domenica 24 maggio 2009

compatibilità tra contratto e dottorato

Buongiorno, Egregio Prof. Pagliarini,
sono una dottoranda del secondo anno e mi è stato proposto un contratto a tempo determinato full time da un'azienda.ho proseguito con la richiesta di autorizzazione a svolgere il lavoro, al collegio dei docenti e in attesa di un loro riscontro volevo chiederle se le due attività, dottorato e contratto a tempo determinato, sono compatibiliinoltre devo consegnare al Collegio dei docenti, anche una lettera di rinuncia della borsa di studio?la ringrazio anticipatamente
Saluti,
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cara dottoressa
sarà il collegio dei docenti a decidere se c'è o no incompatibilità. Nel caso in cui il collegio autorizzi sarà lo stesso collegio a chiederle la rinuncia alla borsa o no in base alle clausole contenute nel bando di assegnazione della stessa. cordialmente
Alberto Pagliarini

rientro dall'aspettativa dopo il dottorato

Gentile Professore,
le scrivo per porle un quesito,
mi trovo in aspettativa senza assegni per dottorato di ricerca da 3 anni e il 27 Luglio discuterò la tesi di dottorato a Pisa.
Sono dipendente della regione autonoma della Sardegna.
Ho contattato la mia amministrazione ma essendo il primo caso di aspettativa non sanno come funziona il rientro.
Per cui le chiedo sono obbligata a rientrare in servizio il giorno dopo la discussione? Posso farlo il lunedì successivo? c’è un termine, un tempo entro il quale devo tornare.
Inoltre in questo momento l’ente si trova commissariato e quando ritornerò ancora non si sa chi sarà il direttore e ho appreso che mi hanno spostato di settore con un ordine di servizio mentre ero in aspettativa, possono fare questo o posso rinegoziare la mia posizione?

La ringrazio,

Saluti.
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gentile dottoressa
l'aspettativa è concessa sino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. L'assenza ulteriore va in qualche modo giustificata. Per il resto deve chiedere alla sua amministrazione. cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento servizi nella ricostruzione carriera ricercatore

Gent.mo Prof. Pagliarini,
vorrei sapere se analogamente a quanto è avvenuto per gli assegni di ricerca, ci sono novità sulla possibilità, a me negata in passato, di aver riconosciuto ai fini economici e di carriera un periodo di ricercatore a tempo determinato (quasi 5 anni) presso il CNR.Cordiali saluti

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caro dottore
la risposta è: no. cordialmente
Alberto Pagliarini

obblighi e diritti per un ricercatore

Gent.mo Prof. Pagliarini,
sono un ricercatore non confermato che ha concluso il triennio ed è in attesadi conferma. Consulto spesso la Sua rubrica e mi chiedevo se potesse fornirmicortesemente alcuni chiarimenti.1 - Qual è il reale obbligo di didattica per un ricercatore? E' obbligatorioavere dei corsi affidati? Si può rinunciare con una comunicazione ufficiale alPreside ai corsi affidati prima dell'inizio dell'anno accademico e dellaprogrammazione didattica ufficiale?2 - Qualora venissi coninvolto in un progetto di ricerca (della durata di 3anni) con una Università estera (USA) che richiederebbe la mia presenza inquell'Università, devo chiedere un'aspettativa? O l'opzione per il tempodefinito? O un ricercatore ha diritto a svolgere ricerca all'estero, portandodunque lustro alla propria Università di provenienza anche se questocomporterebbe un periodo lungo di assenza "fisica" dall'Università di origine?La ringrazio per la cordiale attenzione,buona serata

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caro dottore
gli obblighi didattici per un ricercatore sono fissati nel regolamento di ateneo e di facoltà che può consultare sul sito del proprio ateneo. Un ricercatore può essere autorizzato a svolgere ricerche all'estero per un certo periodo. L'autorizzazione può essere con assegni o senza assegni, in base all'eventuale importo retributivo attribuito dalla sede ospitante. Anche queste regole e formalità si trovano nei regolamenti di ateneo e di facoltà. cordialmente
Alberto Pagliarini

tabelle retributive e attribuzione aumento 2009

Caro professore,
ho visto sul suo blog le nuove tabelle di retribuzione a decorrere dal gennaio scorso. Essendo un ricercatore N.C. (terzo anno, con procedura di conferma prevista per settembre), ho osservato una notevole differenza fra la retribuzione netta indicata e quella percepita. Francamente, penso che il mio ateneo continui (fino alla busta paga di aprile) ad applicare la retribuzione per il 2008, essenzialmente allineato all'importo percepito. Esistono termini entro cui l'amministraizone deve adeguare le retribuzioni? Cordialmente,

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caro dottore
l'amministrazione potrà adeguare la retribuzione e pagare gli arretrati da gennaio, solo dopo che sarà pubblicato sulla G.U. il DPCM che ufficializza l'aumento ISTAT per il 2009. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 23 maggio 2009

orario di lavoro e costo orario di un docente

Gentilissimo Prof. Pagliarini

sono il Responsabile Amministrativo di un Istituto CNR di Milano e nell'ambito di un progetto di ricerca cofinanziato tra il nostro Istituto ed un museo della citta ho utilizzato le sue utilissime tabelle retributive per quantificare il valore dei mesi/uomo di un Professore Ordinario a tempo pieno, associato presso di noi.
Il mio collega del museo vuole tuttavia il valore orario della retribuzione intendendola come rapporto tra l'ammontare stipendiale e l'orario di lavoro contrattuale, nel caso di un normale dipendente pubblico 36 ore settimanali.
I ricercatori da me interpellati mi hanno detto che un ordinario non ha un orario di lavoro contrattuale.
Potrebbe, per favore, fornirmi qualche chiarimento?
Ringraziandola per la sua disponibilità Le porgo i miei
più cordiali saluti.

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caro Signore
i docenti universitari sono una delle categorie di pubblici dipendenti non contrattualizzate. Pertanto non esiste orario di lavoro settimanale, giornaliero e obbligo di firma. La legislazione vigente fissa solo un monte ore annuo di attività didattica, pari a 350 ore per i docenti a tempo pieno e 250 ore per i docenti a tempo definito, comprensiva della didattica cosiddetta "frontale", degli esami e degli impegni per le tesi di laurea, del tutorato, dei seminari, della partecipazione ai consigli di organismi quali facoltà, dipartimenti, consigli di corsi di studio, In realtà la gran parte dei docenti supera abbondantemente i tetti predetti che, peraltro, non tengono per niente conto dell'impegno per l'attività di ricerca, non quantificabile e in genere molto forte. Con le leggi di riforma in cantiere si tende a quantificare in 1500 ore annue l'attività complessiva di un docente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Anche questo tetto è soltanto indicatorio e, in molti casi si rivelerà in difetto o in eccesso rispetto ai tempi reali di attività complessiva di un docente. E', a mio avviso, impossibile quantificare una attività oraria giornaliera o settimanale di un docente. Ci possono essere settimane o giorni in cui nella gran parte delle 24 ore il docente è tutto dedito a studi e contatti relazionali per le ricerche in corso; così come ci possono essere giorni in cui gran parte delle 24 ore sono dedicate a lezioni, seminari, esami e incontri con gli studenti. Se il monte ore annuo previsto di 1500 ore dovesse diventare legge, la retribuzione oraria per ciascun docente potrebbe facilmente calcolarsi dividendo la retribuzione totale lorda annua, comprensiva della 13^, per 1500. Ovviamente il risultato ottenuto è diverso per ciascun docente, essendo diversa la retribuzione in base alla qualifica e alla classe retributiva di appartenenza. In conclusione ha poco senso parlare di costo orario del docente universitario perché, comunque calcolato, è poco attendibile. cordialmente
Alberto Pagliarini

richiesta proroga in ruolo di due anni

Gentile collega,
sono Direttore di un Dipartimento dell'Università di Cagliari e in sede di programmazione per nuovi concorsi si è posto il seguente problema.
Un ricercatore entrato in servizio nel 1980 (agosto) e che compie il 65° anno d'età nel settembre 2009, ha diritto automatico alla proroga di 2 anni?
Da quanto letto nell'apposita pagina web da lei predisposta, vi è scritto che i 2 anni sono concessi a richiesta dell'interessato. Ma il Consiglio di Dipartimento e almeno quello di Facoltà devono deliberare in tal senso? Con l'introduzione della procedura PROPER per la programmazione dei futuri concorsi si tratta, evidentemente, di informazioni fondamentali.
La ringrazio per il prezioso aiuto che fornisce a tutti noi.
Cordialmente
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caro collega
l'art. 72 della legge 133/08 ha eliminato l'obbligatorietà della concessione della proroga in ruolo di due anni, a domanda dell'interessato. La proroga può anche non essere concessa. Ogni sede ha assunto proprie determinazioni in merito alla concessione. Vi sono sedi che hanno deciso di non concedere la proroga a nessuno dei richiedenti, altre hanno stabilito dei criteri più o meno restrittivi o larghi per la concessione. Se l'amministrazione della sua sede non ha deciso alcun criterio, l'interessato può fare domanda entro i termini fissati dal predetto art. 72 e il rettore, sentite la Facoltà e il Dipartimento può concedere o no la proroga. cordialmente
Alberto Pagliarini

part-time e calcolo dell'assegno ad personam

Egregio professor Pagliarini,
ho già avuto modo di avvantaggiarmi delle Sue preziose e autorevoli consulenze, per le quali Le sono molto grata.Il suo parere circa il godimento del periodo di prova è stato dirimente, al punto che ha convinto la Provincia Autonoma di Trento a modificare i contenuti dell'articolo del contratto collettivo provinciale del comparto scuola. In prima istanza, infatti, mi si era negato tout court il diritto al periodo di prova, chiedendomi di licenziarmi (benché in servizio con contratto a tempo indeterminato); in una seconda fase, si è inteso limitare il periodo di prova a un anno; infine, la decisione di modificare il comma in oggetto nei seguenti termini:Articolo 14 (Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio), Comma 3 bis: "Il dipendente già in servizio presso l’Amministrazione provinciale da almeno 4 anni, vincitore di concorso presso altra area contrattuale, comparto o altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova” (Accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del Comparto Scuola – Area del personale docente e delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento).E' stata un'esperienza, questa con la burocrazia scolastica, frustrante; ma nello stesso tempo per questa via ho scoperto l'esistenza di interlocutori come Lei, che mettono a disposizione competenze, tempo e energie, consentendo a chi come me vaga senza bussole nel ginepraio di recuperare il buon umore! Grazie.E oggi sono ancora ad affidarmi a Lei in relazione a una questione sulla quale ricevo risposte contradditorie. Si tratta di questo: nel momento in cui ho assunto il servizio all'Università (Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia) come ricercatrice in Storia moderna, a scuola lavoravo a tempo ridotto, in part-time (chiesto e ottenuto per ragioni di studio). Una volta ottenuta la certificazione relativa alla ricostruzione della carriera come insegnante, ho chiesto agli Uffici competenti dell'Ateneo se vi fossero gli estremi per godere dell'assegno ad personam, anche sulla base della 'consulenza' informale di amici avvocati, secondo i quali l'assegno andrebbe calcolato non sulla base del mero cedolino e della retribuzione in part-time, ma sulla base della mia 'carriera' e della mia posizione nel momento del passaggio all'Università. Insomma, dovrei usufruire dell'assegno calcolato sul tempo pieno e non sulla 'contingenza' del part-time. Diversamente, gli uffici di Ateneo (che ammettono di non aver precedenti in questo senso) hanno proceduto al computo sulla base dello stipendio in part-time, così che lo stipendio come ricercatrice supera quello precedente. Ora mi chiedo e Le chiedo: chi ha ragione? Qual è effettivamente la ratio dell'assegno ad personam? Sarebbe per me un sollievo potermi ancora appoggiare a Lei.Con gratitudine e stima, Le invio i miei più cordiali saluti,

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gentile dottoressa
il legislatore ha previsto la concessione dell'assegno ad personam per evitare una diminuzione retributiva nel passaggio da una ad altra carriera, nel rispetto del principio della "non refomatio in pejus". Ovviamente vanno comparate le reali retribuzioni nella vecchia e nella nuova posizione giuridica, confrontando i cedolini stipendiali dell'una e dell'altra. L'ufficio non poteva fare diversamente. cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento anzianità pre ruolo ai fini giuridici

Gentile prof.
la disturbo per chiederle un parere. Dal 2001 al 2005 sono stato assegnista di ricerca e, contestualmente, dal 2003 al 2005 dottorando di ricerca. In entrambi i ruoli, mi sono state concesse le funzioni assistenziali (neurochirurgo che espletava guardie, reperibilità, sala operatoria presso un policlinico Universitario). Dal 2005 sono ricercatore universitario. Potrei aspirare a chiedere il riconoscimento del servizio svolto in qualità di dirigente medico al fine dell'anzianità di servizio? Grazie

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caro collega
documenti il servizio prestato e chieda la ricongiunzione dei contributi versati ai fini di quiescenza. cordialmente
Alberto Pagliarini

assegno di ricerca

Caro prof. Pagiarini
Ho inviato un messaggio la scorsa settimana, forse però la mia domanda non era abbastanzia chiara o formulata in modo generale. Mi consenta di riformulare il quesito sul riconoscimento dell'assegno di ricerca ai fini della carriera. Sono un ricercatore confermato che ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di ricerca secondo i moduli a suo tempo messi a disposizione dal CNU. Nel periodo in cui ho vinto il concorso per l'assegno di ricerca ero un dipendente del Ministero dei Beni culturali. Sono stato collocato in aspettativa senza assegni per anni 4 dal I novembre 1999 al I settembre 2003 "per collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della legge 449/1997". Il periodo di servizio presso il Ministero dei Beni Culturali non mi è stato in alcun modo valutato ai fini della carriera come ricercatore. Neppure lo stesso periodo è stato valutato ai fini della mia (ex) carriera di dipendente del Ministero dei Beni Culturali; del resto pochi mesi dopo la fine dell'assegno sono stato assunto dall'Università come ricercatore. Le chiedo se posso chiedere il riconoscimento dell'assegno ai fini della carriera di ricercatore (scatti biennali). La ringrazio per l'attenzione, cordialmente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grazie per l'attenzione e per la sua gentilezza,

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caro dottore
lo può chiedere. cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 17 maggio 2009

maternità e triennio di conferma

Egregio Prof. Pagliarini,
Sono un professore associato non confermato presso l'Università di Sassari, Facoltà di Farmacia. Ho preso servizio in questo ruolo il 16 luglio del 2006. Durante il triennio ho usufruito del congedo obbligatorio per maternità (2+3) e 20 giorni di gravidanza a rischio.
L'impiegato dell'Uff. del Personale Docente, al quale mi sono rivolta per sapere quando iniziare le procedure per la conferma in ruolo, mi ha detto che a causa di questa interruzione la mia procedura di conferma slitta di un anno, dal luglio 2009 al luglio 2010; a sostegno di tale affermazione mi ha fornito, di una fotocopia della legislazione universitaria, Art.78 T.U. , Art.33-Regolamento generale-(non so di che anno!! Scusi l’approssimazione ma questo è tutto quello che sono riuscita a farmi dire e dare dopo diverse visite all’ufficio).
Sono rimasta perplessa perché mi aspettavo di slittare dei 20 giorni (presi per la gravidanza a rischio) in quanto il congedo per maternità è obbligatorio e pensavo perciò che non costituisse interruzione del servizio (come per il servizio militare) o al massimo del tempo pari a quello di affettiva assenza e quindi 5 mesi e 20 gg.
Ho letto la sua risposta ad un quesito simile al mio, che pare confermare questa seconda tesi. Potrebbe cortesemente darmi il riferimento normativo così da potermi ripresentare all’ufficio e far valere i miei diritti
La ringrazio anticipatamente e le invio cordiali saluti.

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cara collega
le copio in calce quanto prevede il regolamento dell'universdità di Bologna per il computo del triennio di conferma. La stessa procedura vale in molte sedi. Può utilizzarlo per far sapere agli uffici della sua sede come si comportano in tante altre sedi. cordialmente
Alberto Pagliarini



Computo del triennio
Il termine di tre anni è prorogato nel caso di assenze dal servizio. Per i Docenti di I^ e II^ fascia, la conferma slitta di un anno solare per ogni anno di interruzione o frazione di anno superiore ai 2 mesi. Per i Ricercatori, la conferma slitta del periodo corrispondente a quello in cui si è verificata l’assenza dal servizio.
Costituiscono motivo di interruzione il congedo straordinario, l'aspettativa per malattia, la sospensione cautelare, l'assenza per sciopero, il congedo obbligatorio pre e post-parto, il congedo parentale (astensione facoltativa) etc.Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) fa slittare il periodo di prova, ma, una volta ottenuta la conferma, viene considerato utile agli effetti giuridici ed economici.Il congedo parentale (astensione facoltativa), fa slittare il periodo di prova, e, una volta ottenuta la conferma, viene considerato utile agli effetti giuridici ma non a quelli economici.
Per i Docenti, è utile per il conseguimento del triennio il periodo trascorso in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca nazionali o internazionali, come anche il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca e di insegnamento; allo stesso modo, per i Ricercatori vengono computati come servizio effettivo i periodi di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica concessi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 18/3/58 n° 349. Si calcola inoltre l’aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, purché i docenti abbiano svolto attività didattica e di ricerca nell’Ateneo.

attività assistenziale per un ricercatore

Gent.mo Prof. Pagliarini
Approfitto del Suo blog per formulare un quesito. Sono ricercatore a tempodefinito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa esvolgo anche attività assistenziale in corsia.Vorrei sapere se esistono per legge dei "limiti" all'orario da dedicareall'attività assistenziale. Ad esempio 50% attività assistenziale e 50%attività didattica/ricerca univversitaria?La ringrazio in anticipo.

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caro dottore
i tempi e gli orari dell'attività assistenziale per i clinici universitari sono regolati dai protocolli d'intesa tra università, Azienda ospedaliero universitaria e Regione. Capita che sono diversi da Regione a Regione. cordialmente
Alberto Pagliarini

riconoscimento ai fini economici assegno ricerca

Caro prof. Pagliarini
Ho fatto domanda per il riconoscimento dell'assegno di ricerca circa un anno fa. Ora sembra che la mia Università sia orientata a riconoscere l'assegno ai fini della cariera e della pensione. Nello schema di domanda che ho inviato dichiaravo che l'assegno non aveva dato luogo a trattamento di quiescenza (credo che la formula che ho copiato dicesse questo). Ora ho scoperto che essendo, al tempo dell'assegno, un dipendente pubblico in aspettativa senza assegni il mio Ministero dovrebbe avere versato i contributi previdenziali. Se le cose stanno effettivamente così, sicuramente non posso chiedere alla mia Università il riconoscimento dell'assegno ai fini pensionistici; ma - le chiedo - conservo il diritto a chiederlo ai fini della carriera (scatti biennali)? Grazie per l'attenzione e per la sua gentilezza,

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caro dottore
ritengo abbia diritto al riconoscimento ai fini economici. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 16 maggio 2009

riconoscimento servizio militare ricercatore

Buongiorno Professor Pagliarini,

nel ringraziarla per le sue sempre puntuali ed utili risposte, le pongo un rapido quesito in proposito al riconoscimento giuridico ed economico dell'anno di militare all'atto della conferma nel ruolo di ricercatore. Ho svolto la leva militare chiedendo l'aspettativa dal lavoro nel corso del mio servizio in qualità di collaboratore tecnico presso l'Università in cui tutt'ora opero come ricercatore. Ai fini giuridici so che quell'anno mi sarà automaticamente riconosciuto dall'amministrazione per la carriera pensionistica, ma le chiedo gentilmente se anche ai fini economici (maturazione scatto biennale) posso richiedrne il riconoscimento nell'attuale veste di ricercatore.
Cordialmente,

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caro dottore
se il riconoscimento ai fini economici è già avvenuto nella qualifica di collaboratore tecino, non può essere riconosciuto nella nuova qualifica di ricercatore. Nel dubbio faccia domanda al rettore chiedendo il riconoscimento ai fini economici; l'ufficio le darà una risposta. cordialmente
Alberto Pagliarini

preferenze nell'affidamento supplenze

Gent.le Prof. Pagliarini,
nel mio ateneo si stanno per decidere le supplenze del prossimo A.A. E' stato detto che sarebbe stato emanato un decreto di riordino della materia ch e, in particolare, toglierebbe la preferenza a favore dei ricercatori interni nei confronti di domande presentate da professori di altre f acolta'/atenei. La cosa risulta anche a lei e se si' conosce gli estremi del pr ovvedimento? Se cosi' non fosse credo che dovrebbe sussistere ancora la regola anzidetta per cui, di fronte alla disponibilita' di un ricercatore interno, solo un professore interno alla Facolta' puo' essergli preferito, giusto? La ringrazio molto

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caro collega
non ci sono stati decreti in materia che resta regolata dai regolamenti di ciascun ateneo ai quali ogni Facoltà deve adeguarsi nel conferire le supplenze. Nel regolamento sono previste anche le preferenze nell'assegnazione. Può chiedere il regolamento al Preside della sua Facoltà o agli uffici o semplicemente entrando nel sito del suo Ateneo. cordialmente
Alberto Pagliarini

giovedì 14 maggio 2009

su una errata consultazione delle tabelle retributive

Caro Paglirini,
ho preso visione delle tabelle relative alle retribuzioni sia del 2008 che del 2009 e sono rimasto perplesso in quanto il mio stipendio mensile lordo non corrisponde al lordo riportato nella tabella dei prof. associati confermati a Tempo pieno.
Infatti il mio compenso lordo mensile, corrispondente alla classe 14/2, ammonta a 6.134,81 Euro che corrisponderebbe ad un lordo annuo (13^ inclusa) di 79.752 contro 80.495 riportato in tabella.
Come si spiega una tale, cioè circa 700 Euro lordi annui in meno? Inoltre nel CUD 2008 è riportato un lordo di 70.066.
In attesa di una tua gentile risposta, ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
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caro collega
la retribuzione mensile totale lorda di 6.134,81 è quella dell'associato a tempo pieno classe 14/1 non 14/2. Inoltre nel calcolare la retribuzione totale annua lorda comprensiva della 13^ l'assegno aggiuntivo mensile va moltiplicato per 12 e non per 13. Con queste precisazioni scompare la differenza segnalata. cordialmente
Alberto Pagliarini

diverse applicazioni della sentenza 191 Consulta

Gentile Prof.Pagliarini,
seguo spesso con interesse il Suo blog e le esaurienti delucidazioniche rende disponibili a tutti noi.Poichè non sono riuscito a individuare Sue precedenti risposte che siconformassero del tutto al mio caso, mi permetto di disturbarLa per unparere che mi sarebbe prezioso.Nel gennaio 1990 presi servizio nella Facoltà di Giurisprudenzadell'Università di Trieste come funzionario tecnico (VIII livello),divenendo ricercatore nel dicembre 1995, come vincitore di concorsolibero. Si intende che nel quinquennio indicato ho svolto documentataattività di ricerca.Diversi miei colleghi, divenuti ricercatori in seguito a concorsiriservati ex legge 14.01.1999 n.4, hanno presentato istanza diricostruzione della carriera, in seguito alla nota sentenza 191/2008,ottenendo risposte favorevoli da parte dell'Ateneo (sia per tecnicilaureati che per funzionari tecnici).Ho ritenuto per analogia di presentare anch'io domanda in tal senso,senza ricevere sinora risposta; ma l'orientamento degli uffici sarebbenegativo.Le mie aspettative potrebbero essere fondate e quali passi dovreieventualmente intraprendere?La ringrazio vivamente per l'attenzione e le porgo i miei migliori saluti
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caro collega
purtroppo una malintesa autonomia consente alle sedi di applicare in modo diverso leggi e sentenze. Nel caso in questione vi sono sedi che hanno esteso gli effetti della sentenza 191/08 della Consulta a tutti i ricercatori confermati, divenuti tali per regolare concorso o per concorso riservato, purchè in possesso del requisito di tre anni di ricerca documentata effettuata durante il servizio di tecnico laureato. Vi sono però sedi che hanno ritenuto di applicare gli effetti della predetta sentenza solo ai ricercatori confermati di cui alla legge 4/99. Nella sua sede si sono attenuti alla seconda ipotesi. Conviene scrivere al rettore chiedendo la motivazione per il rifiuto del riconoscimento chiesto. La risposta negativa occorre sottoporla ad un legale che consiglierà l'eventuale ricorso alla giustizia amministrativa. In tal caso occorre cointeressare coloro che si trovano nelle stesse condizioni e presentare un ricorso collettivo il cui costo sarà notevolmente inferiore a quello del ricorso singolo. Ove il Rettore non risponda alla richiesta sarà lo stesso legale a chiedere la motivazione entro 30 giorni, dopo i quali adirà le vie legali. cordialmente
Alberto Pagliarini

domenica 10 maggio 2009

ricercatore non confermato candidato

Gentile Professore,
sono un ricercatore non confermato di un Ateneo non statale assunto da meno di un anno. Le scrivo per chiederle se sussiste una incompatibilità che mi impedisca di accettare una candidatura a consigliere provinciale e se l'eventuale mia elezione possa pregiudicare in qualsiasi modo il giudizio di conferma alla fine dei tre anni. La ringrazio fin d'ora per la gentilezza che vorrà usarmi nel chiarire i miei dubbi.Cordiali saluti
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caro dottore
in calce le copio la risposta da me data ad analogo quesito. Può leggere quesito e risposta pubblicata sul sito il 30 aprile scorso. Non c'è incompatibilità con la candidatura e riflessi sul giudizio di conferma. cordialmente
Alberto Pagliarini

caro collega
il Testo Unico per l'università è rimasto solo sulla carta, non è mai stato approvato, pertanto non ha alcun valore giuridico. L'aspettativa obbligatoria senza assegni, come nel suo caso per carica politica elettiva, è computata nel compimento del triennio di conferma, purchè il docente abbia svolto attività didattica e di ricerca nell'Ateneo . Questa è la procedura giuridica, per quanto mi risulta, a cui si attengono gli uffici. Ne consegue che al docente, anche ricercatore, in aspettativa obbligatoria, la facoltà di appartenenza può affidare un insegnamento anche gratuito, con il consenso dell'interessato, con gli annessi doveri (esami, assegnazione di tesi di laurea, seminari ed altro). Il giudizio di conferma verte, appunto, sull'attività didattica e scientifica prodotta nel triennio, anche se totalmente svolto in aspettativa obbligatoria senza assegni. Ovviamente sta all'interessato svolgere, per quanto possibile compatibilmente ai suoi impegni connessi alla carica elettiva, una qualche attiività didattica e scientifica, sufficiente ad ottenere il giudizio positivo di conferma. Non vi sono e non vi possono essere deroghe a quanto sopra specificato. cordialmente
Alberto Pagliarini

sabato 9 maggio 2009

dottorato e proroga di un anno per l'aspettativa

Egregio Prof. Pagliarini,
Sono una docente a tempo determinato con contratto annuale del CSA. Sono stata ammessa al corso di dottorato senza borsa e annualmente mi viene concessa l’aspettativa. Vorrei sapere se ho diritto all’aspettativa, nel caso in cui ottengo, alla fine del dottorato, un anno di proroga per completare la tesi del dottorato.
RingraziandoLa anticipatamente per la Sua disponibilità e cortesia, Le porgo i miei più distinti saluti.

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gentile dottoressa
l'aspettativa è concessa sino al conferimento del dottorato. Se alla fine della frequenza del dottorato ha bisogno di un anno di proroga per la tesi, deve chiedere alla sua amministrazione la proroga dell'aspettativa. La proroga può essere concessa oppure no. cordialmente
Alberto Pagliarini

assegni di ricerca e incompatibilità

Il mio problema è il seguente: sono inserita in terza fascia e vorrei partecipare ad un concorso per un assegno di ricerca. Qualora lo vincessi vorrei sapere se l'assegno è compatibile con eventuali supplenze oppure si devono rifiutare le supplenze o ancora ci si può mettere in congedo per motivi di studio, ma in questo caso non si avrebbero i punti di servizio? Il fatto è che l'assegno dura 2 anni e in questo caso passerebbero 2 anni senza fare punti. Ho navigato un pò su internet ma non trovo qualcosa che mi chiarisca veramente la situazione. Per lo più si parla poi di dottorato e non di assegno. Dove posso trovare una chiara esposizione della normativa a riguardo?

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cara dottoressa
gli assegni di ricerca sono incompatibili con attività di lavoro a tempo indeterminato. Sono compatibili con attività di lavoro a tempo determinato, purchè autorizzata dalla direzione della struttura su cui poggia l'assegno di ricerca. Questo in generale. Notizie dettagliate le troverà sul bando dell'assegno di ricerca dove sono elencate le incompatibilità e tutte le altre condizioni richieste al candidato. cordialmente
Alberto Pagliarini

carichi didattici e regolamenti

Caro prof. Pagliarini,
desidero chiederLe se è a conoscenza dell'esistenza di norme regolanti l'attribuzione del carico didattico a professori di ruolo di I e II fascia. I riferimenti normativi che ho trovato fanno capo all'art. 7 del D.P.R: 11 luglio 1980, n. 382, il quale dispone che "Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9."Io svolgo ininterrottamente da 5 anni il 50% del mio carico didattico su una disciplina ricompresa in un Settore affine al mio, in quanto non vi è alcun docente in organico presso la mia Facolta afferente a tale Settore. La mia domanda è: nel caso un'altro docente del mio stesso Settore facesse richiesta di attribuzione del carico didattico sull'insegnamento da me ricoperto (sempre come carico didattico e in maniera continuativa da svariati anni), potrebbe avvalersi del diritto di precedenza nell'assegnazione per via della fascia di appartenenza, oppure no? Esiste una qualche forma di tutela dallo "scippo" dei propri insegnamenti, oppure il Consiglio di facoltà è sovrano e puo decidere a suo piacimento? La ringrazio dell'attenzione che potrà rivolgere al mio quesito e la saluto cordialmente.
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______________________________________________________________________caro caro collega
le università, per la concessa autonomia, si sono date i necessari regolamenti previsti dalla legge. Tra questi regolamenti vi è anche quello per l'affidamento degli insegnamenti, le precedenze nell'affidamento e i carichi didattici dei docenti (ore frontali, minimi ecc:). Pertanto le Facoltà devono attenersi ai regolamenti che hanno forza di legge. Ciò vale anche per la sua Facoltà. La risposta al suo quesito, quindi, la trova nel regolamento della sua Facoltà o in quello di Ateneo. cordialmente
Alberto Pagliarini

lunedì 4 maggio 2009

titolo di professore aggregato e sua validità

Chiarissimo Prof.
Sono un ricercatore del settore disciplinare IUS01 ed ho preso servizio il 1 dicembre 2008.
Da subito, nel mio ateneo, mi è stato affidato un insegnamento di diritto delle assicurazioni di durata semestrale.
Se non ho mal interpretato la sua nota pubblicata sul sito del CNU il solo affidamento dell'insegnamento da parte della mia facoltà mi consentirebbe l'utilizzo del titolo di Professore aggregato (che invero non ho intenzione di utilizzare).
La mia domanda però concerne l'interpretazione alla luce di quanto detto dell'art. 26 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (legge professionale avvocati) secondo cui "Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell'art. 17: ...c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento"
La mia domanda è la seguente:
Alla categoria di "professori di ruolo con almeno due anni d'insegnamento" è assimilabile quella dei porfessori aggregati con due anni di insegnamento?
Nel ringraziarla sin d'ora per la cortese attenzione che vorrà rivolgere alla mia domanda, Le porgo i miei più cordiali saluti.

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caro dottore
un professore aggregato non è professore di ruolo. Il titolo è attribuito limitatamente al periodo di affidamento di un insegnamento ed ha il solo e unico scopo di riconoscere la funzione docente espletata in quel periodo. cordialmente
Alberto Pagliarini

ricercatore aspettativa per periodo di prova in altro ruolo

Gentile Prof. Pagliarini,
La disturbo per sottoporle due quesiti. Sono ricercatore confermato a tempo pieno presso l'Università e a breve dovrei decidere se accettare un'offerta di lavoro dipendente (CCNL Elettrici). 1) L'impiego come lavoratore dipendente è compatibile con il ruolo a tempo definito? 2) Esiste la possibilità di godere di aspettativa almeno nel periodo di prova, per eventualmente rientrare in servizio presso l'Università? Cordialmente,
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caro dottore
rispondo no alla domanda 1) e si alla domanda 2). Entro 30 giorni dalla fine del periodo di prova deve decidere se tornare a riprendere servizio all'università, in caso contrario decade dal posto di ruolo. cordialmente
Alberto Pagliarini

riscatto servizio militare ai fini economici

Sono un Ricercatore appena confermato, ho ricevuto indicazioni dall'ufficio del personale riguardo il riconoscimento dei periodi di ricerca precedentemente svolti (per anzianità di servizio). L'amministrazione mi ha consigliato di fare richiesta per il riconoscimento a fini previdenziali del periodo del militare, ma non per anzianità di servizio (scatti). Dalla sua risposta, al post: http://albertopagliarini.blogspot.com/2009/04/vantaggi-riconoscimento-servizio.html se ho capito bene, il militare andrebbe riconosciuto anche a fine di anzianità di servizio (con la possibilità quindi di avere degli scatti anticipati). Vorrei sapere se è corretto e se può darmi dei riferimenti normativi, da presentare in amministrazione. Cordiali Saluti,
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caro dottore
sul "l'esperto risponde" troverà i riferimenti legislativi nella risposta del 29 aprile 2009. cordialmente
Alberto Pagliarini

prestazioni in conto terzi e contributi

Caro prof. Pagliarini,
seguo con interesse le sue risposte e confesso che le trovo sempre molto puntuali. Pur avendo scorso l'archivio dei quesiti non ne trovato alcuno che rispondesse al mio caso.
Sono andato in pensione alla fine del 2008 dalla mia Università, al raggiungimento del 70° anno, con oltre quaranta anni di anzianità pensionistica. Nel calcolo della pensione erogata dall'INPDAP era stato inserito solo lo stipendio e non si era tenuto conto dei compensi relativi alle supplenze interne, svolte nell'ultimo decennio. Avendo fatto richiesta agli uffici amministrativi dell'Ateneo di tenere conto anche di questi ultimi emolumenti, mi è stato risposto, dopo ben tre tentativi, che a ciò provvederanno.
Inoltre, nell'ultimo decennio, ho svolto regolari "prestazioni conto terzi" nell'ambito della mia Università; la stessa ha praticato ritenute (oltre a quelle fiscali) pari al 30% degli introiti.
Le chiedo pertanto specificarmi se:
- l'Università doveva o meno versare per detti importi i contributi all'Ente assicurativo di competenza (INPDAP o INPS come qualcuno suggerisce)?
- o, in alternativa, se posso fare ora domanda (e come) per recuperare tali importi a fini pensionistici.
Infinitamente grato per una risposta
I più cordiali saluti
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caro collega
per le prestazioni conto terzi ogni ateneo ha emanato uno specifico regolamento per i vari tipi di prestazione, i compensi al personale docente e non docente, i relativi contributi a carico dell'amministrazione, l'IRAP, la titolarità di brevetti ed altro. Suggerisco di leggere il regolamento e per i tipi di prestazioni per i quali sono previsti contributi, chiedere all'amministrazione la possibilità di utilizzarli ai fini pensionistici nel calcolo della quota "B" per anni successivi al 1995, in forza della legge 335/95 (legge Dini di riforma delle pensioni art. 2). L'amministrazione è tenuta a rispondere se e per quali tipi di prestazioni ha regolarmente effettuato la ritenuta previdenziale della quale ha o non ha tenuto conto nella formulazione del quadro "B" della pensione. cordialmente
Alberto Pagliarini