'aiuto che offre per tutte le questioni legislative.

Saluti,
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cara collega
entro 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso la facoltà può chiamare uno qualsiasi dei due idonei. Può anche, con motivata decisione, non chiamare nessuno. In tal caso deve aspettare due anni per bandire analogo concorso, oppure può chiamare un idoneo su concorso bandito da altra facoltà, dopo i 60 giorni entro i quali quella facoltà può esercitare il diritto di chiamata. Cordialmente
Alberto Pagliarini

congelamento stipendio e ricostruzione di carriera

Caro professore,



sono un docente dell’Università di Bologna che è stato appena confermato come associato. Il mio triennio è scaduto ad Ottobre 2009. Vorrei capire in che modo il congelamento dello stipendio della manovra finanziaria 2010 può influire sulla mia ricostruzione di carriera. Grazie.



La ringrazio per il tempo che potra' dedicare al mio quesito.

Con molti cordiali saluti



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caro collega

la tua posizione giuridica dal 1° novembre 2010 è quella di associato confermato e la retribuzione corrispondente alla stessa data è quella che ti compete a ricostruzione di carriera fatta. La ricostruzione e l'attribuzione della nuova classe retributiva di associato confermato sarà fatto quando sarà possibile, per i tempi tecnici dell'ufficio, ma la decorrenza di godimento è quella del 1° novembre. Pertanto il congelamento della retribuzione operante sulla retribuzione in godimento al 31/12/2010 non può interessare la tua nuova posizione retributiva che, anche se non reale, figurativamente decorre dal 1° novembre 2010. Cordialmente

Alberto Pagliarini

la manovra rapina finanziaria 2010

Caro Pagliarini,
ricevo i tuoi messaggi.
Sono xxxxxxx del Cipur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Lunga diatriba e quindi domanda:
"gli aumenti del 3,09% ci spettano o no"?.
Mi sarebbe gradito un parere.
Grazie ed i migliori auguri
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caro xxxxxxxxxxxx
il blocco della retribuzione scatta da gennaio 2011, pertanto l'aumento
ISTAT del 3,09%, valido da gennaio 2010, potrà essere corrisposto dopo la
pubblicazione sulla G.U. del DPCM che ne ufficializza l'entità e autorizza
il pagamento. Non tutte le sedi saranno in condizioni di poter pagare il
predetto aumento. Ci sono sedi che non hanno ancora pagato l'aumento ISTAT
2009 e alcune anche quello 2008. Al blocco delle retribuzioni per tre anni,
autentica rapina, si aggiunge un ulteriore prelievo forzoso stabilito
dall'art. 9 comma 4 che fissa al 3,2% l'aumento massimo del pubblico impiego
nel biennio 2008-2009 ottenuto per contratto o, come avviene per le
categorie non contrattualizzate, personale in regime di diritto pubblico,
artt. 2 e 3 del D.L.vo 165/2001, mediante l'indice ISTAT. Dal mese
successivo alla pubblicazione sulla G.U. del decreto legge sulla manovra
finanziaria, l'aumento attribuito in quel biennio deve essere ricondotto al
tetto del 3,2%. La pubblicazione sulla G.U. del decreto è avvenuta il 31
maggio, pertanto dal mese di giugno l'aumento del biennio 2008-2009 pari al
5,54%, somma di 1,77% nel 2008 e 3,77% nel 2009, dovrà essere ridotto al
3,20%. In conseguenza la retribuzione totale lorda dei docenti, cioè la
somma dello stipendio tabellare, della IIS e dell'assegno aggiuntivo,
subirà una riduzione del 2,34%, differenza tra 5,54% e 3,20%. In defintiva
da giugno 2010 dovrà essere operata la predetta riduzione, successivamente
sulla retribuzione ridotta dovrà essere applicato l'aumento ISTAT del 3,09%,
valido da gennaio 2010, e la nuova retribuzione rimarrà bloccata per tre
anni da gennaio 2011. Siamo all'apoteosi del prelievo a piene mani dalle
tasche dei docenti e di tutto il pubblico impiego, alla faccia delle
reiterate dichiarazioni di Berlusconi e Tremonti "non abbiamo messo le mani
nelle tasche dei contribuenti". Non lo hanno fatto aumentando le aliquote
fiscali che avrebbero interessato tutti , compresi gli evasori piccoli e
grandi, ma lo hanno fatto per tutto il pubblico impiego e in particolare
per i docenti, sequestrando per un triennio gli aumenti dovuti per legge,
quello annuale ISTAT e gli scatti biennali di anzianità, e addirittura
riducendo del 2,34% da giugno 2010 la retribuzione in godimento. Tutto ciò
per evitare il reale pericolo di un crack dello Stato per gli effetti della
forte crisi internazionale e del mastodontico debito pubblico creato, in
tanti anni, da una politica allegra e disinvolta che, per conservare il
potere ai tanti, troppi, suoi professionisti che vivono di politica. ha
speso molto di più di quanto le reali risorse finanziarie consentivano di
spendere, senza che nessuno abbia mai personalmente e responsabilmente
pagato i danni prodotti, neppure sul piano politico, poichè un
amministratore politico che sbaglia e produce danni dovrebbe perdere il
potere politico, mentre in questo anomalo Paese lo mantiene a vita
continuando a sbagliare e a fare danni. Se a questo si aggiunge la
pervicace, spudorata e sfacciata tendenza dei politicanti a non ridurre gli
enormi costi della politica, della diffusa corruzione e degli enormi sprechi
esistenti in tutti gli enti utili e inutili , nazionali e locali, a non
combattere seriamente ed efficacemente la enorme e diffusa evasione ed
elusione fiscale, allora è veramente molto difficile accettare e digerire
rapine e furti pepertrati per legge. Nell'agosto 1987 scrissi una nota
all'allora ministro del Tesoro Tommaso Padoa Schioppa dal titolo "La
disperazione dell'antipolitica". Dopo una disamina delle cause che producono
la disperazione dell'antipolitica, concludevo affermando che la nostra non è
una vera democrazia ma una "Dittatura Democratica" o come più blandamente la
definisce Piero Ostellino "Dispotismo Democratico". Quanto sta accadendo
rafforza non solo in me e, credo, in Ostellino, ma in molti, tanti
cittadini, siffatta convinzione. Occorrerebbe, perciò, una attenta e
preoccupata azione politica di destra e di sinistra , non rissosa e
inconcludente finalizzata solo alla conquista del potere, ma davvero mirata agli interessi generali del Paese per evitare la possibile rottura di una
camuffata democrazia sottoposta a forti e prolungate tensioni. Cordialmente
ricambio gli auguri.
Alberto Pagliarini

giovedì 3 giugno 2010

convenienza di riscattare il TFS

Gentile prof. Pagliarini, sono un ricercatore in ruolo dal 1.1.2005 ed ho 40 anni. Alla luce delle nuove norme sulla liquidazione e sull'incertezza di poterla percepire è conveniente secondo Lei riscattare ai soli fini del TFR(o TFS) gli anni della laurea, del dottorato e del post-dottorato? (un totale di oltre 9.000 euro, circa 120 euro al mese per 8 anni?). La ringrazio davvero per la sua gentile disponibilità.
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caro dottore
con le nuove norme il TFS sarà calcolato alla vecchia maniera, cioè come TFS, sino al 31/12/2010, mentre sarà calcolato con le nuove norme, cioé diventa TFR, quindi in misura più ridotta, dal gennaio 2011. Pertanto il riscatto del TFS conviene perchè con il riscatto aumentano gli anni da computare come TFS. Inoltre il riscatto è scaricabile con l'IRPEF, quindi in parte è recuperabile, ed è rateizzabile in 10 anni, 120 mensilità senza interessi, incidendo non molto sulla retribuzione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 2 giugno 2010

il blocco retributivo penalizza fortemente i ricercatori non confermati

Chiar.mo prof. Pagliarini,

complimenti davvero per la precisione e l'approfondimento del Suo blog.
La categoria dei ricercatori non-confermati è, come Lei può immaginare, tra
le
più preoccupate degli effetti dell'attuale manovra economica, per ciò che
riguarda in particolare il calcolo delle retribuzioni (essendo la categoria
che
ottiene un maggior innalzamento di stipendio tra primo e secondo anno di
attività). Secondo la Sua autorevole opinione, il blocco degli scatti e
delle
classi che riguarda tutto il personale non-contrattualizzato inciderà anche
sull'adeguamento dei ricercatori non confermati II° anno al 70% della
retribuzione del professore associato?Finiremo per guadagnare meno dei
tecnici
amministrativi, per i prossimi tre anni?

Grazie molte e distinti saluti

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caro dottore
è auspicabile che alcune evidenti anomalie, come quella da lei prospettata
siano sanate in sede di conversione in legge del decreto. In caso contrario
tra i docenti più penalizzati ci saranno proprio i ricercatori all'inizio
della carriera, il che è veramente iniquo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul blocco triennale delle retribuzioni

Gentile Prof. Pagliarini,

sono un ricercatore non confermato al secondo anno dall'assunzione.
Avrei tre domande riguardanti l'impatto della manovra finanziaria sulla
mia situazione retributiva.
(1) che cosa succederà alla conferma? Continuerò a essere pagato con lo
stesso stipendio di oggi, o la conferma è qualcosa di diverso dagli
altri adeguamenti retributivi?
(2) che cosa succederebbe se, negli anni fra il 2010 e il 2013,
diventassi, poniamo, associato? Continuerei a essere pagato con lo
stipendio attuale fino al 2014?
(3) Nel computo della retribuzione complessiva del 2010 "che non può
essere superata" rientrano anche i compensi per gli affidamenti a titolo
retribuito?
Grazie per il suo prezioso contributo, che è un punto fermo in questo
momento di grande confusione e incertezza per l'Università italiana.

Cordialmente,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
se il decreto non subirà modifiche in sede di conversione in legge, la
retribuzione in godimento a dicembre 2010 resta congelata sino a dicembre
2013. Non sono attribuibili aumenti economici di qualsiasi tipo connessi
alla posizione di ruolo. Gli affidamenti retribuiti dovrebbero essere fuori
dal predetto vincolo così come l'avanzamento di carriera conseguita durante
il triennio di blocco, cosa, quest'ultima, impossible da realizzarsi per il
contemporaneo blocco delle assunzioni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sul blocco triennale degli scatti di anzianità biennali

Gentilissimo Professore,

Le scrivo per porle un altro quesito in tema di esiti della manovra
economica. La cancellazione degli scatti per il 2011, 2012 e 2013
riguarderà, in base ai testi che circolano, anche gli scatti che giungeranno
a maturazione in quel triennio ma che riguardano periodi precedenti al 2011?
Nel mio caso, di ricercatore confermato, il prossimo scatto di anzianità
dovrebbe spettarmi proprio a partire dall'1/1/2011. Pensa che anch'esso
verrà soppresso?
La ringrazio infinitamente per il suo parere.
Con molti cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore
gli scatti biennali maturati nel triennio 2011 - 2013 restano bloccati sino
a dicembre 2013. A gennaio 2014 si ripristina l'anzianità dello scatto in
godimento a dicembre 2010. In pratica 36 mesi sono cancellati ai fini della
progressione economica degli scatti biennali. Cordialmente
Alberto Pagliarini