Egregio professor Pagliarini,
stante la vigente legislazione universitaria,
puo' il senato accademico trasferira di imperio
un docente da una facolta ad un'altra, contro il volere della facolta' di origine?
Il regolamento della nostra universita; dice "sentito il parere delle facolta il senato delibera"
Se delibera in senso opposto, il senato sta forse violando
qualche norma di legge piu alta?
Grazie per ogni informazione che vorra darmi.
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------------------------------------------------------------------------------
caro collega
per regolamento la mobilità interna di un docente può avvenire da una ad altra facoltà o intersede. Devono essere rispettate le procedure fissate dal regolamento: bando, domande, commissione di valutazione, giudizio della facoltà che ha bandito il posto per mobilità interna e proposta di nomina, decreto del rettore. Se la mobilità è da una ad altra Facoltà dell'ateneo occorrono tre anni di permanenza maturati nella facolta di provenienza, in caso contrario il nulla osta della facoltà alla mobilità. Se la mobilità è da una ad altra sede dello stesso ateneo è necessario il parere favorevole del senato accademico, senza altre modalità, oppure, per alcuni regolamenti il senato accademico delibera sentita la facoltà di provenienza. In quest'ultimo caso il parere della facoltà è obbligatorio ma non vincolante per il senato che può decidere il trasferimento anche con parere sfavorevole espresso dalla facoltà. Tutta la materia è regolata dal regolamento che ha forza di legge. Pertanto salvo che il regolamento non preveda necessariamente il parere favorevole della facoltà di provenienza, vi può essere la mobilità da una ad altra sede o senza parere della facoltà o con parere sfavorevole, secondo le regole fissate dal regolamento. I regolamenti sono stati emanati dalle sedi in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge 210 /98. cordialmente
Alberto Pagliarini
lunedì 30 marzo 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento