domenica 17 maggio 2009

maternità e triennio di conferma

Egregio Prof. Pagliarini,
Sono un professore associato non confermato presso l'Università di Sassari, Facoltà di Farmacia. Ho preso servizio in questo ruolo il 16 luglio del 2006. Durante il triennio ho usufruito del congedo obbligatorio per maternità (2+3) e 20 giorni di gravidanza a rischio.
L'impiegato dell'Uff. del Personale Docente, al quale mi sono rivolta per sapere quando iniziare le procedure per la conferma in ruolo, mi ha detto che a causa di questa interruzione la mia procedura di conferma slitta di un anno, dal luglio 2009 al luglio 2010; a sostegno di tale affermazione mi ha fornito, di una fotocopia della legislazione universitaria, Art.78 T.U. , Art.33-Regolamento generale-(non so di che anno!! Scusi l’approssimazione ma questo è tutto quello che sono riuscita a farmi dire e dare dopo diverse visite all’ufficio).
Sono rimasta perplessa perché mi aspettavo di slittare dei 20 giorni (presi per la gravidanza a rischio) in quanto il congedo per maternità è obbligatorio e pensavo perciò che non costituisse interruzione del servizio (come per il servizio militare) o al massimo del tempo pari a quello di affettiva assenza e quindi 5 mesi e 20 gg.
Ho letto la sua risposta ad un quesito simile al mio, che pare confermare questa seconda tesi. Potrebbe cortesemente darmi il riferimento normativo così da potermi ripresentare all’ufficio e far valere i miei diritti
La ringrazio anticipatamente e le invio cordiali saluti.

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cara collega
le copio in calce quanto prevede il regolamento dell'universdità di Bologna per il computo del triennio di conferma. La stessa procedura vale in molte sedi. Può utilizzarlo per far sapere agli uffici della sua sede come si comportano in tante altre sedi. cordialmente
Alberto Pagliarini



Computo del triennio
Il termine di tre anni è prorogato nel caso di assenze dal servizio. Per i Docenti di I^ e II^ fascia, la conferma slitta di un anno solare per ogni anno di interruzione o frazione di anno superiore ai 2 mesi. Per i Ricercatori, la conferma slitta del periodo corrispondente a quello in cui si è verificata l’assenza dal servizio.
Costituiscono motivo di interruzione il congedo straordinario, l'aspettativa per malattia, la sospensione cautelare, l'assenza per sciopero, il congedo obbligatorio pre e post-parto, il congedo parentale (astensione facoltativa) etc.Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) fa slittare il periodo di prova, ma, una volta ottenuta la conferma, viene considerato utile agli effetti giuridici ed economici.Il congedo parentale (astensione facoltativa), fa slittare il periodo di prova, e, una volta ottenuta la conferma, viene considerato utile agli effetti giuridici ma non a quelli economici.
Per i Docenti, è utile per il conseguimento del triennio il periodo trascorso in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca nazionali o internazionali, come anche il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca e di insegnamento; allo stesso modo, per i Ricercatori vengono computati come servizio effettivo i periodi di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica concessi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 18/3/58 n° 349. Si calcola inoltre l’aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, purché i docenti abbiano svolto attività didattica e di ricerca nell’Ateneo.

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