lunedì 4 maggio 2009

titolo di professore aggregato e sua validità

Chiarissimo Prof.
Sono un ricercatore del settore disciplinare IUS01 ed ho preso servizio il 1 dicembre 2008.
Da subito, nel mio ateneo, mi è stato affidato un insegnamento di diritto delle assicurazioni di durata semestrale.
Se non ho mal interpretato la sua nota pubblicata sul sito del CNU il solo affidamento dell'insegnamento da parte della mia facoltà mi consentirebbe l'utilizzo del titolo di Professore aggregato (che invero non ho intenzione di utilizzare).
La mia domanda però concerne l'interpretazione alla luce di quanto detto dell'art. 26 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (legge professionale avvocati) secondo cui "Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell'art. 17: ...c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento"
La mia domanda è la seguente:
Alla categoria di "professori di ruolo con almeno due anni d'insegnamento" è assimilabile quella dei porfessori aggregati con due anni di insegnamento?
Nel ringraziarla sin d'ora per la cortese attenzione che vorrà rivolgere alla mia domanda, Le porgo i miei più cordiali saluti.

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caro dottore
un professore aggregato non è professore di ruolo. Il titolo è attribuito limitatamente al periodo di affidamento di un insegnamento ed ha il solo e unico scopo di riconoscere la funzione docente espletata in quel periodo. cordialmente
Alberto Pagliarini

1 commento:

Anonimo ha detto...

Si, probabilmente lo e