domenica 28 febbraio 2010

congedo per motivi di studio con o senza assegni

Caro Prof. Pagliarini,

le scrivo in merito a un congedo per motivi di studio per eccezionali e
giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell’art. 10 della Legge 311/1958.

Consideri che sono un professore associato. Gli uffici preposti della mia
università sostengono che durante tale periodo viene mantenuto il trattamento economico a condizione che l’interessato non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento.
A me questa cosa non torna, pensavo che questo limite si applicasse solo ai
ricercatori ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/1958 e che non si applicasse ai
professori.

L'ufficio sostiene che esiste questa stessa disposizione anche per i
professori (l'ha confermato di fronte a me il capo ufficio) anche se non sono in grado di dirmi qual è il riferimento normativo.
Dicono che hanno fatto sempre così anche se non riescono a ricordare nessun
caso di professore in congedo senza assegni a causa di questa disposizione. Ma che comunque sono sicuri che è così.

Volevo chiedere il suo aiuto. Hanno ragione i funzionari della mia
università? Esiste un limite che si applica ai professori in congedo ai sensi dell'art. 10 della Legge 311/1958 e che impone di andare in congedo senza assegni se il limite è superato?

La ringrazio molto per la sua rubrica "L'esperto risponde", è un aiuto molto
importante all'intera comunità.

Cordiali saluti,

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caro collega
le copio in calce la risposta da me data ad una funzionaria
della divisione docenti di una sede. La questione riguardava un ricercatore
ma vale anche per i professori di ruolo. Nei regolamenti di diversi atenei
sono riportate le norme e le procedure per ottenere un congedo per motivi di
studio e lo schema di domanda da presentare. Hanno ragione i funzionari,
l'art. 10 della legge 311/1958 si applica a tutti. Cordialmente
Alberto Pagliarini




Gent.le prof. Pagliarini,

le scrivo in merito al congedo per motivi di studio dei ricercatori ai sensi
dell’art. 8 della Legge 349/1958.

La norma stabilisce che durante tale periodo viene mantenuto il trattamento
economico, compatibile anche con borse di studio o premi, a condizione che l’interessato non fruisca ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al
trattamento economico in godimento.

Qual è la sua opinione nel caso di una borsa di importo inferiore di una
ventina di Euro allo stipendio di un nostro ricercatore?

Applicando la ratio della norma dovremmo collocare l’interessato in congedo
di studio senza assegni in quando percepirà emolumenti in misura
corrispondente; d’altro canto lo stipendio percepito attualmente è però di
poco superiore.

Nell’attesa di suo gentile riscontro, cordialmente la saluto.

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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
SETTORE PROFESSORI E RICERCATORI
Ufficio Gestione Carriere


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Gentile Sig.ra Funzionaria

lo spirito e la ratio della norma tendono ad evitare che il ricercatore in
congedo per motivi di studio aggiunga agli assegni corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza, una borsa di studio o un premio in
misura "corrispondente al trattamento economico in godimento". La locuzione
"corrispondente" usata dal legislatore va intesa, a mio avviso, nel senso
che il compenso aggiuntivo non deve essere uguale o superiore a quello in
godimento, nel qual caso scatta l'incompatibilità tra compenso aggiuntivo e
trattamento economico che, pertanto, non può continuare ad essere erogato
dall'amministrazione di appartenenza. Per ciò stesso consegue che
l'incompatibilità non sussiste in casi diversi. Ove l'incompatibilità fosse
estesa discrezionalmente anche a casi diversi da quello richiamato,
conseguirebbe un danno economico, più o meno grande o più o meno piccolo, ma
sempre danno, per il ricercatore posto in congedo per motivi di studio. Se,
come spesso accade, il ricercatore utilizza il periodo di congedo
all'estero, con spese aggiuntive rilevanti rispetto a quelle sopportate
nella sua sede, l'incompatibilità con effetti di riduzione del trattamento
economico complessivo, potrebbe non consentire l'attuazione del programma di
studio da realizzare all'estero o in sede italiana diversa da quella di
appartenenza. Il caso da lei segnalato è un caso limite ma rientra, pur
sempre, nelle predette considerazioni di ratio della norma, che, in
conseguenza, deve essere sganciata da ogni discrezionalità interpretativa.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Gentile prof. Pagliarini,

grazie per l'indispensabile aiuto.
Avrei bisogno di informazioni relativamente la compatibilità di stipendio da ricercatore a tempo determinato e borsa di studio per l'estero, finanziata da istituzione estera.
Mi risulta che mentre per gli assegnisti e i ricercatori a tempo indeterminato la regolazione sia piuttosto chiara, non ci sia nessuna norma specifica per quanto attiene la nuova figura del ricercatore a tempo determinato.
Nel mio contratto c'è scritto che lo stipendio non è comulabile con altre borse, ma non c'è nessuna indicazione per quanto concerne l'estero.
Grazie e cordiali saluti

Anonimo ha detto...

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