lunedì 26 dicembre 2011

incompatibilita' contratti

Gentile Prof. Pagliarini
Ho trovato il suo blog molto interessante e volevo porle un quesito.
Ho da poco preso servizio come ricercatore universitario non confermato.
Antecedentemente, alla ricerca ed alle pubblicazioni associavo la libera professione, per ovvi scopi di budget economico.
Ma ad oggi, mi ritrovo con alcuni contratti di prestazione professionale, effettuati esclusivamente per conto di enti pubblici, ancora in corso. Tra l'altro alcuni già completamente espletati ed in attesa di compenso.
La legge Gelmini, all'art.6 comma 9, descrive come incompatibile l'esercizio di attività libero professionali, ma non specifica nulla al riguardo di quegli incarichi conseguiti antecedentemente la data di presa di servizio.
Si possono concludere, oppure devo rinunciare all'incarico ed al compenso di prestazioni già effettuate?
Grazie

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caro dottore
per i contratti scaduti non c'e' alcun problema. Deve rinunciare agli altri. Le consiglio di scrivere al rettore chiarendo di aver rinunciato ai contratti a scadenza
ritardata e chiedendo l'autorizzazione a portare a compimento qualche contratto a
breve scadenza. Se il rettore non autorizza, dovra' rinunciare anche a questi ultimi.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

vincoli parentela per assunzione co.co.co

Gentile Professore,
sono un professore associato in servizio presso un dipartimento in cui mia sorella, non siamo figli ne eredi di dinastie di accademici, ha presentato domanda per un co.co.co. ci sono problemi nel caso in cui dovesse risultare vincitrice? Le preciso che trattasi di una persona con curriculum di tutto rispetto, con esperienze all'estero come ricercatore, assegni di ricerc, dottorato e post-dottorato etc.
saluti e grazie
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caro collega
non ci dovrebbero essere problemi perche' il vincolo della parentela riguarda
le chiamate di professori di 1^ e 2^ fascia e ricercatori, non co.co.co. Cordialmente
Alberto Pagliarini

metodo contributivo

Egregio Prof.Pagliarini,
Le chiedo un chiarimento su cui non sono assolutamente riuscito
a trovare alcun contributo utile in rete o sui giornali.
Sono professore associato, oggi con 38.5 anni di anzianita' retributiva
(incluse le ricostruzioni)
Con il decreto Monti dal 1 gennaio 2012 passo al contributivo
pro rata. Vorrei sapere come in effetti sara' calcolata la mia pensione
In particolare:
1- per ogni anno di contributivo a venire, quanta parte dei miei
contributi e rivalutati come, se del caso, si sommera' al retributivo
maturato ?
2- se restassi in servizio fino a 66 anni, come ora previsto,
alla fine avrei maturato poco piu' di 46 anni di anzianita',
di cui appunto 38.5 retributivi e 7.5 contributivi.
Saranno tutti validi per il calcolo della pensione o gli anni
oltre il 42esimo non saranno calcolati ?

La ringrazio moltissimo

Cordiali saluti

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caro collega
i contributi versati dal 2012 saranno in toto utilizzati per il calcolo della quota della pensione con il metodo contributivo. Alla predetta quota si aggiungera' quella calcolata con il metodo retributivo per38,5 anni. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 25 dicembre 2011

trasferimento per interscambio

Gent.mo Prof. Pagliarini,

sono una ricercatrice confermata.

Vivo da 10 anni come pendolare tra Genova (residenza) e Siena (sede universitaria).
Con tutti i miei sforzi non riesco a ottenere alcun ascolto presso l'Università di Genova per un eventuale trasferimento. Esistono altre strade praticabili oltre a quella della chiamata del Consiglio di Facoltà e degli incentivi (in cui quest'anno non rientro)?
Grazie,
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gentile collega
c'e' la possibilita' dell'interscambio tra un docente di Genova e uno di Siena aventi la stessa qualifica, con il necessario nulla osta di entrambe le Facolta'. Cordialmente
Alberto Pagliarini

dottorato regole per il rientro ed altro

Gentilissimo Professore Pagliarini,

il Dottor De Luca cui ho parlato della mia situazione, mi ha consigliato di affidarmi alla sua conoscenza ed esperienza in campo di diritti e legislazione sul mondo dell'università. Mi permetto pertanto di esporle brevemente la mia situazione sperando di non disturbarla troppo.

-Sono di ruolo nella scuola da diverso tempo e attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca, sono all'inizio del II anno. Sono in congedo ma mantengo lo stipendio e servizio.
Mi chiedo se le informazioni che ho ricevuto sono veritiere:
1. dopo il dottorato bisogna rientrare nella propria amministrazione pubblica (cioé a scuola) per almeno due anni? Oppure si può rientrare in una qualsiasi amministrazione pubblica (e pertanto anche all'università tramite altro concorso)?
2. Se dovessi interrompere il dottorato per un eventuale concorso di ricercatore a tempo determinato in cosa incorro? Qualcuno mi dice che devo ridare allo stato gli stipendi precedenti e la cosa non mi farebbe molto piacere.
Spero di non aver abusato del suo tempo e colgo l'occasione per esprimerle i miei auguri di Buone Feste anche se non ci conosciamo di persona

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caro dottore
dopo il conseguimento del dottorato c'e' l'obbligo di rientrare nella propria amministrazione o anche in altra pubblica amministrazione. Ovviamente la propria amministrazione potrebbe dare una interpretazione piu' restrittiva alla norma, per cui conviene parlarne prima di decidere. Non completando il dottorato l'amministrazione puo' richiedere la restituzione di quanto pagato, ma puo' anche non richiederla in dipendenza della interpretazione che gli uffici daranno alla norma. Si sono verificati entrambi i casi. Un cordiale saluto anche al dott. DeLuca.
Alberto Pagliarini

incompatibilita' tra assegno ricerca e contratto privato

Gentilissimo Prof. Pagliarini,
Leggendo uno dei post sul suo blog vedevo che c'è incompatibilità fra un assegno di ricerca e un contratto annuale a tempo determinato nella pubblica amministrazione.
Volevo porLe il seguente quesito:
c'è incompatibilità fra un assegno di ricerca e un contratto annuale a tempo determinato presso una azienda privata?

La ringrazio anticipatamente e Le porgono distinti saluti

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caro dottore
si, c'e' incompatibilita'. Cordialmente
Alberto Pagliarini

assistenza negata a un docente clinico universitario

Gentile prof. Pagliarini
Nel complimentarmi con lei per la qualità della sua rubrica le scrivo ponendole un quesito. Sono stato nominato professore associato med13 (endocrinologia) e ho preso servizio il 01-11-2011 (idoneo in valutazione comparativa presso altro ateneo). Poichè afferisco ad un dipartimento di medicina ed in particolare ad una divisione clinicizzata di endocrinologia dovrei a rigore avere anche l'attivazione delle funzioni assistenziali come i miei colleghi docenti assunti in precedenza, che mi consentano di svolgere regolarmente attività clinica legata alla didattica, visto che in Medicina clinica le due funzioni sono imprescindibili. Tuttavia, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, ove opera la mia struttura, ha rifiutato la richiesta da parte del rettore dell'ateneo della attivazione di suddetta funzione assistenziale per motivi di ristrettezza del budget. Pertanto mi ritrovo ad insegnare una materia clinica senza ricoprire funzioni assistenziali con notevole penalizzazione nello stipendio e nelljavascript:void(0)'impossibilità a svolgere attività clinica. Cosa posso fare? Ci sono dei regolamenti che vincolano la attivazione della funzione assistenziale (ex De Maria per intenderci). La ringrazio anticipatamente per qualsiasi chiarimento voglia darmi.
Cordiali Saluti

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caro collega
il suo e 'un caso veramente assurdo ed abnorme. Le viene negato un diritto sancito dalla legge e che nessun regolamento puo' annullare. I rapporti tra AOU e universita' sono regolati da apposito protocollo. Nel protocollo, sono sicuro, non puo' essere previsto il suo caso. Pertanto, Rettore e Preside di Facolta' devono intervenire sul Direttore Generale, invitandolo a compiere quanto di suo dovere. Il Direttore, indipendentemente dalla disponibilita. del budget, deve garantire almeno il minimo dell'attivita' assistenziale necessaria e sufficiente a svolgere compiutamente la sua attivita' didattica e di ricerca, per evitare che il suo compito istituzionale sia monco. Ovviamente la predetta attivita' va retribuita perche' e' anche a favore del SSN. Ove cio' non avvenisse potra' ricorrere al TAR con procedura d'urgenza perche' ripristini un diritto non concesso. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 dicembre 2011

ricercatore a tempo definito - rapporto di lavoro unico

Caro Professor Pagliarini,

inizio con il ringraziarla per la sua davvero preziosa opera. Sono una ricercatrice a tempo definito. Le vorrei chiedere se tale ruolo sia compatibile con quello di assistant professor presso un'università estera.

grazie e auguri di buon Natale

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gentile collega
i ricercatori a tempo pieno o definito non posono avere altro rapporto di lavoro
in Italia o all'estero. Quelli a tempo definito possono avere partita IVA ed esercitare libera attivita' professionale. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 16 dicembre 2011

aumenti ISTAT e scatti triennali

Caro Prof. Pagliarini,
Mi stavo chiedendo se per il 2011 dobbiamo dimenticarci una rivalutazione istat degli stipendi, che è stata applicata l'ultima volta nel 2010, pari allo 3.09%.
Dove posso trovare informazioni al riguardo?
Grazie
Cordiali saluti
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caro collega
gli aumenti annuali Istat ritorneranno ad essere applicati automaticamente dal 2014, salvo ulteriori norme restrittive. Analogamente per li scatti non più biennali ma triennali attribuiti non più automaticamente ma previa valutazione. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 9 dicembre 2011

aspettativa senza assegni a professore straordinario

Gentilissimo Professor Pagliarini,

Sono stato appena chiamato a coprire un posto professore di prima fascia e devo prendere servizio a breve. Nel frattempo un’istituzione internazionale mi offre un contratto di funzionario all’estero che intenderei accettare.

Le sarei grato se potesse darmi delucidazioni sula possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa. In particolare:

1. Potrei usufruire dell'aspettativa senza assegni di cui alla art. 7 legge Gelmini ?

2. Se sì, questo anche non essendo confermato in ruolo e/o a breve dopo essere entrato in servizio?

3. La concessione dell'aspettativa (e la sua durata fino a cinque anni) è a discrezione dell'università o è invece un diritto del richiedente?


La ringrazio in anticipo per la sua cortese attenzione e per il suo prezioso aiuto e le invio cordiali saluti.

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caro collega
il comma 1 dell'art. 7 parla genericamente di professori e ricercatori universitari. In teoria potrebbero rientrare anche i professori e ricercatori non confermati e i professori straordinari, salvo i regolamenti di ateneo non prevedano diversamente Il comma 2 stabilisce che l'aspettativa è concessa dal rettore, sentite le strutture di appartenenza. E' presumibile che se non c'è il parere favorevole il rettore può non concedere, quindi l'aspettativa non è un diritto a domanda. Vi è un punto, però, da approfondire. Dopo il triennio di conferma la facoltà o il dipartimento deve esprimere un suo giudizio anche sull'attività didattica svolta nel triennio, attività che, presumibilmente, non ci sarà stata. L'organismo che deve esprimersi potrebbe trovarsi in difficoltà a dare un giudizio o, quantomeno, dovrebbe dichiarare che il docente non ha svolto attività didattica essendo in aspettativa per..........Al di là degli eventuali effetti che il mancato giudizio potrebbe avere sull'esito dell'ordinariato, ritengo sia preferibile parlare con il preside e/o con il direttore del dipartimento, avendo prima interpellato l'ufficio competente per eventuali impedimenti d'ufficio a concedere l'aspettativa essendo professore straordinario. Cordialmente

Alberto Pagliarini

aspettativa per ricercatore a tempo determinato

Gentilissimo prof. Pagliarini,

seguo da tempo il suo sito e le sue risposte mi sono state utili in molte occasioni. Tuttavia non ho trovato risposta ad un quesito, che le pongo di seguito, riguardante l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi della legge 240/2010 (Legge Gelmini). La legge stabilisce che la posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con altre attività lavorative. Il vincitore che abbia un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica potrà accettare la nomina avvalendosi di un'aspettativa dalla PA (non retribuita) oppure dovrà necessariamente rinunciare definitivamente al posto precedente? In caso affermativo, quale norma potrà invocare? Nel caso specifico ho vinto un concorso come ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Cagliari e sono impiegato part time a tempo indeterminato presso la Regione Sardegna.

Cordiali Saluti

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caro dottore
E' difficile che l'amministrazione conceda l'aspettativa senza assegni per il non breve periodo del contratto. Comunque provi a far domanda alla sua amministrazione chiedendo l'aspettativa senza assegni. L'amministrazione è tenuta a rispondere. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco delle retribuzioni e ricercatore non confermato

Gent.mo Prof. Pagliarini,

ho due domande riguardo al blocco degli stipendi nel triennio 2011-2013.

E` vero che tale blocco e` stato prorogato a tutto il 2014?
Oppure e` solo una possibilita` prevista dal precedente
governo ma non ancora non messa in atto?

La seconda riguarda l'Atto del Governo sottoposto
a parere parlamentare n. 396 che permetterebbe ai
ricercatori al primo anno di servizio (non ancora confermati)
di avere un trattamento salariale pari a quello del secondo
anno:

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda22681.htm

Il parere espresso dalla commissione parlamentare implica
che tale atto verra` sicuramente trasformato in decreto legislativo
oppure la cosa non e` ancora sicura?

La ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

Cordiali saluti,

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caro dottore
il decreto legge 98/2011 convertito nella legge 15/2011 all'art. 16, comma 1, prevede la possibilità di prorogare al 31/12/2014 il blocco del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni. Occorre un regolamento emanato dal ministero della Funzione pubblica e dal MEF. Sinora il regolamento non è stato emanato e fino a quando non sarà emanato il blocco rimane fino al 2013. Ciò non esclude che questo governo possa emanarlo, ove ricorrano particolari esigenze, nel 2012 o nel 2013.
Presumo che l'Atto di Governo diventerà legge. Comunque vi sono state altre interrogazioni parlamentari alle quali anche questo governo ha risposto escludendo lo scatto dopo il primo anno dal blocco, per i ricercatori non confermati. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 8 dicembre 2011

incentivi alla mobilità per i ricercatori

Gentilissimo Professore,
al punto 2) del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la
ripartizione del FFO per il 2011 si stabilisce quali sono i potenziali
ricercatori destinatari degli incentivi per la mobilità. In particolare,
non capisco se il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada applicato anche ai
ricercatori oppure no. Le spiego da dove vengono i miei dubbi.

Il D.M. 26/4/2011 n. 166 riguarda i
"Criteri e modalita' per favorire la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di
laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica".

Dunque già nel titolo si specifica che le norme di questo decreto sono
rivolte soltanto ai professori. Leggendo poi il testo, i criteri di
incentivazione sono definiti al punto 2, ed in particolare al punto 2b si
fa riferimento solo ai professori.

Questo DM era necessario per definire criteri e modalita' per la mobilita'
dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Nell'art. 7 di tale legge si parla sempre di
trasferimenti di professori e ricercatori, ma al comma 5 si dice che la
mobilità dei professori (non menzionando i ricercatori) è da regolamentare
con decreto del ministro.
Dunque mi sembrerebbe di capire che il D.M. 26/4/2011 n. 166 vada inteso
soltanto per i professori e che non ci siano vincoli analoghi per il
trasferimento di ricercatori.

Inoltre, i ricercatori non hanno obblighi didattici e dunque vincolare un
trasferimento di un ricercatore al tipo di didattica che ha svolto mi
sembrerebbe un controsenso.

Se così fosse, non capisco se tutti i ricercatori possono usufruire degli
incentivi per il trasferimento oppure no. In caso affermativo, non capisco
nemmeno la frase "Il contributo una tantum unitamente al restante 30% del
costo medio nazionale sarà assegnato all'ateneo chiamante mediante storno
dal FFO dell'ateneo di provenienza del soggetto interessato."

Potrebbe chiarirci questo punto?

La ringrazio moltissimo. Cordiali saluti,
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caro collega
Il titolo di una legge o di un decreto è solo indicativo, è il contenuto degli articoli che conta.
Legga le risposte da me date ieri e oggi. I ricercatori possono usufruire degli incentivi limitatamente a quanto previsto al punto 2) dell'art. 5 del D.M. 3/11/2011, n. 439. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mobilità e incentivazioni

Egregio Professor Pagliarini,
sono un associato confermato che da sette anni lavora in una sede
universitaria situata in una regione diversa da quella di residenza.
Ho l'impressione che gli Atenei - secondo ma un pò furbescamente - stiano
facendo una gran confusione sull'esistenza e sulla praticabilità della mobilità
interregionale prevista dall'art. 5 del decreto di ripartizione del ffo.
A mio parere - al di là delle tre condizioni già note - non vi è alcuna nuova
limitazione.
Non vi è alcun tipo di limitazione relativa alla necessità che chi si
trasferisce debba provenire da un corso di laurea o da una sede soppressa.
Né la legge 240 né il decreto di riparto del ffo dicono nulla del genere.
Mi farebbe molto piacere conoscere il suo pensiero al riguardo.
Cordialmente,
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caro collega
la invito a leggere sul mio blog le risposte da me date, ieri e oggi, alle questione mobilità e incentivazioni. Cordialmente

ancora sul fondo incentivazione e mobilità

Gentile professore,
vedo che altri Colleghi hanno gli stessi miei dubbi, che rimangono anche dopo aver letto la Sua risposta.
Vorrei far notare che il punto 1) del comma 3 contiene un refuso (almeno nella versione on line del ministero). Infatti leggo testualmente:
"Assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni ecc."
Lei, Professore, ha scambiato di posto un "di", dando cosi' un senso preciso alla frase che esclude i docenti gia' strutturati (a meno che non si tratti di corsi soppressi ecc.). Ma se invece la frase corretta fosse stata:
"Assunzioni di professori di I e II fascia e di idonei in valutazioni ecc."
il senso sarebbe stato completamente diverso e sarebbero inclusi anche i docenti gia' strutturati.
Non dovrebbe il ministero precisare qual'e' la frase corretta ?
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gentile collega
la frase riportata nel punto 1) terzo comma del D. M. 3/11/2011, n 439 non ha senso letterale e giuridico, come è scritta.Vi è un evidente errore di scrittura. Per questo ho dato la formulazione giusta coerente con il comma 5 dell'art. 7 della legge 240/2010 e con lo stesso D.M. richiamato. D.M. che ripartisce il FFO del 2011, per cui il fondo incentivazione può interessare solo docenti assunti nel 2011, non docenti già strutturati assunti in anni precedenti. La formulazione da me data ritengo sia l'unica letteralmente giusta e giuridicamente valida. Per quanto detto non ha neppure senso la frase da lei riportata in virgolette "...professori di 1^ e 2^ fascia e di idonei...."Pertanto confermo quanto ho scritto ribadendo che il fondo per la incentivazione può essere usato sia per i professori di 1^ e 2^ fascia assunti o da assumere entro il 2011, nel rispetto dei vincoli fissati nello stesso art. 5, utilizzando il punto 1) del comma 3; sia per i professori e ricercatori che rientrano nelle condizioni stabilite al punto 2) per la mobilità interregionale. Le università possono dare qualsiasi altra interpretazione, poiché ormai lo stato giuridico è uno stato confusionale, come ho scritto, tempo fa, in una mia nota inviata anche al ministro e alla CRUI, pubblicata sul mio sito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 7 dicembre 2011

sugli incentivi per la mobilità

Gentilissimo professore,
il suo silenzio ci spiazza.
Io personalmente ritengo che né la legge 240 né tanto meno il decreto di riparto del ffo abbiano introdotto la limitazione della mobilità interregionale a coloro che provengono da sedi o corsi di laurea soppressi. Le due tipologie di mobilità (quella tradizionale e quella che intende facilitare i colleghi che si trovano nella predetta condizione) viaggiano parallelamente anche se la seconda deve essere attuata sulla base del decreto ministeriale (mi sembra) 163/2011.
Su questo dubbio, gli Atenei ci stanno marciando.
Speriamo in una sua risposta (anche perché siamo tutti stressatissimi).
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cari colleghi
l'art. 5 del D.M. 3/11/2011 n. 439 per la ripartizione del FFO per l'anno 2011 stabilisce gli "Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore". Nel comma 1 mette a disposizione 1.400.000 € per favorire una più razionale distribuzione del personale docente. Il comma 2 stabilisce le condizioni che gli atenei devono avere per poter utilizzare il fondo di cui al comma 1 a favore di docenti assunti nel periodo 1/2/2011 - 31/12/2011. Il comma 3 stabilisce quali sono i potenziali docenti destinatari del fondo di cui al comma 1 e prevede due categorie distinte nei punti 1) e 2), fissando per ciascuna di queste l'entità della 'incentivazione. Il punto 1) riguarda le assunzioni fatte dall'ateneo di professori di 1^ e 2^ fascia .idonei in concorsi non banditi dall'ateneo chiamante. Il punto 2) riguarda la mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26/4/2011 n. 166 finalizzata a favorire la mobilità dei professori e ricercatori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. Ho riportato il contenuto dei primi 3 commi dell'art. 5 e i punti 1) e 2) del comma 3 per evidenziare che gli atenei hanno la possibilità di utilizzare il fondo per la mobilità sia per chiamata di professori di cui al punto 1), sia per la mobilità interregionale di professori e ricercatori di cui al punto 2). Ovviamente le sedi possono autonomamente decidere di utilizzare solo il punto 1) o solo il punto 2) o entrambi, in base alle loro esigenze e alle situazioni di bilancio. Cordialmente
Alberto Pagliarini


lunedì 28 novembre 2011

sul metodo contributivo per tutti

Chiar.mo Prof. Pagliarini,
sono un professore universitario, ruolo degli ordinari, di anni 64, con 40 anni e due mesi di effettivo servizio (somma del servizio presso l'Università e del servizio militare). Ho inoltre riscattato i cinque anni di laurea. Ho pertanto una anzianità contributiva di poco più di 45 anni. Avendo più di 18 anni di servizio alla data del 1995 (sono entrato in servizio nel 1971) dovrei poter fruire di una pensione calcolata con il sistema retributivo.
A seguito delle voci di imminente variazione della normativa sulle pensioni con passaggio obbligato per tutti (sia pure pro quota) al sistema contributivo, in data 17 novembre 2011 ho presentato domanda di pensionamento con decorrenza 1 dicembre 2011, cioè in corso d'anno (ovviamente ho assicurato il Preside della Facoltà che è mia intenzione portare a termine il corso iniziato a titolo gratuito).
Successivamente però qualcuno mi ha detto che il decreto di pensionamento non potrà essere fatto se non con decorrenza 1/11/2012, cioè al termine del corrente anno accademico e non alla data dell'1/12/2011 da me richiesta. Se così fosse verrebbe vanificato il mio tentativo di evitare eventuali possibili condizioni sfavorevoli di calcolo del rateo della pensione (già la liquidazione ci viene pagata in 3 rate!).
Le sarei grato se volesse chiarirmi se quanto sopra è vero (nel qual caso vorrei ritirare la domanda) o se, come qualcuno sostiene, la cessazione volontaria dal servizio in corso d'anno è possibile con pagamento all'Università di una penale.

La ringrazio molto se vorrà rispondermi e le invio i miei più cordiali saluti

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caro collega
il pensionamento per vecchiaia è attribuito, d'ufficio, dal 1° novembre dell'anno accademico nel quale si raggiunge l'età anagrafica di pensionamento. Il pensionamento per dimissioni, avendo maturato 40 anni o più di contributi, compresi quelli riscattati, avviene dal mese successivo a quello della domanda presenta, salvo procedura diversa adottata dai funzionari della sede. E' pura fantasia parlare di penalità a favore dell'università per la cessazione volontaria dal servizio.
Ritengo opportuno fare alcune considerazioni sul cambiamento in itinere nel campo pensionistico che preoccupa molti colleghi anziani soprattutto per l'estensione a tutti del sistema contributivo. Ho ricevuto diverse telefonate e alcune mail. Per chi ha già maturato 40 o più anni di contributi versati, compresi gli anni riscattati, l'estensione del contributivo pro-rata, dal 1° gennaio 2012, non intacca il diritto al calcolo con il metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, se nel 1995 (legge Dini) avevano maturato almeno 18 anni di contributi, Con il sistema retributivo la pensione è calcolata per un massimo di 40 anni di contributi e i contributi versati oltre i 40 anni non sono utilizzabili dal soggetto, hanno solo scopo sociale nel coacervo del sistema pensionistico. Pertanto, i contributi che saranno versati per gli anni di servizio prestati a partire dal 2012 dovrebbero essere utilizzati con il metodo contributivo, che tien conto dell'entità dei contributi versati e non del numero degli anni di versamento, salvo che l'emananda legge non escluda, come ritengo avverrà, questa possibilità per chi al 31/12/2011 ha già maturato 40 anni di contributi. In conclusione per coloro che si trovano nella predette condizioni il passaggio al contributivo non comporta alcun danno economico, avendo già maturato i 40 anni di contributi utili per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, o addirittura potrebbe comportare un vantaggio pensionistico per quanto sopra detto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

martedì 22 novembre 2011

ancora sul blocco della ricostruzione di carriera

Caro collega,

Così mi rispondono da UNIPV su perdita sttipendio (vedi sotto e manca il 2014 che magari viene contato anche quello, al che si passa a 54000 euro lorde)
dopo avermi detto che NON ricostruisco carriere (cf allegato, da cui mi pare conti di più codau che risposte governative alla Camera) -
sono stato confermato a ordinario il 26 ottobre,

Che fare? grazie e cordiali saluti

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caro collega
ci sono due possibilità. Il ricorso al TAR, visto che il rinvio di tre anni della ricostruzione di carriera
comporta una perdita di oltre 43.000 euro, oppure scrivere all'On.Vassallo illustrandogli la situazione che si è creata in alcune sedi nelle quali dopo la conferma o l'ordinariato si adegua la retribuzione ma si rinvia la ricostruzione di carriera al 2014 0 2015, a causa del blocco retributivo. Si chieda all'On. Vassallo di voler rinnovare l'interrogazione alla luce di queste situazioni per la ricostruzione di carriera, chiarendo anche che ci sono ancora sedi nella quali si rinvia non solo la ricostruzione di carriera ma anche l'adeguamento retributivo dovuto per l'ottenuta conferma in ruolo o l'ordinariato.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 19 novembre 2011

Gentile Prof Pagliarini,
mi rivolgo a Lei per un parere riguardo una progressione economica.
Sono ricercatore clinico confermato, cioè sono dipendente universitario in convenzione con la azienda ospedaliero-universitaria della mia città.
Ho maturato al 30/09/11 5 anni di anzianità, per cui avrei diritto alla equiparazione della posizione minima contrattuale a quella percepita dai dirigenti della medesima area ex X livello (art 4 CCNL- area dirigenza SPTA- 2° biennio economico).
Inoltre ai sensi dell'art. 5 dello stesso CCNL è prevista l'indennità di esclusività.
Le chiedo: ci sarà un miglioramento economico, dal momento che l'azienda ospedaliera mi eroga un assegno ad personam riassorbibile?
le voci del mio cedolino paga ospedaliero sono:
-retrb. posiz. min. contr. unificata
indennità di esclusività
assegno ad personam riassorbibile
trattamento aggiuntivo di incarico.

La ringrazio e la saluto cordialmente.

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gentile dottoressa

se la retribuzione aggiuntiva attribuita dopo il 5° anno di anzianità, supera l'assegno ad personam in godimento, l'assegno ad personam scompare e la differenza è il miglioramento economico effettivo attribuito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 18 novembre 2011

sulla esclusione dalla chiamata per effetto della parentela

Gentile prof. Pagliarini,
seguo con molta attenzione il Suo blog e vorrei innanzitutto complimentarmi per la bella iniziativa!
Vorrei chiederLe informazioni sulla mia situazione. Siamo due fratelli che per puro caso si sono trovati a lavorare nella stessa facoltà. Non abbiamo altri parenti che lavorano all'università e non siamo "influenti". Mio fratello è diventato associato qualche anno fa, dopo avere lavorato per anni presso un'altra facoltà e vincendo il concorso nella facoltà in cui lavoro anche io (da un anno come RTD, dopo avere lavorato per 7 anni con un contratto a progetto). Presupponendo il conseguimento dell'abilitazione nazionale come associato allo scadere dei 6 anni, secondo Lei ho qualche possibilità di rimanere nella stessa facoltà o la legge mi esclude a priori?
Grazie mille per l'informazione.
Cordialmente,

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caro collega
riporto la parte dell'art.18, comma 1, punto b) che interessa il suo quesito.

"........In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino
al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ..............". Con la nuova legge la chiamata non è effettuata dalla Facoltà ma dal Dipartimento o da una Scuola o struttura prevista nello Statuto di Ateneo. Pertanto, se suo fratello è incardinato nel dipartimento che dovrebbe effettuare la sua chiamata, lei non potrà partecipare al bando per la chiamata. Potrà partecipare se suo fratello fa capo ad altro dipartimento. Ciò stante la lettera della norma sopra riportata. Salvo ulteriori e più forti restrizioni previste nel codice etico del suo ateneo.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 17 novembre 2011

sistema contributivo per tutti

Caro Collega,
Come avrai sentito nelle intenzioni del nuovo Governo pare ci sia il passaggio al sistema contributivo per tutti. Ora mi chiedo e ti chiedo: per chi come me ha quasi 40 anni di contributi (servizio + riscatti vari) ed è ancora 5 o 10 anni dall'età della pensione, conviene dare le dimissioni prima che venga approvata normativa di questo tipo o continuare a restare in servizio (come ricercatore, associato o ordinario) ?
Ti ringrazio della considerazione, cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
nell'ipotesi che si imponga il sistema contributivo per tutti, è molto probabile che chi è in servizio e gode del sistema retributivo o misto, conservi tale diritto sino alla data di entrata in vigore della nuova norma e da tale data valga, invece, il sistema contributivo. In tal caso il danno economico sarebbe molto ridotto per chi, alla data predetta, deve ancora fare pochi anni di servizio prima dell'età pensionabile. Pertanto, occorre aspettare per sapere quali sono le reali intenzioni del governo ed eventualmente dimettersi prima della emanazione della nuova legge, se non dovesse verificarsi quanto ho prima detto. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 28 ottobre 2011

sull'aspettativa senza assegni art. 7 legge Gelmini

Caro Professore,

Le scrivo per avere un parere sull?interpretazione dell?articolo 7 della
Legge Gelmini. Io sono una ricercatrice confermata e ho recentemente
vinto un concorso in una università statale negli Stati Uniti come
assistant professor ocn tenure track. L?università mi offre cioè un posto
per 7 anni durante o alla fine dei quali esso potrebbe diventare un posto
da associate a tempo indeterminato.

Nel dubbio che il sistema universitario degli Stati Uniti non risponda
alle mie esigenze ed al mio gusto, vorrei perciò chiedere alla mia
università un?aspettativa non pagata. Secondo l?art. 7 della legge, si ha
diritto a questa aspettativa per un massimo di 5 anni non consecutivi per
svolgere attività in altre istituzioni anche con sede internazionale. La
ripartizione del personale della mia università interpreta l?articolo
come riferito ad un incarico e non ad un posto di lavoro. Lei che ne
pensa?

Aggiungo che un collega, prima professore associato in Italia, ora a
Londra, ha usufruito cinque anni fa dell?aspettativa appoggiandosi
all?articolo 17, commi 8?10 della legge del 1980.

Le sarei davvero grata di una Sua risposta, perché sono davvero molto
angosciata.

Cordialmente,

xxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'art. 13 del DPR 382/80 sulle aspettative per incompatibilità inizia
ricordando che prioritariamente vale, per i docenti universitari di ruolo,
il divieto di cumulo con altri impieghi pubblici o privati. L'art. 7 della legge Gelmini, al comma 1 recita: " 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività' presso soggetti e organismi,pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale." Dal comma si evince che può essere concessa l'aspettativa senza assegni, per 5 anni, per lo svolgimento di attività, genericamente indicate e non specificate, anche presso organismi in sede internazionale. Tra le attività sicuramente e prioritariamente rientrano quelle di ricerca e insegnamento, cioè quelle che lei andrebbe ad esercitare nella sede internazionale e, quindi, l'aspettativa dovrebbe
essere concessa per 5 anni. Ma nella domanda che dovrà presentare per
ottenere l'aspettativa dovrà necessariamente specificare di aver vinto un
concorso come assistant professor con tenure track che non è un posto di
ruolo, ma può diventarlo durante o alla fine dei sette anni. Pertanto la
sua attività di ricerca e insegnamento, durante quel periodo, è un incarico
che può sfociare in un posto di lavoro, cioè non è un pubblico impiego
all'estero incompatibile con il suo status di ricercatore, per il richiamato
art. 13 del DPR 382/80. L'incompatibilità scatta se nei 5 anni di aspettativa è nominata associate a tempo indeterminato. In tal caso dovrà dimettersi da ricercatore in aspettativa. Questa è la mia interpretazione. Provi ad
argomentarla all'ufficio competente, anche se, in generale, i funzionari
difficilmente recedono dalla loro interpretazione, salvo imposizioni
giudiziarie. Gradirei conoscere l'esito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 27 ottobre 2011

malattia e slittamento dfella conferma

Gentile Prof. Pagliarini

Sono professore associato non confermato presso l'Università di Cagliari, ho preso servizio il 1° febbraio 2011.
Il 7 settembre 2011, dopo averne dato comunicazione agli Uffici del Personale Docente, mi sono ricoverato a Milano per sottopormi ad un serio intervento al cuore. La degenza è durata complessivamente 34 gg. In data 11 ottobre 2011 sono stato dimesso con certificato di convalescenza di 30 gg rilasciato da cardiologo specialista della struttura in cui ero ricoverato. Al rientro a Cagliari ho informato gli Uffici del Personale Docente che ha richiesto una visita ambulatoriale che è stata effettuata in data 21 ottobre 2011.
Ora, il problema è che nè gli Uffici del Personale Docente nè il mio Medico Curante si sono peritati di inviare all'INPS il certificato di malattia, come prescrive la legge (o sbaglio?). Per fortuna il medico che ha svolto la visita ambulatoriale ha accolto tutta la documentazione da me fornita (certificati di ricovero e dimissioni, certificato di convalescenza).
Dopo pochi giorni apprendo che se usufruissi di tutto il periodo di convalescenza, la mia assenza per malattia ammonterebbe a ben 64 gg (34 di degenza + 30 di convalescenza) e che quindi supererei il limite di 60 gg in 3 anni che causerebbe lo slittamento della conferma al quarto anno.
Tralasciando il fatto che 60 gg in 3 anni mi sembra un limite veramente esiguo (soprattutto se si tiene conto di malattie gravi), e precisando che i 64 gg di malattia scadono esattamente il 9 novembre 2011, le chiedo cosa posso fare per ovviare ai seri inconvenienti che tutto ciò mi causerebbe. MI sembra di essere l'unico docente fesso che fa tutto secondo le regole e viene penalizzato (cornuto e mazziato), mentre altri che si assentano per mesi senza darne comunicazione non subiscono alcuna conseguenza.
Io pensavo di interrompere la convalescenza prima di raggiungere il limite di 60 gg di malattia, e rientrare a lavorare, anche se avrei tanto bisogno di riposo.
E' possibile farlo? Come devo fare?
Non ho tanto tempo a disposizione ma c'è ancora un certo margine di manovra.
La ringrazio anticipatamente per la sua pronta risposta.


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caro collega
sic stantibus rebus, gli uffici sono costretti a rinviare la conferma di un anno. Il solo modo per evitare che ciò accada è ridurre di almeno 5 giorni il periodo di convalescenza prescritto. Occorre, pertanto, un nuovo certificato medico
possibilmente dello stesso specialista che ha rilasciato il primo certificato, o del medico di famiglia, se disposto a farlo e se l'ufficio lo accetta. Si potrebbe usare la formula: "considerato il buon andamento della convalescenza si ritiene di poter ridurre a ........giorni il periodo della stessa". D'accordo con il Preside e il Direttore di Dipartimento potrà attenuare i suoi impegni di attività istituzionale per quel periodo. Non vedo altra possibile soluzione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mercoledì 12 ottobre 2011

trasferimento ricercatori

Gentile Prof. Pagliarini,
il Prof. marcato, dell'Università di Bologna, mi ha suggerito di rivolgermi a Lei.

Sono una ricercatrice della Seconda Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna.
In particolare vorrei sapere se è possibile applicare la legge 100/87 (relativa al trasferimento per ricongiungimento familiare in qualità di coniuge di militare) ai ricercatori univeristari.
Come saprà, è attualmente in discussione l'eliminazione dei ricercatori dai finanziamenti per la mobilità previsti dall'FFO 2011, sulla quale stavo ormai puntando. Per questo motivo sto cercando di informarmi su tutte le possibili alternative.
La ringrazio per l'attenzione e la saluto cordialmente
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gentile collega
l'art. 1 comma 5 della legge 100/87, l'art. 10 comma 2 della legge 325/87 convertita con modificazioni nella legge 402/87, l'art. 17 della legge 266/99 e l'art. 2 della legge 86/2001 consentono il ricongiungimento del coniuge convivente di ruolo nella pubblica amministrazione, quando il coniuge militare sia stato trasferito d'ufficio prima dei 4 anni di permanenza nella sede. La norma è stata spesso applicata agli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie. Non credo sia stata mai applicata ai docenti universitari. Le suggerisco, comunque, di fare la domanda al rettore allegando i documenti di rito previsti nelle leggi citate e attendere la risposta dell'amministrazione. Per le citate leggi l'impiegato di ruolo può essere trasferito in sovrannumero e per comando nella sede dell'altro coniuge o in comune vicino. Ritengo sia difficile possa serre applicata tale legge ai docenti universitari, anche ricercatori, perché i trasferimenti di sede per i docenti avvengono solo tramite concorso o scambio consenziente tra due docenti di analoga qualifica in sedi diverse che diano l'assenso. Mi saluti il prof Marcato che ho avuto il piacere di conoscere come docente e sindacalista molto impegnato, attivo e serio. Cordialmente

Alberto Pagliarini

martedì 27 settembre 2011

attività di consulenza con o senza vincoli?

Caro Pagliarini,

il blog rappresenta un punto di riferimento assoluto per i docenti, ma
anche per molte amministrazioni universitarie. Pertanto, ho trovato
insolito quanto riportato nella risposta inviata oggi, 26 settembre,
ad un ricercatore:
"Per il comma 10 dell'art. 6 della legge Gelmini, Il
ricercatore a tempo pieno può liberamente svolgere attività di consulenza
scientifica anche retribuita ..."

In realta' il comma citato dice qualcosa di diverso:
"I professori e i ricercatori a tempo pieno ... possono svolgere
liberamente, anche con retribuzione, ... attivita' di
collaborazione scientifica e di consulenza ..."

Insomma, e' libera l'attività di collaborazione scientifica ed e'
altresi' libera quella di consulenza (senza aggettivi che la
circoscrivano a qualche ambito), quindi consulenza scientifica, ma
anche non scientifica, ossia professionale, fermo restando che
un'attività continuativa del tipo libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno (ma questo e'un altro
discorso).

Non ho quindi compreso percheì introdurre, nella citata risposta, la
locuzione di "consulenza scientifica" che la legge Gelmini non
prevede. Sarebbe interessante per molti, credo, un parere al riguardo.

Molti ringraziamenti per il blog e cari saluti,

Antonio Occhiuzzi

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caro collega
la mia interpretazione scaturisce dal combinato disposto del comma 10
dell'art. 6, la cui formulazione letterale consente l'attività di
consulenza retribuita per i docenti a tempo pieno, con il comma 9 dello stesso articolo che recita "L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno".
Il legislatore ha, quindi, escluso la libera attività professionale, per
incompatibilità, ed ha invece concesso la libera attività di consulenza
senza alcun vincolo,stante la formulazione letterale del comma 10. E' evidente un non senso e una palese contraddizione, se così fosse, poiché la libera attività di
consulenza,senza vincoli, è libera attività professionale. Pertanto, nella spirito che permea tutto il comma 10, in cui sono espressamente previsti vincoli alle
attività consentite liberamente quali: attività occasionale, attività di collaborazione, ma solo scientifica, ed altri, è logico, razionale, giusto, giuridicamente valido e accettabile che anche l'attività di consulenza debba
essere in qualche modo vincolata come l'attività di collaborazione
scientifica e, pertanto, debba essere limitata all'attività di consulenza
scientifica.
Certamente la formulazione del comma 10 non è corretta perché in evidente
contrasto con quella del comma 9. Per evitare il contrasto la formulazione
esatta sarebbe dovuta essere " attività di collaborazione e/o di consulenza scientifica" , o meglio ancora "attività scinetifica di collaborazione e di consulenza".
Sono convinto che qualsiasi TAR darebbe l'interpretazione
predetta perché l'inciso tra due virgole, ",attività di collaborazione
scientifica e di consulenza," sottintende la locuzione scientifica anche
per la consulenza. Non ci sarebbe stato alcun dubbio, invece, se il
legislatore avesse scritto "attività di consulenza scientifica, attività di
consulenza". Con questa formulazione non ci sarebbero stati vincoli per la libera attività di consulenza ma sarebbe rimasto l'evidente contrasto con il comma 9. Questa è la mia interpretazione. Ciascuna sede darà la sua nell'applicare i commi 9 e 10, Sono convinto che tutte, o la gran parte delle sedi, porranno qualche vincolo alla libera attività di consulenza, anche per garantire che l'attività sia svolta nel rispetto degli obblighi istituzionali dei docenti, il che può non avvenire se l'attività di consulenza è libera, continua, di qualsiasi tipo, perché senza
alcun vincolo limitativo e. per ciò stesso, può diventare libera attività
professionale, quindi incompatibile con il tempo pieno. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco retribuzione e scatti biennali sino a tutto il 2014

Gent.mo Prof. Pagliarini,
a riguardo del blocco degli scatti biennali e dei nuovi scatti triennali (con valutazione) molto si e' scritto, ma molta e' ancora la confusione. Le
faccio, a titolo esemplificativo, il mio caso. Ho percepito l'ultimo scatto biennale il 1 Novembre 2009. Il periodo biennale in corso al momento
della promulgazione della "Legge Gelmini" era quindi per me quello 1-11-2009 / 1-11-2011. Visto il blocco degli scatti per gli anni 2011-2013, a gennaio 2014 si dovrebbe ripristinare l'anzianità dello scatto in godimento al 31 dicembre 2010 e
dovrei quindi percepire quello scatto biennale (senza valutazione) il 1-11-2014. Il successivo scatto dovrebbe diventare triennale (1-11-2014 / 1-11-2017) ed essere legato alla valutazione del merito scientifico e didattico.

Nel suo Blog di sabato 24 Settembre, leggo che lei da' per scontata l'estensione del blocco al 31-12-2014. Lei infatti scrive: "alla fine del blocco retributivo e degli scatti biennali, cioè dal 1° gennaio 2015, riprenderà la maturazione
dello scatto biennale interrotto al 31 dicembre 2010." Non mi sembra che ci siano elementi per supportare questa sua ipotesi.

Infatti il Decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge n.111del 15 luglio 2011 all'articolo 16, comma 1 lettera b) stabilisce "con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:...."....."b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni
previste dalle disposizioni medesime;"

Non mi sembra che sia coinvolto il MIUR e quindi non mi sembra che siano coinvolti i professori e i ricercatori universitari.

Qual'e' il suo parere a riguardo ?
La ringrazio vivamente e mi congratulo con lei per la sua competenza e disponibilità.

Cordialmente
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caro collega
la norma da lei citata ha esteso al 2014 il blocco delle retribuzioni per
tutti i pubblici dipendenti, già in vigore per gli anni 2011 - 2013.
Il prolungamento del blocco vale anche per i docenti universitari. Dal 1°
gennaio 2015 si riprenderà la normale progressione economica e si completerà la maturazione dello scatto biennale interrotta al 31 dicembre 2010. Completato il biennio, il nuovo scatto sarà triennale e attribuito previa valutazione. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 26 settembre 2011

sistema contributivo o rispetto dei diritti acquisiti?

Egregio collega,
sempre grazie per la miniera di informazioni che si
ricavano dal Suo sito e dalle Sue risposte. Una domanda secca: ho
l`impressione che i nostri politici (in primis Cazzola) intendano
cancellare il comma della Legge Dini che garantisce a chi al 1995 aveva
almeno 18 anni di contribuzione l`adozione del sistema pensionistico
retributivo. Mi piacerebbe sapere se Lei ritiene costituzionale
un`operazione che intaccherebbe diritti acquisiti e che ingenererebbe
una sperequazione all`interno di una categoria comunque ad esaurimento.
Ci si potrebbe in questo caso difendere? Cosa conviene fare? Cordiali
saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
la grave crisi economico-finanziaria che incombe nel mondo, in particolare
in Italia a causa del mastodontico debito pubblico che attanaglia
il Paese, debito dovuto alle politiche economiche allegre dal 1980 ad oggi,
attuate da tutti i governi, in particolare dall'ultimo in carica
che, irresponsabilmente, ha fatto crescere il debito dal 105% al 120% del
PiI, impone decisioni rapide, impopolari, intaccando anche i cosiddetti
diritti acquisiti che, in molti casi, sono solo privilegi concessi a caste,
categorie, corporazioni, ordini, sindacati. Peraltro, le irresponsabili
politiche economiche sono state avallate dai vari Presidenti della Repubblica che hanno sempre firmato ed emanato leggi di spesa fuori bilancio approvato, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione,venendo così meno al principio costituzionale che individua nel Presidente "il garante della Costituzione". Le leggi di spesa emanate fuori copertura di bilancio,senza alcun'altra copertura finanziaria, sono solo servite a mantenere l'occupazione del potere, da parte dei politici in carica, scaricando gli oneri sui contribuenti,non potendo lo Stato accollarseli.
Nessuno ne ha risposto e ne risponde di tali anomale procedure legislativo-finanziarie, essendo da sempre di casa, in questo Paese,la professione politica a vita, imposta dai "partiti degenerati a centri di potere e di interessi", come disse Enrico Berlinguer nel lontano 1981, ritenendo "questa la causadi tutti i mali della Nazione". Da decenni vediamo sempre le stesse facce e le stesse figure che passano da uno ad altro partito, da una ad altra carica elettiva o non, indipendentemente da quanto ciascuno ha o non ha realizzato, bene o male, a favore e vantaggio della collettività, dello sviluppo del Paese e di una sua accettabile e funzionale
organizzazione sociale. A conferma di quanto sopra si possono riportare
tanti casi: mi limito a due più evidenti e conosciuti dal gran pubblico.
Da anni tutti i governi hanno parlato di eliminazione delle Provincie. Negli
atti che hanno accompagnato il varo della Costituzione si legge il pensiero
dei costituenti che prevedeva, con il varo delle regioni, di dover rivedere
l'organizzazione dello Stato eliminando le provincie. Orbene la Lega è nata
all'insegna di diversi slogan: uno molto sbandierato è stato quello di "Roma
ladrona". In questa legislatura la Lega si è fortemente opposta non solo alla eliminazione o alla riduzione della provincie , per tutelare interessi politici di bottega, ma si è fortemente adoperata a farne nascere diverse altre, in particolare nella inesistente Padania, facendo ulteriormente crescere la spesa pubblica e, quindi, il debito pubblico. E' questo un evidente ladrocinio a carico dei
contribuenti che porta gli stessi a gridare lo slogan "Lega ladrona". In
verità, della crescita delle provincie non è responsabile solo la Lega. La
Regione autonoma Sardegna in poco tempo ne ha create altre tre, producendo
un ulteriore irresponsabile spreco di risorse pubbliche. Altro esempio. La
sovrabbondante "Casta" dei parlamentari e dei consiglieri regionali si è
autoconcessa un consistente vitalizio anche con una sola legislatura, anzi
con mezza, senza essere gravata di alcun contributo previdenziale. Evidente privilegio che è diventato diritto acquisito intoccabile, mentre, per gli stessi politici, sono diritti toccabili quelli che riguardano migliaia o milioni di cittadini che, per poterne usufruire hanno pagato regolari contributi previdenziali durante la loro vita lavorativa.
Tutto ciò ho premesso per dire che alcuni diritti acquisiti si possono
intaccare, in una situazione di quasi default per il Paese. Ma devono
essere intaccati a partire, come buon esempio responsabile, da quelli dei
politici a tutti i livelli, anche perchè sono autentici assurdi e vergognosi privilegi, non diritti acquisiti. Che ciò possa essere fatto senza intaccare lo
stato di diritto lo ha sancito anche la Consulta, in diverse sentenze,
stabilendo un principio che ho definito di "relativismo giuridico", in forza
del quale diritti concessi in passato, in situazioni sociali, economiche
nazionali e internazionali che ne consentivano la concessione, possono
essere ridotti o eliminati nel divenire del tempo e delle mutate situazioni,
nell'interesse più generale del Paese, che dovrebbe essere prevalente
rispetto a quello di singoli o di gruppi di cittadini.
Teoricamente, gentile collega, si può ricorrere al TAR paventando aspetti di
incostituzionalità non infondata. Ma le possibilità di spuntarla, a mio
avviso, sono ridotte. Comunque ritengo che per opportunismo politico, per
evitare forti reazioni sindacali porterebbero alla totale rottura di una
tregua sindacale, opportuna ed utile in siffatta difficile situazione di crisi politica e finanziaria e per evitare un forte contenzioso giudiziario, non del tutto prevedibile nei suoi esiti, sarà molto difficile, per governo e parlamento,
assumere la decisione di cancellare il sistema retributivo estendendo a
tutti i pensionati il sistema contributivo come unico sistema per il calcolo
delle pensioni. Vedremo cosa succederà.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

ricercatori non confermati e attività di consulenza scientifica

Gentilissimo Professore,
Le ho già scritto all'inizio di settembre. Mi scusi se le riscrivo una seconda volta ma non so se ha ricevuto la prima email e in ogni caso le vorrei chiedere se ha qualche nominativo da segnalarmi, cioè se conosce qualcuno che può rispondermi e consigliarmi.

Io ho vinto un concorso da ricercatore e non ho ancora preso servizio. Ho
la P. IVA perché negli ultimi anni, fra le varie cose, ho svolto attività
di consulenza per programmi televisivi fornendo la mia competenza di
esperta di scienze umanistiche.

La responsabile dello statuto giuridico dei ricercatori del mio ateneo mi
ha spiegato che non solo devo chiudere la P. IVA non appena firmato il
contratto a tempo indeterminato, ma anche che non posso svolgere alcuna
attività durante i tre anni che precedono la conferma. Ora, mentre
(leggendo su internet il suo blog e diversi testi normativi) mi è chiaro
il motivo per cui la P. IVA e il contratto a tempo indeterminato presso un
ente pubblico sono incompatibili, meno chiara mi sembra la ragione per cui
non potrei svolgere attività di consulenza scientifica per i prossimi tre
anni. Tra l'altro, come emerge anche nel suo blog, la legge Gelmini (c. 9
e c. 10 dell'art. 6 se non sbaglio) consente a ricercatori e professori
universitari di svolgere attività di consulenza scientifica, quale è
appunto quella che vorrei fornire io. Forse che i ricercatori non
confermati sono soggetti ad un regime giuridico diverso?


La ringrazio già da ora se vorrà rispondermi e la saluto molto
cordialmente

XXXXXXX

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gentile dottoressa
non vi è dubbio che non può mantenere la partita IVA e non può esercitare
libera attività professionale nella veste di ricercatore non confermato
o confermato. Per il comma 10 dell'art. 6 della legge Gelmini, Il
ricercatore a tempo pieno può liberamente svolgere attività di consulenza
scientifica anche retribuita, occasionale, non continua con contratto a tempo
indeterminato, che sia compatibile con i doveri istituzionali. Occorre
vedere se ilregolamento della sua sede, porrà vincoli e limitazioni a tale attività, non consentendola, per esempio ai ricercatori non confermati, non ancora
in ruolo. Cordialmente
Alberto Pagliarini

presa di servizio

Gentilissimo prof. Pagliarini,

sono un insegnante a tempo indeterminato presso le secondarie di secondo
grado da 11 anni, a seguito del superamento del concorso ordinario del
1999.

Ho recentemente vinto un posto, a seguito di concorso pubblico, in
università nei ruoli docenti e ricercatori.

Vorrei prendere servizio presso l'Ateneo prima possibile, considerando
anche il bene dei miei attuali alunni che avrebbero un nuovo docente sin
dall'inizio dell'anno ed eviterebbero, così, una sovrapposizione di
differenti metodi di insegnamento.

Cosa devo fare e quali sono i tempi per il passaggio dalla scuola
all'università? Mi può fornire indicazioni operative su come presentare
la richiesta di passaggio di amministrazione, a chi indirizzarla e i
tempi necessari per ottenerla?

La ringrazio.

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gentile dottoressa
deve attendere il decreto di nomina del rettore nel quale potrà essere anche
indicata la data di presa di servizio. Il decreto potrebbe anche tardare,
per motivi di disponibilità di bilancio e di blocco delle assunzioni.
Pertanto le conviene chiedere informazioni all'ufficio del personale per
sapere quando,presumibilmente, il decreto sarà emesso. Quando prenderà servizio si
dimetterà dal posto di docente della scuola. Cordialmente
Alberto Pagliarini

blocco ai fini economici della conferma in ruolo

Gentile Prof. Pagliarini,
il prossimo 30 settembre terminerò il mio triennio di conferma come
ricercatore universitario e dovrò iniziare la procedura per la valutazione del lavoro svolto in questi tre anni. Una volta ricevuta la conferma temo, da quello che ho sentito, che non mi verrà adeguato lo stipendio a quello di ricercatore confermato, a causa del blocco degli scatti deciso dal Governo. Le chiedo se effettivamente le cose stanno così o se piuttosto, considerato che il passaggio a ricercatore confermato è una questione di inquadramento e non di scatto di anzianità, potrò sperare di ricevere finalmente l'intero stipendio che, com'è noto, risulta decurtato durante i primi tre anni di carriera (periodo di conferma). Le chiedo inoltre se i periodi già effettuati
(nel mio caso sette anni) in altra amministrazione pubblica e i relativi
scatti (due
scatti corrispondenti ai 2/3 di sette anni, vale a dire quattro anni e
quattro mesi)
verranno calcolati ai fini retributivi già a partire dallo stipendio del
prossimo
ottobre, considerato che tali scatti sono stati maturati prima del 2011.
Cordiali saluti

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caro collega
secondo la risposta del sottosegretario per il lavoro Bellotti ad una
interrogazione dell'On. Vassallo sulla questione della conferma di
professori e
ricercatori dopo il triennio, la conferma nel ruolo o il passaggio da
straordinario ad ordinario non possono essere considerati progressione di
carriera o progressione automatica. Pertanto non può essere applicata la
norma che limita ai soli fini giuridici l'effetto di tali progressioni.
Quindi la
conferma o l'ordinariato deve produrre anche effetti economici, compresi
quelli dovuti alla ricostruzione di carriera. Vi sono sedi che operano nel
senso predetto, altre che, invece, applicano rigidamente la norma e bloccano
gli effetti economici della conferma o dell'ordinariato. Vi sono, a mio
avviso,
elementi sufficienti per ricorrere al TAR quando la sede applica il blocco.
Nel suo caso, se la sua sede è tra quelle che applicano il blocco, gli
effetti
economici della conferma saranno attribuiti a gennaio 2015. I servizi pre
ruolo in altre amministrazioni non sono riconosciuti validi ai fini
economici nella ricostruzione di carriera, ma solo ai fini giuridici.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

età pensionamento professori ordinari

gentile prof Pagliarini,
ma per i professori ordinari l'età di pensionamento è fissa a 70 anni o si può continuare ad insegnare oltre questa età? se si per quanto?
la ringrazio anticipatamente per la risposta.
xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
con la eliminazione dei tre anni di fuori ruolo e dei due anni di proroga in ruolo, i professori ordinari con il vecchio stato giuridico sono posti in pensione, d'ufficio, alla fine dell'anno accademico nel quale compiono 70 anni. Per i professori ordinari e associati che hanno optato per la legge Moratti il pensionamento avviene a 70 anni, ma non in tutte le sedi. In quelle che hanno erroneamente interpretato e applicato il comma 17 dell'art. unico della legge Moratti, il pensionamento avviene nell'anno accademico nel quale si raggiunge
il 68° anno di età. I docenti di quest'ultime sedi possono ricorrere al TAR per il riconoscimento del diritto di pensionamento al 70° anno. Vi sono sentenze di TAR favorevoli ai ricorrenti. Dopo i 70 anni si può ancora insegnare nelle università, ma solo per contratto retribuito o gratuito. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 24 settembre 2011

maturazione scatto biennale dopo il blocco e inizio scatti triennali

Buongiorno Professore,

capisco che non è importante nella situazione in cui siamo ma le ripropongo comunque la domanda.

Nel 2010 ho avuto l'ultimo scatto di anzianità decurtato di una percentuale. Il prossimo scatto dovei averlo, visto il blocco, nel 2015 se scatti biennali o nel 2016 se triennali. Un mio collega che ha preso lo scatto nel 2009 decurtato, ha avuto il reintegro nel 2010 e prenderà lo scatto nel 2014 a fine blocco.

Ma il recupero dello scatto del 2010 lo avrò sin dal 2014 ?

Grazie e cordiali saluti

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caro collega
alla fine del blocco retributivo e degli scatti biennali, cioè dal 1° gennaio 2015, riprenderà la maturazione dello scatto biennale interrotto al 31 dicembre 2010. Quando avrà completato i 12 mesi di decurtazione del 2,5% dell''aumento biennale, le sarà ripristinato lo scatto biennale intero, senza decurtazione; al compimento del biennio maturerà il diritto a un nuovo scatto, ma triennale nel rispetto dei
criteri di attribuzione previsti dalla legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

opzione per il nuovo stato giuridico

Gent.mo Prof Pagliarini,
sono in procinto di prendere servizio come Professore di Seconda Fascia,
essendo risultata idonea in un concorso bandito nel 2008. Secondo la legge
240 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (29/1/2011) avrebbe
dovuto essere emanato un regolamento per:
"la rimodulazione,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge" con possibilita' per gli altri di optare per tale regime

E' stato emanato tale regolamento? In caso affermativo qual e' il
trattamento iniziale che compensa l'abolizione della ricostruzione di
carriera?

La ringrazio anticipatamente
cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
il decreto attuativo è in itinere per la raccolta dei necessari pareri. Si
può trovare sul sito del MIUR o del CUN.
Contiene le modalità di opzione e le tabelle del nuovo trattamento
retributivo. Presumibilmente sarà pubblicato entro ottobre.
Cordialmente
Alberto Pagliarini


trasferimento interregionale dopo 7 anni

Gent.mo Professore,

sono un Professore Associato fuori regione da quasi 7 anni, con la
famiglia residente nella mia regione di provenienza. Volevo chiederlo
se e' ancora in vigore la possibilità' di trasferimento con
agevolazione dopo 7 anni. Per le poche notizie che ho mi risulta che
dopo sette anni fuori regione si potrebbe passare a una nuova sede
con il budget coperto interamente dal Ministero. Se si, quali sono i
riferimenti normativi?

La ringrazio moltissimo della sua disponibilità'

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la legge Zecchino è ormai superata. Un decreto ministeriale in itinere,
per la ripartizione del FFO 2011,prevede uno stanziamento, piuttosto limitato, per la mobilità interregionale anche per coloro che non hanno prestato servizio negli ultimi 7 anni nella sede chiamante, la cui chiamata è avvenuta o potrà avvenire nel corso del 2011.
Presumibilmente tra poco sarà emanato il decreto e occorrerà
leggere attentamente l'art. 5 che riguarda la mobilità interregionale. Chieda informazioni all'ufficio competente della sua sede e si attivi per l'eventuale
utilizzo del fondo destinato alla mobilità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

mobilità interregionale

Egregio Prof. Pagliarini,
ho letto la bozza del decreto di ripartizione dell'FFO per il 2011 che le invio in allegato,
e che attendevo sperando in una mobilità interregionale.

Da quanto ho capito mi sembra che quest'anno non sia di fatto previsto alcun incentivo per la mobilità di docenti e ricercatori,
se non si proviene da corsi di laurea o sedi soppresse.
E' giusta questa interpretazione?

La ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
nel decreto di ripartizione del FFO 2011, ancora in itinere per i pareri richiesti, all'art. 5 è previsto 1.000.000 di euro per la mobilità anche interregionale. Sono interessati sia i docenti provenienti da corsi di laurea e sedi soppresse, sia quelli provenienti da altra regione che non hanno prestato servizio nella università chiamante negli ultimi 7 anni o anche in assenza del predetto requisito dei 7 anni, purché assunti tra il 1/2/2011 e il 31/12/2011. Occorre attendere l'emanazione del decreto e leggere attentamente l'articolo che interessa.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 19 settembre 2011

procedure per chiamata diretta

Caro Prof. Pagliarini,


le vorrei chiedere un parere riguardo alla procedura di chiamata diretta
dei vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, cui potrei essere
forse interessato in quanto coordinatore di un progetto europeo. In
particolare, tale procedura esiste in virtù dell'art. 1 comma 9 della
legge 230/2005 ("Moratti") così come modificato dall.art. 29 comma 7 della legge
240/2010 ("Gelmini").

Sulla procedura ho i seguenti dubbi:

Qual è l'iter interno agli atenei che si deve seguire oggi per la chiamata
diretta?

Le norme non sembrano esplicite a questo riguardo. La normativa
preesistente prevedeva la chiamata da parte della facoltà, anche se già non era del tutto chiaro con quale maggioranza, perché le chiamate per chiara fama
richiedevano la maggioranza dei due terzi degli ordinari (DM 25 luglio
1997 come modificato DM 2 agosto 1999), ma le chiamate dirette non per chiara
fama in molti atenei richiedevano invece la maggioranza assoluta degli
aventi diritto (come per le chiamate di idonei).

Ora, in applicazione della legge 240/2010, la competenza generale delle
chiamate dovrebbe passare ai dipartimenti + consiglio d'amministrazione.
Questo vale anche per le chiamate dirette, malgrado la non esplicita
abrogazione delle norme ad esse relative (ossia Legge 15 maggio 1997, n.
127 e DM 25 luglio 1997 come modificato DM 2 agosto 1999)? E se vale anche per
le chiamate dirette, qual è la procedura?

Altrimenti se non vale il trasferimento di competenze ai dipartimenti,
quale
sarebbe la procedura per tali chiamate, dato che le facoltà non
esisteranno
più?



E, infine, in questa fase transitoria in cui molti atenei non hanno ancora
approvato i nuovi statuti e/o regolamenti, quale procedura dovrebbe
applicarsi secondo lei?



Grazie,



Cordiali saluti,




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caro collega
le Facoltà tendono a sparire, eventualmente sostituite da altri organismi o
scuole, secondo le scelte di ciascun Ateneo.
Le competenze saranno via via trasferite ai Dipartimenti. E' una realtà
legislativa. Ovviamente le procedure annesse alle varie
competenze, comprese quelle per le chiamate dirette, devono essere fissate
negli Statuti e nei Regolamenti di Ateneo.
Non è possibile, pertanto, dare una risposta univoca alle sue domande.
Presumibilmente, per la chiamata diretta occorrerà
la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di
Dipartimento. In attesa dei decreti legislativi di attuazione della legge
e dell'approvazione degli Statuti e Regolamenti di Ateneo valgono le
normative e i regolamenti già vigenti. Lo dice la stessa legge Gelmini.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 11 settembre 2011

legge Gelmini e parentopoli

Gentile prof. Pagliarini,
non riesco a capire se il vincitore di un concorso per un posto da ricercatore a tempo indeterminato, bandito ma ancora non espletato prima della entrata in vigore della legge Gelmini,possa essere chiamato in una struttura universitaria (dipartimento) in cui sia presente un parente.
Grazie per la sua disponibilità
xxxxxxxxxx xxxxxxx

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caro dottore
l'art. 29 comma 2 stabilisce che per i concorsi banditi antecedentemente alla entrata in vigore delle legge Gelmini, continuano ad applicarsi le vecchie procedure. Ciò vale anche per la chiamata o la nomina di un ricercatore. L'art. 18 comma 1, punto b) introduce la non possibilità di accesso ai concorsi di chiamata per parenti di un docente del dipartimento che dovrà effettuare la chiamata. Evidentemente vale per concorsi di chiamata banditi dopo l'entrata in vigore della legge. Cordialmente
Alberto Pagliarini

venerdì 9 settembre 2011

contratti con docenti in pensione

Egr. prof. Pagliarini

Da professore associato vorrei prendere la decisione di lasciare l’Università avendo ormai più di 41 anni di contributi versati e 65 anni di età. Tuttavia vorrei anche concludere alcune attività e pensavo alla possibilità di partecipare alla selezione per esperto per un contratto professionale che l’Università potrebbe bandire. Con la quiescenza per anzianità potrei partecipare?

Ringrazio e saluto cordialmente.

xxxxxxxxxxxxxxxxx



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caro collega

presumo sia possibile poiché nell'art. 23 della legge Gelmini si parla genericamente di titolari di pensione, per l'affidamento di contratti.

Salvo che nei regolamenti di Ateneo non sia prevista una specifica esclusione per i titolari di pensioni di anzianità. Cosa improbabile.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

blocco retributivo ricercatore non confermato

Egr. Prof. Pagliarini,
nel ringraziarla per il suo cortese ed esaustivo servizio di consulenza,
vorrei porgerle il seguente quesito.
Ho esaminato la bozza di decreto (in allegato) relativa alla revisione del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.
Credo di aver capito che, dall'entrata in vigore di tale regolamento, gli
ultimi vincitori di concorso per RTI (banditi entro la data di entrata in
vigore della 240/2010) dovranno completare i tre anni di conferma
percependo la retribuzione del 1° anno (1300 € circa) per poi accedere, a
seguito di eventuale conferma, alla classe 00. Secondo lei è corretta
questa interpretazione?
E se così, vorrei chiederle se vi è traccia attuativa delle più volte
ribadite promesse (Tremonti-Gelmini) circa lo sblocco della progressione
economica dei ricercatori non confermati.

Grazie,
Cordiali Saluti


xxxxxxxxxxxxx




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caro ingegnere
quanto ha capito è esatto. Purtroppo le promesse Tremonti Gelmini si sono
rivelate promesse di marinaio, almeno sinora. Cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 1 settembre 2011

ancora sull'età pensionabile di un associato

Gentile Prof. Pagliarini,

grazie, in primo luogo, per la cortese risposta al mio quesito sull’età pensionabile. Purtroppo, però, il DR con cui l’Università L’Orientale di Napoli mi mantiene in servizio, in quanto associato, fino al compimento del 68° anno di età, risale al 24.9.2009 e non è stato da me impugnato. Mi conferma che ormai non posso più fare niente di fronte a questa distorta applicazione della legge Moratti?

D’altra parte, questa settimana, l’ufficio personale mi ha comunicato verbalmente che, dato che a febbraio 2012, al compimento del 68° anno, avrò solo 30 anni di contributi, sarò mantenuta in servizio – a meno che non faccia esplicita domanda contraria - fino a marzo 2013 – ancora per un anno e un mese, in conformità con le misure generali relative al pensionamento stabilite da uno degli ultimi decreti, il cui numero non mi è stato precisato. Può gentilmente confermarmi la giustezza di tale informazione?

Ringraziandola ancora una volta, i miei più cordiali saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxx



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gentile collega

la sua sede non ha applicato correttamente il comma 17 delle legge Moratti, come, invece, hanno fatto altre sedi. Le conviene fare l'anno in più di servizio, consentito dall'amministrazione. Il DR poteva essere impugnato entro 60 giorni. Cordialmente

Alberto Pagliarini



mercoledì 24 agosto 2011

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore dell'Universita' di Roma 'La Sapienza', andato in pensione il 01/01/2011 con 43 anni di servizio.
Il 01/08/2010 ho maturato il 4 scatto biennale nella classe XIV, che mi e' stato subito decurtato per effetto della legge 133/2008, art.69.
Non avendo potuto effettuare la decurtazione per un anno intero, l'importo della pensione mi e' stato correttamente calcolato fino al 31/07/2011 come se fossi stato al 3 scatto, e poi ricalcolato a partire dal 01/08/2011 tenendo conto del 4 scatto.
Per quanto riguarda il TFS, invece, non e' stato effettuato dall'INPDAP alcun ricalcolo e all'ufficio pensioni della mia sede mi e' stato detto che cio' e' corretto.
A me pare che tale procedura non sia legittima; pertanto, vista la sua competenza e disponibilita', le sarei molto grato se mi potesse fornire un suo parere.

Cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
la liquidazione o TFS si calcola prendendo a riferimento la retribuzione effettivamente attribuita prima del pensionamento. Purtroppo la decurtazione del 2,5%, per 12 mesi, sullo scatto maturato prima del pensionamento, ha ridotto la retribuzione valida ai fini TFS. La iniquità della decurtazione produce anche questa
ulteriore iniquità. Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 14 agosto 2011

riscatto anni laurea e interessi

Egr. Prof. Pagliarini,
ho richiesto il riscatto degli anni di laurea (4) e dottorato (3) ai fini
del TFS.
La somma da versare in unica soluzione è 13.869,13.
In alternativa, potrei versare 84 rate mensile da 194,33.
Tuttavia, a me sembra che tale rateizzazione comprenda degli interessi,
mentre sul suo blog ho più volte letto che il riscatto è rateizzabile
senza interessi.
La ringrazio per un suo chiarimento.

Xxxxxxxx Xx Xxxx

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caro collega
le consiglio di chiedere all'università o direttamente all'ufficio
informazioni dell'INPDAP, chiarimenti sull'onere del riscatto.
Per la legge 247/2007 il riscatto della laurea, richiesto con
domanda presentata a partire da gennaio 2008,può essere rateizzato in 120 rate mensili senza interessi e interamente deducibile dal fisco. Per il dottorato non vale
la predetta norma e gli interessi legali da applicare, pari al 2,5% nel 2008
sono diventati dell'1,5% nel 2011. I conti non tornano.
Può, volendo, rinunciare al riscatto degli anni di dottorato. Cordialmente
Alberto Pagliarini







lunedì 8 agosto 2011

sulla esclusione dalle chiamate di parenti affini e coniuge

Egr. Prof. Pagliarini,
sono un giovane precario dell'Università di Catania, e non sono esperto di questioni giuridiche. Desideravo chiederle il suo parere in merito all'applicazione delle norme, contenute nella legge Gelmini, sulla chiamata di parenti o affini fino al quarto grado di professori afferenti alla struttura che effettua la chiamata. In particolare avrei da porle due quesiti:
1) le norme in questione si applicano anche in caso di trasferimento di un professore associato, senza cambio di fascia, da una università ad un'altra, per effetto di uno "scambio" di professori nelle due direzioni?
2) Le stesse norme si applicano anche in caso di chiamata del coniuge di persona afferente alla struttura che effettua la chiamata? Mi sembra infatti di capire che i coniugi non siano considerati nè parenti nè affini, e la norma non cita esplicitamente il rapporto di coniugio. Qualora la norma non fosse applicabile ai coniugi, non ritiene che ciò rappresenti una vistosa falla rispetto al proposito di evitare fenomeni di nepotismo?

Nel ringraziarla per l'attenzione, desiderlo esprimerle la mia ammirazione per il blog da lei tenuto.
Cordiali saluti
Bruno Giugno


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caro dottore
l'art.18, comma 1, punto c) si applica per la chiamata per concorso o per trasferimento anche nel caso di scambio di due professori di uguale fascia.
Un coniuge non ha rapporti di parentela e affinità con l'altro coniuge; ha solo rapporto di "coniugio" che consente l'attivazione di un nucleo familiare e le
conseguenti parentele e affinità previste dal c. v. . Ritengo che il legislatore, con la predetta norma, ha voluto evitare la contemporanea presenza, nella stessa
struttura chiamante, di docenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, limitandosi a citare i parenti o affini, ritenendo a fortiori valida l'esclusione anche per il coniuge. Formalmente il legislatore avrebbe potuto anche citare il coniuge tra gli esclusi, ma la ratio della norma e l'abbondante casistica ben nota a tutti, che ha dato spunto per la inserita norma, porta a ritenere naturale anche l'esclusione del coniuge. A mio avviso un ricorso sarebbe non accettato da qualsiasi TAR. Cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 1 agosto 2011

pensionamento associati che hanno optato per legge Moratti

Gentile Prof. Pagliarini,

sono associato e pur avendo optato per la legge Moratti, l’Università L’Orientale di Napoli mi ha comunicato che potrò rimanere in servizio solo fino al compimento dei 68 anni. Detto ciò, il quesito che le pongo è il seguente: la quiescenza scatterà per me al termine dell’anno accademico in cui compirò i 68 anni, oppure la manovra 2012 ha cambiato qualcosa rispetto alla legge 230/2005?? Ho sentito parlare alcuni colleghi di finestre ma in modo confuso, per cui avrei bisogno dei suoi chiarimenti.

La ringrazio vivamente e mi congratulo con lei per la sua competenza e la sua disponibilità.

Cordialmente

xxxxxxxxxxxxxxxx



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gentile collega

per i docenti universitari la pensione di vecchiaia scatta al termine dell'anno accademico in cui è maturata l'età pensionabile. Per gli associati che hanno optato per la legge Moratti, l'età pensionabile non è al compimento dei 68 anni, come insistono a ritenere alcune sedi, ma al compimento dei 70 anni, come hanno confermato diverse sentenze di TAR, annullando i decreti rettorali di pensionamento a 68 anni. Purtroppo le sentenze interessano solo i ricorrenti e non sono automaticamente estendibili ad altri soggetti. Scriva al rettore significando quanto sopra detto ed eventualmente riservandosi di adire la via giudiziaria per il riconoscimento del diritto non concesso per errata interpretazione della norma. Cordialmente

Alberto Pagliarini

scatto anticipato per nascita gemelle

Gentile Professore Pagliarini,

le scrivo per chiedere consiglio appofittando della sua disponibilità e competenza. Sia io che mio marito siamo ricercatori confermati. Il 31 dicembre 2010 sono nate le nostre gemelle Flavia ed Elena. Vorremmo chiedere lo scatto anticipato per la nascita del figlio. Io lo vorrei chiedere per una gemella e mio marito per l'altra. Ci è stato detto che non è possibile. Cioè lo può chiedere uno di noi per un solo figlio. Perché Le figlie sono due!

Grazie per la sua risposta,

Cordialmente
Sara

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gentile collega
le norme in vigore prevedono lo scatto anticipato per la nascita di un figlio, non di ciascun figlio. Pertanto per la nascita di due gemelli si ha diritto a un solo scatto anticipato.
Cordialmente
Alberto Pagliarini

sulla domanda per ricostruzione carriera

Gentile Prof. Pagliarini,

mi chiamo xxxxxxxxxxxx e sono rientrato in Italia attraverso il programma rientro dei cervelli (2004-08). Il 1 maggio 2010 sono stato chiamato a xxxxxxxx come ricercatore confermato. Ora stavo avviando le pratiche per la ricostruzione di carriera per farmi riconoscere gli anni del rientro dei cervelli (come previsto dalla legge gelmini, art. 29 comma 20) e alcuni anni di insegnamento all'estero. Ho però visto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11/7/1980 che bisogna chiedere la ricostruzione entro un anno. Nel mio caso l'anno sarebbe scaduto il 30 aprile 2011.

Lei sa se posso in ogni caso farmi riconoscere questi anni del rientro e di insegnamento all'estero? Chi decide in merito, il Ministero o l'università? La mia situazione è anche particolare in quanto io sono stato direttamente chiamato come ricercatore confermato.

Se mi potesse fornire una risposta le sarei molto grato.

Cordiali saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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caro collega
decidere di accogliere o no la domanda di ricostruzione di carriera compete all'università, non al MIUR. Alcune sedi e qualche sentenza TAR hanno inteso il limite di un anno non come perentorio ma ordinatorio. Consiglio di far domanda documentata e attendere la risposta della sede
Cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 3 luglio 2011

sui vincoli di legge per le assunzioni

Gentile Prof. Pagliarini,

le scrivo a proposito dell'interpretazione circa l'art. 29 comma 18 della legge 240/2010 che modifica l'articolo 66 coma 13 del decreto legge 25 giugno 2008:
"ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50% all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20% all'assunzione di professori ordinari" .

Da colleghi apprendo che: l'importante è che in fase di delibera e di caricamento dei punti proper gli Atenei per le previste assunzioni di RicU, PO e PA rispettino i limiti della legge e cioè si preveda almeno il 50% per i ricercatori, non più del 20% per i PO.

La delibera di destinazione delle risorse può riguardare anche la previsione di assunzione degli ultimi bandi di ricercatori vecchio tipo i cui concorsi sono in svolgimento (votazioni a luglio e chiusura prevedibile per molti entro fine 2011, qualcuno entro primi 2012).

Questa dovrebbe essere l'interpretaizone e la strada già intrapresa da diversi Atenei che nel 2011 hanno già proceduto a chiamate di diversi idonei a PA e PO.

Rimango in attesa di conoscere che idea si è fatto della questione,

saluti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



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caro collega

la previsione da lei esposta è giusta e vale anche per le assunzione dei vincitori dei concorsi in atto. Cordialmente

Alberto Pagliarini

opzione legge Moratti diritti e doveri

Gentile Prof. Pagliarini,
sappiamo che i Prof di II fascia che non sono mai stati stabilizzati
vanno in pensione al compimento del 65° anno d'età a meno che non
utilizzino l'opzione della così detta Legge Moratti.
Premesso che per me "contributivo", "retributivo" sono aggettivi privi di
significato e quindi anche di implicazioni pratiche Le chiedo, oltre allo
spostamento in avanti dell'età pensionabile, che cosa altro cambia nel
"regime pensionistico" e in tutti i diritti/ doveri con esso connessi.
La ringrazio in anticipo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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gentile collega
l'opzione per la legge Moratti le consente di fare 3 o 5 anni in più di
servizio di ruolo, a seconda dell'interpretazione del comma 17 della stessa
legge,fatta dalla sua amministrazione. Ciò comporta una liquidazione e una
pensione più consistenti. Con l'opzione scatta anche l'obbligo delle 120 ore
di didattica frontale, se la sua sede non ha esteso tale obbligo a tutti i
docenti con un regolamento. L'obbligo imposto è stato impugnato al TAR in
alcune sedi e c'è stata qualche sentenza favorevole ai ricorrenti. Cordialmente
Alberto Pagliarini

esigenze di rinvio della presa di servizio

Gentilissimo Prof. Pagliarini




Innanzitutto, sentiti complimenti la sua chiarezza e competenza.




Le espongo il mio quesito: sono risultato vincitore di una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore. In questo momento peró ho giá un contratto (che scadrá ad Aprile 2012) con un centro di ricerca in Germani dove mi trovo da due anni. Poiché vorrei portare a termine il lavoro che sto facendo qui in Germania, che possibilitá ho di prorogare la presa di servizio in Italia fino alla fine del contratto o almeno fino alla fine dell´anno in corso? Se prendessi servizio in Italia, potrei chiedere l´aspettativa per altra esperienza senza interrompere l´attuale rapporto di lavoro? C´é qualche altra via che potrei percorrere per non perdere tutto il lavoro che sto facendo adesso e quindi completare la mia esperienza in Germania prima della presa di servizio in Italia? Qui in ogni caso il periodo di preavviso é di 6 settimane.




La ringrazio per l´aiuto che vorrá darmi

Distinti saluti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



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caro dottore

le suggerisco di scrivere al Rettore, Dipartimento Personale docente, per esporre la sua posizione attuale e chiedere se c'è e quale soluzione possano adottare gli uffici competenti,per consentire il completamento della sua esperienza in Germania. E' probabile che gli uffici trovino una soluzione anche per motivi di economia di spesa. In diverse sedi l'amministrazione rinvia la presa di servizio per motivi di bilancio o vincoli di legge per le assunzioni. Cordialmente

Alberto Pagliarini

venerdì 1 luglio 2011

informazioni sulla nuova abilitazione nazionale

Egregio Prof. Pagliarini;

sono un magistrato che ambirebbe al concorso per l'idoneità nazionale a professore di II fascia, ovviamente in materie giuridiche.

Saprebbe indicarmi quando uscirà il concorso, in cosa consisteranno le prove? Grazie

xxxxxxxxxxxxxxx

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caro dottore


con un recente comunicato il MIUR ha fatto sapere che entro settembre saranno emanati tutti i decreti attuativi della legge Gelmini.

E' presumibile che entro la fine dell'anno o nei primi mesi del prossimo sarà bandito il primo concorso per l'abilitazione nazionale alla 1^ e alla 2^ fascia. Nel concorso avrà molto peso la valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche presentate.

Per l'abilitazione alla 2^ fascia sarà presumibilmente prevista, come è sempre avvenuto nel passato, una lezione da tenere al cospetto della commissione, su un argomento assegnato 24 ore prima. Cordialmente

Alberto Pagliarini

martedì 21 giugno 2011

pensionamento pèrofessore associato

Gent.mo Collega,
mi sarebbe utile il tuo parere di esperto in merito ad una questione
relativa al pensionamento di professori associati, sulla quale mi trovo
in disaccordo con l'ufficio carriere del mio ateneo.
Il quesito è questo: provenendo dal ruolo degli assistenti, sono
entrato con giudizio di idoneità alla prima tornata, in ruolo come
associato ai fini giuridici dall'1-8-80, avendo un solo anno di incarico
in tale data. Ho successivamente avuto proroga annuale dell'incarico per
altri tre anni, dopo di che ho ottenuto il giudizio "automatico" di
conferma con relativo inquadramento come Associato Confermato. Tralascio
tutte le date dei relativi decreti, comunque l'inquadramento come
confermato decorre dall'1-11-82. Io non ho mai ricevuto alcun decreto
espicito di stabilizzazione nell'incarico nè ho mai visto documenti
della facoltà in cui figurassi con tale qualifica. L'uffico carriere
sostiene che questa proroga di incarichi che mi è valsa la conferma
equivale ad una "stabilizzazione" e quindi io posso andare in pensione a
70 anni in quanto ricadrei, ai sensi di legge, nella categoria degli
ex-incaricati stabilizzati. Invitati a dirmi quale articolo di legge o
decreto o circolare porti a questa interpretazione non mi hanno finora
dato risposte soddisfacenti: in ultimo mi hanno solo detto testualmente che "sono nato confermato" e quindi l'età pensionabile è 70 anni.
Altre opinioni che ho sentito e con le quali sarei portato a concordare,
affermano che i decreti di stabilizzazione hanno cessato di esistere
alla data di entrata in vigore della legge di riforma, per cui o si era
stabilizzati in tale data, con tanto di decreto formale, oppure non lo
si era e nessuna fantasiosa interpretazione può attribuire "ex post"
tale qualifica.
Dato che a giorni compirò il 65° anno di età mi piacerebbe sapere con
sicurezza quale è realmente la mia situazione. Ti ringrazio della
attenzione e della disponibilità.

xxxxxxxxxxxxxxx


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caro collega
da assistente ordinario è diventato associato. Dopo tre anni avrebbero dovuto sottoporlo a conferma. L'incarico
le è stato prorogato per tre anni e l'ufficio ha ritenuto di equipararlo agli incaricati stabilizzati avendo maturato
tre anni di conferma dell'incarico ( che avrebbe dovuto maturare prima dell'entrata in vigore della legge) e, perciò, le ha
attribuito la conferma automatica, inquadrandolo come professore associato confermato. Nelle premesse del decreto di
inquadramento dovrebbero esserci le motivazioni. Se, come presumo, ciò è ufficializzato, ne consegue che il pensionamento è al 70° anno di età.
L'errore è stato fatto allora. Oggi, per gli elementi in possesso dell'ufficio, non si può fare diversamente. Cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 18 giugno 2011

sul blocco economico della conferma in ruolo

G.le Prof. Pagliarini,

nel ringraziarLa della Sua tempestiva ed esaustiva risposta, mi permetto di disturbarla di nuovo per chiederLe un ulteriore parere.

Confortata dalle Sue delucidazioni ho presentato presso gli uffici amministrativi dell’Ateneo una richiesta di approfondimento della questione relativa alla decorrenza dei termini per il mio triennio di conferma. Dagli uffici ho ottenuto la seguente risposta:

“in risposta alla sua richiesta inoltrata con nota del 04.05.2011, le comunichiamo che il triennio utile ai fini della sua conferma in ruolo decorre dal 1° febbraio 2010, data della sua seconda presa di servizio, in quanto l’annullamento della procedura di valutazione non poteva che travolgere ab inizio anche il successivo atto di nomina del vincitore, come confermato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui il nostro Ateneo si è rivolto per avere un parere circa la sua situazione”.

Contestualmente, anzi il giorno prima, mi è arrivata anche un’altra raccomandata, che recita:

“le comunichiamo di aver inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (I.G.O.P.) e al Ministero dell’Istruzione università e Ricerca una richiesta di parere circa l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, riguardanti il “blocco triennale” dei meccanismi di adeguamento retributivo, della progressione automatica degli stipendi e degli effetti economici delle progressioni di carriera, pertanto nelle more i benefici economici legati al suo inquadramento ex legge 43/2005 (con decorrenza 1° febbraio 2011) sono stati sospesi e verranno eventualmente attribuiti solo dopo il ricevimento della relativa risposta.”

A questo punto vorrei chiederLe:

1) Mi consiglia di insistere nel pretendere che il periodo relativo alla prima presa di servizio venga conteggiato ai fini del triennio di conferma?

2) La questione dei benefici economici legati al mio inquadramento è totalmente indipendente da quella del triennio di conferma, visto che per essa viene chiesto un parere al Ministero, nonostante la decisione netta e apparentemente definitiva presa dall’Amministrazione e comunicata con la prima lettera?

In attesa di Sue notizie, La ringrazio e La saluto,
xxxxxxxxxxxxxxxx


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gentile collega

confermo quanto le ho già scritto e la invito a leggere sul blog quanto ho pubblicato oggi sul blocco economico della conferma. Lo faccia presente alla sua amministrazione. Cordialmente

Alberto Pagliarini










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G.le Prof. Pagliarini,

non posso non esprimere la massima stima e gratitudine nei suoi confronti per il lavoro svolto nell’ambito del Suo utilissimo blog.

Ne approfitto anch’io per illustrarLe la mia situazione e sottoporLe un quesito.

Sono stata nominata ricercatore ed ho preso servizio l’1/3/2008, a seguito del concorso del quale sono risultata vincitrice. A seguito invece di un ricorso da parte dei candidati non vincitori, sono stati annullati gli atti del concorso relativamente alla parte che riguardava la valutazione dei titoli. Per tale ragione è stato annullato anche il decreto di nomina a ricercatore il 28 luglio 2009. La commissione si è nuovamente riunita ed ha rivalutato i titoli, emettendo nuovi verbali, dai quali risultavo nuovamente vincitrice. Sono stata così nominata nuovamente ricercatore ed ho preso servizio l’1/2/2010.

Mi chiedo a questo punto quali sono i tempi per la mia conferma. Dagli uffici amministrativi mi hanno detto che il triennio di conferma decorre dalla seconda presa di servizio, ma altri colleghi esperti in materia mi dicono che non posso aver perso i mesi relativi alla prima nomina, perché in quei mesi ho regolarmente lavorato come ricercatore. E’ possibile che dagli uffici abbiano commesso un errore?

La ringrazio in anticipo per una Sua eventuale risposta e La saluto cordialmente.

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gentile dottoressa

il suo è un caso anomalo e non può essere considerato alla stregua dei casi normali. Peraltro l'autonomia della sedi, malamente usata in tante questioni di stato giuridico, dovrebbe essere razionalmente e giustamente usata in casi come questo. Ritengo che i mesi di servizio regolarmente svolti da ricercatore dalla data della prima nomina sino all'annullamento della stessa, regolarmente retribuiti come ricercatore, non possono svanire nel nulla. Devono essere considerati come tali nelle procedure di carriera. Dovrebbero, quindi, entrare nel computo del triennio di conferma e nel computo della maturazione di un anno per l'attribuzione della nuova classe retributiva, la 01. Nelle premesse del decreto rettorale, in entrambi i casi, il rettore deve evidenziare l'evoluzione storica della sua nomina, usando le solite formulazioni "visto che.." e considerato che.....". E' pienamente legittimato a farlo ed è giusto che lo faccia. Cordialmente

Alberto Pagliarini

non più blocco economico nella conferma ad ordinario

Gen.mo Prof. Pagliarini,
sono stato appena confermato a Ordinario con nomina
del 17 Maggio 2011 ma con decorrenza giuridica 21.12.2009 (per ritardi
nella consegna dei documenti e nelle procedure burocratiche).
Come si inquadra la mia posizione rispetto alla retribuzione?
Vale anche nel mio caso il congelamento della retribuzione o
la decorrenza giuridica antecedente al congelamento di fatto
mi consente di godere di un diritto acquisito pregresso?
E, ancora, mi dovranno essere versati degli arretrati a decorrere
dal 21 Dicembre 2009 a oggi?
Cordiali Saluti,
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caro collega
la validità solo ai fini giuridici e non economici della conferma in ruolo o
della nomina a ordinario, attribuita nel corso del
triennio 2011 - 2013, ritengo sia superata per la risposta data da un
sottosegretario ad una interrogazione parlamentare su tale questione.
Legga la mail pubblicata oggi sul blog. Peraltro, nel suo caso, essendo
contemporanee la decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento
del triennio, dovrebbe aver diritto alla ricostruzione di carriera e agli
arretrati dal 2009. Cordialmente
Alberto Pagliarini