giovedì 5 marzo 2009

differimento del 2,5%, art. 69 legge 133/08

Egregio Professore,
Ancora in merito al "differimento" (in realtà prelievo forzoso) del 2,5% sull'aumento stipendiale biennale (art. 69 legge 133/2008): la nostra amministrazione sta applicando erroneamente la norma estendendola anche all'assegno aggiuntivo di tempo pieno. Cosa dobbiamo fare? Ci tuteliamo facendo scrivere una lettera da un legale? Vale la pena aprire un contenzioso collettivo?Molte grazie in anticipo per il suo aiuto e un cordiale saluto.
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caro collega
molte sedi hanno applicato il differimento del 2,5% solo sullo stipendio tabellare che è l'unica voce retributiva sulla quale si applicano gli scatti automatici biennali. Per l'assegno aggiuntivo, nei primi anni in cui fu istituito furono previsti tre piccoli scatti limitati solo a quegli anni e solo alle prime classi retributive sino alla 5^. Dalla 6^ classe in poi l'assegno è stato sempre costante, come si evince anche dalle mie tabelle. Dal 1996 l'assegno aggiuntivo si rivaluta solo con l'aumento annuale ISTAT. Pertanto l'assegno aggiuntivo non può essere gravato del differimento del 2,5%, semplicemente perché l'assegno aggiuntivo non ha aumenti biennali da molti anni, li ha avuti solo per alcuni anni e solo sulle prime 5 classi retributive, esattamente sulla classe 1^, sulla 3^ e sulla 5^. Non so come abbiano applicato il differimento all'assegno aggiuntivo, comunque è illegale l'applicazione e non dovrebbe interessare minimamente le classi retributive dalla 6^ in poi. Si può far scrivere una lettera da un legale ma non conviene minimamente adire la via giudiziaria, sia per i costi e i tempi dell'azione, sia per la modesta entità del danno. cordialmente
Alberto Pagliarini

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